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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19846/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19846/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 21 gennaio 2025 ore 12.20 innanzi al dott. Stefania Illarietti, sono comparsi:
Per l'avv. DE CRESCENZO ENRICO e l'avv. DE Parte_1
CRESCENZO FRANCESCO ( ) VIA SAN MAURILIO N. C.F._1 20 20122 MILANO;
, oggi sostituito dall'avv. Agostina Delle Fave
Per essuno compare contumace Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a chiarire il motivo dei diversi indirizzi dei beni immobili di cui ai 2 contratti
L'avv Delle Fave riferisce che vi è stato una modifica toponomastica in data
20.5.2020 sicchè l'indirizzo di Via Ferrari è divenuto Via Ayrton Senna n.
9. Come da documento 13
Il procuratore precisa come da foglio depositato il 27.11.2024
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Illarietti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Illarietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19846/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
CRESCENZO ENRICO e DE CRESCENZO FRANCESCO
( ) VIA SAN MAURILIO N. 20 20122 MILANO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO 20 MILANO presso il difensore avv. DE CRESCENZO ENRICO
ATTORE contro
C.F. ) pec Controparte_1 P.IVA_2 Email_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da foglio depositato il 27.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda svolta in causa dalla ricorrente volta Parte_1
alla restituzione degli immobili oggetto dei contratti n. 1007407 e n.
1007402 sottoscritti con la società in data Controparte_1
4.11.2010 per l'avvenuta risoluzione dei contratti per inadempimento pagina 2 di 5 dell'utilizzatore - è fondata e deve essere accolta.
La parte resistente non si costituiva sebbene ritualmente evocata in giudizio (doc.1 dep.
4.7.24 fasc. parte ricorrente).
Parte ricorrente deduceva che in data 4.11.2010 aveva concesso in leasing alla resistente gli immobili (autorimessa e unità immobiliare a uso dependence) siti nel Comune di Tortoreto (TE), via Ayrton Senna n. n. 9,
che gli immobili de quo era stato regolarmente consegnati all'utilizzatore in data 04/11/2010 ; che per entrambi i contratti , nel corso del rapporto,
era stato sottoscritto un atto integrativo con il quale era stato modificato il piano finanziario originario;
che l'utilizzatore si rendeva inadempiente per entrambi i contratti dal 1.11.2022 e pertanto in data 06/03/2024 la ricorrente ha comunicato alla società utilizzatrice la risoluzione di entrambi i contratti intimando il rilascio degli immobili locati liberi da persone e/o cose nonché al pagamento delle somme dovute.
Orbene, risultano documentati e non contestati i contratti di leasing (doc.1
e 6), i verbali di consegna (doc.2 e 7), gli estratti conto (doc.12) risulta,
inoltre, allegata l'intervenuta risoluzione del contratto attraverso la comunicazione inviata a mezzo pec del 7.3.2024 (doc.12).
Conclusivamente rilevato che le circostanze di cui sopra venivano provate mediante la documentazione allegata agli atti di causa e che il fondamento delle medesime non risulta superato da fatti estintivi e modificativi della pretesa, posto che la resistente rimaneva contumace,
questo Tribunale ritiene che le doglianze di parte attrice siano fondate e meritino accoglimento nei confronti della società Controparte_1 pagina 3 di 5 accoglie il ricorso, accerta la risoluzione dei contratti di locazione finanziaria e condanna la parte resistente al rilascio degli immobili oggetto dei contratti indicati. Si precisa che a seguito di variazione toponomastica, così come indicato dalla parte ricorrente e documentato dal doc 13, l'indirizzo degli immobili è quello che risulta dal dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'opera prestata, ex DM 55/2014
come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.In accoglimento della domanda svolta dalla Parte_1
questo Tribunale accertata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria Contratto n. 1007407 concluso in data 4.11.2010 condanna la società a consegnare, libero da persone e cose i Controparte_1
seguenti immbobili : Immobile sito nel nel Comune di Tortoreto (TE), via
Ayrton Senna n. n. 9: autorimessa censita al NCEU del Comune di
Tortoreto (TE), foglio 19, particella 3507, sub 19, categoria C/6, mq 21,
r.c. euro 48,81, piano S1; unità immobiliare ad uso suite-depandance hotel censita al NCEU del Comune di Tortoreto (TE), foglio 19, particella
3507, sub 25, categoria D/2, r.c. euro 1.448,00, piano T, scala A;
2. In accoglimento della domanda svolta dalla Parte_1 pagina 4 di 5 questo Tribunale accertata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria Contratto n. 1007402 concluso in data 4.11.2010 condanna la società alla riconsegna dei seguenti immobili liberi Controparte_1
da persone o cose: Immobile sito nel Comune di Tortoreto (TE), via Ayrton
Senna n. n. 9: autorimessa censita al NCEU del Comune di Tortoreto
(TE), foglio 19, particella 3507, sub 20, categoria C/6, mq 34, r.c. euro
79,02, piano S1; unità immobiliare ad uso suite-depandance hotel censita al NCEU del Comune di Tortoreto (TE), foglio 19, particella 3507, sub 26,
categoria D/2, r.c. euro 1.032,00, piano 1-2, scala A;
3..Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3000,00 Parte_1
per compensi, oltre C.U., rimborso forfettario spese generali oltre Iva e
Cpa,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Stefania Illarietti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19846/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 21 gennaio 2025 ore 12.20 innanzi al dott. Stefania Illarietti, sono comparsi:
Per l'avv. DE CRESCENZO ENRICO e l'avv. DE Parte_1
CRESCENZO FRANCESCO ( ) VIA SAN MAURILIO N. C.F._1 20 20122 MILANO;
, oggi sostituito dall'avv. Agostina Delle Fave
Per essuno compare contumace Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a chiarire il motivo dei diversi indirizzi dei beni immobili di cui ai 2 contratti
L'avv Delle Fave riferisce che vi è stato una modifica toponomastica in data
20.5.2020 sicchè l'indirizzo di Via Ferrari è divenuto Via Ayrton Senna n.
9. Come da documento 13
Il procuratore precisa come da foglio depositato il 27.11.2024
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Illarietti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Illarietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19846/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
CRESCENZO ENRICO e DE CRESCENZO FRANCESCO
( ) VIA SAN MAURILIO N. 20 20122 MILANO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO 20 MILANO presso il difensore avv. DE CRESCENZO ENRICO
ATTORE contro
C.F. ) pec Controparte_1 P.IVA_2 Email_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da foglio depositato il 27.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda svolta in causa dalla ricorrente volta Parte_1
alla restituzione degli immobili oggetto dei contratti n. 1007407 e n.
1007402 sottoscritti con la società in data Controparte_1
4.11.2010 per l'avvenuta risoluzione dei contratti per inadempimento pagina 2 di 5 dell'utilizzatore - è fondata e deve essere accolta.
La parte resistente non si costituiva sebbene ritualmente evocata in giudizio (doc.1 dep.
4.7.24 fasc. parte ricorrente).
Parte ricorrente deduceva che in data 4.11.2010 aveva concesso in leasing alla resistente gli immobili (autorimessa e unità immobiliare a uso dependence) siti nel Comune di Tortoreto (TE), via Ayrton Senna n. n. 9,
che gli immobili de quo era stato regolarmente consegnati all'utilizzatore in data 04/11/2010 ; che per entrambi i contratti , nel corso del rapporto,
era stato sottoscritto un atto integrativo con il quale era stato modificato il piano finanziario originario;
che l'utilizzatore si rendeva inadempiente per entrambi i contratti dal 1.11.2022 e pertanto in data 06/03/2024 la ricorrente ha comunicato alla società utilizzatrice la risoluzione di entrambi i contratti intimando il rilascio degli immobili locati liberi da persone e/o cose nonché al pagamento delle somme dovute.
Orbene, risultano documentati e non contestati i contratti di leasing (doc.1
e 6), i verbali di consegna (doc.2 e 7), gli estratti conto (doc.12) risulta,
inoltre, allegata l'intervenuta risoluzione del contratto attraverso la comunicazione inviata a mezzo pec del 7.3.2024 (doc.12).
Conclusivamente rilevato che le circostanze di cui sopra venivano provate mediante la documentazione allegata agli atti di causa e che il fondamento delle medesime non risulta superato da fatti estintivi e modificativi della pretesa, posto che la resistente rimaneva contumace,
questo Tribunale ritiene che le doglianze di parte attrice siano fondate e meritino accoglimento nei confronti della società Controparte_1 pagina 3 di 5 accoglie il ricorso, accerta la risoluzione dei contratti di locazione finanziaria e condanna la parte resistente al rilascio degli immobili oggetto dei contratti indicati. Si precisa che a seguito di variazione toponomastica, così come indicato dalla parte ricorrente e documentato dal doc 13, l'indirizzo degli immobili è quello che risulta dal dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'opera prestata, ex DM 55/2014
come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.In accoglimento della domanda svolta dalla Parte_1
questo Tribunale accertata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria Contratto n. 1007407 concluso in data 4.11.2010 condanna la società a consegnare, libero da persone e cose i Controparte_1
seguenti immbobili : Immobile sito nel nel Comune di Tortoreto (TE), via
Ayrton Senna n. n. 9: autorimessa censita al NCEU del Comune di
Tortoreto (TE), foglio 19, particella 3507, sub 19, categoria C/6, mq 21,
r.c. euro 48,81, piano S1; unità immobiliare ad uso suite-depandance hotel censita al NCEU del Comune di Tortoreto (TE), foglio 19, particella
3507, sub 25, categoria D/2, r.c. euro 1.448,00, piano T, scala A;
2. In accoglimento della domanda svolta dalla Parte_1 pagina 4 di 5 questo Tribunale accertata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria Contratto n. 1007402 concluso in data 4.11.2010 condanna la società alla riconsegna dei seguenti immobili liberi Controparte_1
da persone o cose: Immobile sito nel Comune di Tortoreto (TE), via Ayrton
Senna n. n. 9: autorimessa censita al NCEU del Comune di Tortoreto
(TE), foglio 19, particella 3507, sub 20, categoria C/6, mq 34, r.c. euro
79,02, piano S1; unità immobiliare ad uso suite-depandance hotel censita al NCEU del Comune di Tortoreto (TE), foglio 19, particella 3507, sub 26,
categoria D/2, r.c. euro 1.032,00, piano 1-2, scala A;
3..Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3000,00 Parte_1
per compensi, oltre C.U., rimborso forfettario spese generali oltre Iva e
Cpa,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Stefania Illarietti
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