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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2024, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 264/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Petrara (C.F. , presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia in Milano al n C.so di Porta Vittoria n. 46;
RICORRENTE contro
C.F. . Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., la conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la società per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Società Controparte_1
(C.F./P.Iva n. ), con particolare riferimento alla mancata corresponsione delle
[...] P.IVA_2
somme/compensi previsti contrattualmente;
- per l'effetto Condannare la Controparte_2
(C.F./P.Iva n. ) al pagamento della somma complessiva pari ad €
[...] P.IVA_2
35.146,00 riferite al compenso previsto contrattualmente - fino alla data dell'effettivo soddisfo - oltre interessi e rivalutazione monetaria - per le causali di cui in narrativa - ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del Processo;
- condannare la Società Controparte_1
(C.F./P.Iva n. ) al pagamento della somme maturate dal deposito del ricorso
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 3 alla sentenza;
- Con Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, C.p.a. e spese generali come per Legge”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna società ricorrente rappresentava di aver stipulato, in data
23.09.2021, con la società il “Contratto di Fornitura di Piattaforma Controparte_1
Cloud Zutec n.021”, che prevedeva, all'art. 2, “La fornitura, il set-up e abbonamento tramite licenza della piattaforma cloud ZUTEC”, come specificato nell'offerta n.48Zv6 del 05.03.2021, allegata al menzionato contratto. Nonostante l'utilizzo da parte della società resistente dei servizi offerti, la stessa non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, rendendosi, pertanto, inadempiente per la somma di €
35.146,00. La concludeva, dunque, per l'accoglimento della spiegata domanda, Parte_1
vinte le spese di lite.
La società sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Senza alcuna attività istruttoria, all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 30.10.2024, il giudizio veniva riservato per la decisione.
***
1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della società che, Controparte_1
benché regolarmente citata, non si è costituito in giudizio.
2. Tanto premesso, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 3373/2010; ordinanza n. 25584/2018).
Ed invero, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di inadempimento contrattuale è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova: in forza di tali disposizioni, spetta a chi agisce in giudizio allegare e provare il contratto o il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si allega inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
13533/2001); chi si difende deve, invece, provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea
(Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 21678/2013). Tali regole probatorie generali vanno, naturalmente coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dal novellato art. 115 cod. proc. civ. in forza del quale la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato, a favore della parte che l'ha allegato, onde il detto pagina 2 di 3 fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di specifica prova (cfr. Cassazione Civile, sentenza n.
14594/2012).
Il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c. è retto da una presunzione relativa di responsabilità in capo al debitore che non adempie o che non esegue esattamente la prestazione dovuta;
di conseguenza, data la natura relativa di siffatta presunzione, grava sul debitore fornire la prova dell'adempimento, ovvero che l'inadempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione per causa ad esso non imputabile.
Dunque, il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Ciò detto, l'odierna parte ricorrente ha dato prova dell'esistenza del contratto di fornitura concluso con la società opposta ed ha documentato con le fatture di pagamento ed i pro forma di fattura di pagamento il credito maturato e per cui si chiede la condanna della società Parte_2
, risulta documentalmente accertato l'utilizzo del sistema oggetto di fornitura da parte
[...] della società resistente che, rimanendo contumace, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare i fatti estintivi dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento del rapporto contrattuale intercorso con la Parte_1
Per le argomentazioni esposte, la domanda va accolta, con condanna della società Controparte_1 al pagamento, in favore della società ricorrente, dell'importo di € 35.146,00, oltre interessi
[...]
dalla sentenza e sino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e, per gli effetti, condanna la società al Controparte_1 pagamento, in favore della dell'importo di € 35.146,00, oltre interessi, dalla Parte_1
sentenza e sino al soddisfo;
2. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 2.906,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
AVELLINO, 25 novembre 2024 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 264/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Petrara (C.F. , presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia in Milano al n C.so di Porta Vittoria n. 46;
RICORRENTE contro
C.F. . Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., la conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la società per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Società Controparte_1
(C.F./P.Iva n. ), con particolare riferimento alla mancata corresponsione delle
[...] P.IVA_2
somme/compensi previsti contrattualmente;
- per l'effetto Condannare la Controparte_2
(C.F./P.Iva n. ) al pagamento della somma complessiva pari ad €
[...] P.IVA_2
35.146,00 riferite al compenso previsto contrattualmente - fino alla data dell'effettivo soddisfo - oltre interessi e rivalutazione monetaria - per le causali di cui in narrativa - ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del Processo;
- condannare la Società Controparte_1
(C.F./P.Iva n. ) al pagamento della somme maturate dal deposito del ricorso
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 3 alla sentenza;
- Con Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, C.p.a. e spese generali come per Legge”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna società ricorrente rappresentava di aver stipulato, in data
23.09.2021, con la società il “Contratto di Fornitura di Piattaforma Controparte_1
Cloud Zutec n.021”, che prevedeva, all'art. 2, “La fornitura, il set-up e abbonamento tramite licenza della piattaforma cloud ZUTEC”, come specificato nell'offerta n.48Zv6 del 05.03.2021, allegata al menzionato contratto. Nonostante l'utilizzo da parte della società resistente dei servizi offerti, la stessa non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, rendendosi, pertanto, inadempiente per la somma di €
35.146,00. La concludeva, dunque, per l'accoglimento della spiegata domanda, Parte_1
vinte le spese di lite.
La società sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Senza alcuna attività istruttoria, all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 30.10.2024, il giudizio veniva riservato per la decisione.
***
1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della società che, Controparte_1
benché regolarmente citata, non si è costituito in giudizio.
2. Tanto premesso, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 3373/2010; ordinanza n. 25584/2018).
Ed invero, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di inadempimento contrattuale è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova: in forza di tali disposizioni, spetta a chi agisce in giudizio allegare e provare il contratto o il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si allega inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
13533/2001); chi si difende deve, invece, provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea
(Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 21678/2013). Tali regole probatorie generali vanno, naturalmente coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dal novellato art. 115 cod. proc. civ. in forza del quale la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato, a favore della parte che l'ha allegato, onde il detto pagina 2 di 3 fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di specifica prova (cfr. Cassazione Civile, sentenza n.
14594/2012).
Il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c. è retto da una presunzione relativa di responsabilità in capo al debitore che non adempie o che non esegue esattamente la prestazione dovuta;
di conseguenza, data la natura relativa di siffatta presunzione, grava sul debitore fornire la prova dell'adempimento, ovvero che l'inadempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione per causa ad esso non imputabile.
Dunque, il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Ciò detto, l'odierna parte ricorrente ha dato prova dell'esistenza del contratto di fornitura concluso con la società opposta ed ha documentato con le fatture di pagamento ed i pro forma di fattura di pagamento il credito maturato e per cui si chiede la condanna della società Parte_2
, risulta documentalmente accertato l'utilizzo del sistema oggetto di fornitura da parte
[...] della società resistente che, rimanendo contumace, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare i fatti estintivi dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento del rapporto contrattuale intercorso con la Parte_1
Per le argomentazioni esposte, la domanda va accolta, con condanna della società Controparte_1 al pagamento, in favore della società ricorrente, dell'importo di € 35.146,00, oltre interessi
[...]
dalla sentenza e sino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e, per gli effetti, condanna la società al Controparte_1 pagamento, in favore della dell'importo di € 35.146,00, oltre interessi, dalla Parte_1
sentenza e sino al soddisfo;
2. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 2.906,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
AVELLINO, 25 novembre 2024 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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