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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/11/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 23.10.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2501/2022 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Pagano, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso introduttivo, nonché dall'avv. Nicoletta Mangiacapra, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore in sostituzione, ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Annarita Billwiller e dall'avv. Ivana Cervone, presso i quali elettivamente domicilia
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 12.05.2022, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver lavorato, per conto ed alle dipendenze, della presso i vari negozi dalla stessa Controparte_1 gestiti e/o collegati nella città di Napoli, dal 01.04.2014 al 23.05.2020, allorquando veniva licenziato oralmente dai signori e - di aver svolto le mansioni di Parte_2 Parte_3 consegna della spesa alimentare ai clienti della utilizzando un ciclomotore di Controparte_1 sua proprietà, occupandosi di trasportare i prodotti da consegnare dai vari punti vendita del datore di lavoro ai relativi clienti, presenti in prevalenza nel quartiere Vomero, ma anche in altri quartieri della città di Napoli;
- che tali mansioni di fattorino sono inquadrabili al livello VI del
CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario;
- di aver svolto tale attività lavorativa per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, per circa 8 ore al giorno, dalle ore 9 alle 14 e dalle ore 16 alle 19; - che il rapporto lavorativo si era svolto “a nero”, non avendo il datore mai regolarizzato la posizione lavorativa;
- di aver percepito un compenso forfettario pari a circa 30 euro al giorno;
- di non aver percepito alcunché a titolo di tfr, indennità sostitutiva del mancato preavviso, ferie, permessi, 13ma e 14ma mensilità, maggiorazione per il lavoro straordinario prestato.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la in persona del legale rapp.te p.t., per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “I) accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il sig. e la dal 1.04.2014 e sino al 23.05.2020, in uno alla Parte_1 Controparte_1 sussistenza di tutti i requisiti di legge ai fini del diritto del ricorrente all'inquadramento del VI livello, mansionale
e retributivo di cui al CCNL in parola, con ogni conseguenza sul piano contributivo e retributivo e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 87.172,16 secondo i titoli e le causali analiticamente specificate in seno al presente ricorso e nei conteggi allegati. Oppure, al pagamento della diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere di Giustizia. Il tutto, in ogni caso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione sino all'effettivo al soddisfo, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate. II) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del licenziamento, intimato in forma orale, con condanna della resistente al risarcimento del danno ed alla indennità sostitutiva, stante l'applicabilità al rapporto in esame ratione temporis della specifica tutela ed CP_ operatività del D. Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015. III) Condannare la resistente alla refusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati, ex art. 93 cpc. IV) Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente eccependo, in via preliminare, la nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e, segnatamente, l'indicazione di elementi a sostegno della sussistenza della natura subordinata del rapporto de quo.
Nel merito, rilevava l'infondatezza in fatto e diritto della domanda.
2 In particolare, rappresentava che alcun rapporto di lavoro subordinato era intercorso tra le parti nel periodo rivendicato in ricorso, precisando che il ricorrente aveva, in precedenza, intrattenuto rapporti lavorativi, con mansioni di scaffalista ed inquadramento al VI livello del CCNL di categoria, con diverse società (analiticamente indicate in ricorso) la quali, con effetto dal
03.12.2015, sono state fuse per incorporazione nella soc. C. F. Controparte_3
, P. Iva ). P.IVA_1 P.IVA_2
Aggiungeva che in data 04.07.2019, la cedeva l'azienda alla Controparte_3 Controparte_4
[...
precisando che il ricorrente solo ed esclusivamente dal 11.11.2012 al 10.03.2014 ha intrattenuto dei rapporti di lavoro con la Controparte_4
Deduceva, altresì, di non aver mai offerto alla propria clientela un servizio di consegna a domicilio della spesa e che, invero, il ricorrente in alcune occasioni era stato incaricato da alcuni clienti a ritirare, per proprio conto, la spesa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13.03.2024, si costituiva nell'interesse del ricorrente l'avv. Nicoletta Mangiapia, in sostituzione dell'Avv. Mario Pollio, deducendone l'intervenuta cancellazione dall'Albo degli Avvocati, e concludendo riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c in sostituzione della udienza del
23.10.25, i difensori delle parti provvedevano a depositare note di trattazione scritta consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione depositate, già ritenuta superflua ogni attività istruttoria e la causa matura per la decisione, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso appare infondato e, come tale, va rigettato.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, posto che le omissioni assertive ed i difetti di allegazione, senz'altro riscontrabili nell'atto introduttivo del giudizio, come si vedrà in seguito, non presentano consistenza tale da rendere non intelligibile il petitum o la causa petendi del ricorso. Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non
è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
3 Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come avvenuto nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento rivendicato, ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
Tanto rilevato preliminarmente, e venendo alla disamina del merito della controversia, il ricorso non può tuttavia trovare accoglimento poiché infondato.
Si è visto che l'art. 414 c.p.c., nel delineare il contenuto del ricorso, onera parte attrice di una specifica attività assertiva, avente ad oggetto al n. 4, che qui rileva, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni”.
Ora, mentre l'omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi si pone quale requisito di validità del ricorso, prescritto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 164 c.1e 414 c.p.c., la allegazione generica del suddetto elemento impone una pronuncia di rigetto nel merito.
Infatti, l'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere, allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato, impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
A tali conclusioni si perviene non solo in base alla disposizione testuale della norma di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., ma anche muovendo dai principi cardine del sistema processuale civile. Infatti, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (di cui rispettivamente agli artt. 99 e 112 c.p.c.) condizionano il dovere decisorio del giudice, limitandone l'oggetto e l'ambito che debbono coincidere con l'oggetto e l'ambito della domanda introduttiva;
detto altrimenti, il dovere decisorio del giudice sorge in presenza di una domanda (salve le ipotesi eccezionali di tutela giurisdizionale prestata d'ufficio o su iniziativa del pubblico ministero ex art. 2907 c.c.) e l'estensione di quest'ultima determina quella della decisione (altrimenti affetta da vizio di ultrapetizione).
Ciò posto in via generale, volgendo al merito della fattispecie, si osserva che l'odierno giudizio ha ad oggetto sia la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di pretese spettanze maturate e non corrisposte in ragione di un rapporto di lavoro subordinato, sia l'impugnativa di un asserito licenziamento orale comminato in data 23.5.2020.
Nel caso in esame è tuttavia controversa la stessa intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso, circostanza recisamente contestata da parte
4 resistente, e solo dal cui accertamento potrebbe discendere la qualificabilità dell'assunto recesso datoriale nei termini di licenziamento.
Va premesso che in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un contestato rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n.4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
5 Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Fatta tale generale premessa, rileva il giudicante che la domanda proposta dal ricorrente si rivela carente già sul piano assertivo, prima che probatorio, apparendo generiche le allegazioni contenute in ricorso.
Ed invero, pur indicandosi il periodo di lavoro, l'istante non deduce da chi veniva assunto, limitandosi ad allegare genericamente di avere “lavorato per conto ed alle dipendenze della convenuta
[...]
. Tuttavia, posto che l'asserito datore di lavoro è una società e non già una ditta CP_1 individuale, era preciso onere del ricorrente indicare il nominativo del soggetto che avrebbe provveduto ad assumerlo.
6 Ed ancora, assolutamente generiche sono le allegazioni in relazione alle direttive ed all'esercizio del potere gerarchico, di controllo e disciplinare, limitandosi l'istante ad allegare di essere “stato sottoposto al potere direttivo, gerarchico, di controllo e disciplinare del convenuto datore di lavoro”, e dunque omettendo qualunque riferimento al soggetto - persona fisica che impartiva le direttive( ed il riferimento al “datore di lavoro”, trattandosi di società, è del tutto generico), alle specifiche modalità con cui le stesse sarebbero state impartite, ed al relativo contenuto. Nemmeno si indica in che modo era esercitata la necessaria attività di controllo e sorveglianza da parte del datore di lavoro.
Ed ancora, pur indicandosi l'orario di lavoro, non vi è alcuna allegazione in merito alla vincolatività dello stesso, né all'obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi.
Mancano, altresì, puntuali deduzioni in ordine alla retribuzione percepita, sia quanto alla cadenza, che in relazione al soggetto che l'avrebbe materialmente corrisposta, affermandosi esclusivamente e genericamente di non avere ricevuto “una retribuzione regolare” e di aver percepito “un compenso forfettario pari a circa 30 € al giorno”.
Ed ancora, il ricorrente deduce di aver svolto l'attività lavorativa presso “i vari negozi dalla stessa gestiti e/o alla stessa collegati nella città di Napoli” senza alcuna precisa specificazione in merito all'ubicazione degli stessi, dunque al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
In conclusione, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, le deduzioni contenute in ricorso si rivelano del tutto insufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, in quanto la mera asserzione dello svolgimento di attività lavorativa e l'indicazione degli orari di esecuzione della stessa assumono connotazione neutra rispetto alla natura autonoma o subordinata della prestazione posta in essere.
Le evidenziate carenze assertive e asseverative hanno reso conseguentemente inammissibili, prima ancora che irrilevanti, le istanze istruttorie articolate da parte ricorrente, atteso che la prova testimoniale, così come articolata, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, è apparsa inammissibile;
lo stesso dicasi per il richiesto interrogatorio formale del legale rappresentate della società convenuta (v.si Cassazione civile sez.
II, 25/01/2007, n.1629 secondo cui “La valutazione del giudice in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione”).
7 La necessaria circolarità tra oneri di allegazione e oneri di prova comporta, quale ovvia conseguenza, che i fatti non allegati non possono essere oggetto di prova (neanche attraverso i documenti, sia pure tempestivamente allegati alla produzione di parte).
In conclusione, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., per cui, non essendo accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la convenuta, che costituisce il presupposto logico-giuridico della domanda avente ad oggetto la condanna della resistente al pagamento delle pretese spettanze retributive nonché della domanda di accertamento della nullità e inefficacia del licenziamento orale, la domanda integralmente rigettata.
Sussistono eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, tenuto conto delle ragioni della decisione. Nella restante parte (1/2) le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al Dm n.55/2014, stante la bassa complessità della controversia, e tenuto conto della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, quale Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite in ragione della metà, e condanna parte ricorrente alla refusione della restate parte delle spese (1/2) che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi Euro
1849,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Nola, 17.11.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 23.10.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2501/2022 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Pagano, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso introduttivo, nonché dall'avv. Nicoletta Mangiacapra, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore in sostituzione, ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Annarita Billwiller e dall'avv. Ivana Cervone, presso i quali elettivamente domicilia
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 12.05.2022, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver lavorato, per conto ed alle dipendenze, della presso i vari negozi dalla stessa Controparte_1 gestiti e/o collegati nella città di Napoli, dal 01.04.2014 al 23.05.2020, allorquando veniva licenziato oralmente dai signori e - di aver svolto le mansioni di Parte_2 Parte_3 consegna della spesa alimentare ai clienti della utilizzando un ciclomotore di Controparte_1 sua proprietà, occupandosi di trasportare i prodotti da consegnare dai vari punti vendita del datore di lavoro ai relativi clienti, presenti in prevalenza nel quartiere Vomero, ma anche in altri quartieri della città di Napoli;
- che tali mansioni di fattorino sono inquadrabili al livello VI del
CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario;
- di aver svolto tale attività lavorativa per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, per circa 8 ore al giorno, dalle ore 9 alle 14 e dalle ore 16 alle 19; - che il rapporto lavorativo si era svolto “a nero”, non avendo il datore mai regolarizzato la posizione lavorativa;
- di aver percepito un compenso forfettario pari a circa 30 euro al giorno;
- di non aver percepito alcunché a titolo di tfr, indennità sostitutiva del mancato preavviso, ferie, permessi, 13ma e 14ma mensilità, maggiorazione per il lavoro straordinario prestato.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la in persona del legale rapp.te p.t., per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “I) accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il sig. e la dal 1.04.2014 e sino al 23.05.2020, in uno alla Parte_1 Controparte_1 sussistenza di tutti i requisiti di legge ai fini del diritto del ricorrente all'inquadramento del VI livello, mansionale
e retributivo di cui al CCNL in parola, con ogni conseguenza sul piano contributivo e retributivo e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 87.172,16 secondo i titoli e le causali analiticamente specificate in seno al presente ricorso e nei conteggi allegati. Oppure, al pagamento della diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere di Giustizia. Il tutto, in ogni caso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione sino all'effettivo al soddisfo, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate. II) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del licenziamento, intimato in forma orale, con condanna della resistente al risarcimento del danno ed alla indennità sostitutiva, stante l'applicabilità al rapporto in esame ratione temporis della specifica tutela ed CP_ operatività del D. Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015. III) Condannare la resistente alla refusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati, ex art. 93 cpc. IV) Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente eccependo, in via preliminare, la nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e, segnatamente, l'indicazione di elementi a sostegno della sussistenza della natura subordinata del rapporto de quo.
Nel merito, rilevava l'infondatezza in fatto e diritto della domanda.
2 In particolare, rappresentava che alcun rapporto di lavoro subordinato era intercorso tra le parti nel periodo rivendicato in ricorso, precisando che il ricorrente aveva, in precedenza, intrattenuto rapporti lavorativi, con mansioni di scaffalista ed inquadramento al VI livello del CCNL di categoria, con diverse società (analiticamente indicate in ricorso) la quali, con effetto dal
03.12.2015, sono state fuse per incorporazione nella soc. C. F. Controparte_3
, P. Iva ). P.IVA_1 P.IVA_2
Aggiungeva che in data 04.07.2019, la cedeva l'azienda alla Controparte_3 Controparte_4
[...
precisando che il ricorrente solo ed esclusivamente dal 11.11.2012 al 10.03.2014 ha intrattenuto dei rapporti di lavoro con la Controparte_4
Deduceva, altresì, di non aver mai offerto alla propria clientela un servizio di consegna a domicilio della spesa e che, invero, il ricorrente in alcune occasioni era stato incaricato da alcuni clienti a ritirare, per proprio conto, la spesa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13.03.2024, si costituiva nell'interesse del ricorrente l'avv. Nicoletta Mangiapia, in sostituzione dell'Avv. Mario Pollio, deducendone l'intervenuta cancellazione dall'Albo degli Avvocati, e concludendo riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c in sostituzione della udienza del
23.10.25, i difensori delle parti provvedevano a depositare note di trattazione scritta consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione depositate, già ritenuta superflua ogni attività istruttoria e la causa matura per la decisione, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso appare infondato e, come tale, va rigettato.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, posto che le omissioni assertive ed i difetti di allegazione, senz'altro riscontrabili nell'atto introduttivo del giudizio, come si vedrà in seguito, non presentano consistenza tale da rendere non intelligibile il petitum o la causa petendi del ricorso. Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non
è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
3 Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come avvenuto nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento rivendicato, ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
Tanto rilevato preliminarmente, e venendo alla disamina del merito della controversia, il ricorso non può tuttavia trovare accoglimento poiché infondato.
Si è visto che l'art. 414 c.p.c., nel delineare il contenuto del ricorso, onera parte attrice di una specifica attività assertiva, avente ad oggetto al n. 4, che qui rileva, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni”.
Ora, mentre l'omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi si pone quale requisito di validità del ricorso, prescritto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 164 c.1e 414 c.p.c., la allegazione generica del suddetto elemento impone una pronuncia di rigetto nel merito.
Infatti, l'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere, allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato, impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
A tali conclusioni si perviene non solo in base alla disposizione testuale della norma di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., ma anche muovendo dai principi cardine del sistema processuale civile. Infatti, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (di cui rispettivamente agli artt. 99 e 112 c.p.c.) condizionano il dovere decisorio del giudice, limitandone l'oggetto e l'ambito che debbono coincidere con l'oggetto e l'ambito della domanda introduttiva;
detto altrimenti, il dovere decisorio del giudice sorge in presenza di una domanda (salve le ipotesi eccezionali di tutela giurisdizionale prestata d'ufficio o su iniziativa del pubblico ministero ex art. 2907 c.c.) e l'estensione di quest'ultima determina quella della decisione (altrimenti affetta da vizio di ultrapetizione).
Ciò posto in via generale, volgendo al merito della fattispecie, si osserva che l'odierno giudizio ha ad oggetto sia la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di pretese spettanze maturate e non corrisposte in ragione di un rapporto di lavoro subordinato, sia l'impugnativa di un asserito licenziamento orale comminato in data 23.5.2020.
Nel caso in esame è tuttavia controversa la stessa intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso, circostanza recisamente contestata da parte
4 resistente, e solo dal cui accertamento potrebbe discendere la qualificabilità dell'assunto recesso datoriale nei termini di licenziamento.
Va premesso che in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un contestato rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n.4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
5 Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Fatta tale generale premessa, rileva il giudicante che la domanda proposta dal ricorrente si rivela carente già sul piano assertivo, prima che probatorio, apparendo generiche le allegazioni contenute in ricorso.
Ed invero, pur indicandosi il periodo di lavoro, l'istante non deduce da chi veniva assunto, limitandosi ad allegare genericamente di avere “lavorato per conto ed alle dipendenze della convenuta
[...]
. Tuttavia, posto che l'asserito datore di lavoro è una società e non già una ditta CP_1 individuale, era preciso onere del ricorrente indicare il nominativo del soggetto che avrebbe provveduto ad assumerlo.
6 Ed ancora, assolutamente generiche sono le allegazioni in relazione alle direttive ed all'esercizio del potere gerarchico, di controllo e disciplinare, limitandosi l'istante ad allegare di essere “stato sottoposto al potere direttivo, gerarchico, di controllo e disciplinare del convenuto datore di lavoro”, e dunque omettendo qualunque riferimento al soggetto - persona fisica che impartiva le direttive( ed il riferimento al “datore di lavoro”, trattandosi di società, è del tutto generico), alle specifiche modalità con cui le stesse sarebbero state impartite, ed al relativo contenuto. Nemmeno si indica in che modo era esercitata la necessaria attività di controllo e sorveglianza da parte del datore di lavoro.
Ed ancora, pur indicandosi l'orario di lavoro, non vi è alcuna allegazione in merito alla vincolatività dello stesso, né all'obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi.
Mancano, altresì, puntuali deduzioni in ordine alla retribuzione percepita, sia quanto alla cadenza, che in relazione al soggetto che l'avrebbe materialmente corrisposta, affermandosi esclusivamente e genericamente di non avere ricevuto “una retribuzione regolare” e di aver percepito “un compenso forfettario pari a circa 30 € al giorno”.
Ed ancora, il ricorrente deduce di aver svolto l'attività lavorativa presso “i vari negozi dalla stessa gestiti e/o alla stessa collegati nella città di Napoli” senza alcuna precisa specificazione in merito all'ubicazione degli stessi, dunque al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
In conclusione, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, le deduzioni contenute in ricorso si rivelano del tutto insufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, in quanto la mera asserzione dello svolgimento di attività lavorativa e l'indicazione degli orari di esecuzione della stessa assumono connotazione neutra rispetto alla natura autonoma o subordinata della prestazione posta in essere.
Le evidenziate carenze assertive e asseverative hanno reso conseguentemente inammissibili, prima ancora che irrilevanti, le istanze istruttorie articolate da parte ricorrente, atteso che la prova testimoniale, così come articolata, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, è apparsa inammissibile;
lo stesso dicasi per il richiesto interrogatorio formale del legale rappresentate della società convenuta (v.si Cassazione civile sez.
II, 25/01/2007, n.1629 secondo cui “La valutazione del giudice in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione”).
7 La necessaria circolarità tra oneri di allegazione e oneri di prova comporta, quale ovvia conseguenza, che i fatti non allegati non possono essere oggetto di prova (neanche attraverso i documenti, sia pure tempestivamente allegati alla produzione di parte).
In conclusione, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., per cui, non essendo accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la convenuta, che costituisce il presupposto logico-giuridico della domanda avente ad oggetto la condanna della resistente al pagamento delle pretese spettanze retributive nonché della domanda di accertamento della nullità e inefficacia del licenziamento orale, la domanda integralmente rigettata.
Sussistono eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, tenuto conto delle ragioni della decisione. Nella restante parte (1/2) le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al Dm n.55/2014, stante la bassa complessità della controversia, e tenuto conto della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, quale Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite in ragione della metà, e condanna parte ricorrente alla refusione della restate parte delle spese (1/2) che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi Euro
1849,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Nola, 17.11.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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