Art. 1.
Gli stipendi del personale indicato nell' articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , sono determinati, a decorrere dal 1 luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e sull'assegno alimentare.
Gli stipendi del personale indicato nell' articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , sono determinati, a decorrere dal 1 luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e sull'assegno alimentare.