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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 11711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11711 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott. ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 47953/2022 promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to TERRACCIANO LAURA , con elezione di domicilio in Roma,
VIA TARANTO 21 00182 ROMA presso l'avv.to TERRACCIANO LAURA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MARCONI MAURO , con elezione di domicilio in Roma, VIA
DOMENICO BARONE N. 51 00100 ROMA, presso l'avv.to MARCONI MAURO
RESISTENTE
Con l'intervento dell'AVV PAOLA CHIOVELLI nella qualità di curatore speciale dei minori
(C.F. ), Persona_1 C.F._3 Persona_2
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._4 Persona_3
con studio in 00193 Roma (RM) alla Via Cassiodoro n. C.F._5
1/A e del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/07/2022 ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, e Controparte_1
l'affido esclusivo dei figli minori.
Ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con l 7 novembre 2009, in Controparte_1
ST (Romania), trascritto nella Parte II, Serie C57, presso il Comune di Roma il 22 giugno 2022.;
- che dal loro matrimonio sono nati tre figli, tutti minorenni , Persona_1
, ; Persona_2 Persona_3
- che ormai da mesi il marito teneva una condotta molto aggressiva nei confronti suoi e dei figli;
- che già nell'ottobre del 2021 si era recata in commissariato per denunciare i maltrattamenti subiti da lei e dai figli da cui era scaturita l'apertura di un procedimento penale presso la Procura di Roma ed il collocamento della ricorrente, unitamente ai propri figli, presso una struttura protetta;
- che nonostante l'allontanamento dalla casa familiare, la carica maltrattante del non ha avuto termine, anzi è aumentata sia nei suoi Controparte_1
confronti che nei confronti dei piccoli, al punto tale che la figlia ha Per_3
sviluppato problemi di linguaggio ed i figli maschi soffrono di disagio ed ansia;
- che in particolare il hiamava tutte le sere spesso in stato Controparte_1
di ubriachezza ed alterazione, in quanto assuntore constante di sostanze alcoliche e stupefacenti, aggredendo figli e moglie
Ha concluso pertanto chiedendo in via d'urgenza la decadenza della responsabilità genitoriale del padre e l'affido esclusivo a sé dei figli minori. nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1
presidenziale, ha negato di aver mai avuto comportamenti violenti nei confronti di moglie e figli , concludendo per l'affidamento condiviso dei minori con collocamento degli stessi presso la madre.
Nominato un curatore speciale nella persona dell'avv. Paola chiovelli, la stessa concludeva nel costituirsi per l'adozione di un provvedimento che mettesse in protezione i minori.
All'udienza presidenziale , sentite le parti, il curatore speciale e, successivamente anche i minori, il Presidente emetteva il seguente provvedimento provvisorio :
“.esaminati gli atti, sentiti i coniugi, ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione;
valutate complessivamente le risultanze acquisite nell'ottica di un equo bilanciamento tra le dedotte esigenze;
letta la relazione redatta dalla dott.ssa Lata Chiodi all'esito dell'ascolto dei minori;
rilevato che sono emersi episodi di violenza all'interno del nucleo familiare avvenuti alla presenza dei figli e che il padre continua a porre in essere comportamenti pregiudizievoli per i minori;
ritenuto pertanto che non possa essere adottato il regime di affidamento condiviso, ma che i figli minori debbano essere affidati in via esclusiva alla madre con cui ora convivono;
ritenuto il difficile quadro emerso potrebbe porre a rischio la serena crescita dei minori e che pertanto occorre onerare le parti di seguire percorsi di sostegno psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità, disponendo percorsi psicoterapeutici per i figli minori in quanto in assenza di interventi non appare possibile una positiva evoluzione della complessa situazione familiare;
considerato che
, pertanto, in tale prima fase deve essere disposto che gli incontri con il padre avvengano in spazio neutro alla presenza di operatori specializzati, demandando la concreta organizzazione degli incontri al Responsabile del Municipio
Roma VII di Roma Capitale con facoltà di individuare struttura o operatore al quale delegare incontri in caso di impossibilità per il servizio con costi al 50% a carico di ciascun genitore, disponendo che tali incontri si tengano con cadenza almeno settimanale;
rilevato che il Servizio socio assistenziale del Municipio Roma VII deve fornire idoneo supporto terapeutico ai minori e sostegno individuale e genitoriale alle parti, qualora prestino consenso in tal senso, rilevando che la mancata adesione dei genitori ai percorsi proposti potrà essere considerato elemento negativo nella valutazione delle capacità genitoriali delle parti;
considerato che le parti non risultano allo stato avere redditi certi
; ritenuto pertanto che sia equo prevedere, che il marito corrisponda alla moglie un contributo al mantenimento ordinario dei tre figli pari ad euro € 500,00 mensili. Il contributo è determinato tenendo conto delle capacità reddituali del marito, delle presumibili esigenze economiche dei minori, rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore considerato che allo stato i figli risiedono in via esclusiva presso l'abitazione materna
e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti su entrambi i genitori;
considerato che
deve essere, altresì, specificamente regolamentato in proporzione ai redditi dei genitori il contributo alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole;
rilevato quanto alle spese straordinarie che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, con-tributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per inter-venti presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
ritenuto con riguardo alle spese straordinarie da concordare, che il genitore, a fronte di una ri-chiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il contributo di ciascun genitore alle spese, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% ciascuno;
P.Q.M.
visto l'art. 708 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) affida i figli minori , Persona_1 [...]
e in via esclusiva alla Persona_4 Persona_3
madre ;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé i minori in spazio neutro alla presenza di operatori specializzati onerando il responsabile Servizio Sociale del Municipio VII di Roma Capitale di organizzare gli incontri che dovranno tenersi con cadenza almeno settimanale secondo un calendario redatto dal responsabile del servizio o da suoi delegati prevedendo che qualora il Servizio non abbia disponibilità proprie che permettano l'immediata ripresa delle frequentazioni venga individuata idonea struttura ovvero qualificato educatore ponendone i relativi costi al 50%
a carico di ciascun genitore;
4) dispone che i minori seguano percorsi di sostegno psicoterapeutico individuale, delegando per
l'organizzazione del sostegno il responsabile del Servizio Sociale Municipio VII di Roma
Capitale con facoltà per i genitori di individuare di comune accordo professionista di fiducia per i percorsi per i figli riferendone il nominativo al Servizio;
5) dispone che il responsabile del Servizio Sociale Municipio VII di Roma Capitale, attivi i necessari percorsi di sostegno psicoterapeutico individuale e genitoriale per entrambi i genitori qualora consenzienti e continui l'opera di sostegno e di monitoraggio, dei genitori e delle minori, riferendone gli esiti con relazione che dovrà pervenire in cancelleria con cadenza bimestrale con facoltà per le parti di individuare professionista di fiducia per i percorsi individuali riferendone il nominativo al Servizio;
6) determina in 500,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da ottobre 2022 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
7) dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie, secondo quanto indicato in motivazione;
8) manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al servizio Sociale presso il
Municipio Roma VII disponendo che il responsabile del servizio faccia pervenire una relazione con cadenza bimestrale relazionando sull'esito degli incontri in spazio neutro tra il padre e le figlie minori, nonché in merito ai percorsi seguiti dalle minori e a quelli seguiti dai genitori.
Nel corso del giudizio preso atto che dalla relazione dei Servizi Sociali pervenuta a questo Ufficio nonché dalle dichiarazioni del Curatore speciale del minore avv. Paola
Chiovelli era emerso che entrambi i genitori pongono in essere comportamenti non adeguati a tutelare l'interesse dei minori , veniva disposta una CTU al fine di una nuova valutazione sulle competenze genitoriali degli stessi nonché un accertamento dell'eventuale stato di dipendenza da stupefacenti del resistente;
veniva infine disposto che i minori venissero presi in carico dal al fine di valutare e Pt_2
monitorare il loro status psicologico.
All'esito del deposito della CTU, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, la causa era trattenuta in decisione.
Domanda di separazione
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del
Presidente che ha pronunciato all'udienza di comparizione delle parti in data.. i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c.
Preliminare rispetto alla disciplina delle modalità di affidamento è la decisione sull' istanza di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente nei confronti del padre, nonché dal curatore speciale nominato nel corso del giudizio, nei confronti di entrambi i genitori.
Quanto alla figura paterna è emersa con chiarezza l'inadeguatezza del Signor
[...]
quale figura genitoriale, atteso che egli non è stato in grado di instaurare un CP_1
sano rapporto con i figli ed ha, altresì, manifestato ripetutamente condotte aggressive sia nei confronti della moglie che dei figli.
I ragazzi infatti hanno riferito in diverse occasioni e con disagio in merito agli episodi di violenza fisica, ma anche di ripetute aggressioni verbali, da ultimo telefoniche, con uso di linguaggio assolutamente non consono all'età ed allo stato dei minori. Ancora, i ragazzi hanno raccontato del frequente stato di alterazione del genitore;
in particolare il più grande diceva chiaramente di non avere piacere di incontrare il Persona_1
padre che si era dimostrato ubriaco anche durante gli incontri, ribadendo tale impressione anche se l'assistente sociale escludeva la circostanza;
allo stesso modo e la più piccola confermavano di non avere piacere a Persona_2 Persona_3
vedere il padre.
Le condotte violente poste in essere da un coniuge nei confronti dell'altro, accertate nell'ambito del giudizio di separazione personale, giustificano la pronuncia di decadenza del genitore violento dalla responsabilità genitoriale ove dagli accertamenti processuali sia emerso che tali condotte hanno provocato danni al benessere della prole minore di età e che il genitore non ha intrapreso alcun percorso volto a superare le proprie disfunzionalità genitoriali, come peraltro indicato dall'art. 31 della Convenzione di
Istanbul del 2011. (Cass. Civ. sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Nel caso di specie la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale paterna è fondata, date le sicure ripercussioni sui figli delle violenze a cui gli stessi hanno assistito e che hanno personalmente subito.
Anche la dott.ssa CTU nominata nel corso del giudizio ha espressamente scritto Per_5
“La dinamica relazionale è chiara, basata su uno sbilanciamento relazionale in cui la signora si è trovava in una posizione subalterna rispetto ai comportamenti del marito e in cui i bambini hanno assistito a scene di aggressione del padre verso la madre, come anche i due figli maggiori hanno riferito in
CTU”.
Nonostante l'allontanamento dalla casa familiare il non ha Controparte_1
interrotto i suoi atteggiamenti maltrattanti nei confronti di tutti i familiari , tanto che come sottolineato dagli assistenti sociali i figli minori manifestano disagio emotivo e psicologico, con necessità di supporto terapeutico. La figlia minore presenta disturbi del linguaggio, per i quali è stato ostacolato l'accesso alle cure logopediche dal padre.
A ciò si aggiunga che il resistente non ha mostrato alcuna consapevolezza in ordine al pregiudizio arrecato ai minori dai suoi comportamenti, mostrando invece una totale incapacità a cogliere la sofferenza dei figli. Tanto che non si è sottoposto ad alcuna verifica e/o percorso per affrontare una sana ed efficiente genitorialità che gli permettesse di riavvicinarsi con serenità e competenza ai propri figli, né si è sottoposto ad alcuna verifica/ test presso il SERD. Infine continua ad omettere il versamento del mantenimento per i minori a riprova del disinteresse che nutre per una crescita equilibrata degli stessi.
Non si concorda invece con la valutazione della curatrice speciale che ha chiesto la pronuncia di decadenza anche nei confronti della madre per i comportamenti tenuti nei confronti degli operatori della casa famiglia. In particolare la curatrice speciale ha sottolineato come la madre si sia dimostrata “in diverse occasioni poco collaborativa ed anzi oppositiva rispetto alle istituzioni ed ai servizi che fino ad oggi l'hanno accompagnata insieme ai figli in questo lungo e faticoso percorso, dimostrando, palesemente di non aver alcuna consapevolezza del lavoro svolto e senza aver acquisito alcunché di quanto offerto e della pletora di servizi posti in essere per sostenere lei ed i minori in un certosino lavoro di ricostruzione del vissuto del nucleo famigliare.”
Inoltre l'avv. Chiovelli ha evidenziato come, essendo tali condotte state poste in essere alla presenza dei minori, hanno contribuito ad acuire quello stato di conflittualità particolarmente pregiudizievole per i figli.
Aggiunge infine la curatrice speciale che “ è poi particolarmente grave il fatto che la ricorrente abbia ritenuto di incontrare il marito, contrariamente ad ogni prescrizione, senza alcuna protezione e tralasciando del tutto le pur gravi accuse che ella stessa gli ha mosso quale individuo aggressivo e pericoloso, e che abbia anche consentito al figlio maggiore di gestire i colloqui telefonici con il padre pur avendo dovuto essere Per_1
consapevole dei gravi rischi connessi a tali incontrollati colloqui a mezzo cellulare;
il tutto senza tralasciare di evidenziare che la condotta della ricorrente ha posto in pericolo anche la struttura protetta nella quale ella si trova e che ha espressamente formulato istanza affinchè fosse tutelato l'indirizzo unitamente alla privacy dell'altro nucleo familiare ivi presente, evitando assolutamente l'ingresso al padre nella struttura”
Il collegio ritiene di dare una lettura diversa della situazione.
Le vicende vanno inquadrate nella fattispecie di violenza domestica che , come già sottolineato dalla dott.ssa si caratterizza per una situazione di squilibrio tra le Per_5
parti. La relazione tra le parti durante la vita familiare è stata caratterizzata da “uno sbilanciamento relazionale in cui la signora si è trovava in una posizione subalterna rispetto ai comportamenti del marito”. Uscire da queste dinamiche è particolarmente difficile ed implica un percorso non sempre lineare ma che presenta ricadute. Va evidenziato però che la ricorrente dall'inizio ha avuto la forza di allontanarsi dal marito violento e mettere al riparo i minori. A seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti presi all'udienza presidenziale , si è immediatamente attivata e con il sostegno del servizio sociale ha iniziato il percorso logopedico della minore ed il percorso di sostegno individuale e quello di Per_3
sostegno alla genitorialità, nonché il percorso terapeutico per i minori.
La reazione avuta dalla stessa nei confronti degli operatori della casa famiglia si giustifica per l'inevitabile stanchezza della madre che si è trovata sola ad affrontare tutti i problemi dei figli, cercando anche di sopperire a tutte le esigenze economiche degli stessi. La ricorrente infatti attualmente è priva di una stabile occupazione lavorativa e svolge lavori saltuari di pulizie presso varie famiglie, lasciandosi liberi i pomeriggi, così da poter seguire i figli , accompagnarli e riprenderli a scuola e nei compiti a casa. La casa famiglia in cui si trova il nucleo è molto lontana dalla scuola dei minori e pertanto il compito della ricorrente è particolarmente gravoso.
Ciò nonostante la madre è rimasta sempre vicina ai figli rappresentando per gli stessi l'unico punto di riferimento.
Non sussistono pertanto i presupposti per una declaratoria di decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre dei minori.
Affidamento dei figli minori
La ricorrente ha chiesto un affidamento superesclusivo dei minori a sé. La curatrice speciale ha concluso per un affidamento ai Servizi Sociali. Il resistente ha concluso per l'affidamento condiviso dei minori.
Ritiene il Tribunale che allo stato il provvedimento più idoneo a salvaguardare l'interesse dei minori sia quello dell'affidamento superesclusivo degli stessi .alla madre mantenendo il monitoraggio dei Servizi Sociali. Il senso di tale decisione è quello di rafforzare le sue competenze genitoriali, pur nella consapevolezza del difficile momento e della necessità di un supporto per la stessa, al fine di svolgere adeguatamente il suo ruolo
E' indubbio che la ricorrente sia al momento l'unico punto di riferimento dei minori e che l'atteggiamento paterno è risultato del tutto pregiudizievole per gli stessi , anche per la totale assenza di consapevolezza da parte del resistente.
La CTU ha evidenziato che “sotto il profilo genitoriale la madre presenta delle criticità, che riguardano una carenza sul piano dell'affetto e dell'empatia e si mostra eccessivamente intransigente rispetto al rispetto delle regole. Questa intransigenza la porta ad alzare il tono di voce con i figli, ma senza ottenere buoni risultati, come per esempio rispetto ai compiti scolastici. Sotto il profilo della funzione cura e protezione ed educazione, la madre sembra giovare del contesto della casa-famiglia che è di supporto anche per gli aspetti organizzazione di vita dei bambini. La funzione riflessiva è piuttosto limitata. La signora giustifica le maniere forti come mezzo di educazione dei figli, utilizzando lo stesso modello della sua famiglia di origine.”.
Tuttavia ritiene il Tribunale che questa conclusione non debba essere recepita in senso assoluto. Non può valutarsi il comportamento della ricorrente prescindendo dall'intera vicenda familiare che, come già detto, s'inquadra in una fattispecie di violenza domestica
La stanchezza e la difficoltà di ritrovarsi da sola con tutta la responsabilità di crescere tre figli piccoli senza aiuti nemmeno economici da parte del padre, può giustificare atteggiamenti talvolta troppo rigidi. Per questo è importante supportare la madre che non può al momento essere lasciata sola . D'altra parte la valutazione espressa dalla CTU non può leggersi disgiunta dalla conclusione psicodiagnostica nella quale si legge (pag.
13): “ella appare comunque capace di tutelare e proteggere i figli, garantendo loro le giuste misure protettive, fisiche e psicologiche tali da assicurare supporto e sicurezza;
di conseguenza, viene mantenuta anche la capacità della signora di offrire un supporto sociale e di mostrare una capacità organizzativa ai figli che le permette di sostenere i processi di sviluppo, di socializzazione e di adattamento”.
Va pertanto disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, presso la quale gli stessi vanno collocati. Gli incontri con il padre vanno mantenuti secondo le attuali modalità già disposte all'udienza presidenziale. Va infine previsto il costante monitoraggio dei Servizi Sociali al fine di sostenere i minori, promuovere tutte le azioni possibili volte ad un loro rafforzamento e al rafforzamento del nucleo famigliare;
i Servizi dovranno occuparsi , previa valutazione da parte del competente TSMREE Asl, di avviare i minori ai necessari percorsi psicoterapeutici e di sostegno, anche in continuità con quelli già intrapresi rafforzato dal servizio di assistenza educativa domiciliare - se compatibile con l'attuale collocamento - al fine di consentire un fisiologico svolgimento del loro percorso di crescita ed agevolare il rapporto con i genitori;
all'attivazione del servizio SISMIF - se compatibile con l'attuale collocamento - e di ogni altro intervento di sostegno idoneo ad aiutare i minori per il superamento delle difficoltà emerse, e segnalando ogni eventuale comportamento pregiudizievole tale da determinare l'assunzione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale .
Mantenimento dei figli minori
Entrambi i coniugi versano in una situazione economica critica. La ricorrente svolge lavori saltuari di pulizia presso alcune abitazioni. Il resistente dichiara al momento di essere disoccupato.
In questo quadro, preso atto della situazione particolarmente gravosa della ricorrente che ha in carico totalmente la crescita dei figli e la conseguente maggiore disponibilità di tempo del resistente al fine dello svolgimento di un'attività lavorativa, tenuto conto delle esigenze dei figli, appare equo disporre che il padre versi per il mantenimento dei figli l'importo di € 500,00 a decorrere dalla domanda e con successiva rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie rimangono a carico di entrambi nella misura del 50%.
Le spese di lite e per la curatrice speciale vanno poste a carico del resistente che , con il suo comportamento, ha dato origine alla presente iniziativa giudiziaria da parte della ricorrente, , liquidate come da dispositivo, valutata l'attività espletata, ex art. 4 co 10 septies DM 55/2014, aumentate ex art. 4 co 2 DM 55/2014 per il secondo assistito, delle quali va disposto il pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 dpr 115/2002 Le spese di CTU rimangono a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in ST Controparte_1
(Romania), in data 07/11/2009;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, parte II, serie
C57);
3. affida i figli minori , Persona_1 [...]
e in via esclusiva alla Persona_4 Persona_3 madre, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, sportive e relative all'eventuale cambio di residenza, ferma la necessità dell'assenso del padre per l'espatrio;
4. dispone che il padre veda e tenga con sé i minori in spazio neutro alla presenza di operatori specializzati onerando il responsabile Servizio Sociale di organizzare gli incontri che dovranno tenersi con cadenza almeno settimanale secondo un calendario redatto dal responsabile del servizio o da suoi delegati prevedendo che qualora il Servizio non abbia disponibilità proprie che permettano l'immediata ripresa delle frequentazioni venga individuata idonea struttura ovvero qualificato educatore ponendone i relativi costi al 50% a carico di ciascun genitore;
5. dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali al fine di sostenere i minori, promuovere tutte le azioni possibili volte ad un loro rafforzamento e al rafforzamento del nucleo famigliare;
i Servizi dovranno occuparsi , previa valutazione da parte del competente
TSMREE Asl, di avviare i minori ai necessari percorsi psicoterapeutici e di sostegno, anche in continuità con quelli già intrapresi rafforzato dal servizio di assistenza educativa domiciliare - se compatibile con l'attuale collocamento - al fine di consentire un fisiologico svolgimento del loro percorso di crescita ed agevolare il rapporto con i genitori;
all'attivazione del servizio SISMIF - se compatibile con l'attuale collocamento - e di ogni altro intervento di sostegno idoneo ad aiutare i minori per il superamento delle difficoltà emerse, e segnalando ogni eventuale comportamento pregiudizievole tale da determinare l'assunzione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale .
6. determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento dei figli minori, da corrispondere a
[...] [...]
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
decorrenza dalla domanda, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa,
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
7. pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli minori con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono:
✓ spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
✓ spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
8. con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
9. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese del presente procedimento, Parte_1
che liquida in 5400,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CAP di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr
115/2002;
10. condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Paola Controparte_1
Chiovelli quale Curatrice speciale dei minori Persona_1
, e
[...] Persona_4 [...]
, delle spese del presente procedimento, che liquida in Persona_3 4.402,45 euro, di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002
Roma, 4.7.2025
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali competenti in ragione delle rispettive residenze delle parti
La Presidente
dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott. ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 47953/2022 promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to TERRACCIANO LAURA , con elezione di domicilio in Roma,
VIA TARANTO 21 00182 ROMA presso l'avv.to TERRACCIANO LAURA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MARCONI MAURO , con elezione di domicilio in Roma, VIA
DOMENICO BARONE N. 51 00100 ROMA, presso l'avv.to MARCONI MAURO
RESISTENTE
Con l'intervento dell'AVV PAOLA CHIOVELLI nella qualità di curatore speciale dei minori
(C.F. ), Persona_1 C.F._3 Persona_2
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._4 Persona_3
con studio in 00193 Roma (RM) alla Via Cassiodoro n. C.F._5
1/A e del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/07/2022 ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, e Controparte_1
l'affido esclusivo dei figli minori.
Ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con l 7 novembre 2009, in Controparte_1
ST (Romania), trascritto nella Parte II, Serie C57, presso il Comune di Roma il 22 giugno 2022.;
- che dal loro matrimonio sono nati tre figli, tutti minorenni , Persona_1
, ; Persona_2 Persona_3
- che ormai da mesi il marito teneva una condotta molto aggressiva nei confronti suoi e dei figli;
- che già nell'ottobre del 2021 si era recata in commissariato per denunciare i maltrattamenti subiti da lei e dai figli da cui era scaturita l'apertura di un procedimento penale presso la Procura di Roma ed il collocamento della ricorrente, unitamente ai propri figli, presso una struttura protetta;
- che nonostante l'allontanamento dalla casa familiare, la carica maltrattante del non ha avuto termine, anzi è aumentata sia nei suoi Controparte_1
confronti che nei confronti dei piccoli, al punto tale che la figlia ha Per_3
sviluppato problemi di linguaggio ed i figli maschi soffrono di disagio ed ansia;
- che in particolare il hiamava tutte le sere spesso in stato Controparte_1
di ubriachezza ed alterazione, in quanto assuntore constante di sostanze alcoliche e stupefacenti, aggredendo figli e moglie
Ha concluso pertanto chiedendo in via d'urgenza la decadenza della responsabilità genitoriale del padre e l'affido esclusivo a sé dei figli minori. nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1
presidenziale, ha negato di aver mai avuto comportamenti violenti nei confronti di moglie e figli , concludendo per l'affidamento condiviso dei minori con collocamento degli stessi presso la madre.
Nominato un curatore speciale nella persona dell'avv. Paola chiovelli, la stessa concludeva nel costituirsi per l'adozione di un provvedimento che mettesse in protezione i minori.
All'udienza presidenziale , sentite le parti, il curatore speciale e, successivamente anche i minori, il Presidente emetteva il seguente provvedimento provvisorio :
“.esaminati gli atti, sentiti i coniugi, ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione;
valutate complessivamente le risultanze acquisite nell'ottica di un equo bilanciamento tra le dedotte esigenze;
letta la relazione redatta dalla dott.ssa Lata Chiodi all'esito dell'ascolto dei minori;
rilevato che sono emersi episodi di violenza all'interno del nucleo familiare avvenuti alla presenza dei figli e che il padre continua a porre in essere comportamenti pregiudizievoli per i minori;
ritenuto pertanto che non possa essere adottato il regime di affidamento condiviso, ma che i figli minori debbano essere affidati in via esclusiva alla madre con cui ora convivono;
ritenuto il difficile quadro emerso potrebbe porre a rischio la serena crescita dei minori e che pertanto occorre onerare le parti di seguire percorsi di sostegno psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità, disponendo percorsi psicoterapeutici per i figli minori in quanto in assenza di interventi non appare possibile una positiva evoluzione della complessa situazione familiare;
considerato che
, pertanto, in tale prima fase deve essere disposto che gli incontri con il padre avvengano in spazio neutro alla presenza di operatori specializzati, demandando la concreta organizzazione degli incontri al Responsabile del Municipio
Roma VII di Roma Capitale con facoltà di individuare struttura o operatore al quale delegare incontri in caso di impossibilità per il servizio con costi al 50% a carico di ciascun genitore, disponendo che tali incontri si tengano con cadenza almeno settimanale;
rilevato che il Servizio socio assistenziale del Municipio Roma VII deve fornire idoneo supporto terapeutico ai minori e sostegno individuale e genitoriale alle parti, qualora prestino consenso in tal senso, rilevando che la mancata adesione dei genitori ai percorsi proposti potrà essere considerato elemento negativo nella valutazione delle capacità genitoriali delle parti;
considerato che le parti non risultano allo stato avere redditi certi
; ritenuto pertanto che sia equo prevedere, che il marito corrisponda alla moglie un contributo al mantenimento ordinario dei tre figli pari ad euro € 500,00 mensili. Il contributo è determinato tenendo conto delle capacità reddituali del marito, delle presumibili esigenze economiche dei minori, rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore considerato che allo stato i figli risiedono in via esclusiva presso l'abitazione materna
e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti su entrambi i genitori;
considerato che
deve essere, altresì, specificamente regolamentato in proporzione ai redditi dei genitori il contributo alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole;
rilevato quanto alle spese straordinarie che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, con-tributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per inter-venti presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
ritenuto con riguardo alle spese straordinarie da concordare, che il genitore, a fronte di una ri-chiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il contributo di ciascun genitore alle spese, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% ciascuno;
P.Q.M.
visto l'art. 708 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) affida i figli minori , Persona_1 [...]
e in via esclusiva alla Persona_4 Persona_3
madre ;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé i minori in spazio neutro alla presenza di operatori specializzati onerando il responsabile Servizio Sociale del Municipio VII di Roma Capitale di organizzare gli incontri che dovranno tenersi con cadenza almeno settimanale secondo un calendario redatto dal responsabile del servizio o da suoi delegati prevedendo che qualora il Servizio non abbia disponibilità proprie che permettano l'immediata ripresa delle frequentazioni venga individuata idonea struttura ovvero qualificato educatore ponendone i relativi costi al 50%
a carico di ciascun genitore;
4) dispone che i minori seguano percorsi di sostegno psicoterapeutico individuale, delegando per
l'organizzazione del sostegno il responsabile del Servizio Sociale Municipio VII di Roma
Capitale con facoltà per i genitori di individuare di comune accordo professionista di fiducia per i percorsi per i figli riferendone il nominativo al Servizio;
5) dispone che il responsabile del Servizio Sociale Municipio VII di Roma Capitale, attivi i necessari percorsi di sostegno psicoterapeutico individuale e genitoriale per entrambi i genitori qualora consenzienti e continui l'opera di sostegno e di monitoraggio, dei genitori e delle minori, riferendone gli esiti con relazione che dovrà pervenire in cancelleria con cadenza bimestrale con facoltà per le parti di individuare professionista di fiducia per i percorsi individuali riferendone il nominativo al Servizio;
6) determina in 500,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da ottobre 2022 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
7) dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie, secondo quanto indicato in motivazione;
8) manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al servizio Sociale presso il
Municipio Roma VII disponendo che il responsabile del servizio faccia pervenire una relazione con cadenza bimestrale relazionando sull'esito degli incontri in spazio neutro tra il padre e le figlie minori, nonché in merito ai percorsi seguiti dalle minori e a quelli seguiti dai genitori.
Nel corso del giudizio preso atto che dalla relazione dei Servizi Sociali pervenuta a questo Ufficio nonché dalle dichiarazioni del Curatore speciale del minore avv. Paola
Chiovelli era emerso che entrambi i genitori pongono in essere comportamenti non adeguati a tutelare l'interesse dei minori , veniva disposta una CTU al fine di una nuova valutazione sulle competenze genitoriali degli stessi nonché un accertamento dell'eventuale stato di dipendenza da stupefacenti del resistente;
veniva infine disposto che i minori venissero presi in carico dal al fine di valutare e Pt_2
monitorare il loro status psicologico.
All'esito del deposito della CTU, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, la causa era trattenuta in decisione.
Domanda di separazione
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del
Presidente che ha pronunciato all'udienza di comparizione delle parti in data.. i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c.
Preliminare rispetto alla disciplina delle modalità di affidamento è la decisione sull' istanza di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente nei confronti del padre, nonché dal curatore speciale nominato nel corso del giudizio, nei confronti di entrambi i genitori.
Quanto alla figura paterna è emersa con chiarezza l'inadeguatezza del Signor
[...]
quale figura genitoriale, atteso che egli non è stato in grado di instaurare un CP_1
sano rapporto con i figli ed ha, altresì, manifestato ripetutamente condotte aggressive sia nei confronti della moglie che dei figli.
I ragazzi infatti hanno riferito in diverse occasioni e con disagio in merito agli episodi di violenza fisica, ma anche di ripetute aggressioni verbali, da ultimo telefoniche, con uso di linguaggio assolutamente non consono all'età ed allo stato dei minori. Ancora, i ragazzi hanno raccontato del frequente stato di alterazione del genitore;
in particolare il più grande diceva chiaramente di non avere piacere di incontrare il Persona_1
padre che si era dimostrato ubriaco anche durante gli incontri, ribadendo tale impressione anche se l'assistente sociale escludeva la circostanza;
allo stesso modo e la più piccola confermavano di non avere piacere a Persona_2 Persona_3
vedere il padre.
Le condotte violente poste in essere da un coniuge nei confronti dell'altro, accertate nell'ambito del giudizio di separazione personale, giustificano la pronuncia di decadenza del genitore violento dalla responsabilità genitoriale ove dagli accertamenti processuali sia emerso che tali condotte hanno provocato danni al benessere della prole minore di età e che il genitore non ha intrapreso alcun percorso volto a superare le proprie disfunzionalità genitoriali, come peraltro indicato dall'art. 31 della Convenzione di
Istanbul del 2011. (Cass. Civ. sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Nel caso di specie la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale paterna è fondata, date le sicure ripercussioni sui figli delle violenze a cui gli stessi hanno assistito e che hanno personalmente subito.
Anche la dott.ssa CTU nominata nel corso del giudizio ha espressamente scritto Per_5
“La dinamica relazionale è chiara, basata su uno sbilanciamento relazionale in cui la signora si è trovava in una posizione subalterna rispetto ai comportamenti del marito e in cui i bambini hanno assistito a scene di aggressione del padre verso la madre, come anche i due figli maggiori hanno riferito in
CTU”.
Nonostante l'allontanamento dalla casa familiare il non ha Controparte_1
interrotto i suoi atteggiamenti maltrattanti nei confronti di tutti i familiari , tanto che come sottolineato dagli assistenti sociali i figli minori manifestano disagio emotivo e psicologico, con necessità di supporto terapeutico. La figlia minore presenta disturbi del linguaggio, per i quali è stato ostacolato l'accesso alle cure logopediche dal padre.
A ciò si aggiunga che il resistente non ha mostrato alcuna consapevolezza in ordine al pregiudizio arrecato ai minori dai suoi comportamenti, mostrando invece una totale incapacità a cogliere la sofferenza dei figli. Tanto che non si è sottoposto ad alcuna verifica e/o percorso per affrontare una sana ed efficiente genitorialità che gli permettesse di riavvicinarsi con serenità e competenza ai propri figli, né si è sottoposto ad alcuna verifica/ test presso il SERD. Infine continua ad omettere il versamento del mantenimento per i minori a riprova del disinteresse che nutre per una crescita equilibrata degli stessi.
Non si concorda invece con la valutazione della curatrice speciale che ha chiesto la pronuncia di decadenza anche nei confronti della madre per i comportamenti tenuti nei confronti degli operatori della casa famiglia. In particolare la curatrice speciale ha sottolineato come la madre si sia dimostrata “in diverse occasioni poco collaborativa ed anzi oppositiva rispetto alle istituzioni ed ai servizi che fino ad oggi l'hanno accompagnata insieme ai figli in questo lungo e faticoso percorso, dimostrando, palesemente di non aver alcuna consapevolezza del lavoro svolto e senza aver acquisito alcunché di quanto offerto e della pletora di servizi posti in essere per sostenere lei ed i minori in un certosino lavoro di ricostruzione del vissuto del nucleo famigliare.”
Inoltre l'avv. Chiovelli ha evidenziato come, essendo tali condotte state poste in essere alla presenza dei minori, hanno contribuito ad acuire quello stato di conflittualità particolarmente pregiudizievole per i figli.
Aggiunge infine la curatrice speciale che “ è poi particolarmente grave il fatto che la ricorrente abbia ritenuto di incontrare il marito, contrariamente ad ogni prescrizione, senza alcuna protezione e tralasciando del tutto le pur gravi accuse che ella stessa gli ha mosso quale individuo aggressivo e pericoloso, e che abbia anche consentito al figlio maggiore di gestire i colloqui telefonici con il padre pur avendo dovuto essere Per_1
consapevole dei gravi rischi connessi a tali incontrollati colloqui a mezzo cellulare;
il tutto senza tralasciare di evidenziare che la condotta della ricorrente ha posto in pericolo anche la struttura protetta nella quale ella si trova e che ha espressamente formulato istanza affinchè fosse tutelato l'indirizzo unitamente alla privacy dell'altro nucleo familiare ivi presente, evitando assolutamente l'ingresso al padre nella struttura”
Il collegio ritiene di dare una lettura diversa della situazione.
Le vicende vanno inquadrate nella fattispecie di violenza domestica che , come già sottolineato dalla dott.ssa si caratterizza per una situazione di squilibrio tra le Per_5
parti. La relazione tra le parti durante la vita familiare è stata caratterizzata da “uno sbilanciamento relazionale in cui la signora si è trovava in una posizione subalterna rispetto ai comportamenti del marito”. Uscire da queste dinamiche è particolarmente difficile ed implica un percorso non sempre lineare ma che presenta ricadute. Va evidenziato però che la ricorrente dall'inizio ha avuto la forza di allontanarsi dal marito violento e mettere al riparo i minori. A seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti presi all'udienza presidenziale , si è immediatamente attivata e con il sostegno del servizio sociale ha iniziato il percorso logopedico della minore ed il percorso di sostegno individuale e quello di Per_3
sostegno alla genitorialità, nonché il percorso terapeutico per i minori.
La reazione avuta dalla stessa nei confronti degli operatori della casa famiglia si giustifica per l'inevitabile stanchezza della madre che si è trovata sola ad affrontare tutti i problemi dei figli, cercando anche di sopperire a tutte le esigenze economiche degli stessi. La ricorrente infatti attualmente è priva di una stabile occupazione lavorativa e svolge lavori saltuari di pulizie presso varie famiglie, lasciandosi liberi i pomeriggi, così da poter seguire i figli , accompagnarli e riprenderli a scuola e nei compiti a casa. La casa famiglia in cui si trova il nucleo è molto lontana dalla scuola dei minori e pertanto il compito della ricorrente è particolarmente gravoso.
Ciò nonostante la madre è rimasta sempre vicina ai figli rappresentando per gli stessi l'unico punto di riferimento.
Non sussistono pertanto i presupposti per una declaratoria di decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre dei minori.
Affidamento dei figli minori
La ricorrente ha chiesto un affidamento superesclusivo dei minori a sé. La curatrice speciale ha concluso per un affidamento ai Servizi Sociali. Il resistente ha concluso per l'affidamento condiviso dei minori.
Ritiene il Tribunale che allo stato il provvedimento più idoneo a salvaguardare l'interesse dei minori sia quello dell'affidamento superesclusivo degli stessi .alla madre mantenendo il monitoraggio dei Servizi Sociali. Il senso di tale decisione è quello di rafforzare le sue competenze genitoriali, pur nella consapevolezza del difficile momento e della necessità di un supporto per la stessa, al fine di svolgere adeguatamente il suo ruolo
E' indubbio che la ricorrente sia al momento l'unico punto di riferimento dei minori e che l'atteggiamento paterno è risultato del tutto pregiudizievole per gli stessi , anche per la totale assenza di consapevolezza da parte del resistente.
La CTU ha evidenziato che “sotto il profilo genitoriale la madre presenta delle criticità, che riguardano una carenza sul piano dell'affetto e dell'empatia e si mostra eccessivamente intransigente rispetto al rispetto delle regole. Questa intransigenza la porta ad alzare il tono di voce con i figli, ma senza ottenere buoni risultati, come per esempio rispetto ai compiti scolastici. Sotto il profilo della funzione cura e protezione ed educazione, la madre sembra giovare del contesto della casa-famiglia che è di supporto anche per gli aspetti organizzazione di vita dei bambini. La funzione riflessiva è piuttosto limitata. La signora giustifica le maniere forti come mezzo di educazione dei figli, utilizzando lo stesso modello della sua famiglia di origine.”.
Tuttavia ritiene il Tribunale che questa conclusione non debba essere recepita in senso assoluto. Non può valutarsi il comportamento della ricorrente prescindendo dall'intera vicenda familiare che, come già detto, s'inquadra in una fattispecie di violenza domestica
La stanchezza e la difficoltà di ritrovarsi da sola con tutta la responsabilità di crescere tre figli piccoli senza aiuti nemmeno economici da parte del padre, può giustificare atteggiamenti talvolta troppo rigidi. Per questo è importante supportare la madre che non può al momento essere lasciata sola . D'altra parte la valutazione espressa dalla CTU non può leggersi disgiunta dalla conclusione psicodiagnostica nella quale si legge (pag.
13): “ella appare comunque capace di tutelare e proteggere i figli, garantendo loro le giuste misure protettive, fisiche e psicologiche tali da assicurare supporto e sicurezza;
di conseguenza, viene mantenuta anche la capacità della signora di offrire un supporto sociale e di mostrare una capacità organizzativa ai figli che le permette di sostenere i processi di sviluppo, di socializzazione e di adattamento”.
Va pertanto disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, presso la quale gli stessi vanno collocati. Gli incontri con il padre vanno mantenuti secondo le attuali modalità già disposte all'udienza presidenziale. Va infine previsto il costante monitoraggio dei Servizi Sociali al fine di sostenere i minori, promuovere tutte le azioni possibili volte ad un loro rafforzamento e al rafforzamento del nucleo famigliare;
i Servizi dovranno occuparsi , previa valutazione da parte del competente TSMREE Asl, di avviare i minori ai necessari percorsi psicoterapeutici e di sostegno, anche in continuità con quelli già intrapresi rafforzato dal servizio di assistenza educativa domiciliare - se compatibile con l'attuale collocamento - al fine di consentire un fisiologico svolgimento del loro percorso di crescita ed agevolare il rapporto con i genitori;
all'attivazione del servizio SISMIF - se compatibile con l'attuale collocamento - e di ogni altro intervento di sostegno idoneo ad aiutare i minori per il superamento delle difficoltà emerse, e segnalando ogni eventuale comportamento pregiudizievole tale da determinare l'assunzione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale .
Mantenimento dei figli minori
Entrambi i coniugi versano in una situazione economica critica. La ricorrente svolge lavori saltuari di pulizia presso alcune abitazioni. Il resistente dichiara al momento di essere disoccupato.
In questo quadro, preso atto della situazione particolarmente gravosa della ricorrente che ha in carico totalmente la crescita dei figli e la conseguente maggiore disponibilità di tempo del resistente al fine dello svolgimento di un'attività lavorativa, tenuto conto delle esigenze dei figli, appare equo disporre che il padre versi per il mantenimento dei figli l'importo di € 500,00 a decorrere dalla domanda e con successiva rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie rimangono a carico di entrambi nella misura del 50%.
Le spese di lite e per la curatrice speciale vanno poste a carico del resistente che , con il suo comportamento, ha dato origine alla presente iniziativa giudiziaria da parte della ricorrente, , liquidate come da dispositivo, valutata l'attività espletata, ex art. 4 co 10 septies DM 55/2014, aumentate ex art. 4 co 2 DM 55/2014 per il secondo assistito, delle quali va disposto il pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 dpr 115/2002 Le spese di CTU rimangono a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in ST Controparte_1
(Romania), in data 07/11/2009;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, parte II, serie
C57);
3. affida i figli minori , Persona_1 [...]
e in via esclusiva alla Persona_4 Persona_3 madre, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, sportive e relative all'eventuale cambio di residenza, ferma la necessità dell'assenso del padre per l'espatrio;
4. dispone che il padre veda e tenga con sé i minori in spazio neutro alla presenza di operatori specializzati onerando il responsabile Servizio Sociale di organizzare gli incontri che dovranno tenersi con cadenza almeno settimanale secondo un calendario redatto dal responsabile del servizio o da suoi delegati prevedendo che qualora il Servizio non abbia disponibilità proprie che permettano l'immediata ripresa delle frequentazioni venga individuata idonea struttura ovvero qualificato educatore ponendone i relativi costi al 50% a carico di ciascun genitore;
5. dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali al fine di sostenere i minori, promuovere tutte le azioni possibili volte ad un loro rafforzamento e al rafforzamento del nucleo famigliare;
i Servizi dovranno occuparsi , previa valutazione da parte del competente
TSMREE Asl, di avviare i minori ai necessari percorsi psicoterapeutici e di sostegno, anche in continuità con quelli già intrapresi rafforzato dal servizio di assistenza educativa domiciliare - se compatibile con l'attuale collocamento - al fine di consentire un fisiologico svolgimento del loro percorso di crescita ed agevolare il rapporto con i genitori;
all'attivazione del servizio SISMIF - se compatibile con l'attuale collocamento - e di ogni altro intervento di sostegno idoneo ad aiutare i minori per il superamento delle difficoltà emerse, e segnalando ogni eventuale comportamento pregiudizievole tale da determinare l'assunzione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale .
6. determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento dei figli minori, da corrispondere a
[...] [...]
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
decorrenza dalla domanda, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa,
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
7. pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli minori con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono:
✓ spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
✓ spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
8. con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
9. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese del presente procedimento, Parte_1
che liquida in 5400,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CAP di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr
115/2002;
10. condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Paola Controparte_1
Chiovelli quale Curatrice speciale dei minori Persona_1
, e
[...] Persona_4 [...]
, delle spese del presente procedimento, che liquida in Persona_3 4.402,45 euro, di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002
Roma, 4.7.2025
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali competenti in ragione delle rispettive residenze delle parti
La Presidente
dott.ssa Marta Ienzi