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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/11/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1660/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1660/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in qualità di genitori di e la prima anche quale C.F._2 Persona_1 amministratrice di sostegno, con il patrocinio dell'Avv. CRECCHI BRUNELLA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati a Pontedera (PI), via del Teatro 2, come da procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di LUCCA; CONVENUTO
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 10/09/2025 tramite rinvio a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno promosso ricorso per sentir dichiarare l'interdizione Parte_2 Parte_1 del figlio , nato il [...] e residente ad Altopascio (LU), della quale la Persona_1 seconda ricopre la funzione di amministratore di sostegno.
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda hanno dedotto che: il loro figlio è affetto da una patologia rara consistente in “sindrome pura, encefalopatia rara con disabilità ed epilessia” correlata alla presenza di specifiche variazioni nel corredo genetico manifestata sin dalla nascita ed è seguito dal Dipartimento Clinico di Neuroscienze dell'età evolutiva dell'IRCCS Fondazione
ST IS e dall'UFSMIA; tale patologia lo rende non in grado di compiere i normali atti della vita quotidiana, come alimentarsi, espletare le funzioni fisiologiche e muoversi;
egli è, infatti, affetto da un severo disturbo del movimento, ipoposturalità, scialorrea e globale ipotonia muscolare, che lo costringono a muoversi con l'ausilio di deambulatore, carrozzina e passeggino posturale, nonché da deficit di carattere neuropsichiatrico, con intenzionalità comunicative espresse mediante vocalizzi e deviazione del capo, inseguimento oculare lento e strabismo, difficoltoso afferramento di oggetti con importante lentezza esecutiva, tono e forza muscolare ridotti, utilizzo del pannolino, oltre a soffrire di crisi epilettiche;
sino al raggiungimento della maggiore età ha beneficiato di pensione, assegno e indennità erogate dall' in quanto riconosciuto “minore invalido, con necessità di assistenza continua non CP_1 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; nel marzo 2024 il Tribunale di
Pisa ha aperto l'amministrazione di sostegno in favore del figlio, nominando la madre odierna ricorrente quale amministratore di sostegno;
ad oggi tale istituto non risulta più adeguato, in ragione della complessità dell'incarico, della potenzialità lesiva dell'incapace e dell'inadeguatezza in concreto dello strumento, occorrendo provvedere agli interessi del beneficiario mediante un istituto definitivo quale quello dell'interdizione.
Hanno concluso chiedendo dichiararsi l'interdizione di , nominando quale Persona_1 tutore la madre, già amministratore di sostegno.
Notificato il decreto di fissazione dell'udienza, nessuno si è costituito nel procedimento.
***
Le deduzioni espresse dai ricorrenti in ordine alle condizioni psico-fisiche di e Persona_1 sopra riportate sono certificate nella documentazione sanitaria prodotta (in particolare ai doc.
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16).
pagina 2 di 5 Egli è affetto da encefalopatia rara da mutazione del gene PURA, con epilessia focale sintomatica, tetraparesi ipoposturale, severa disabilità intellettiva, disfagia, ipogonadismo, deficit dell'ormone della crescita. La condizione di incapacità psico-fisica è apparsa evidente anche all'esame condotto dal Giudice relatore all'udienza del 10/09/2025. In ragione di dette patologie e sempre previo esame, nel marzo 2024 il Tribunale di Pisa (in ragione della precedente residenza a Castelfranco di Sotto), adito su ricorso degli stessi ricorrenti odierni,
“ritenuto che il beneficiando ... è apparso non in grado di provvedere ai propri bisogni, necessità economiche e personali in autonomia;
ritenuto, pertanto, che la nomina di un
Amministratore di Sostegno, estesa anche alla cura della persona, appare misura adeguata ad assicurarne la protezione”, ha dichiarato l'apertura dell'Amministrazione di sostegno a tempo indeterminato a favore di , nominando la madre quale amministratore di Persona_1 sostegno e conferendole i poteri di cui al provvedimento prodotto in allegato al ricorso sub doc. 11.
I ricorrenti affermano, a sostegno della domanda di interdizione, che “ad oggi l'istituto della semplice amministrazione di sostegno non risulta più adeguato in ragione a) della complessità dell'incarico che comporta, tra l'altro, necessità continua di rendicontazione che determinante un impegno gravoso per la che si occupa della gestione di tutta la Pt_1 famiglia ivi compresi gli altri due figlie e della gestione delle visite e delle terapie di b) Per_1 della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace, apparendo necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé; c) della inadeguatezza in concreto dell'amministrazione di sostegno, sussistendo ad oggi la necessità urgente di provvedere agli interessi dell'amministrato legati alle ordinarie necessità della vita quotidiana mediante un istituto definitivo quale quello dell'interdizione”, aggiungendo che quest'ultima misura, “con oggetto la rappresentanza a tempo indeterminato del beneficiario, nonché l'amministrazione del suo patrimonio, è in grado di soddisfare definitivamente le esigenze di tutela del beneficiario medesimo”.
Tuttavia, le argomentazioni non convincono.
pagina 3 di 5 Anzitutto, non si apprezza una maggiore complessità nello svolgimento dell'incarico proprio del tutore rispetto a quello dell'amministratore di sostegno, tenuto conto, in relazione a quanto in proposito dedotto, che entrambi hanno l'obbligo di rendicontare al Giudice tutelare le attività svolte in adempimento dell'incarico. Inoltre, non si comprende perché la misura dell'interdizione sarebbe maggiormente adeguata a tutelare il soggetto potenzialmente auto o etero lesivo rispetto alla misura di tutela già in atto. Non si riscontra, infine, l'asserita inadeguatezza in concreto dell'amministrazione di sostegno, che è stata aperta a tempo indeterminato e, quindi, anch'essa tendenzialmente definitiva, considerata l'irreversibilità, allo stato del progresso scientifico, delle condizioni psico-fisiche del beneficiario ed a fronte della possibilità di revocare anche l'interdizione, in caso di mutamenti sopravvenuti.
In conclusione, nessuna delle ragioni addotte a sostegno del ricorso conducono a ritenere che l'interdizione rappresenti una misura maggiormente adeguata per la tutela in concreto di RE
Gouram. Del resto, se l'amministrazione di sostegno rappresenta una misura idonea a garantire la necessaria protezione al soggetto beneficiario, contestualmente garantendone i residui spazi di autonomia, il riscontro di un'incapacità assoluta non comporta necessariamente l'adozione della diversa misura dell'interdizione e questo proprio perché
l'istituto di cui all'art. 404 c.c. è, per così dire, cucito su misura sulla persona da tutelare e il decreto con il quale il Giudice tutelare stabilisce quali atti l'amministrato può eventualmente compiere da solo e quali può compiere solamente per il tramite dell'amministratore di sostegno ed identifica i poteri di rappresentanza spettanti a quest'ultimo, tiene conto della specificità della situazione da tutelare. Nel caso che ci occupa, proprio in ragione delle riscontrate menomazioni psicofisiche del beneficiario, non sono stati individuati atti che il beneficiario può compiere da solo e all'amministratore di sostegno è stato conferito ogni potere di rappresentanza in campo patrimoniale e personale, in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione, per la riscossione del trattamento pensionistico e la gestione dei rapporti bancari, nonché relativamente alla cura della persona, in relazione al luogo di vita
(anche ai fini di un inserimento in struttura), ai rapporti socio-assistenziali, al consenso ai trattamenti sanitari, essendo stati estesi gli effetti favorevoli dell'interdizione ai sensi dell'art. 411 c.c. come da provvedimento depositato in atti sub doc. 11.
Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
pagina 4 di 5 In difetto di costituzioni avversarie, le spese processuali sostenute da parte ricorrente si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1660/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in qualità di genitori di e la prima anche quale C.F._2 Persona_1 amministratrice di sostegno, con il patrocinio dell'Avv. CRECCHI BRUNELLA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati a Pontedera (PI), via del Teatro 2, come da procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di LUCCA; CONVENUTO
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 10/09/2025 tramite rinvio a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno promosso ricorso per sentir dichiarare l'interdizione Parte_2 Parte_1 del figlio , nato il [...] e residente ad Altopascio (LU), della quale la Persona_1 seconda ricopre la funzione di amministratore di sostegno.
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda hanno dedotto che: il loro figlio è affetto da una patologia rara consistente in “sindrome pura, encefalopatia rara con disabilità ed epilessia” correlata alla presenza di specifiche variazioni nel corredo genetico manifestata sin dalla nascita ed è seguito dal Dipartimento Clinico di Neuroscienze dell'età evolutiva dell'IRCCS Fondazione
ST IS e dall'UFSMIA; tale patologia lo rende non in grado di compiere i normali atti della vita quotidiana, come alimentarsi, espletare le funzioni fisiologiche e muoversi;
egli è, infatti, affetto da un severo disturbo del movimento, ipoposturalità, scialorrea e globale ipotonia muscolare, che lo costringono a muoversi con l'ausilio di deambulatore, carrozzina e passeggino posturale, nonché da deficit di carattere neuropsichiatrico, con intenzionalità comunicative espresse mediante vocalizzi e deviazione del capo, inseguimento oculare lento e strabismo, difficoltoso afferramento di oggetti con importante lentezza esecutiva, tono e forza muscolare ridotti, utilizzo del pannolino, oltre a soffrire di crisi epilettiche;
sino al raggiungimento della maggiore età ha beneficiato di pensione, assegno e indennità erogate dall' in quanto riconosciuto “minore invalido, con necessità di assistenza continua non CP_1 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; nel marzo 2024 il Tribunale di
Pisa ha aperto l'amministrazione di sostegno in favore del figlio, nominando la madre odierna ricorrente quale amministratore di sostegno;
ad oggi tale istituto non risulta più adeguato, in ragione della complessità dell'incarico, della potenzialità lesiva dell'incapace e dell'inadeguatezza in concreto dello strumento, occorrendo provvedere agli interessi del beneficiario mediante un istituto definitivo quale quello dell'interdizione.
Hanno concluso chiedendo dichiararsi l'interdizione di , nominando quale Persona_1 tutore la madre, già amministratore di sostegno.
Notificato il decreto di fissazione dell'udienza, nessuno si è costituito nel procedimento.
***
Le deduzioni espresse dai ricorrenti in ordine alle condizioni psico-fisiche di e Persona_1 sopra riportate sono certificate nella documentazione sanitaria prodotta (in particolare ai doc.
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16).
pagina 2 di 5 Egli è affetto da encefalopatia rara da mutazione del gene PURA, con epilessia focale sintomatica, tetraparesi ipoposturale, severa disabilità intellettiva, disfagia, ipogonadismo, deficit dell'ormone della crescita. La condizione di incapacità psico-fisica è apparsa evidente anche all'esame condotto dal Giudice relatore all'udienza del 10/09/2025. In ragione di dette patologie e sempre previo esame, nel marzo 2024 il Tribunale di Pisa (in ragione della precedente residenza a Castelfranco di Sotto), adito su ricorso degli stessi ricorrenti odierni,
“ritenuto che il beneficiando ... è apparso non in grado di provvedere ai propri bisogni, necessità economiche e personali in autonomia;
ritenuto, pertanto, che la nomina di un
Amministratore di Sostegno, estesa anche alla cura della persona, appare misura adeguata ad assicurarne la protezione”, ha dichiarato l'apertura dell'Amministrazione di sostegno a tempo indeterminato a favore di , nominando la madre quale amministratore di Persona_1 sostegno e conferendole i poteri di cui al provvedimento prodotto in allegato al ricorso sub doc. 11.
I ricorrenti affermano, a sostegno della domanda di interdizione, che “ad oggi l'istituto della semplice amministrazione di sostegno non risulta più adeguato in ragione a) della complessità dell'incarico che comporta, tra l'altro, necessità continua di rendicontazione che determinante un impegno gravoso per la che si occupa della gestione di tutta la Pt_1 famiglia ivi compresi gli altri due figlie e della gestione delle visite e delle terapie di b) Per_1 della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace, apparendo necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé; c) della inadeguatezza in concreto dell'amministrazione di sostegno, sussistendo ad oggi la necessità urgente di provvedere agli interessi dell'amministrato legati alle ordinarie necessità della vita quotidiana mediante un istituto definitivo quale quello dell'interdizione”, aggiungendo che quest'ultima misura, “con oggetto la rappresentanza a tempo indeterminato del beneficiario, nonché l'amministrazione del suo patrimonio, è in grado di soddisfare definitivamente le esigenze di tutela del beneficiario medesimo”.
Tuttavia, le argomentazioni non convincono.
pagina 3 di 5 Anzitutto, non si apprezza una maggiore complessità nello svolgimento dell'incarico proprio del tutore rispetto a quello dell'amministratore di sostegno, tenuto conto, in relazione a quanto in proposito dedotto, che entrambi hanno l'obbligo di rendicontare al Giudice tutelare le attività svolte in adempimento dell'incarico. Inoltre, non si comprende perché la misura dell'interdizione sarebbe maggiormente adeguata a tutelare il soggetto potenzialmente auto o etero lesivo rispetto alla misura di tutela già in atto. Non si riscontra, infine, l'asserita inadeguatezza in concreto dell'amministrazione di sostegno, che è stata aperta a tempo indeterminato e, quindi, anch'essa tendenzialmente definitiva, considerata l'irreversibilità, allo stato del progresso scientifico, delle condizioni psico-fisiche del beneficiario ed a fronte della possibilità di revocare anche l'interdizione, in caso di mutamenti sopravvenuti.
In conclusione, nessuna delle ragioni addotte a sostegno del ricorso conducono a ritenere che l'interdizione rappresenti una misura maggiormente adeguata per la tutela in concreto di RE
Gouram. Del resto, se l'amministrazione di sostegno rappresenta una misura idonea a garantire la necessaria protezione al soggetto beneficiario, contestualmente garantendone i residui spazi di autonomia, il riscontro di un'incapacità assoluta non comporta necessariamente l'adozione della diversa misura dell'interdizione e questo proprio perché
l'istituto di cui all'art. 404 c.c. è, per così dire, cucito su misura sulla persona da tutelare e il decreto con il quale il Giudice tutelare stabilisce quali atti l'amministrato può eventualmente compiere da solo e quali può compiere solamente per il tramite dell'amministratore di sostegno ed identifica i poteri di rappresentanza spettanti a quest'ultimo, tiene conto della specificità della situazione da tutelare. Nel caso che ci occupa, proprio in ragione delle riscontrate menomazioni psicofisiche del beneficiario, non sono stati individuati atti che il beneficiario può compiere da solo e all'amministratore di sostegno è stato conferito ogni potere di rappresentanza in campo patrimoniale e personale, in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione, per la riscossione del trattamento pensionistico e la gestione dei rapporti bancari, nonché relativamente alla cura della persona, in relazione al luogo di vita
(anche ai fini di un inserimento in struttura), ai rapporti socio-assistenziali, al consenso ai trattamenti sanitari, essendo stati estesi gli effetti favorevoli dell'interdizione ai sensi dell'art. 411 c.c. come da provvedimento depositato in atti sub doc. 11.
Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
pagina 4 di 5 In difetto di costituzioni avversarie, le spese processuali sostenute da parte ricorrente si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
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