Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 09/12/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03512/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Concetta Antonica, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa - Stato maggiore dell’esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui lo Stato maggiore dell’esercito - Dipartimento impiego del personale ha disposto “il trasferimento “d’autorità””, presso la stessa sede di -OMISSIS-””, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per il risarcimento
del danno conseguente al ritardo nella conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della difesa - Stato maggiore dell’esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025, il Presidente UR EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato.
1. Con ricorso, notificato e depositato il 18 ottobre 2025, il signor-OMISSIS-, -OMISSIS-dell’Esercito italiano, premesso che era stato giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare in modo parziale e che era stato disposto il suo passaggio nei ruoli civili, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui il Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’esercito lo ha trasferito “d’autorità”, nella medesima sede di -OMISSIS- comando e supporti tattici.
Ha precisato, in punto di fatto, che tale atto aveva confermato quello prot. n. -OMISSIS- con cui la medesima Autorità aveva disposto: la riqualifica nell’incarico principale di operatore informatico; la designazione per un trasferimento d’autorità nella sede suindicata.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione: della direttiva “p-001 procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito” edizione 2021; della “direttiva per l’impiego del personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l’espletamento dei compiti istituzionali” edizione 2006; della “direttiva per la riqualificazione dei sottufficiali, graduati e militari di truppa per motivi sanitari” edizione 2011; dell’art. 1039, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 90 del 2010. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza d’istruttoria; dell’insufficienza della motivazione; dell’irragionevolezza; dell’illogicità; della contraddittorietà; dell’ingiustizia manifesta; della mancanza di ponderazione dei contrapposti interessi.
Ha chiesto anche il risarcimento del danno da ritardata definizione del procedimento.
2. Per il Ministero della difesa - Stato maggiore dell’esercito si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti e una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, previo avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata, rispetto alla quale le parti nulla hanno osservato, la causa è stata posta in decisione.
4. Il Collegio rileva, preliminarmente, la tardività della memoria depositata dal ricorrente il 17 novembre 2025 per violazione dei termini per la produzione di “memorie” previsti dall’art. 55, comma 5, di due giorni liberi prima della camera di consiglio svoltasi il giorno 19 successivo; ne deriva l’inutilizzabilità ai fini del decidere.
5. Ciò posto, va esaminato il merito del ricorso.
Parte ricorrente contesta essenzialmente la carenza d’istruttoria e, conseguentemente, di motivazione in ordine all’attribuzione della qualifica di “operatore informatico” e all’assegnazione alla medesima sede di -OMISSIS- piuttosto che a quelle dallo stesso indicate.
Le doglianze sono infondate alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale espresso in varie sentenze, tra cui quelle del Consiglio di Stato n. 3240 del 27 aprile 2022 e n. 9061 del 19 novembre 2025, che ha accolto l’appello avverso la sentenza del TAR Emilia Romagna n. 382 del 2025, richiamato in ricorso, a cui il Collegio aderisce.
Invero, dal d.P.R. n. 738/1981 non sono desumibili vincoli specifici in capo all’Amministrazione circa il reimpiego del personale divenuto inidoneo al servizio militare o il trasferimento a domanda per accertate esigenze di assistenza e di cura.
In particolare l’art. 1 del d.P.R. n. 738/1981 stabilisce l’impiego del personale “ in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta ”.
In proposito il ricorrente non ha fornito alcun elemento a dimostrazione di un’incompatibilità dell’attività di “operatore informatico” cui è stato destinato con la propria capacità lavorativa.
Né coglie nel segno il profilo di censura riferito all’illegittimità della riqualificazione quale conseguenza dell’omessa previa verifica della carenza di posizioni in organico compatibili con le limitazioni fisiche possedute presso la sede di appartenenza.
Valga, sotto tale profilo, il riferimento alla nota del Comandante del -OMISSIS- reggimento artiglieria terrestre “-OMISSIS-laddove si precisa che, in considerazione delle limitazioni prescritte con riferimento al ricorrente, si registra la sola carenza nella posizione di “operatore elaboratore elettronico”.
Inoltre l’art. 8, co. 1, dello stesso d.P.R. n. 738/1981 (“ Le autorità competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall’interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all’art. 4, il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura ”) non ha previsto alcun obbligo per l’Amministrazione di trasferimento a domanda del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura a carico delle autorità competenti, bensì la facoltà di disporlo.
Il trasferimento può, in particolare, essere disposto “ in sede diversa da quella richiesta, purché la località soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure ” (co. 2) e, “ ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l’accertata invalidità costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso ” (co. 3).
Il punto 4, rubricato “criteri generali”, della direttiva “ applicativa delle norme relative al personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l’espletamento di compiti istituzionali ” dello Stato Maggiore dell’Esercito – edizione 2009, da canto suo, indica criteri “ cui ispirarsi per disciplinare il reimpiego del personale inidoneo nella forma parziale ” e previsioni “di massima” per tale reimpiego.
Lo stesso dicasi per le richiamate “Direttiva per la riqualificazione dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa per motivi sanitari” – Edizione 2011 e “P-001 Procedure per l’impiego del Personale Militare dell’Esercito” - Edizione 2021”.
In ordine alle seconde va, in particolare, rilevato che contengono la precisazione che “ non esistono posizioni organiche specifiche ” (vedi punto 10.1) da destinare al personale “parzialmente inidoneo” con il conseguente esclusivo onere di riqualifica in una posizione organica che preveda l’espletamento di mansioni non incompatibili con le accertate patologie e non il necessario trasferimento presso una diversa sede preferita.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che la letterale formulazione dei criteri indicati negli atti succitati non ne consente un’interpretazione in termini vincolanti per l’Amministrazione, cosicchè deve ritenersi ragionevole l’operato di quest’ultima che ha disposto il reimpiego, a seguito di riqualificazione, presso un diverso reparto, pur senza dare seguito alla domanda di trasferimento in altra sede, in quanto ha ritenuto di mantenerlo in servizio presso la stessa sede di -OMISSIS-.
In altri termini il contestato “trasferimento d’autorità” ha riguardato il reparto (è stato trasferito dal “-OMISSIS-”) e non la sede, che è rimasta la stessa (-OMISSIS-), cosicché non si configura il contestato vizio della carenza d’istruttoria e motivazione in ordine all’individuazione della sede di diversa assegnazione.
Deve, peraltro, aggiungersi che viene in considerazione un trasferimento d’autorità che, come noto, è caratterizzato da ampia discrezionalità la quale, nella specie, non appare essere stata esercitata in maniera irragionevole o illogica.
6. Dall’infondatezza dei motivi del gravame discende che non possa darsi alcun seguito alla richiesta risarcitoria correlata al ritardo nella definizione del procedimento
7. Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.