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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 14.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3583 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: , nato il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SA) alla Contrada Pazzano n.18, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Lodovico Di Brita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via G.
Angrisani, n. 2;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti,
dall'Avv. Francesco Bove e con questi elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi
n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' ; CP_1
PEC: t Email_2
1 Resistente
E
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Procuratore pro tempore dell'Ufficio Legale e Contenzioso , Controparte_3
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, presso lo studio legale dell'Avv. Gabriele Rinaldi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
PEC: Email_3
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (Opposizione a intimazione di pagamento).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 2.7.2024, agiva contro Parte_1
l e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. CP_1
Lavoro, per opporsi avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249006577346/000
limitatamente ai contributi IVS dell'anno 2007.
Segnatamente, il ricorrente eccepiva la nullità della pretesa, in quanto non aveva mai ricevuto l'avviso di addebito prodromico che si assumeva notificato il 07.01.2022, e l'avvenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi sia ai contributi previdenziali, sia alle sanzioni e somme aggiuntive.
Insistendo per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, parte attrice concludeva chiedendo volersi:
alla intimazione di pagamento 10020249006577346/000 in relazione alle sole somme
relative all'avviso di addebito n. 40020150006047917000, relativa alle voci riepilogate in atti;
b) vinte le spese e le competenze di giudizio con diretta attribuzione al sottoscritto difensore
2 antistatario>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio tardivamente l con CP_4
memoria telematica depositata in data 16.1.2025, ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva quanto a qualsiasi contestazione afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione, perché di competenza dell'Ente Impositore.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione, in quanto occorreva tener conto della cd. sospensione covid dei termini prescrizionali, per la quale l
[...]
avrebbe potuto notificare la cartella esattoriale solo a partire dal settembre 2021. CP_5
Concludeva affinché il Giudice provveda a: <a) in via preliminare, rigettare l'istanza di
sospensione dell'intimazione opposta in assenza dei presupposti per la sua concessione;
b) dichiarare la inammissibilità dell'azione esperita per le ragioni esposte nel presente atto;
c) sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
per le motivazioni addotte;
Controparte_2
d) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa,
accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva dell'
[...]
, dichiarare l'ente impositore unico responsabile della vicenda Controparte_6
per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per
aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente ed
esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa;
e) Condannare parte opponente o l'ente impositore, alla rifusione delle spese ed onorari di
lite in favore della convenuta Controparte_6
3. Con memoria telematica depositata in data 3.6.2025, si costituiva tardivamente l , CP_1
che deduceva l'infondatezza della domanda sotto ogni profilo stante la legittimità
dell'iscrizione officiosa in presenza di tutti i requisiti di legge.
Segnatamente, eccepiva l'avvenuta rituale notifica dell'avviso di addebito cui si riferiva l'atto impugnato, mediante pubblicazione nell'albo comunale in data 13.12.2021, e l'infondatezza
3 dell'eccezione di prescrizione, in quanto tra la data di notifica dell'ava e quella dell'intimazione di pagamento non era decorso il termine quinquennale di prescrizione. Sul
punto, bisognava considerare che i termini di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali erano rimasti sospesi per il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021,
cioè per un anno, cinque mesi e 26 giorni, in virtù dei noti provvedimenti legislativi introdotti nel periodo emergenziale per il covid 19.
Per tali ragioni l concludeva chiedendo al Tribunale di: <rigettare definitivamente CP_1
l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare il
provvedimento impugnato e tutti i titoli ad esso presupposti. In via ancor più gradata,
ordinare uno sgravio parziale dei titoli opposti entro i limiti della diversa somma che dovesse
risultare dovuta all'esito del giudizio e della quale si richiede l'accertamento. Vittoria di
spese, diritti e onorari di lite>>.
4. Disattese le istanze istruttorie delle parti, veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 13.6.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Parte attrice, in particolare, ribadiva di risiedere dal 2020 alla C.da Pazzano 108 di Colliano,
e di non aver mai risieduto invece alla Località San Vittore n. 11, bensì al civico 10 della c.da San Vittore, dovendosi tener conto, peraltro, che all'epoca della notifica dell'AVA
opposto in detta contrada vi erano ben quattro diversi soggetti a nome , Parte_1
residenti ai civici 9, 10, 11 e 21.
Pertanto, contestava la racc.ta 65016832944-4, versata in atti dall' come prova della CP_1
notifica dell'avviso bonario del 16.12.2013, e recapitata in data 08.01.2014 a tale Pt_1
località San Vittore n. 11 Colliano, nonché la racc.ta n. 65034871562-6 (afferente
[...]
4 all'avviso di addebito n. 40020150006047917000 riguardante contributi del 2007), sulla quale il postino aveva apposto la dicitura: “indirizzo insufficiente: omonimia”.
Il G.d.L. nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre innanzitutto rilevare che l'opposizione è pacificamente ammissibile, quale opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare in radice la sussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della minacciata azione esecutiva, in considerazione dell'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n. 10020249006577346/000, cioè di un atto che ha ex lege valore ed efficacia equipollenti all'atto di precetto (opposizione, ovviamente, da intendersi come afferente al solo titolo esecutivo menzionato in ricorso, cioè l'AVA n.
4002015000647917000, relativo all'omesso versamento di contributi IVS e sanzioni per l'anno 2007 per un totale di euro 2.436,00).
2. Premessa l'ammissibilità dell'opposizione va, poi, riconosciuto che risulta fondata l'assorbente deduzione di parte attrice (ragione decisionale più liquida) concernente l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'AVA succitato, ricompreso dell'intimazione di pagamento de qua, per decorso del termine estintivo quinquennale tra l'insorgenza del credito ed il primo atto interruttivo susseguente o, al più, tra la notifica del primo atto interruttivo di cui vi è prova in atti, costituito dall'avviso bonario del 16.12.2013, ed il susseguente atto interruttivo della prescrizione.
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3,
commi 9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge ed ha invertito la precedente tendenza all'allungamento dei tempi di prescrizione dei contributi (in cambio dell'affermazione del
5 principio di impossibilità del versamento dei contributi prescritti), al fine di salvaguardare sia le esigenze di certezza dei datori di lavoro debitori, sia le esigenze di speditezza e, quindi,
di semplificazione dell'accertamento. In particolare, come specificato dalla Suprema Corte:
<In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria,
la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i
contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi
in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di
denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di
recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente - il Controparte_7
termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però,
detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ.,
essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime
precedente>> (Cass., Sez. Un., n. 6173/2008).
E' necessario, inoltre, richiamare in via preliminare il principio di diritto fissato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 – principio ormai del tutto consolidato ed al quale questo giudice ritiene di doversi attenere – a mente del quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (come detto quinquennale, secondo l'art. 3,
commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione – ha rimarcato la Corte Regolatrice – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare
CP_ efficacia di giudicato. Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell' , che,
6 dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1
dalla legge n. 122 del 2010.
Orbene nel caso di specie, ad avviso dello scrivente, l non ha fornito prova adeguata CP_1
né della notificazione dell'avviso bonario del 16.12.2013 né della notifica dell'AVA n.
4002015000647917000.
E, infatti, il primo atto, pur apparendo come regolarmente consegnato al destinatario, risulta,
tuttavia, essere stato recapitato in Colliano alla località San Vittore n. 11, mentre dal certificato storico di residenza prodotto in atti dal ricorrente si evince che quest'ultimo in quel periodo era residente alla contrada San Vittore n. 10 e non ha mai risieduto al civico n. 11
di detta località.
Ne discende che, essendo stata segnalata nei successivi tentativi di notifica la presenza di molteplici omonimi nella stessa contrada del comune di Colliano, di cui uno, secondo parte attrice, residente proprio al civico 11, detta cartolina di ritorno non può valere come prova dell'avvenuta consegna dell'atto in parola al ricorrente, risultando a tal fine superfluo l'espletamento della prefigurata verifica circa la genuinità della firma apposta sul cartellino
de quo, posto che va ritenuto carente a monte il requisito della certezza della consegna dell'atto nel corretto indirizzo di residenza del ricorrente, a prescindere dall'identità di colui che ha sottoscritto la cartolina di ritorno.
In ogni caso, pur a voler reputare valida – ma così non è – la notificazione dell'avviso bonario del 16.12.2013, la quale appare essersi perfezionata l'8.1.2014, di sicuro va reputata invalida la notificazione dell'AVA n. 4002015000647917000.
Quest'ultimo atto, difatti, non soltanto risulta spedito alla contrada San Vittore di Colliano
senza specificazione alcuna del civico ove risiederebbe il destinatario, ma, soprattutto, non risulta neppure essere stata eseguita, senza l'immissione nella cassetta postale del destinatario di alcun avviso, in quanto l'ufficiale postale ha reputato l'indirizzo “insufficiente”
7 proprio a cagione dell'esistenza di una “omonimia” nella via di destinazione, avendo, cioè,
egli evidentemente acclarato che alla contrada San Vittore viveva più di una persona a nome
. Parte_1
Si tratta, evidentemente, di tentativo di consegna da ritenere giuridicamente del tutto invalido, in quanto radicalmente inidoneo a certificare l'entrata dell'atto nella sfera di conoscibilità del ricevente.
Dopo l'emissione dell'AVA, infine, il primo atto interruttivo della prescrizione che si riscontra agli atti è costituito dall'intimazione di pagamento n. 10020249006577346/000,
regolarmente notificata al nuovo indirizzo di residenza del ricorrente, contrada Pazzano n.
108 di Colliano, il 27.5.2024.
3. Ne consegue che, attenendo il debito contributivo all'omesso versamento di contributi IVS
e sanzioni per l'anno 2007, la prescrizione, in carenza di validi atti interruttivi antecedenti alla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 10020249006577346/000 del 27.5.2024,
si è ampiamente maturata assai prima della sospensione dei termini dovuta all'emergenza pandemica da Covid-19.
La conclusione non muterebbe neppure laddove venisse considerata valida la comunicazione dell'avviso bonario del 16.12.2013, apparentemente pervenuta al destinatario l'8.1.2014, posto che non costa essere stato compiuto, entro un quinquennio dalla notifica dell'avviso de quo, un tempestivo atto interruttivo susseguente, sicché in tale ipotesi comunque si sarebbe maturata la prescrizione estintiva, per l'omessa valida notifica del susseguente AVA, in data 8.1.2019, ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento e della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni che precedono diviene, quindi,
l'accoglimento sotto tale profilo dell'opposizione proposta da e la declaratoria Parte_1
di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020249006577346/000, notificata il
27.5.2024, relativamente al solo AVA n. 4002015000647917000, oggetto dell'impugnativa
8 proposta davanti a questo giudice, per l'intervenuta prescrizione del credito oggetto del titolo
de quo.
4. Occorre affrontare, a questo punto, l'ulteriore questione relativa alla carenza di legittimazione passiva nel giudizio odierno dell . Controparte_2
Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209,
convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265. A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che,
in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi (Cass.
civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594). L'orientamento indicato, tuttavia, veniva successivamente rimeditato, ritenendo non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio
necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi
attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza
della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39
del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del
concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi
formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la
9 chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106
c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio
non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio
2019, n. 13929).
Il conflitto giurisprudenziale, così come riportato, ha reso opportuna la rimessione della questione all'esame delle sezioni unite, le quali, con pronuncia dell'8 marzo 2022, n. 7514,
hanno ritenuto che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a
contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa
notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la
proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi
di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione
passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.” Le Sezioni Unite, in estrema sintesi, affermano l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
Del resto, l'eventuale annullamento dell'avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c.,
soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento,
vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
10 Tanto premesso, nell'odierno giudizio emerge il difetto di legittimazione passiva dell' : CP_4
nel caso di specie, infatti, la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento dell'avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo,
cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa contributiva e non riferibile alla susseguente attività di riscossione, sicché, applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti appena menzionati, può essere affermata la carenza di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_8
5. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di giudizio, dunque, in considerazione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento sulla scorta di un titolo esecutivo notificato dall' e dall'Istituto giudicato erroneamente validamente consegnato al CP_1
destinatario, dette spese, da riconoscere in favore del ricorrente vittorioso, vanno poste esclusivamente a carico dell' , mentre sussistono eccezionali motivi per l'integrale CP_1
compensazione delle stesse nei rapporti tra il ricorrente e l Controparte_2
, posto che nel caso di specie l è, come detto, priva di legittimazione
[...] CP_2
passiva, sebbene la relativa questione sia stata nel tempo oggetto di interpretazioni giurisprudenziali assai controverse.
Le spese di lite si liquidano, quindi, come da dispositivo, secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, mod. dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3583 dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell' e Parte_1 CP_1
dell' , in persona dei rispettivi ll.rr. p.t., così provvede: CP_4
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
2) in accoglimento in parte qua del ricorso, dichiara non dovuti per intervenuta estinzione per prescrizione i crediti ricompresi in seno all'AVA n. 4002015000647917000, mai validamente notificato al ricorrente, di cui è stato richiesto il pagamento con l'intimazione di
11 pagamento n. 10020249006577346/000, notificata il 27.5.2024 e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' a procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_8
riguardi del ricorrente con riferimento a tali specifiche voci creditorie;
3) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in complessivi € 900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi,
IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente e l
[...]
. Controparte_2
Salerno, 30.6.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
12