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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 19/11/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 321/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 18 novembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 321/2023 R.G.L.
TRA
(c.f. ) nella sua qualità di Presidente e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della obbligata in solido P.A. A.V. Croce , (c.f. CP_1
) con sede in Colletorto alla Contrada Vicenne, entrambi rappresentati e difesi, giusta P.IVA_1 procura in calce al presente atto, dall'avv. Antonino Mancini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9,
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., col patrocinio del funzionario avv. Luigi P.IVA_2
Abruzzese, come da delega in atti, domiciliato nella propria sede in Campobasso alla via S.
VA n. 55
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - quale obbligato principale - e l'obbligata in solido P.A. A.V. Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 63 e 63-01/2023
[...] emessa nei loro confronti, mediante la quale è stato ingiunto il pagamento di € 4.453,29 totali, così concludendo: “Annullare, revocare o comunque dichiarare priva di effetti l'ordinanza ingiunzione n. 63-0/2023 e 63-1/2023, perché infondata ed ingiusta stante l'inesistenza delle contestazioni ivi dedotte;
2. Annullare le sanzioni di cui all'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181/2000, e all'art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 ter, del D.L. n. 510/96,
e, per l'effetto, dichiarare illegittima ed infondata la riqualificazione dei rapporti di lavori sotto il regime della subordinazione;
3. In ogni caso confermare la sussistenza dei rapporti di volontariato”.
2. Si costituiva l' contestando le Controparte_3 ragioni avverse e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
3. Preliminarmente, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta e,
a seguito dell'istruttoria orale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione all'udienza odierna con concessione del termine per note ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale veniva decisa nel modo che segue.
4. La domanda merita accoglimento.
A seguito di accesso ispettivo effettuato presso le unità operative “118” di Santa Croce di
Magliano, l' di Campobasso, previa acquisizione di Controparte_2 documentazione e dichiarazioni dei presenti, redigeva verbale unico di accertamento e notificazione con il quale contestava agli odierni opponenti la prestazione lavorativa dei volontari in forza all'Associazione di volontariato, assumendo che l'attività di servizio non era offerta e prestata a titolo personale, spontaneo e gratuito, ad esclusivo fine solidaristico, bensì si realizzava secondo le modalità tipiche della subordinazione. Dopo il rigetto delle istanze difensive degli odierni opponenti, veniva emessa l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Al fine di accertare la natura del rapporto intercorso tra i soggetti coinvolti nell'accertamento ispettivo alla base dell'atto opposto, è necessario esaminare se il caso concreto risulti riconducibile alla fattispecie astratta descritta dalla legge per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato e, nel caso in cui l'assoggettamento del lavoratore alle prerogative datoriali si presenti in forma non definita, se siano presenti elementi complementari e sussidiari, come quelli per esempio della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo effettuato dal datore di lavoro, dall'esercizio del potere disciplinare, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, tutti indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione.
Nel caso di specie, si osserva che, dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti instaurati tra l'associazione e i volontari presentino i caratteri tipici della subordinazione e che, Parte_3 quindi, sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra il personale addetto al servizio di emergenza “118” e l'Associazione opponente. In atti è stata prodotta la Convenzione (doc. 3 nel fascicolo di parte opponente) stipulata tra l' odierna opponente e l' , avente ad Parte_4 Pt_5 oggetto l'affidamento diretto del servizio di soccorso e trasporto sanitario dei degenti. Tale servizio impone, per sua stessa natura di pubblica utilità, la copertura dell'orario di 24 ore, che ovviamente non può che essere svolto per turni. Questi ultimi, secondo le dichiarazioni dei testi, non venivano predisposti per iniziativa del preteso datore di lavoro, ma lasciati alla disponibilità dei volontari, i quali manifestavano quanti giorni (o notti) a settimana potevano impiegare per l'attività prestata per il 118; nel caso di necessità si organizzavano coi sostituti, molto spesso per loro iniziativa, e qualora necessario si assentavano anche prima di terminare il turno di 12 ore. Queste circostanze sono state tutte confermate dai testi escussi, quali la teste (cfr. verbale di udienza del Testimone_1
20.2.2024): “i turni possono essere due o tre a settimana e comunque sempre in maniera compatibile con i nostri impegni, svolgendo altra attività lavorativa;
i turni venivano predisposti da noi volontari”; dal teste (ibidem): “in caso di sostituzione provvediamo noi volontari a Testimone_2 trovarne un altro disponibile”; (…) non necessariamente interveniva il presidente sulla loro predisposizione;
in caso di impedimento, noi volontari provvediamo a garantire la copertura dei turno svolgendo un servizio delicato quale quello di 118; (…) i turni sono predisposti da noi volontari su base mensile e sono modificabili in base alle nostre esigenze;
no, non comunichiamo nulla al presidente. Spetta a noi volontari l'organizzazione del turno”; dal teste Testimone_3
(udienza del 21.5.2024): “Io ricevevo indicazioni e direttive da su luogo e orario Parte_1 di lavoro;
I turni erano dalle 8 alle 20 o dalle 20 alle 8. Io mi recavo alle 8 o alle 20 (a seconda del turno) a S. Croce Largo Fiera e vi restavo per le 12 ore a meno che avessi necessità di assentarmi, ipotesi nella quale chiedevo di essere sostituito a oppure mi mettevo direttamente con un Pt_1 altro autista. Ciò valeva anche per le altre persone indicate nel cap. f). Se c'era impossibilità di coprire un turno, cercavo di mettermi d'accordo con un altro autista per essere sostituito, qualora ciò non fosse stato possibile, chiedevo direttamente a Per i turni mensili, cercavamo di Pt_1 predisporli noi volontari in base alle nostre disponibilità, se ciò non era possibile, vi provvedeva nel periodo predetto non ho mai ricevuto sanzioni disciplinari, né ho mai dovuto Pt_1 giustificare assenze”; la teste (udienza del 14.1.2025): “A volte poteva Testimone_4 capitare che il turno fosse più breve se uno di noi era occupato. Il turno generalmente era di 12 ore, ma in caso di esigenze personali poteva anche essere inferiore. La turnazione era gestita da noi, non da (…) Non chiedevo ferie o permessi perché ci gestivamo noi volontari da soli”. Pt_1
Dalle deposizioni testimoniali emergono evidenti elementi di difformità da quelle che sono le caratteristiche del potere datoriale di conformazione della prestazione lavorativa, che si estrinseca anche nella predisposizione unilaterale di turni di servizio obbligatori, in quanto risulta che l'assegnazione ai turni dei volontari avveniva in base alla preventiva disponibilità all'espletamento espressa dagli stessi. Se poi per qualsiasi motivo non era possibile rispettare il turno o si rimediava personalmente o si comunicava al presidente (cfr. dichiarazioni dei volontari rese nel corso dell'accertamento ispettivo, all. 11 nel fascicolo dell'opposto). Le modalità operative descritte appaiono più dirette al fine di assicurare il servizio, che per essere garantito con continuità ha evidente bisogno di un coordinamento tra i volontari, più che al fine del rispetto di direttive datoriali, la cui inosservanza avrebbe potuto condurre a contestazioni o a provvedimenti disciplinari. L'assenza della dimostrazione della sussistenza di tali poteri in capo all'Associazione opponente implica l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di natura di lavoro subordinato in capo ai volontari. Al contrario, il carattere della flessibilità - sottesa alla predisposizione dei turni ed al loro espletamento - conferma uno dei tratti tipici del lavoro volontario, così come la circostanza che il mancato espletamento dei turni da parte dei volontari non era soggetto ad alcuna autorizzazione da parte dell' Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai Parte_4 fini della sua distinzione dal lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. lav., 08/02/2010, n.2728, conf.
29646/2018). Neanche il richiamo alle firme del registro di presenza o alla divisa fornita dall'associazione possono far presumere il vincolo di subordinazione, sia perché la firma può valere come semplice promemoria organizzativo sia perché il tipo di attività svolta, cioè soccorso e trasporto sanitario, giustifica che gli addetti siano ben riconoscibili. Ad abundantiam, si rileva che parte opposta non ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. per dimostrare la natura subordinata del rapporto tra volontari ed nemmeno sotto l'aspetto della retribuzione: il Parte_4 rimborso spese corrisposto ai volontari, stabilito dall'art. 5 della convenzione n. 162/2014 Pt_5 in € 51,48 in ossequio ai limiti fissati dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 978/2008, non può essere assimilato al corrispettivo della prestazione resa, proprio perché forfettariamente indicato e assolutamente non proporzionato alla durata del turno (12 ore), nonché privo di maggiorazioni per il lavoro notturno prestato, valendo unicamente a ristorare i volontari delle spese di trasporto e per i pasti dell'intero turno.
Da quanto esposto discende che le attività svolte dai volontari non possono essere considerate rapporti di lavoro subordinato e pertanto l'ordinanza-ingiunzione va annullata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi del D.M. n. 147/2022 ridotti alla metà per il modesto valore e la non complessità del giudizio.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione n. 63-0/2023 e
63-1/2023;
- Condanna l' , in persona del Controparte_2 presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di nella sua qualità di Parte_1
Presidente e legale rappresentante p.t. della P.A. A.V. Croce di Padre Pio, obbligata in solido, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi, € 49,00 per spese documentate, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Larino, 18 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 18 novembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 321/2023 R.G.L.
TRA
(c.f. ) nella sua qualità di Presidente e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della obbligata in solido P.A. A.V. Croce , (c.f. CP_1
) con sede in Colletorto alla Contrada Vicenne, entrambi rappresentati e difesi, giusta P.IVA_1 procura in calce al presente atto, dall'avv. Antonino Mancini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9,
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., col patrocinio del funzionario avv. Luigi P.IVA_2
Abruzzese, come da delega in atti, domiciliato nella propria sede in Campobasso alla via S.
VA n. 55
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - quale obbligato principale - e l'obbligata in solido P.A. A.V. Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 63 e 63-01/2023
[...] emessa nei loro confronti, mediante la quale è stato ingiunto il pagamento di € 4.453,29 totali, così concludendo: “Annullare, revocare o comunque dichiarare priva di effetti l'ordinanza ingiunzione n. 63-0/2023 e 63-1/2023, perché infondata ed ingiusta stante l'inesistenza delle contestazioni ivi dedotte;
2. Annullare le sanzioni di cui all'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181/2000, e all'art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 ter, del D.L. n. 510/96,
e, per l'effetto, dichiarare illegittima ed infondata la riqualificazione dei rapporti di lavori sotto il regime della subordinazione;
3. In ogni caso confermare la sussistenza dei rapporti di volontariato”.
2. Si costituiva l' contestando le Controparte_3 ragioni avverse e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
3. Preliminarmente, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta e,
a seguito dell'istruttoria orale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione all'udienza odierna con concessione del termine per note ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale veniva decisa nel modo che segue.
4. La domanda merita accoglimento.
A seguito di accesso ispettivo effettuato presso le unità operative “118” di Santa Croce di
Magliano, l' di Campobasso, previa acquisizione di Controparte_2 documentazione e dichiarazioni dei presenti, redigeva verbale unico di accertamento e notificazione con il quale contestava agli odierni opponenti la prestazione lavorativa dei volontari in forza all'Associazione di volontariato, assumendo che l'attività di servizio non era offerta e prestata a titolo personale, spontaneo e gratuito, ad esclusivo fine solidaristico, bensì si realizzava secondo le modalità tipiche della subordinazione. Dopo il rigetto delle istanze difensive degli odierni opponenti, veniva emessa l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Al fine di accertare la natura del rapporto intercorso tra i soggetti coinvolti nell'accertamento ispettivo alla base dell'atto opposto, è necessario esaminare se il caso concreto risulti riconducibile alla fattispecie astratta descritta dalla legge per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato e, nel caso in cui l'assoggettamento del lavoratore alle prerogative datoriali si presenti in forma non definita, se siano presenti elementi complementari e sussidiari, come quelli per esempio della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo effettuato dal datore di lavoro, dall'esercizio del potere disciplinare, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, tutti indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione.
Nel caso di specie, si osserva che, dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti instaurati tra l'associazione e i volontari presentino i caratteri tipici della subordinazione e che, Parte_3 quindi, sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra il personale addetto al servizio di emergenza “118” e l'Associazione opponente. In atti è stata prodotta la Convenzione (doc. 3 nel fascicolo di parte opponente) stipulata tra l' odierna opponente e l' , avente ad Parte_4 Pt_5 oggetto l'affidamento diretto del servizio di soccorso e trasporto sanitario dei degenti. Tale servizio impone, per sua stessa natura di pubblica utilità, la copertura dell'orario di 24 ore, che ovviamente non può che essere svolto per turni. Questi ultimi, secondo le dichiarazioni dei testi, non venivano predisposti per iniziativa del preteso datore di lavoro, ma lasciati alla disponibilità dei volontari, i quali manifestavano quanti giorni (o notti) a settimana potevano impiegare per l'attività prestata per il 118; nel caso di necessità si organizzavano coi sostituti, molto spesso per loro iniziativa, e qualora necessario si assentavano anche prima di terminare il turno di 12 ore. Queste circostanze sono state tutte confermate dai testi escussi, quali la teste (cfr. verbale di udienza del Testimone_1
20.2.2024): “i turni possono essere due o tre a settimana e comunque sempre in maniera compatibile con i nostri impegni, svolgendo altra attività lavorativa;
i turni venivano predisposti da noi volontari”; dal teste (ibidem): “in caso di sostituzione provvediamo noi volontari a Testimone_2 trovarne un altro disponibile”; (…) non necessariamente interveniva il presidente sulla loro predisposizione;
in caso di impedimento, noi volontari provvediamo a garantire la copertura dei turno svolgendo un servizio delicato quale quello di 118; (…) i turni sono predisposti da noi volontari su base mensile e sono modificabili in base alle nostre esigenze;
no, non comunichiamo nulla al presidente. Spetta a noi volontari l'organizzazione del turno”; dal teste Testimone_3
(udienza del 21.5.2024): “Io ricevevo indicazioni e direttive da su luogo e orario Parte_1 di lavoro;
I turni erano dalle 8 alle 20 o dalle 20 alle 8. Io mi recavo alle 8 o alle 20 (a seconda del turno) a S. Croce Largo Fiera e vi restavo per le 12 ore a meno che avessi necessità di assentarmi, ipotesi nella quale chiedevo di essere sostituito a oppure mi mettevo direttamente con un Pt_1 altro autista. Ciò valeva anche per le altre persone indicate nel cap. f). Se c'era impossibilità di coprire un turno, cercavo di mettermi d'accordo con un altro autista per essere sostituito, qualora ciò non fosse stato possibile, chiedevo direttamente a Per i turni mensili, cercavamo di Pt_1 predisporli noi volontari in base alle nostre disponibilità, se ciò non era possibile, vi provvedeva nel periodo predetto non ho mai ricevuto sanzioni disciplinari, né ho mai dovuto Pt_1 giustificare assenze”; la teste (udienza del 14.1.2025): “A volte poteva Testimone_4 capitare che il turno fosse più breve se uno di noi era occupato. Il turno generalmente era di 12 ore, ma in caso di esigenze personali poteva anche essere inferiore. La turnazione era gestita da noi, non da (…) Non chiedevo ferie o permessi perché ci gestivamo noi volontari da soli”. Pt_1
Dalle deposizioni testimoniali emergono evidenti elementi di difformità da quelle che sono le caratteristiche del potere datoriale di conformazione della prestazione lavorativa, che si estrinseca anche nella predisposizione unilaterale di turni di servizio obbligatori, in quanto risulta che l'assegnazione ai turni dei volontari avveniva in base alla preventiva disponibilità all'espletamento espressa dagli stessi. Se poi per qualsiasi motivo non era possibile rispettare il turno o si rimediava personalmente o si comunicava al presidente (cfr. dichiarazioni dei volontari rese nel corso dell'accertamento ispettivo, all. 11 nel fascicolo dell'opposto). Le modalità operative descritte appaiono più dirette al fine di assicurare il servizio, che per essere garantito con continuità ha evidente bisogno di un coordinamento tra i volontari, più che al fine del rispetto di direttive datoriali, la cui inosservanza avrebbe potuto condurre a contestazioni o a provvedimenti disciplinari. L'assenza della dimostrazione della sussistenza di tali poteri in capo all'Associazione opponente implica l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di natura di lavoro subordinato in capo ai volontari. Al contrario, il carattere della flessibilità - sottesa alla predisposizione dei turni ed al loro espletamento - conferma uno dei tratti tipici del lavoro volontario, così come la circostanza che il mancato espletamento dei turni da parte dei volontari non era soggetto ad alcuna autorizzazione da parte dell' Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai Parte_4 fini della sua distinzione dal lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. lav., 08/02/2010, n.2728, conf.
29646/2018). Neanche il richiamo alle firme del registro di presenza o alla divisa fornita dall'associazione possono far presumere il vincolo di subordinazione, sia perché la firma può valere come semplice promemoria organizzativo sia perché il tipo di attività svolta, cioè soccorso e trasporto sanitario, giustifica che gli addetti siano ben riconoscibili. Ad abundantiam, si rileva che parte opposta non ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. per dimostrare la natura subordinata del rapporto tra volontari ed nemmeno sotto l'aspetto della retribuzione: il Parte_4 rimborso spese corrisposto ai volontari, stabilito dall'art. 5 della convenzione n. 162/2014 Pt_5 in € 51,48 in ossequio ai limiti fissati dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 978/2008, non può essere assimilato al corrispettivo della prestazione resa, proprio perché forfettariamente indicato e assolutamente non proporzionato alla durata del turno (12 ore), nonché privo di maggiorazioni per il lavoro notturno prestato, valendo unicamente a ristorare i volontari delle spese di trasporto e per i pasti dell'intero turno.
Da quanto esposto discende che le attività svolte dai volontari non possono essere considerate rapporti di lavoro subordinato e pertanto l'ordinanza-ingiunzione va annullata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi del D.M. n. 147/2022 ridotti alla metà per il modesto valore e la non complessità del giudizio.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione n. 63-0/2023 e
63-1/2023;
- Condanna l' , in persona del Controparte_2 presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di nella sua qualità di Parte_1
Presidente e legale rappresentante p.t. della P.A. A.V. Croce di Padre Pio, obbligata in solido, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi, € 49,00 per spese documentate, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Larino, 18 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)