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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9960/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 9960/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. SCALISE SAMUELE ricorrente contro
CP_1
Avv. EUDIZI GUIDO resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di udienza.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22.3.23, assumendo di aver inoltrato, in data Parte_1
25.9.2019, all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale consistente in CP_1
“ernia discaleL4-L5- Protrusione discale L5-S1”, e lamentando che la domanda e il successivo ricorso amministrativo erano stati respinti, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a percepire una rendita o un indennizzo per il danno biologico per la malattia professionale addotta, pari al 18%. In particolare, la ricorrente affermava: di aver contratto la malattia per aver svolto attività di infermiera dal 1995 al
1998 presso Villa Sandra dove prestava assistenza ai pazienti in fase di riabilitazione motoria, dal
1.8.98 al 2000, quale dipendente della come addetta al reparto di neurochirurgia, dove si Parte_2
occupava del corretto posizionamento dei giacigli dei pazienti e del loro spostamento, e dal 2000 in poi
A, , dove si occupa di registrare i dati al banco accettazione dei donatori e di Persona_1 Per_2
effettuare i prelievi.
pagina 1 di 4 2.- Si costituiva in giudizio l' , il quale eccepiva la nullità della domanda per omessa indicazione CP_1 dei tempi giornalieri di esposizione a rischio professionale ed evidenziava che l'onere della prova circa l'origine professionale della malattia denunciata gravava sulla ricorrente.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- L'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza della stessa è infondata, avendo parte ricorrente allegato le mansioni svolte, i turni e gli orari lavorativi.
4.- Nel merito, circa le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in questione, la teste ha riferito: “Ho lavorato con la ricorrente presso Villa Sandra come infermiera. Testimone_1
Abbiamo lavorato a tempo pieno e in qualità di infermiere ci siamo occupate della somministrazione dei farmaci, dell'igiene personale dei pazienti, del loro traporto attraverso barelle e carrozzine.
Successivamente ho incontrato la ricorrente al CTO, ma non abbiamo lavorato insieme, All'epoca non
c'era sollevatori intesi come mezzi meccanici impiegati per sollevare i pazienti non autosufficienti
(poiché tali mezzi sono stati introdotti successivamente nel 2010 circa), sicché delle operazioni relative al posizionamento di tali pazienti e al loro sollevamento ci occupavamo noi infermieri ed eravamo in due infermieri oltre ad uno o due operatori socio sanitari. Tali operazione avvenivano manualmente”.
Il teste ha dichiarato: “Ho lavorato come infermiere insieme alla ricorrente Testimone_2 al reparto di neurochirurgia del CTO dal 1998 al 2000. All'epoca non esistevano mezzi meccanici per sollevare i pazienti non autosufficienti, che venivano sollevati manualmente da noi infermieri. Ci occupavamo anche del loro trasporto con la barella dal letto di degenza alla barella e di accompagnarli in sala operatoria. Per sollevare i pazienti lo facevamo generalmente in due ma a volte anche da soli. Tali movimentazioni avvenivano tutti i giorni tranne la domenica in cui non si facevano interventi programmati, salvo le urgenze e i pazienti erano dai 35 ai 40 e gli infermieri in servizio per ogni turno erano tre o quattro. Capitava che ogni infermiere dovesse sollevare i pazienti diverse volte per ogni turno lavorativo sia pe portarli in camera operatoria (gli interventi erano 4 o 5 al giorno) o andavano spostati per la riabilitazione o per somministrare le cure o per l'igiene personale e la maggior parte dei pazienti non era autosufficiente. Lavoravamo a tempo pieno. Non ho avuto cause con l' . CP_1
Da tali deposizioni si evince che la ricorrente si è occupata come infermiera di assistere i pazienti anche per i relativi spostamenti all'interno delle strutture in cui ha lavorato dal 1995 al 2000 Pa (prima presso Villa Sandra e poi presso la come risulta dall'estratto contributivo), mentre non è contestato che dal 2000 sino al deposito del ricorso ella lavorava presso il centro trasfusionale CTO, come risulta dalle buste paga in atti, ove si occupa dei prelievi di sangue.
pagina 2 di 4 Inoltre, dal certificato di idoneità alle mansioni, rilasciato dalla AUSL in data 1.12.22, Pt_2
si evince che alla ricorrente è stato prescritto di evitare la stazione eretta prolungata, prevedendo pause di 15 minuti seduta ogni 90 minuti di attività continuativa, onde evitare i rischi connessi alle posture incongrue.
5.- Circa la patologia denunciata dall'assicurata e il nesso di causalità con le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta, il ctu, dott.ssa ha concluso la sua relazione peritale, Persona_3 affermando: “Esaminati gli atti di causa, visitata la ricorrente, è possibile affermare che la Sig.
[...]
risulta affetta da protrusioni ed ernie lombo-sacrali con impronte sul sacco durale e Parte_1
lesioni neurologiche strumentalmente accertate, ernia discale L4-L5, con lombalgia recidivante scarsamente responsiva a terapia, in un quadro di discopatia multipla, diffuse alterazioni spondilodiscoartrosiche, con riduzione di altezza degli spazi intersomatici, alterazioni degenerative.
L'iniziale degenerazione artrosica e la discopatia lombare sono riconducibili concausalmente all'esposizione professionale a movimentazione manuale dei carichi, oltre che al mantenimento di posture incongrue dovuta alla mansione di infermiera svolta. Pertanto, nel caso de quo il danno biologico è stimato globalmente nella misura del 7% (sette per cento) in riferimento alla voce tabellare
n. 213: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. Fino a 12”. CP_1
6.- La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
7.- Il divario esistente tra percentuale di invalidità rivendicata e quella accertata induce a compensare le spese di lite nella misura di 1/3 e a liquidarle per la restante frazione in base alla soccombenza, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente. Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura dell'7%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un capitale commisurato CP_1 alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 4 - condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente i 2/3 delle spese di lite, ovvero la somma di CP_1
€ 3200,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi, e compensa le spese di lite per la restante frazione;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 9960/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. SCALISE SAMUELE ricorrente contro
CP_1
Avv. EUDIZI GUIDO resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di udienza.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22.3.23, assumendo di aver inoltrato, in data Parte_1
25.9.2019, all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale consistente in CP_1
“ernia discaleL4-L5- Protrusione discale L5-S1”, e lamentando che la domanda e il successivo ricorso amministrativo erano stati respinti, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a percepire una rendita o un indennizzo per il danno biologico per la malattia professionale addotta, pari al 18%. In particolare, la ricorrente affermava: di aver contratto la malattia per aver svolto attività di infermiera dal 1995 al
1998 presso Villa Sandra dove prestava assistenza ai pazienti in fase di riabilitazione motoria, dal
1.8.98 al 2000, quale dipendente della come addetta al reparto di neurochirurgia, dove si Parte_2
occupava del corretto posizionamento dei giacigli dei pazienti e del loro spostamento, e dal 2000 in poi
A, , dove si occupa di registrare i dati al banco accettazione dei donatori e di Persona_1 Per_2
effettuare i prelievi.
pagina 1 di 4 2.- Si costituiva in giudizio l' , il quale eccepiva la nullità della domanda per omessa indicazione CP_1 dei tempi giornalieri di esposizione a rischio professionale ed evidenziava che l'onere della prova circa l'origine professionale della malattia denunciata gravava sulla ricorrente.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- L'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza della stessa è infondata, avendo parte ricorrente allegato le mansioni svolte, i turni e gli orari lavorativi.
4.- Nel merito, circa le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in questione, la teste ha riferito: “Ho lavorato con la ricorrente presso Villa Sandra come infermiera. Testimone_1
Abbiamo lavorato a tempo pieno e in qualità di infermiere ci siamo occupate della somministrazione dei farmaci, dell'igiene personale dei pazienti, del loro traporto attraverso barelle e carrozzine.
Successivamente ho incontrato la ricorrente al CTO, ma non abbiamo lavorato insieme, All'epoca non
c'era sollevatori intesi come mezzi meccanici impiegati per sollevare i pazienti non autosufficienti
(poiché tali mezzi sono stati introdotti successivamente nel 2010 circa), sicché delle operazioni relative al posizionamento di tali pazienti e al loro sollevamento ci occupavamo noi infermieri ed eravamo in due infermieri oltre ad uno o due operatori socio sanitari. Tali operazione avvenivano manualmente”.
Il teste ha dichiarato: “Ho lavorato come infermiere insieme alla ricorrente Testimone_2 al reparto di neurochirurgia del CTO dal 1998 al 2000. All'epoca non esistevano mezzi meccanici per sollevare i pazienti non autosufficienti, che venivano sollevati manualmente da noi infermieri. Ci occupavamo anche del loro trasporto con la barella dal letto di degenza alla barella e di accompagnarli in sala operatoria. Per sollevare i pazienti lo facevamo generalmente in due ma a volte anche da soli. Tali movimentazioni avvenivano tutti i giorni tranne la domenica in cui non si facevano interventi programmati, salvo le urgenze e i pazienti erano dai 35 ai 40 e gli infermieri in servizio per ogni turno erano tre o quattro. Capitava che ogni infermiere dovesse sollevare i pazienti diverse volte per ogni turno lavorativo sia pe portarli in camera operatoria (gli interventi erano 4 o 5 al giorno) o andavano spostati per la riabilitazione o per somministrare le cure o per l'igiene personale e la maggior parte dei pazienti non era autosufficiente. Lavoravamo a tempo pieno. Non ho avuto cause con l' . CP_1
Da tali deposizioni si evince che la ricorrente si è occupata come infermiera di assistere i pazienti anche per i relativi spostamenti all'interno delle strutture in cui ha lavorato dal 1995 al 2000 Pa (prima presso Villa Sandra e poi presso la come risulta dall'estratto contributivo), mentre non è contestato che dal 2000 sino al deposito del ricorso ella lavorava presso il centro trasfusionale CTO, come risulta dalle buste paga in atti, ove si occupa dei prelievi di sangue.
pagina 2 di 4 Inoltre, dal certificato di idoneità alle mansioni, rilasciato dalla AUSL in data 1.12.22, Pt_2
si evince che alla ricorrente è stato prescritto di evitare la stazione eretta prolungata, prevedendo pause di 15 minuti seduta ogni 90 minuti di attività continuativa, onde evitare i rischi connessi alle posture incongrue.
5.- Circa la patologia denunciata dall'assicurata e il nesso di causalità con le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta, il ctu, dott.ssa ha concluso la sua relazione peritale, Persona_3 affermando: “Esaminati gli atti di causa, visitata la ricorrente, è possibile affermare che la Sig.
[...]
risulta affetta da protrusioni ed ernie lombo-sacrali con impronte sul sacco durale e Parte_1
lesioni neurologiche strumentalmente accertate, ernia discale L4-L5, con lombalgia recidivante scarsamente responsiva a terapia, in un quadro di discopatia multipla, diffuse alterazioni spondilodiscoartrosiche, con riduzione di altezza degli spazi intersomatici, alterazioni degenerative.
L'iniziale degenerazione artrosica e la discopatia lombare sono riconducibili concausalmente all'esposizione professionale a movimentazione manuale dei carichi, oltre che al mantenimento di posture incongrue dovuta alla mansione di infermiera svolta. Pertanto, nel caso de quo il danno biologico è stimato globalmente nella misura del 7% (sette per cento) in riferimento alla voce tabellare
n. 213: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. Fino a 12”. CP_1
6.- La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
7.- Il divario esistente tra percentuale di invalidità rivendicata e quella accertata induce a compensare le spese di lite nella misura di 1/3 e a liquidarle per la restante frazione in base alla soccombenza, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente. Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura dell'7%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un capitale commisurato CP_1 alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 4 - condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente i 2/3 delle spese di lite, ovvero la somma di CP_1
€ 3200,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi, e compensa le spese di lite per la restante frazione;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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