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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1970/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4263/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240055879682 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 28.2.2025 alla Agenzia delle entrate Riscossione e alla Regione Campania, Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di pagamento n. 1002024005587968200 notificata il 29/01/2025 dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione di Salerno avente ad oggetto pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2017, dell'importo complessivo di €. 308,57 (trecentootto/57). Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e l'insussistenza dei presupposti normativi non avendo il possesso dell'autoveicolo tg. Targa_1 sin dal 2005. Si è costituita l'Agenzia delle entrate – Riscossione che ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Si è costituita altresì la Regione Campania contestando le eccezioni sollevate da parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 5.3.2025 ed assegnato a questa 28°sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione della camera di consiglio in data 5.2.2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di pagamento n. 1002024005587968200 notificata il 29/01/2025 dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione di Salerno avente ad oggetto pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2017, dell'importo complessivo di €. 308,57 (trecentootto/57). Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e l'insussistenza dei presupposti normativi non avendo il possesso dell'autoveicolo tg. Targa_1 sin dal 2005. E' stata inoltre eccepita l'intervenuta prescrizione del credito tributario essendo decorsi i termini di legge, in applicazione dell'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge
60/86, che fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere versata, pertanto, in riferimento all'anno 2017 dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento entro la fine del 2018 la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno 2021.
Quanto alla insussistenza del presupposto impositivo il ricorrente ha affermato di non avere il possesso dell'autoveicolo tg. Targa_1 sin dal 2005 precisando che l'auto, non più marciante, veniva ritirata al suo domicilio dalla ditta Società_1 srl al fine di provvedere alla demolizione e cancellazione dal PRA. Quest'ultima non avrebbe effettuato i consequenziali atti necessari alla demolizione e cancellazione dal PRA sicchè solo dopo la notifica di altre cartelle di pagamento si avvedeva della mancata demolizione e cancellazione, provvedendo ad iscrivere a ruolo ricorso depositato innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di
Salerno al fine di dichiarare la perdita di possesso dell'autovettura in oggetto a partire dal 2005.
L'Agenzia delle entrate Riscossione, nelle sue controdeduzioni ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Ader, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Anche con riguardo all'eccepita prescrizione, rilevato che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva tenuto conto che il ruolo è stato reso esecutivo in data 18.10.2024 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'agente della riscossione, il quale ha provveduto tempestivamente alla notifica della cartella, in data 29.1.2025.
Si è costituita la Regione Campania segnalando, in merito alla presunta demolizione, che non risulta presente nella visura PRA alcuna demolizione dell'autovettura targata Targa_1 oggetto del presente giudizio. Sul punto va detto che è stata depositata in atti la Sentenza n. 89/2026 pubbl. il 21/01/2026 con la quale il
Giudice di pace di Salerno, accogliendo il ricorso del Ricorrente_1, ha ordinato al Conservatore del P.R.A. di Salerno di annotare la perdita di possesso dell'auto tg. Targa_1, a far tempo dall'anno 2005. In relazione al motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione per omessa notifica del/gli atto/i propedeutico/i a quello impugnato, la resistente Regione Campania rappresenta che l'/ gli atto/i di accertamento riemesso/i e l'/gli avviso/i di accertamento prodromico/i sono stati notificati entro i termini di prescrizione di cui all'art. 5, comma 51, del D.L. 953/82, convertito con l. n. 53 del 1983. In particolare, l'atto di accertamento n.734146460410 sarebbe stato notificato per compiuta giacenza il
17.12.2020, tale atto sarebbe stato riemesso (avviso n. 734359261434) e notificato in data 5.5.2023 per compiuta giacenza.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in un contesto di contemperamento tra l'esigenza di innalzamento della tutela del contribuente e la tutela delle ragioni creditorie dell'Erario ha chiarito in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, ovvero per sua temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt.
24 e 111, secondo comma, della Costituzione) dell'art. 8 della Legge 20 novembre 1982, n. 890 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, vista la documentazione depositata dalle parti, entrambi i motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti. Le spese sono a carico della sola Regione trattandosi di attività di propria competenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la
Regione Campania al pagamento delle spese di giustizia e accessori che si liquidano in euro 200,00 oltre
CUT in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4263/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240055879682 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 28.2.2025 alla Agenzia delle entrate Riscossione e alla Regione Campania, Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di pagamento n. 1002024005587968200 notificata il 29/01/2025 dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione di Salerno avente ad oggetto pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2017, dell'importo complessivo di €. 308,57 (trecentootto/57). Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e l'insussistenza dei presupposti normativi non avendo il possesso dell'autoveicolo tg. Targa_1 sin dal 2005. Si è costituita l'Agenzia delle entrate – Riscossione che ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Si è costituita altresì la Regione Campania contestando le eccezioni sollevate da parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 5.3.2025 ed assegnato a questa 28°sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione della camera di consiglio in data 5.2.2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di pagamento n. 1002024005587968200 notificata il 29/01/2025 dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione di Salerno avente ad oggetto pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2017, dell'importo complessivo di €. 308,57 (trecentootto/57). Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e l'insussistenza dei presupposti normativi non avendo il possesso dell'autoveicolo tg. Targa_1 sin dal 2005. E' stata inoltre eccepita l'intervenuta prescrizione del credito tributario essendo decorsi i termini di legge, in applicazione dell'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge
60/86, che fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere versata, pertanto, in riferimento all'anno 2017 dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento entro la fine del 2018 la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno 2021.
Quanto alla insussistenza del presupposto impositivo il ricorrente ha affermato di non avere il possesso dell'autoveicolo tg. Targa_1 sin dal 2005 precisando che l'auto, non più marciante, veniva ritirata al suo domicilio dalla ditta Società_1 srl al fine di provvedere alla demolizione e cancellazione dal PRA. Quest'ultima non avrebbe effettuato i consequenziali atti necessari alla demolizione e cancellazione dal PRA sicchè solo dopo la notifica di altre cartelle di pagamento si avvedeva della mancata demolizione e cancellazione, provvedendo ad iscrivere a ruolo ricorso depositato innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di
Salerno al fine di dichiarare la perdita di possesso dell'autovettura in oggetto a partire dal 2005.
L'Agenzia delle entrate Riscossione, nelle sue controdeduzioni ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Ader, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Anche con riguardo all'eccepita prescrizione, rilevato che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva tenuto conto che il ruolo è stato reso esecutivo in data 18.10.2024 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'agente della riscossione, il quale ha provveduto tempestivamente alla notifica della cartella, in data 29.1.2025.
Si è costituita la Regione Campania segnalando, in merito alla presunta demolizione, che non risulta presente nella visura PRA alcuna demolizione dell'autovettura targata Targa_1 oggetto del presente giudizio. Sul punto va detto che è stata depositata in atti la Sentenza n. 89/2026 pubbl. il 21/01/2026 con la quale il
Giudice di pace di Salerno, accogliendo il ricorso del Ricorrente_1, ha ordinato al Conservatore del P.R.A. di Salerno di annotare la perdita di possesso dell'auto tg. Targa_1, a far tempo dall'anno 2005. In relazione al motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione per omessa notifica del/gli atto/i propedeutico/i a quello impugnato, la resistente Regione Campania rappresenta che l'/ gli atto/i di accertamento riemesso/i e l'/gli avviso/i di accertamento prodromico/i sono stati notificati entro i termini di prescrizione di cui all'art. 5, comma 51, del D.L. 953/82, convertito con l. n. 53 del 1983. In particolare, l'atto di accertamento n.734146460410 sarebbe stato notificato per compiuta giacenza il
17.12.2020, tale atto sarebbe stato riemesso (avviso n. 734359261434) e notificato in data 5.5.2023 per compiuta giacenza.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in un contesto di contemperamento tra l'esigenza di innalzamento della tutela del contribuente e la tutela delle ragioni creditorie dell'Erario ha chiarito in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, ovvero per sua temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt.
24 e 111, secondo comma, della Costituzione) dell'art. 8 della Legge 20 novembre 1982, n. 890 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, vista la documentazione depositata dalle parti, entrambi i motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti. Le spese sono a carico della sola Regione trattandosi di attività di propria competenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la
Regione Campania al pagamento delle spese di giustizia e accessori che si liquidano in euro 200,00 oltre
CUT in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.