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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5991/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Sara Marziliano;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Antonia D'Alessandro; Controparte_1
- RESISTENTE– Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22.05.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il 19.07.2006 Controparte_1 in Putignano e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati i figli e , rispettivamente il 30.12.2006 ed il Per_1 Per_2
21.09.2011;
• il Tribunale di Bari con decreto del 25.06.2019 aveva omologato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo in suo favore, il contributo paterno al mantenimento della prole di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'AUU. Fissata la comparizione personale delle parti, il resistente si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo di confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore di controparte con incontri padre figlia regolamentati dai S.S. e con contributo paterno al mantenimento della figlia di € 170,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 19.12.2024, il Giudice confermava le statuizioni rese dal Tribunale per i minorenni di Bari ad aprile 2024, revocando altresì il contributo paterno al mantenimento del figlio a decorrere da novembre 2024 ma prevedendo un Per_1 contributo paterno al mantenimento della figlia di € 250,00 mensili, oltre Istat, al 50% delle Per_2 spese straordinarie ed al 100% dell'AUU, prevedendo altresì che gli incontri protetti padre-figlia si svolgessero con cadenza settimanale a fronte delle sollecitazioni in tal senso provenienti dalla stessa figlia minore. Infine, all'udienza del 08.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 08.10.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. concludeva in data 14.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Putignano, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le parti hanno concordemente richiesto che venga revocata la decadenza della responsabilità genitoriale pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Bari nei confronti di ed il Controparte_1 Collegio reputa detta domanda congiunta meritevole di accoglimento a fronte del miglioramento registrato nella relazione padre-figlia, della liberalizzazione dei loro incontri, come risulta dalle relazioni dei S.S. territorialmente competenti depositate il 05.08.2025.
5.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
6.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.07.2006 in Putignano da e trascritto al n. 39, P. II, serie A, anno Parte_1 Controparte_1 2006;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 08.10.2025, da loro sottoscritta;
3. revoca la decadenza della responsabilità genitoriale pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Bari nei confronti di;
Controparte_1
4. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
6. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 4 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5991/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Sara Marziliano;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Antonia D'Alessandro; Controparte_1
- RESISTENTE– Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22.05.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il 19.07.2006 Controparte_1 in Putignano e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati i figli e , rispettivamente il 30.12.2006 ed il Per_1 Per_2
21.09.2011;
• il Tribunale di Bari con decreto del 25.06.2019 aveva omologato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo in suo favore, il contributo paterno al mantenimento della prole di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'AUU. Fissata la comparizione personale delle parti, il resistente si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo di confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore di controparte con incontri padre figlia regolamentati dai S.S. e con contributo paterno al mantenimento della figlia di € 170,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 19.12.2024, il Giudice confermava le statuizioni rese dal Tribunale per i minorenni di Bari ad aprile 2024, revocando altresì il contributo paterno al mantenimento del figlio a decorrere da novembre 2024 ma prevedendo un Per_1 contributo paterno al mantenimento della figlia di € 250,00 mensili, oltre Istat, al 50% delle Per_2 spese straordinarie ed al 100% dell'AUU, prevedendo altresì che gli incontri protetti padre-figlia si svolgessero con cadenza settimanale a fronte delle sollecitazioni in tal senso provenienti dalla stessa figlia minore. Infine, all'udienza del 08.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 08.10.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. concludeva in data 14.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Putignano, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le parti hanno concordemente richiesto che venga revocata la decadenza della responsabilità genitoriale pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Bari nei confronti di ed il Controparte_1 Collegio reputa detta domanda congiunta meritevole di accoglimento a fronte del miglioramento registrato nella relazione padre-figlia, della liberalizzazione dei loro incontri, come risulta dalle relazioni dei S.S. territorialmente competenti depositate il 05.08.2025.
5.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
6.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.07.2006 in Putignano da e trascritto al n. 39, P. II, serie A, anno Parte_1 Controparte_1 2006;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 08.10.2025, da loro sottoscritta;
3. revoca la decadenza della responsabilità genitoriale pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Bari nei confronti di;
Controparte_1
4. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
6. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 4 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato