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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1769/2024 R.G. promossa da in qualità di erede di Parte_1
(rappr. e dif. dall'Avv. O. B. Falla) contro (rappr. e dif. dall'Avv. M. Persona_1 CP_1
Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva
che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le ordinanze d'ingiunzione meglio descritte in ricorso;
che l' , costituendosi in giudizio, ha dato atto di avere riesaminato la pratica e aver attivato il CP_1 procedimento in autotutela per annullare le ordinanze opposte e archiviare il relativo procedimento sanzionatorio e ha chiesto dunque dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
che la superiore circostanza rende vana la chiesta pronuncia giudiziale, determinando la cessazione della materia del contendere;
che le spese vanno poste a carico dell' (tenuto conto del mancato espletamento della fase CP_1 decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in € CP_1
1.700,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Ragusa, 6 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1769/2024 R.G. promossa da in qualità di erede di Parte_1
(rappr. e dif. dall'Avv. O. B. Falla) contro (rappr. e dif. dall'Avv. M. Persona_1 CP_1
Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva
che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le ordinanze d'ingiunzione meglio descritte in ricorso;
che l' , costituendosi in giudizio, ha dato atto di avere riesaminato la pratica e aver attivato il CP_1 procedimento in autotutela per annullare le ordinanze opposte e archiviare il relativo procedimento sanzionatorio e ha chiesto dunque dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
che la superiore circostanza rende vana la chiesta pronuncia giudiziale, determinando la cessazione della materia del contendere;
che le spese vanno poste a carico dell' (tenuto conto del mancato espletamento della fase CP_1 decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in € CP_1
1.700,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Ragusa, 6 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano