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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2165/2025, decisa all'udienza del 29.10.2025, ai sensi dell'art. 350 - bis e 281- sexies, comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(p.i.: , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Pancari (c.f.: ), C.F._1 domiciliataria in San Mauro Marchesato (KR); appellante
E
(c.f.: ), titolare della PE.DA.OLUS DI PESCINA CP_1 C.F._2
NA (p.i.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelantonio Imperatore (c.f.: P.IVA_2
), domiciliatario in Napoli, alla via R. Morghen n. 181 presso lo C.F._3 studio dell'avv. Fabio Iacuaniello;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.876/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 7.4.2025 (proc. di primo grado n. 2460/2023 r.g.).
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.10.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con sentenza n. 876/2025 pubblicata il 7.4.2025, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
ha ribadito la definitività e la consequenziale esecutività del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1347/2022, chiesto ed ottenuto dal PE.DA in danno Parte_2 dell'opponente, ed ha condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.600,00, oltre accessori con attribuzione alla difesa.
A sostegno della decisione il tribunale ha ritenuto ritualmente notificato il decreto ingiuntivo e tardiva l'opposizione proposta oltre i 40 giorni (art. 641 c.p.c.).
Avverso questa sentenza ha proposto appello l'opponente affidato a n. 3 motivi ed ha resistito PE.DA chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e, Parte_2 comunque, di rigettarlo nel merito.
Rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, è stata fissata dinanzi al Collegio l'udienza del 29.10.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 351 – bis c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a 15 giorni prima della indicata udienza per il deposito di note conclusionali.
2. Il primo motivo di appello è inammissibile e non rispettoso delle forme prescritte dall'art. 342 c.p.c.
In tale motivo (rubricato Violazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 c.p.c.), l'appellante censura la sentenza nella parte in cui omette di riepilogare correttamente ed in maniera completa
i fatti per come si sono svolti… Nel caso di specie le argomentazioni del primo giudice non consentono di percepire il fondamento del rigetto della domanda attorea.
Non sono enucleabili punti specifici di censura e neppure sono indicati i fatti asseritamente non vagliati;
inoltre, non è indicata la parte della sentenza specificamente censurata.
3. Il secondo motivo di appello (rubricato Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c.), è articolato in svariate e specifiche sotto censure sempre riferibili alla validità della notifica di cui appresso.
3.1-Va premesso che la verifica del tribunale sulla regolarità della notifica è del tutto condivisibile, occorrendo solo chiarire, così integrando la motivazione, che la regolarità della notifica è conseguenza dell'applicabilità al caso in esame dell'art. 145 c.p.c.
3.2-Il comma 1 dell'art. 145 c.p.c. dispone che la notifica alle persone giuridiche si esegue nella sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alle altre persone nel comma indicate;
prosegue prevedendo che la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139, 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Il co.3
2 dell'art. 145 c.p.c. prevede, poi, che Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
La giurisprudenza ha chiarito che in tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall'articolo 145 commi 1 e 2 c.p.c. consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143, purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente non già all'ente in forma impersonale (Cass. 2017, 2232).
3.3-Tanto chiarito, il Tribunale, evidenziato che la società opposta era priva di indirizzo pec, verificato che era risultata vana la notifica presso la sede della società (cfr. relate in atti), correttamente ha ritenuto valida la notifica all'amministratore unico , persona Parte_3 fisica, presso la sua residenza anagrafica. Dalla motivazione della sentenza (che parte dall'implicito presupposto dell'applicabilità dell'art. 145 c.p.c.) emerge chiaramente che il tribunale, in ragione del vano tentativo di notifica presso la sede della società, ha dato prevalenza e rilievo alla notifica al legale rappresentante della società medesima presso la sua residenza anagrafica, come consentito dall'art. 145 c.p.c., sia pur non richiamando tale disposizione espressamente.
3.4-Il tribunale ha poi correttamente richiamato la disciplina della notifica postale nella specie applicabile (art. 8 l. 890/1982) e le regole di perfezionamento della notifica in caso di destinatario temporaneamente assente.
Evidenziato che la notifica all'amministratore unico nel caso in esame è stata fatta consegnando l'atto da notificare all'Unep che, a sua volta, si è avvalso dell'agente postale, con specifico riguardo alla notificazione postale, l'articolo 8 della legge n. 890/1982, espressamente richiamato dal tribunale, dopo aver previsto al comma 1 che, “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato…presso il punto di deposito più vicino al destinatario”, al successivo comma 4 precisa che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito “è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza…” e che l'avviso deve contenere, tra l'altro, “…l'espresso invito al destinatario
a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato… (cd. seconda racc. informativa C.A.D.), con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente…”.
3 Nel caso al vaglio la notifica si è perfezionata il 12.12.2022, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della CAD avvenuta il 2.12.2022, con il rispetto di tutte le formalità di legge (cfr. ampia motivazione sentenza sul punto, in particolare ai righi 22-23).
3.
5-Così chiarite ed esposte le corrette valutazioni del tribunale sulla notifica in esame, con la prima censura contenuta nel secondo motivo di appello, l'appellante si duole della omessa indicazione nella relata dell'ufficio postale di riferimento, elemento non verificato dal Tribunale.
La doglianza è infondata.
Dall'esame del timbro apposto alla prodotta relata è evidente che la notifica è stata fatta tramite l'ufficio postale di Torre Annunziata (il difensore ha mandato per la notifica all'Unep di
Torre Annunziata, che si è avvalso del locale ufficio postale).
3.6-L'appellante, con ulteriore censura, si duole della violazione dell'art. 149 c.p.c. sui termini di deposito della C.a.d. presso l'ufficio postale (8 gg in luogo di 10 gg).
La censura è inammissibile oltre che infondata.
Ribadito ancora una volta che l'ufficiale giudiziario si è avvalso dell'agente postale, il tribunale ha correttamente richiamato l'art. 8 della legge postale n. 890/1982 applicabile al caso in esame. Tale disposizione è stata ampiamente osservata posto che la c.a.d. è stata spedita il
2.12.2022, come si evince dalla relata richiamata dal tribunale, e la notifica si è perfezionata, trascorsi 10 giorni, il 12.2.2022. Tale punto di motivazione non è stato attinto da alcuna censura.
In ogni caso, la motivazione del tribunale è frutto del corretto esame delle prodotte relate.
3.7-L'appellante si duole poi della mancata considerazione, da parte del tribunale, della circostanza riferibile alla prospettata residenza del notificato, al momento della notifica, a Pisa per ragioni di studio anziché a Crotone.
La censura è infondata perché la invocata residenza è in contrasto con le documentate risultanze anagrafiche prodotte in primo grado.
Le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e possono essere superate dalla prova contraria. Ne consegue che spetta al destinatario dimostrare la mancata corrispondenza tra il luogo della notifica e la sua dimora abituale;
tuttavia, nessuna prova in tal senso è stata articolata in primo grado, limitandosi l'opponente a richiedere un ordine di esibizione riferibile a documenti contabili (fatture, contratti, documenti di trasporto) ed alla merce in lite.
In questa fase di appello, in definitiva, l'appellante si è limitato ad una generica reiterazione delle istanze istruttorie del primo grado, del tutto insufficiente allo scopo.
4.Con un ultimo motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione dell'ordine di esibizione formulato in primo grado, nonostante l'essenzialità ai fini del decidere, istanza che reitera.
4 Come già esposto al punto che precede, l'unica istanza istruttoria presentata in primo grado
è un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riferibile a documenti contabili;
si tratta di documentazione afferente al merito del rapporto contrattuale, del tutto superflua alla luce della tardività della proposta opposizione.
L'appello va, dunque, rigettato.
5.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, considerando il valore della causa
(26.000,01- 52.000,00), in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, nell'importo di € 1.029,00 per la fase di studio, di € 709,00 per la fase introduttiva, di € 761,5 per la trattazione (€ 1.523,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 1.735,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.234,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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