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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/06/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
24/06/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DE CATALDIS VALERIO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e Raimund
BAUER
- Convenuto – Part OGGETTO: “FONDO ULTIME MENSILITA'” Parte_2
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v.
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14).
***
La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna del Fondo di Garanzia al CP_1
pagamento delle ultime tre mensilità maturate dal lavoratore alle dipendenze della società Indaco Service società cooperativa sociale, per l'importo di € 6.991,79 – è infondata e deve essere rigettata.
Costituisce circostanza pacifica e documentale che la parte ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della società Indaco Service società cooperativa sociale, con decorrenza dal 27.06.2016 al 31 marzo 2019; nei confronti della predetta società il
Tribunale di Taranto con sentenza del 11.12.2019 dichiarava improcedibile il ricorso per fallimento, benché ne riconoscesse lo stato di insolvenza;
il lavoratore risulta aver presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Indaco Service in data
24.3.2020, dichiarato esecutivo in data 30.3.2020.
Il ricorrente risulta aver presentato in data 11.8.2020 presso la sede CP_2
domanda di accesso al Fondo di Garanzia avente ad oggetto la richiesta di intervento del Fondo per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità.
Con nota del 26.10.2020 l comunicava l'accoglimento della domanda CP_1
relativamente al tfr e solo parzialmente al credito per retribuzione (dal 24.3.2019 al
31.3.2019).
Il ricorrente risulta aver presentato in data 23.1.2021 ricorso amministrativo al comitato provinciale il quale veniva respinto. CP_1
La domanda giudiziaria è stata depositata in data 4.11.2021.
Orbene, l , nella memoria di costituzione, eccepisce, tra le altre, la mancata CP_1
copertura della garanzia del Fondo in quanto le tre mensilità di cui si chiede il pagamento non rientrerebbero nei dodici mesi antecedenti la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della datrice di lavoro, come prescritto dall'art. 2 comma 1 d.lgs. 80/1992.
Orbene, su tale eccezione preliminare ed assorbente, occorre premettere, in punto di diritto che, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, nel caso in cui il datore dì lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto, possono ottenere, a domanda, il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, i crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia,
a carico dell , ex art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha natura di diritto di CP_1
credito ad una prestazione previdenziale che nasce, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale) (Cass. civ., Sez. VI, 09/06/2014, n. 12971).
Tale diritto, infatti, si perfeziona, non al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, CP_1
non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Sez. L, Sentenza n. 4183 del 24/02/2006; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del
25/08/2020).
Ciò, in quanto il Fondo di garanzia svolge la funzione di attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, a cui corrisponde la relativa obbligazione contributiva ad esclusivo carico del datore di lavoro. In tale contesto, l'interesse del lavoratore alla tutela viene conseguito, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, mediante l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria, da parte dell'ente previdenziale, il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 08/03/2011, n.
5494).
Anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI,
22/12/2016, n. 26819), tale principio può ritenersi valido sia con riferimento al credito avente ad oggetto il TFR, sia con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti.
Sempre in linea generale, per determinare le retribuzioni per le quali è previsto dalla legge l'intervento del Fondo di Garanzia, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 2, co. 1 D.Lgs. 80/1992.
La norma stabilisce una delimitazione temporale, disponendo che il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ampliato nel tempo l'ambito applicativo della disposizione, stabilendo che “il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono qualsiasi iniziativa del lavoratore, che, come la domanda di apertura della procedura concorsuale, sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del Fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura” (Cass. civ., sez. lav., 19/05/2008, n. 12634; Cass. civ., sez. lav., 1/2/2005, n. 1885).
Ciò sul presupposto che “la norma interna - che considera, quale arco di tempo in cui collocare le mensilità da corrispondere da parte del Fondo di garanzia, quello determinato, a ritroso, dalla data del provvedimento di apertura del fallimento - si pone in palese contrasto con l'esaminata sentenza Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 10 luglio 1997, causa C-373/95, cit.) - che intende garantire, appunto, la effettività della tutela ai diritti dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro - e, come tale deve essere disapplicata”.
La ratio è che non devono andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, sicché non si deve fare riferimento al momento in cui è stato dichiarato il fallimento, ma piuttosto a quello in cui sia stata depositata la relativa istanza prodromica, anche se quest'ultima provenga da un soggetto differente rispetto a quello interessato all'intervento del Fondo di
Garanzia ovvero alla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore.
E' stato altresì precisato che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, CP_1
da cui computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione (In applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che, ai fini del computo, a ritroso, degli ultimi dodici mesi anteriori alla procedura concorsuale, rilevasse qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni, ivi compresa la richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. presso la Direzione provinciale del lavoro) (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16249 del
29/07/2020).
Sul punto, la Corte regolatrice ha chiarito che l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo solo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi da costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltreché coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul credito maturato in costanza di rapporto di lavoro.
Per quanto in questa sede precipuamente interessa, la Suprema Corte (con sentenza nr n. 16249/2020) ha chiarito che la fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata delimitata, nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (D.Lgs. n. 80 cit., art. 2, lett. a); per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore (D.Lgs. n. 80 cit., art. 2, lett. c).
La Corte ha poi specificato che la fattispecie indicata dal legislatore delegato nella lettera b) del citato art. 2, comma 1, pone, per l'accesso alla protezione previdenziale, il discrimine della "data di inizio dell'esecuzione forzata", per cui da detto momento (la data di inizio dell'esecuzione forzata e l'iniziativa così intrapresa dal lavoratore) deve contarsi, a ritroso, il periodo annuale nel cui novero si collocano i crediti del lavoratore, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che trovano tutela nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento.
Dunque, risulta pacifico che la suddetta norma indichi uno specifico arco temporale in cui devono esser maturati i crediti di lavoro affinché sia possibile ottenere l'accesso al
Fondo di Garanzia;
tale termine – ovvero 12 mesi - viene calcolato a ritroso con decorrenza dalla data di apertura delle procedure concorsuali o di inizio dell'esecuzione forzata e l'applicazione dell'uno o dell'altro riferimento temporale è determinata dall'assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure concorsuali.
Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, il suddetto termine non è finalizzato soltanto ad indurre il lavoratore ad agire in maniera sollecita, ma ha come scopo quello di costituire un nesso di consequenzialità tra le retribuzioni non pagate e l'insolvenza datoriale, in quanto l'intervento del Fondo mira proprio a tutelare i lavoratori a fronte dell'insolvenza, piuttosto che a fornire al lavoratore una garanzia a fronte di un generico inadempimento dell'obbligazione retributiva (cfr. in tal senso
Cass. n. 15415 del 2009).
Pertanto, il termine di dodici mesi, ha natura meramente sollecitatoria,e dunque valendo ad istituire un collegamento causale fra insolvenza e mancato pagamento delle retribuzioni (Sez. L - , Sentenza n. 33550 del 15/11/2022):
Di guisa che, con riferimento alla presente ipotesi, in cui il rapporto di lavoro è cessato prima dell'apertura della procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, in applicazione delle coordinate ermeneutiche precitate, così come tracciate dalla giurisprudenza comunitaria e da quella di legittimità, il dies a quo a partire dal quale occorre calcolare – a ritroso - i 12 mesi di copertura è da individuarsi nella data di deposito del ricorso per ingiunzione nei confronti della società datrice di lavoro (ossia il 24.03.2020)
Pertanto, se si prendono in considerazione i 12 mesi anteriori a tale data, le mensilità anteriori al 24.3.2019 così come richiesta in ricorso devono ritenersi escluse dal periodo di copertura, e comunque non sottoponibile e sospensione covid in quanto non si tratta di termine né decadenziale né di prescrizione.
L'eccezione dell , dunque, risulta sul punto fondata e le mensilità richieste non CP_1
sono dovute.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, in ragione della natura interpretativa della questione, si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Taranto, 28 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
24/06/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DE CATALDIS VALERIO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e Raimund
BAUER
- Convenuto – Part OGGETTO: “FONDO ULTIME MENSILITA'” Parte_2
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v.
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14).
***
La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna del Fondo di Garanzia al CP_1
pagamento delle ultime tre mensilità maturate dal lavoratore alle dipendenze della società Indaco Service società cooperativa sociale, per l'importo di € 6.991,79 – è infondata e deve essere rigettata.
Costituisce circostanza pacifica e documentale che la parte ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della società Indaco Service società cooperativa sociale, con decorrenza dal 27.06.2016 al 31 marzo 2019; nei confronti della predetta società il
Tribunale di Taranto con sentenza del 11.12.2019 dichiarava improcedibile il ricorso per fallimento, benché ne riconoscesse lo stato di insolvenza;
il lavoratore risulta aver presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Indaco Service in data
24.3.2020, dichiarato esecutivo in data 30.3.2020.
Il ricorrente risulta aver presentato in data 11.8.2020 presso la sede CP_2
domanda di accesso al Fondo di Garanzia avente ad oggetto la richiesta di intervento del Fondo per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità.
Con nota del 26.10.2020 l comunicava l'accoglimento della domanda CP_1
relativamente al tfr e solo parzialmente al credito per retribuzione (dal 24.3.2019 al
31.3.2019).
Il ricorrente risulta aver presentato in data 23.1.2021 ricorso amministrativo al comitato provinciale il quale veniva respinto. CP_1
La domanda giudiziaria è stata depositata in data 4.11.2021.
Orbene, l , nella memoria di costituzione, eccepisce, tra le altre, la mancata CP_1
copertura della garanzia del Fondo in quanto le tre mensilità di cui si chiede il pagamento non rientrerebbero nei dodici mesi antecedenti la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della datrice di lavoro, come prescritto dall'art. 2 comma 1 d.lgs. 80/1992.
Orbene, su tale eccezione preliminare ed assorbente, occorre premettere, in punto di diritto che, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, nel caso in cui il datore dì lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto, possono ottenere, a domanda, il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, i crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia,
a carico dell , ex art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha natura di diritto di CP_1
credito ad una prestazione previdenziale che nasce, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale) (Cass. civ., Sez. VI, 09/06/2014, n. 12971).
Tale diritto, infatti, si perfeziona, non al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, CP_1
non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Sez. L, Sentenza n. 4183 del 24/02/2006; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del
25/08/2020).
Ciò, in quanto il Fondo di garanzia svolge la funzione di attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, a cui corrisponde la relativa obbligazione contributiva ad esclusivo carico del datore di lavoro. In tale contesto, l'interesse del lavoratore alla tutela viene conseguito, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, mediante l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria, da parte dell'ente previdenziale, il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 08/03/2011, n.
5494).
Anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI,
22/12/2016, n. 26819), tale principio può ritenersi valido sia con riferimento al credito avente ad oggetto il TFR, sia con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti.
Sempre in linea generale, per determinare le retribuzioni per le quali è previsto dalla legge l'intervento del Fondo di Garanzia, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 2, co. 1 D.Lgs. 80/1992.
La norma stabilisce una delimitazione temporale, disponendo che il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ampliato nel tempo l'ambito applicativo della disposizione, stabilendo che “il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono qualsiasi iniziativa del lavoratore, che, come la domanda di apertura della procedura concorsuale, sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del Fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura” (Cass. civ., sez. lav., 19/05/2008, n. 12634; Cass. civ., sez. lav., 1/2/2005, n. 1885).
Ciò sul presupposto che “la norma interna - che considera, quale arco di tempo in cui collocare le mensilità da corrispondere da parte del Fondo di garanzia, quello determinato, a ritroso, dalla data del provvedimento di apertura del fallimento - si pone in palese contrasto con l'esaminata sentenza Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 10 luglio 1997, causa C-373/95, cit.) - che intende garantire, appunto, la effettività della tutela ai diritti dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro - e, come tale deve essere disapplicata”.
La ratio è che non devono andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, sicché non si deve fare riferimento al momento in cui è stato dichiarato il fallimento, ma piuttosto a quello in cui sia stata depositata la relativa istanza prodromica, anche se quest'ultima provenga da un soggetto differente rispetto a quello interessato all'intervento del Fondo di
Garanzia ovvero alla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore.
E' stato altresì precisato che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, CP_1
da cui computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione (In applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che, ai fini del computo, a ritroso, degli ultimi dodici mesi anteriori alla procedura concorsuale, rilevasse qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni, ivi compresa la richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. presso la Direzione provinciale del lavoro) (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16249 del
29/07/2020).
Sul punto, la Corte regolatrice ha chiarito che l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo solo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi da costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltreché coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul credito maturato in costanza di rapporto di lavoro.
Per quanto in questa sede precipuamente interessa, la Suprema Corte (con sentenza nr n. 16249/2020) ha chiarito che la fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata delimitata, nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (D.Lgs. n. 80 cit., art. 2, lett. a); per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore (D.Lgs. n. 80 cit., art. 2, lett. c).
La Corte ha poi specificato che la fattispecie indicata dal legislatore delegato nella lettera b) del citato art. 2, comma 1, pone, per l'accesso alla protezione previdenziale, il discrimine della "data di inizio dell'esecuzione forzata", per cui da detto momento (la data di inizio dell'esecuzione forzata e l'iniziativa così intrapresa dal lavoratore) deve contarsi, a ritroso, il periodo annuale nel cui novero si collocano i crediti del lavoratore, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che trovano tutela nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento.
Dunque, risulta pacifico che la suddetta norma indichi uno specifico arco temporale in cui devono esser maturati i crediti di lavoro affinché sia possibile ottenere l'accesso al
Fondo di Garanzia;
tale termine – ovvero 12 mesi - viene calcolato a ritroso con decorrenza dalla data di apertura delle procedure concorsuali o di inizio dell'esecuzione forzata e l'applicazione dell'uno o dell'altro riferimento temporale è determinata dall'assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure concorsuali.
Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, il suddetto termine non è finalizzato soltanto ad indurre il lavoratore ad agire in maniera sollecita, ma ha come scopo quello di costituire un nesso di consequenzialità tra le retribuzioni non pagate e l'insolvenza datoriale, in quanto l'intervento del Fondo mira proprio a tutelare i lavoratori a fronte dell'insolvenza, piuttosto che a fornire al lavoratore una garanzia a fronte di un generico inadempimento dell'obbligazione retributiva (cfr. in tal senso
Cass. n. 15415 del 2009).
Pertanto, il termine di dodici mesi, ha natura meramente sollecitatoria,e dunque valendo ad istituire un collegamento causale fra insolvenza e mancato pagamento delle retribuzioni (Sez. L - , Sentenza n. 33550 del 15/11/2022):
Di guisa che, con riferimento alla presente ipotesi, in cui il rapporto di lavoro è cessato prima dell'apertura della procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, in applicazione delle coordinate ermeneutiche precitate, così come tracciate dalla giurisprudenza comunitaria e da quella di legittimità, il dies a quo a partire dal quale occorre calcolare – a ritroso - i 12 mesi di copertura è da individuarsi nella data di deposito del ricorso per ingiunzione nei confronti della società datrice di lavoro (ossia il 24.03.2020)
Pertanto, se si prendono in considerazione i 12 mesi anteriori a tale data, le mensilità anteriori al 24.3.2019 così come richiesta in ricorso devono ritenersi escluse dal periodo di copertura, e comunque non sottoponibile e sospensione covid in quanto non si tratta di termine né decadenziale né di prescrizione.
L'eccezione dell , dunque, risulta sul punto fondata e le mensilità richieste non CP_1
sono dovute.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, in ragione della natura interpretativa della questione, si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Taranto, 28 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)