TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6085/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.12.2025; dichiarata la contumacia dell di Reggio Calabria, CP_1
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott.
NI SA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6085 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (16.5.1970 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv.
IA UE De VI del Foro di Reggio Calabria) e l' Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (contumace).
[...]
1. Il ricorso proposto da non può considerarsi meritevole di Parte_1
accoglimento per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“condannare l' in persona del rappresentante legale pro tempore a Controparte_3
corrispondere al ricorrente per le causali di cui sopra (art. 31 CCNL 16-18, art. 43 CCNL 19-
21, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al 31 dicembre 2022, la somma di€ 4.403,63 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con
1 decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del
D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 4.403,63 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo;
” con rifusione delle spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo:
- di essere dipendente dell' svolgendo continuativamente l'attività di Controparte_3
operatore sociosanitario, categoria B, fascia 2, dall'ottobre 2016, fascia 3 con decorrenza dal gennaio 2021 presso il presso il Reparto di Dialisi dell'Ospedale di Scilla;
- che come tutti gli infermieri dell' doveva obbligatoriamente indossare durante l'orario CP_1
di lavoro la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) che veniva fornita, lavata e stirata dall' stessa;
CP_1
- che prima di iniziare il turno di lavoro in reparto, doveva recarsi presso l'apposito locale aziendale per indossare la divisa custodita nell'armadietto personale per poi proseguire verso il reparto dove avveniva lo scambio di consegne con il collega smontante turno e, allo stesso modo, alla fine del turno compiva l'operazione inversa riponendo la divisa nell'armadietto fino al turno successivo o consegnandola per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riponendola nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi;
- che l'orario di lavoro era organizzato su tre turni, 8.00-14.00, 14.00-20.00, 20.00-8.00, con una flessibilità oraria, sia in entrata che in uscita, di 30 minuti;
- che doveva presentarsi in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la sua vestizione e lo scambio delle consegne dovevano avvenire in tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno;
- che parimenti non poteva abbandonare il reparto prima del termine del turno, sicché le operazioni di scambio consegne, svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati possono avvenire solo dopo il termine del turno stesso;
- che l'azienda sanitaria reggina nel proprio regolamento delle presenze del 6.9.2016 al punto
1.7 (doc.2 fascicolo di parte) aveva previsto per il personale che doveva indossare una divisa il diritto a godere di un'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione;
- che anche il C.C.N.L. 16-18 del 21 maggio 2018 (doc.3 fascicolo di parte), al suo articolo 27 co.12 prevedeva un periodo di 15 minuti da considerarsi tempo lavorato per svolgere leoperazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di
2 maggior favore in essere: disposizione, quest'ultima, confermata dall'art. 43 co.12 C.C.N.L. 19-
21 (doc. 11 fascicolo di parte);
- che dall'1.10.2016 l ha introdotto, giusta nota prot. 45536/CS del 20.9.2016 (doc. 4 CP_1
fascicolo di parte), il sistema di rilevazione automatica delle presenze, pur continuando a mantenere in vita per un certo periodo - talvolta unitamente a questo, altre volte in via esclusiva
- il vecchio sistema di rilevazione attraverso la sottoscrizione del foglio firma;
- che l'apparecchiatura elettronica presso cui vidimare il badge magnetico era situata all'ingresso della struttura sanitaria;
- che, quindi, nel caso di suo utilizzo si doveva vidimare il badge magnetico appena giunti presso la struttura per poi recarsi nello spogliatoio del reparto dove provvedeva ad indossare la divisa e successivamente a recarsi in reparto dove apponeva la firma (anche, od esclusivamente nel caso di mancata effettiva introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze) sul foglio firma con la divisa già indosso;
- che allo stesso modo, in uscita apponeva la firma sul foglio firma e successivamente si recava nello spogliatoio a dismettere la divisa per poi, al momento di uscire dalla struttura, vidimare il badge magnetico;
- che pertanto era costretta a giungere in anticipo in struttura per indossare la divisa ed effettuare lo scambio delle consegne, onde essere operativa in reparto ad inizio turno, così come a lasciare il reparto solo alla fine dello stesso prima di recarsi presso il locale adibito a spogliatoio onde dismettere la divisa aziendale ed indossare i propri abiti privati e lasciare finalmente la struttura;
- che nonostante l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze e l'entrata in vigore della disciplina pattizia ed aziendale sopra indicata l non ha mai conteggiato e CP_1
retribuito il periodo extra turno di servizio vero e proprio utilizzato dalla ricorrente per compiere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegne.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' , ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_2
costituita.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti, il Tribunale osserva quanto segue rimeditando il proprio pregresso orientamento alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 4250/2025; nello stesso senso, ancor più recentemente, cfr. Cass.,
3 12256/2025; Cass., 24394/2025) e della stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. precedenti giurisprudenziali allegati alla memoria difensiva della resistente Controparte_3
).
[...]
Deve preliminarmente evidenziarsi come permanga valida la considerazione per cui costituisce jus receptum il principio di diritto, più volte espresso dalla Corte di Cassazione, in virtù del quale “in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art.
3 - secondo cui "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa" - il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (…)” (Cass. 2837/2014; nello stesso senso, tra le tante, Cass., 11755/2016; Cass., 12935/2018; Cass., 16180/2019).
E' stato altresì precisato dalla Suprema Corte (Cass.,14919/2009) che i principi così enunciati non possono ritenersi superati dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. 66/2003 (costituente, come noto, normativa di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce come "orario di lavoro" qualsiasi periodo “in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
Nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione, infatti, tale ultima disciplina normativa “lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere generico della definizione testé riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust., 9 settembre
2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.)” (Cass., 2837/2014, cit.).
La Suprema Corte ha quindi al riguardo espressamente affermato che "se tale operazione è diretta dal datore di lavoro (che ne disciplina, ad esempio, il luogo di esecuzione) rientra nel concetto di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo necessario deve essere retribuito" (Cass.,
15734/2003).
Con riferimento a tale tematica, la Corte di Cassazione ha così nel tempo individuato quali siano gli indici sintomatici che devono sussistere ai fini della configurazione della
4 eterodirezione datoriale necessaria per il riconoscimento della natura lavorativa – e quindi della retribuibilità – di tali operazioni.
2.1. Detti potenziali indici sintomatici vanno individuati: a) nell'obbligo in capo al lavoratore subordinato di indossare la divisa all'interno del luogo di lavoro;
b) nella predisposizione da parte del datore di lavoro di appositi spogliatoi ove indossare (e togliere) la divisa obbligatoria;
c) nell'espressa previsione di una fascia oraria per lo svolgimento di tali attività, prima e dopo l'inizio del turno lavorativo;
d) nella fornitura degli indumenti da parte del datore di lavoro stesso.
In presenza di uno o più di tali indici sintomatici (come osserva la citata Cass., 19358/2010) è quindi possibile distinguere all'interno del medesimo rapporto di lavoro la compresenza di una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e di una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art.2104 co.2 c.c.).
Con riferimento a quest'ultima, quindi, ricorrendone i già evidenziati presupposti deve concludersi che al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.
Le enunciazioni di principio sin qui delineate sono state come detto più volte confermate dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., 7738/2018: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati
o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”; nello stesso senso,
Cass., 12935/2018) e dalla stessa giurisprudenza di merito: nell'ambito della quale, come già detto, doveva annoverarsi anche quella riferibile a questo stesso Tribunale (tra le tante, cfr.
Tribunale di Reggio Calabria, sent.897/2019 del 18.6.2019).
2.2. Pur rimanendo ferme le enunciazioni di principio sin qui richiamate, tuttavia, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – ritenuta condivisibile per il giudicante – ha evidenziato la necessità di una prova rigorosa quanto all'effettivo svolgimento della prestazione de qua in termini di lavoro straordinario.
La Corte, nell'evidenziare la necessità che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato,
l'infermiere che chiede il pagamento di una somma aggiuntiva alla retribuzione per aver reso una prestazione eccedente l'orario di lavoro - come risultante dalle apposite timbrature in
5 entrata e in uscita di cui all'art. 27, comma 12, c.c.n.l. Sanità del 21/05/2018 - a causa del tempo impiegato, in assenza di istruzioni sul punto del datore di lavoro, per indossare e svestire la divisa da lavoro prima e dopo tali timbrature, è tenuto ad allegare e dimostrare di avere effettuato, anteriormente e successivamente a queste, le operazioni di vestizione e svestizione” (Cass., 4205/2025), ha specificato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015)”.
In particolare, si è evidenziato che il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora “dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020)” (così ancora Cass., 4250/2025, cit.).
Tale circostanza di fatto deve essere oggetto di precisa allegazione e rigorosa prova.
Nella fattispecie in esame il conteggio dei minuti aggiuntivi per come effettuato dal ricorrente
(annotazione a mano sugli estratti cartacei del registro elettronico delle presenze – cd. beggiature) non solo non costituisce prova idonea al puntuale svolgimento delle attività di vestizione/svestizione in ciascuna data tra quelle indicate, ma a ben vedere fornisce un elemento fattuale di senso contrario alle prospettazioni di parte ricorrente.
L'estrema variabilità del tempo impiegato per tali attività (bastando ad esempio prendere il solo mese di novembre 2022, in cui il tempo di vestizione/svestizione reclamato va dai 30 minuti dell'8.10 ai 18 minuti del 10.10) testimonia infatti nel senso dell'ampia discrezionalità esercitata dal ricorrente nello scegliere se effettuare tali attività all'interno dell'orario di lavoro o meno.
E' infatti evidente sul piano logico, prima ancora che giuridico, che lo svolgimento di un'attività dedotta in ricorso come obbligata e standardizzata avrebbe dovuto dare luogo alla registrazione di tempi di vestizione/svestizione quanto meno simili, e non quindi connotati dall'estrema variabilità di cui si è detto.
6 Ciò rende ancor più necessaria, quindi, la prova dell'avvenuto svolgimento giorno per giorno delle attività di cui si discute nei termini rivendicati: prova che, nella fattispecie in esame, non è dato rinvenirsi.
La prova per testi capitolata dal ricorrente, infatti, è volta a dimostrare profili di fatto diversi e ulteriori quali: a) l'esistenza di un obbligo di indossare/dismettere la divisa fuori dall'orario di lavoro b) il tendenziale e generico adeguarsi dell'interessato a tale obbligo, senza però alcun riferimento puntuale alle singole, concrete e specifiche connotazioni che nei giorni indicati in ricorso – e proprio in quelli - avrebbero caratterizzato l'espletamento del lavoro straordinario di cui si discute.
E' appena il caso di evidenziare, poi, che il soggetto indicato come teste – e quindi il dirigente dell'U.O. di appartenenza del ricorrente – avrebbe potuto al più testimoniare a sua volta in via del tutto generica, e quindi di fatto senza integrare gli estremi della prova rigorosa di cui si è detto.
Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende pertanto la reiezione del ricorso.
Le argomentazioni contenute nelle note ex art.127 ter c.p.c. afferenti all'udienza di discussione, pur se compiute e del tutto condivisibili sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto non consentono infatti di superare i profili critici correlati alla già evidenziata carenza di puntuale e specifica prova quanto alla sussistenza del diritto invocato.
Non si tratta infatti di considerare direttamente applicabile alla fattispecie in esame precedenti di legittimità e/o di merito correlati a vicende diverse sul piano fattuale e/o temporale, ma semplicemente di valutare la prima alla luce dei principi e dei profili di diritto che emergono da tali precedenti.
3. Spese di lite integralmente da compensarsi alla luce della controvertibilità in diritto della fattispecie oggetto di causa testimoniata dal mutamento di orientamento di questo Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_4
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
7 Così deciso in Reggio Calabria, in data 15.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. NI SA
8