Articolo 2 della Legge 30 aprile 1976, n. 339
Articolo 1
Versione
18 giugno 1976
Art. 2.
Sono soppressi tutti i limiti massimi di eta' previsti dalle norme vigenti per l'ammissione alle scuole e corsi per tutte le professioni sanitarie ausiliarie e tutte le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Entrata in vigore il 18 giugno 1976