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Articolo 3 della Legge 1 luglio 1961, n. 684
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Legge 1 luglio 1961, n. 684
Articolo 3 della Legge 1 luglio 1961, n. 684
Versione
18 agosto 1961
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 agosto 1961
Vedi fonte istituzionale
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