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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1438/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2675/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485626 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui gli si contestava per gli anni dal 2018 al 2023 di non aver reso all'AMA la dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti e di avere integralmente omesso il pagamento dei tributi dovuti.
Affermava di avere presentato ad AMA la dichiarazione della tassa sui rifiuti con decorrenza dal 18 gennaio 2018 – come risulta dal sito web della società - per cui il contratto risultava attivo con decorrenza dal 1 gennaio 2018. Osservava che l'avviso di accertamento doveva essere ritenuto illegittimo per quanto riguarda le somme richieste a titolo di sanzione per omessa dichiarazione e a titolo di interessi, in quanto ha ad oggetto somme mai richieste dell'ufficio, che era a conoscenza della posizione del ricorrente quale proprietario dell'immobile, sito in Indirizzo_1. Chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato nella parte in cui è prevista l'applicazione della sanzione e degli interessi e chiedeva di individuare la tassa effettivamente dovuta, da calcolarsi al netto di interessi e spese di notifica;
con vittoria di spese.
Si costituiva tardivamente Roma Capitale, rilevando che per l'immobile in questione non era stata mai presentata alcuna dichiarazione di attivazione dell'utenza, per cui non era stato possibile per il comune emettere alcuna bollettazione. Oltre al tributo erano perciò dovuti sanzioni ed interessi. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente non ha infatti fornito alcuna prova di avere adempiuto l'obbligo di effettuare la dichiarazione ai fini della Tari, essendosi limitato ad affermare che la dichiarazione risulta dal sito web di AMA, senza però produrre in giudizio alcuna documentazione al riguardo. Non è invero onere della Corte giudicante operare accertamenti sul web per riscontrare circostanze che devono essere provate da chi le afferma.
E' pertanto legittimo l'invio dell'avviso di accertamento da parte del comune, in ragione non solo dell'omessa dichiarazione ma anche dell'omesso integrale versamento dell'imposta dovuta.
L'omessa dichiarazione e l'omesso versamento giustificano anche l'imposizione delle sanzioni e degli interessi, così come è avvenuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della lite e delle fasi processuali occorse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
800,00, oltre oneri di legge se dovuti. Roma 27 gennaio 2026
IL GIUDICE
US de FA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2675/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401485626 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui gli si contestava per gli anni dal 2018 al 2023 di non aver reso all'AMA la dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti e di avere integralmente omesso il pagamento dei tributi dovuti.
Affermava di avere presentato ad AMA la dichiarazione della tassa sui rifiuti con decorrenza dal 18 gennaio 2018 – come risulta dal sito web della società - per cui il contratto risultava attivo con decorrenza dal 1 gennaio 2018. Osservava che l'avviso di accertamento doveva essere ritenuto illegittimo per quanto riguarda le somme richieste a titolo di sanzione per omessa dichiarazione e a titolo di interessi, in quanto ha ad oggetto somme mai richieste dell'ufficio, che era a conoscenza della posizione del ricorrente quale proprietario dell'immobile, sito in Indirizzo_1. Chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato nella parte in cui è prevista l'applicazione della sanzione e degli interessi e chiedeva di individuare la tassa effettivamente dovuta, da calcolarsi al netto di interessi e spese di notifica;
con vittoria di spese.
Si costituiva tardivamente Roma Capitale, rilevando che per l'immobile in questione non era stata mai presentata alcuna dichiarazione di attivazione dell'utenza, per cui non era stato possibile per il comune emettere alcuna bollettazione. Oltre al tributo erano perciò dovuti sanzioni ed interessi. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente non ha infatti fornito alcuna prova di avere adempiuto l'obbligo di effettuare la dichiarazione ai fini della Tari, essendosi limitato ad affermare che la dichiarazione risulta dal sito web di AMA, senza però produrre in giudizio alcuna documentazione al riguardo. Non è invero onere della Corte giudicante operare accertamenti sul web per riscontrare circostanze che devono essere provate da chi le afferma.
E' pertanto legittimo l'invio dell'avviso di accertamento da parte del comune, in ragione non solo dell'omessa dichiarazione ma anche dell'omesso integrale versamento dell'imposta dovuta.
L'omessa dichiarazione e l'omesso versamento giustificano anche l'imposizione delle sanzioni e degli interessi, così come è avvenuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della lite e delle fasi processuali occorse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
800,00, oltre oneri di legge se dovuti. Roma 27 gennaio 2026
IL GIUDICE
US de FA