Trib. Larino, sentenza 19/11/2025, n. 172
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Sentenza 19 novembre 2025

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Il Tribunale di Larino, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr.ssa Silvia Cucchiella, ha pronunciato sentenza nella causa iscritta al n. 321/2023 R.G.L., promossa dall'Associazione di volontariato Parte_1, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, e dall'obbligata in solido P.A. A.V. Croce, quali opponenti, contro l'ente Controparte_2, quale opposto. Gli opponenti hanno impugnato le ordinanze-ingiunzione n. 63 e 63-01/2023, con cui era stato loro ingiunto il pagamento di € 4.453,29, chiedendone l'annullamento, la revoca o la dichiarazione di inefficacia per infondatezza e ingiustizia, stante l'inesistenza delle contestazioni. Nello specifico, hanno contestato le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181/2000, e dell'art. 9 bis, commi 2, 2 bis e 2 ter, del D.L. n. 510/96, ritenendo illegittima la riqualificazione dei rapporti di lavoro sotto il regime della subordinazione e affermando la sussistenza dei rapporti di volontariato. L'ente opposto si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. Preliminarmente, era stata sospesa l'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione.

La domanda è stata accolta. Il Tribunale ha ritenuto che, a seguito dell'accesso ispettivo effettuato presso le unità operative "118", l'ente opposto avesse contestato agli opponenti la prestazione lavorativa dei volontari, assumendo che l'attività non fosse gratuita e spontanea, ma realizzata secondo le modalità tipiche della subordinazione. Tuttavia, il Giudice ha accertato che, dalla documentazione e dalle risultanze istruttorie, non sono emersi elementi tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, le deposizioni testimoniali hanno evidenziato che l'assegnazione ai turni avveniva in base alla preventiva disponibilità espressa dai volontari, che si organizzavano autonomamente per la copertura e la sostituzione, e che il mancato espletamento dei turni non era soggetto ad autorizzazione. Tali modalità operative, caratterizzate da flessibilità e autogestione, sono state ritenute incompatibili con il vincolo di soggezione tipico del lavoro subordinato, che implica il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Anche la firma sul registro di presenza e la divisa fornita sono state considerate insufficienti a provare la subordinazione, giustificate dalla natura dell'attività svolta. Inoltre, il rimborso spese corrisposto ai volontari non è stato assimilato a un corrispettivo, essendo forfettario e non proporzionato alla durata del turno. Pertanto, le attività svolte dai volontari non sono state considerate rapporti di lavoro subordinato, con conseguente annullamento delle ordinanze-ingiunzione. Le spese di lite sono state poste a carico dell'ente opposto e liquidate in € 1.030,00 per compensi, oltre spese accessorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Larino, sentenza 19/11/2025, n. 172
    Giurisdizione : Trib. Larino
    Numero : 172
    Data del deposito : 19 novembre 2025

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