CGARS, sez. I, sentenza breve 07/04/2026, n. 234
CGARS
Sentenza breve 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Erroneità del calcolo della soglia di anomalia

    Il Collegio ha ritenuto fondato l'appello, affermando che l'attuale disciplina (d.lgs. 36/2023, Allegato II.2, Metodo A) impone di considerare le offerte con egual valore di ribasso distintamente, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e accolto dal TAR. Pertanto, il criterio assoluto applicato dal Comune era corretto.

  • Altro
    Inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere

    Questo motivo di appello è stato assorbito dall'accoglimento del motivo principale relativo alla corretta applicazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia.

  • Altro
    Inammissibilità per tardività e omessa impugnazione della scheda 'informazioni' e dell'art. 1.4 del disciplinare

    Questo motivo di appello è stato assorbito dall'accoglimento del motivo principale relativo alla corretta applicazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza breve 07/04/2026, n. 234
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 234
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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