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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/10/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3472/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Peppino Impastato Parte_1
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Luigi Salvatore Falco che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e EL RN - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, Via XXIV Maggio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Boscarelli che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: 2) Accertare e dichiarare la mancata
regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento e/o
1 l'intervenuta prescrizione delle pretese. E, per l'effetto, accertare e dichiarare la
nullità/annullabilità/inesigibilità dell'intimazione di pagamento n. 03420239007431766000
per le sole somme di competenza per materia dell'intestata autorità relative all'avviso di
addebito n. 33420160002882170000 (contributi I.V.S. relativi alle annualità 2015 - 2016).
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre CPA e rimborso forfettario come per
legge da imputare in solido tra le parti resistenti, ovvero sulla base delle rispettive
responsabilità, così come previsto dal riformato art. 92 del Codice di Rito Civile, v'è istanza
di ammissione al gratuito patrocinio …”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l' da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di SI …”.
Conclusioni di : “… Nel merito: a) Rigettare l'opposizione Controparte_2
proposta perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto;
b)
Dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva e/o la mancanza di
qualsivoglia responsabilità della convenuta in ordine alle questioni di merito della CP_2
pretesa; c) Condannare parte attrice al pagamento di spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in opposizione all'intimazione di pagamento n.
034202390007431766000, in relazione all'avviso di addebito n. 33420160002882170000,
CP_ afferente a credito assumendo fondamentalmente la mancata notifica dell'avviso di addebito e l'intervenuta prescrizione del credito e formulando le conclusioni sopra trascritte.
2 Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica dell'avviso di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 16.4.2024 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica dell'avviso di addebito sicché, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale
della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione"
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, deve dirsi che
3 il credito oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 12.8.2016, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge
27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
, in merito, non ha dato dimostrazione della valida Controparte_2
notificazione di atti interruttivi, atteso che il preavviso di fermo allegato risulta non notificato poiché il destinatario era irreperibile, senza che risultino ulteriori ricerche per dare dimostrazione della ritualità della notifica (cfr. principi affermati, tra le altre, da Cass.
27699/2024) che, peraltro, risulta tentata presso la residenza della ricorrente.
CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' in merito, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dall'avviso di addebito oggetto di giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (anche in base al principio espresso da Cass.
18167/2016) in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sono poste interamente a carico di
[...]
in ragione del principio di causalità, trattandosi della parte che, con la Controparte_2
notifica dell'intimazione di pagamento afferente a credito prescritto, ha dato origine all'odierno procedimento.
4 Per la stessa ragione le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti
CP_ dell' estraneo alle vicende relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il credito portato dall'avviso di addebito n.
33420160002882170000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per l'avviso di addebito indicato al punto 1;
3. condanna al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in €. 443,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
ponendo il pagamento in favore dello Stato;
CP_
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Si comunichi
Cosenza, 31.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3472/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Peppino Impastato Parte_1
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Luigi Salvatore Falco che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e EL RN - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, Via XXIV Maggio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Boscarelli che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: 2) Accertare e dichiarare la mancata
regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento e/o
1 l'intervenuta prescrizione delle pretese. E, per l'effetto, accertare e dichiarare la
nullità/annullabilità/inesigibilità dell'intimazione di pagamento n. 03420239007431766000
per le sole somme di competenza per materia dell'intestata autorità relative all'avviso di
addebito n. 33420160002882170000 (contributi I.V.S. relativi alle annualità 2015 - 2016).
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre CPA e rimborso forfettario come per
legge da imputare in solido tra le parti resistenti, ovvero sulla base delle rispettive
responsabilità, così come previsto dal riformato art. 92 del Codice di Rito Civile, v'è istanza
di ammissione al gratuito patrocinio …”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l' da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di SI …”.
Conclusioni di : “… Nel merito: a) Rigettare l'opposizione Controparte_2
proposta perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto;
b)
Dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva e/o la mancanza di
qualsivoglia responsabilità della convenuta in ordine alle questioni di merito della CP_2
pretesa; c) Condannare parte attrice al pagamento di spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in opposizione all'intimazione di pagamento n.
034202390007431766000, in relazione all'avviso di addebito n. 33420160002882170000,
CP_ afferente a credito assumendo fondamentalmente la mancata notifica dell'avviso di addebito e l'intervenuta prescrizione del credito e formulando le conclusioni sopra trascritte.
2 Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica dell'avviso di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 16.4.2024 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica dell'avviso di addebito sicché, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale
della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione"
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, deve dirsi che
3 il credito oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 12.8.2016, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge
27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
, in merito, non ha dato dimostrazione della valida Controparte_2
notificazione di atti interruttivi, atteso che il preavviso di fermo allegato risulta non notificato poiché il destinatario era irreperibile, senza che risultino ulteriori ricerche per dare dimostrazione della ritualità della notifica (cfr. principi affermati, tra le altre, da Cass.
27699/2024) che, peraltro, risulta tentata presso la residenza della ricorrente.
CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' in merito, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dall'avviso di addebito oggetto di giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (anche in base al principio espresso da Cass.
18167/2016) in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sono poste interamente a carico di
[...]
in ragione del principio di causalità, trattandosi della parte che, con la Controparte_2
notifica dell'intimazione di pagamento afferente a credito prescritto, ha dato origine all'odierno procedimento.
4 Per la stessa ragione le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti
CP_ dell' estraneo alle vicende relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il credito portato dall'avviso di addebito n.
33420160002882170000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per l'avviso di addebito indicato al punto 1;
3. condanna al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in €. 443,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
ponendo il pagamento in favore dello Stato;
CP_
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Si comunichi
Cosenza, 31.10.2025
IL GIUDICE
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