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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/10/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1449 /2018 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. NUCCIO RICCHIAZZI che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
MELANIA IANNELLO che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuta,
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'1 ottobre 2025 parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
, deducendo la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c. per i Controparte_2 danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi il 3 maggio 2017 lungo la S.P. 43 bis, via Panoramica dello Stretto, all'altezza del Km 8+280.
In tale occasione, mentre conduceva il proprio motoveicolo nel rispetto delle norme del
Codice della Strada, perdeva il controllo del mezzo a causa della grave sconnessione del manto stradale, determinata dal sollevamento delle radici degli alberi posti lungo lo spartitraffico. L'anomalia della sede stradale, non segnalata né adeguatamente gestita dall'Ente convenuto, causava la rovinosa caduta del veicolo e gravi lesioni personali all'attore, con conseguente ricovero ospedaliero e intervento chirurgico. L'Ente, pur sollecitato con formale messa in mora e successivo invito alla negoziazione assistita, non forniva alcuna proposta risarcitoria né aderiva alla procedura stragiudiziale. Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, l'attore invocava la responsabilità oggettiva dell' per omessa custodia e vigilanza del bene demaniale, nonché per mancata CP_3 adozione di misure idonee a prevenire situazioni di pericolo, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto integrale Controparte_2 delle domande attoree, contestando sia in fatto che in diritto la ricostruzione fornita da parte attrice.
In particolare, ha sostenuto che il sinistro occorso al non fosse riconducibile a Parte_1 difetti del manto stradale, bensì a una condotta di guida imprudente e non conforme alle condizioni del fondo stradale, come emergerebbe dal verbale redatto dalla Polizia
Metropolitana, nel quale si dà atto che il veicolo procedeva a velocità non adeguata e che non vi erano tracce di frenata.
La convenuta ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051
c.c., rilevando come, nel caso di specie, non sussistesse un effettivo potere di custodia e controllo sul tratto stradale interessato, anche in considerazione della sua estensione e dell'uso generalizzato da parte della collettività. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e costituzionale per escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione in assenza di un pericolo occulto, ossia non visibile né prevedibile, e ha invocato il principio di autoresponsabilità dell'utente della strada, nonché l'art. 1227, comma 2, c.c., per affermare che il danno sarebbe stato evitabile con l'ordinaria diligenza. In via subordinata, ha contestato anche il quantum debeatur, ritenendo eccessiva e non provata la richiesta risarcitoria formulata dall'attore.
La domanda è infondata non essendo stata dimostrata la dinamica del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore nella citazione.
Ed invero, all'udienza del 20 maggio 2022, sono stati escussi i testi indicati dall'attore nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ovvero gli agenti del Corpo di Polizia
Metropolitana di e . CP_2 Controparte_4 Parte_2
Entrambi i testi hanno dichiarato di essere intervenuti sul luogo del sinistro solo successivamente al suo verificarsi, su disposizione del proprio comando, e di non aver assistito direttamente alla dinamica dell'evento. Hanno riferito di aver trovato il motoveicolo a terra e il conducente già trasportato in ospedale, limitandosi a effettuare rilievi fotografici e a constatare la presenza di una striscia sull'asfalto, presumibilmente causata dallo sfregamento della moto, nonché di una buca di modeste dimensioni in prossimità della stessa. Le dichiarazioni rese non hanno, dunque, fornito elementi idonei a confermare la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore, né a dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra le condizioni del manto stradale e l'evento dannoso.
Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, deve ritenersi non raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, non essendo stata fornita dimostrazione alcuna circa le modalità del sinistro, né risultando accertata la riconducibilità causale dell'evento a una situazione di pericolo imputabile alla condotta omissiva dell' convenuto. CP_3
In difetto di prova diretta e in presenza di dichiarazioni testimoniali che attestano unicamente circostanze successive al fatto, deve escludersi la responsabilità della
[...] ai sensi dell'art. 2051 c.c., non risultando provato né il nesso Controparte_2 causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato, né l'esistenza di un pericolo occulto tale da integrare una condotta colposa dell'Ente.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda e condanna l'attore al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Messina il 2/10/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza