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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13364/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 18/03/1965 Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. CONTE FIORINDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti dell' fossero CP_1 accolte le seguenti domande: “ 1) in via cautelare, inaudita altera parte, disporre
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di accertamento notificato, de quo impugnato, stante l'entità dell'importo e l'enorme pregiudizio economico gravante sulla ricorrente in caso di mancata sospensione;
2) in via principale: A) accertare
e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, del provvedimento di “indebito” datato 30.10.2023 e con cui l richiedeva CP_1 il pagamento della somma di €8.419,56, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e
1 estremi sconosciuti alla ricorrente;
B) accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota datata 30.10.2023 stante l'illegittimità della richiesta avanzata, nonché per le motivazioni tutte addotte nella parte narrativa del presente ricorso;
C) accertare e dichiarare che nulla deve all' la sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
indebito stante il principio di buona fede e della irripetibilità delle somme percepite in assenza di dolo;
D) condannare l al pagamento delle spese e competenze del CP_2 presente giudizio, con distrazione allo scrivente procuratore”.
Si è costituito in giudizio l contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte e fissata l'udienza del 22.4.2025, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha dedotto: che, essendo già titolare di pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento, nell'anno 2022 si presentava alla visita di revisione disposta dall' , senza mai ricevere la notifica del verbale della revisione;
di aver continuato a CP_1
percepire entrambe le prestazioni da parte dell'ente previdenziale e, pertanto, di aver dato per scontato che l'esito fosse lo stesso delle precedenti visite, stante la continua erogazione della prestazione da parte dell' ; di aver ricevuto anche le comunicazioni CP_1
CP_
del 02.11.2022 e del 06.09.2023 ove, appunto, l confermava le prestazioni CP_1
riscosse dalla ricorrente;
che dal mese di dicembre 2023, la sig.ra si vedeva, Parte_1
tuttavia, riconoscere un importo di prestazione ridotta rispetto a quanto ricevuto in precedenza e, dunque, senza l'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
che, al fine di comprendere quale fosse la ragione, l'istante attivava il proprio spid personale e, nel mese di febbraio 2024, scopriva che l sede di Giugliano in Campania NA aveva CP_1
emesso un provvedimento di indebito datato 30.10.2023 e mai notificato attraverso raccomandata a.r., con cui l'ente previdenziale asseriva che la ricorrente avrebbe avuto un presunto debito, maturato nel periodo intercorrente dal 01.08.2022 al 30.11.2023, per un totale complessivo di €8.419,56; che la motivazione del provvedimento riportava:
“indennità di accompagnamento non spettante per mancata conferma del requisito sanitario a seguito di revisione"; che, accedendo alla propria posizione previdenziale, veniva a scoprire che il verbale di revisione dell'anno 2022, mai notificato, prevedeva il riconoscimento soltanto dell'invalidità civile al 100% e non dell'indennità di accompagnamento;
che, in data 07.03.2024, l'istante provvedeva, quindi, ad inoltrare una
2 domanda di aggravamento al fine di vedersi riconoscere l'indennità di accompagnamento;
che, in seguito alla predetta visita, la stessa veniva riconosciuta "invalida civile con indennità di accompagnamento" a decorrere dal 07.03.2024.
Ebbene, sostiene la ricorrente l'irripetibilità della somma percepita a titolo di indennità di accompagnamento nel periodo dal 1.8.2022 al 30.11.2023, stante il legittimo affidamento e la mancanza di dolo, non avendo mai ricevuto la notifica del verbale della precedente visita di revisione del 8.7.2022.
Ora, nel caso di specie, il provvedimento di indebito è pacificamente riconnesso al venir meno del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento, a seguito di visita effettuata in data 8.7.2022, i cui esisti pacificamente non sono stati ritualmente notificati alla ricorrente, atteso che le comunicazioni inoltrate dall' CP_3 risultavano effettivamente inesitate (con “indirizzo sconosciuto” o “destinatario irreperibile”).
Ebbene, in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, e della L. n. 88 del 1989, art. 52, che si riferiscono invece all'indebito previdenziale. Deve, tuttavia, darsi atto della giurisprudenza formatasi sull'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella materia in oggetto, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
A tale proposito occorre richiamare quanto previsto dall'art.
3- ter del D.L. 850/76 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 (“Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e dall'art. 3 comma 10 del D.L. 173/1988 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (“Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti
3 dalle leggi indicate nel comma 1 e predisporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”).
Si tratta di norme speciali rispetto l'art 2033 c.c. che, dunque, cede loro il passo.
E' bene, da ultimo, richiamare recente pronuncia della Suprema Corte, in virtù della quale è stato chiarito che“l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile, ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180).
Tuttavia, nel caso oggetto del presente giudizio, non vi è assolutamente prova che sia mai stato notificato alla ricorrente alcuna comunicazione di revisione del requisito sanitario all'esito della visita del 8.7.2022, come confermato dallo stesso resistente nella memoria difensiva.
Pertanto, la richiesta di indebito è assolutamente illegittima.
Deve, di conseguenza, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto richiesto con l'atto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della ripetizione delle some richieste CP_ dall' a titolo di indebito con l'atto opposto;
CP_
- condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 1865,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 23.4.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13364/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 18/03/1965 Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. CONTE FIORINDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti dell' fossero CP_1 accolte le seguenti domande: “ 1) in via cautelare, inaudita altera parte, disporre
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di accertamento notificato, de quo impugnato, stante l'entità dell'importo e l'enorme pregiudizio economico gravante sulla ricorrente in caso di mancata sospensione;
2) in via principale: A) accertare
e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, del provvedimento di “indebito” datato 30.10.2023 e con cui l richiedeva CP_1 il pagamento della somma di €8.419,56, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e
1 estremi sconosciuti alla ricorrente;
B) accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota datata 30.10.2023 stante l'illegittimità della richiesta avanzata, nonché per le motivazioni tutte addotte nella parte narrativa del presente ricorso;
C) accertare e dichiarare che nulla deve all' la sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
indebito stante il principio di buona fede e della irripetibilità delle somme percepite in assenza di dolo;
D) condannare l al pagamento delle spese e competenze del CP_2 presente giudizio, con distrazione allo scrivente procuratore”.
Si è costituito in giudizio l contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte e fissata l'udienza del 22.4.2025, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha dedotto: che, essendo già titolare di pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento, nell'anno 2022 si presentava alla visita di revisione disposta dall' , senza mai ricevere la notifica del verbale della revisione;
di aver continuato a CP_1
percepire entrambe le prestazioni da parte dell'ente previdenziale e, pertanto, di aver dato per scontato che l'esito fosse lo stesso delle precedenti visite, stante la continua erogazione della prestazione da parte dell' ; di aver ricevuto anche le comunicazioni CP_1
CP_
del 02.11.2022 e del 06.09.2023 ove, appunto, l confermava le prestazioni CP_1
riscosse dalla ricorrente;
che dal mese di dicembre 2023, la sig.ra si vedeva, Parte_1
tuttavia, riconoscere un importo di prestazione ridotta rispetto a quanto ricevuto in precedenza e, dunque, senza l'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
che, al fine di comprendere quale fosse la ragione, l'istante attivava il proprio spid personale e, nel mese di febbraio 2024, scopriva che l sede di Giugliano in Campania NA aveva CP_1
emesso un provvedimento di indebito datato 30.10.2023 e mai notificato attraverso raccomandata a.r., con cui l'ente previdenziale asseriva che la ricorrente avrebbe avuto un presunto debito, maturato nel periodo intercorrente dal 01.08.2022 al 30.11.2023, per un totale complessivo di €8.419,56; che la motivazione del provvedimento riportava:
“indennità di accompagnamento non spettante per mancata conferma del requisito sanitario a seguito di revisione"; che, accedendo alla propria posizione previdenziale, veniva a scoprire che il verbale di revisione dell'anno 2022, mai notificato, prevedeva il riconoscimento soltanto dell'invalidità civile al 100% e non dell'indennità di accompagnamento;
che, in data 07.03.2024, l'istante provvedeva, quindi, ad inoltrare una
2 domanda di aggravamento al fine di vedersi riconoscere l'indennità di accompagnamento;
che, in seguito alla predetta visita, la stessa veniva riconosciuta "invalida civile con indennità di accompagnamento" a decorrere dal 07.03.2024.
Ebbene, sostiene la ricorrente l'irripetibilità della somma percepita a titolo di indennità di accompagnamento nel periodo dal 1.8.2022 al 30.11.2023, stante il legittimo affidamento e la mancanza di dolo, non avendo mai ricevuto la notifica del verbale della precedente visita di revisione del 8.7.2022.
Ora, nel caso di specie, il provvedimento di indebito è pacificamente riconnesso al venir meno del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento, a seguito di visita effettuata in data 8.7.2022, i cui esisti pacificamente non sono stati ritualmente notificati alla ricorrente, atteso che le comunicazioni inoltrate dall' CP_3 risultavano effettivamente inesitate (con “indirizzo sconosciuto” o “destinatario irreperibile”).
Ebbene, in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, e della L. n. 88 del 1989, art. 52, che si riferiscono invece all'indebito previdenziale. Deve, tuttavia, darsi atto della giurisprudenza formatasi sull'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella materia in oggetto, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
A tale proposito occorre richiamare quanto previsto dall'art.
3- ter del D.L. 850/76 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 (“Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e dall'art. 3 comma 10 del D.L. 173/1988 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (“Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti
3 dalle leggi indicate nel comma 1 e predisporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”).
Si tratta di norme speciali rispetto l'art 2033 c.c. che, dunque, cede loro il passo.
E' bene, da ultimo, richiamare recente pronuncia della Suprema Corte, in virtù della quale è stato chiarito che“l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile, ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180).
Tuttavia, nel caso oggetto del presente giudizio, non vi è assolutamente prova che sia mai stato notificato alla ricorrente alcuna comunicazione di revisione del requisito sanitario all'esito della visita del 8.7.2022, come confermato dallo stesso resistente nella memoria difensiva.
Pertanto, la richiesta di indebito è assolutamente illegittima.
Deve, di conseguenza, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto richiesto con l'atto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della ripetizione delle some richieste CP_ dall' a titolo di indebito con l'atto opposto;
CP_
- condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 1865,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 23.4.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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