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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/11/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2381/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI LO Presidente dott.ssa AR Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2381/2022, avente ad oggetto lo
“scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SIGNORINO MARCELLO
RICORRENTE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale della minore (Avv. SALVIA FRANCESCA)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato nel dicembre 2022,
[...] deduceva di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 CP_1
pagina 1 di 12 in data 14.07.2008 (regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di Alcamo, al n. 12, parte I, anno 2008) e che dalla loro unione erano nati due figli: 13.11.2003) e (11.08.2008). Per_1 Per_2
Rappresentava che, con decreto di omologa n. 179/2020, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la loro separazione personale alle condizioni dagli stessi rassegnate, comprensive dell'obbligo del resistente, autotrasportatore trasferitosi in Danimarca, di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio civile, chiedendo la conferma del regime già vigente, in assenza di cambiamenti delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In pendenza di giudizio, da avviate verifiche da parte del Tribunale in assenza di allegazioni di parte, risultava che la giovane era stata invece Per_2 inserita in CTA già dall'agosto 2022 con provvedimento del TM – con conseguente trasferimento al TO della competenza sulla responsabilità genitoriale – per gravi difficoltà nel contenimento dei suoi comportamenti oppositivi, anche autolesionistici;
di talchè la parte modificava in corso di causa le conclusioni, da ultimo chiedendo il collocamento della figlia in comunità.
Rimaneva contumace il resistente . CP_1
Nelle more, su istanza di parte, il Tribunale, con sentenza parziale del
20.11.2023, si pronunciava sulla questione di status come prospettata e, con contestuale ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni, evidenziando l'emersione delle sottaciute fragilità della minore e il suo ricovero presso la Comunità Kairos di Gela, con Per_2
conseguente nomina di curatore speciale nell'interesse della giovane.
pagina 2 di 12 Nella stessa sede, veniva demandata al Consultorio familiare territorialmente competente l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
In corso di causa, veniva acquisita d'ufficio documentazione presso il
Tribunale per i Minorenni di Palermo.
Infatti, medio tempore, a seguito del “raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto di recupero”, era stata autonomamente disposta l'uscita della minore dalla Comunità Kairos, essendo stata rilevata
“l'implementazione della capacità genitoriale della madre grazie al supporto degli operatori del Servizio Sociale e del percorso presso il C.F. e il C.S.M.”
Tuttavia, in data 24.01.2025, perveniva nota urgente del P.M. minorile contenente segnalazione di significativi mutamenti delle circostanze presenti al momento dell'avvio a decisione.
Di talché, in considerazione della gravità di quanto segnalato, la causa veniva rimessa sul ruolo e venivano disposti ulteriori accertamenti psicologici e supportivi, nonché di sostegno alla genitorialità.
Si procedeva anche all'ascolto protetto della minore tenutosi Per_2
all'udienza del 14.02.2025.
Alla successiva udienza straordinaria del 24.02.2025, si procedeva all'audizione di due informatori: il figlio maggiorenne della coppia ed il fratello della ricorrente.
Il Giudice rilevava l'opportunità di mantenere ferme le deleghe in atto e di proseguire il monitoraggio del benessere psicofisico della minore e l'elaborazione di progetti psicoeducativi anche in favore della madre, come suggerito dagli stessi operatori, essendo state rilevate persistenti carenze e scarsa competenza normativa.
Evidenziate, ancora, dette criticità, nonostante lo stretto monitoraggio, con peggioramento delle condizioni di vita di – veniva Per_2
infatti segnalato che alle difficoltà relazionali madre-figlia, si erano aggiunte pagina 3 di 12 ulteriori preoccupazioni in ordine alla frequentazione di ambienti e comitive a rischio devianza - i servizi, la madre ed il Curatore suggerivano nuovamente l'inserimento in una struttura di accoglienza per adolescenti.
Su reiterata proposta del Curatore, che nelle more individuava anche idoneo collocamento, il Giudice– nel maggio 2025 – disponeva in conformità, raccomandando il massimo rispetto della dignità e del benessere, delle ragioni della minore, a cura di tutti operatori, la vigilanza ed il monitoraggio sulle sue condizioni ed anche nella somministrazione delle informazioni relative alla sistemazione in comunità, da ritenersi meramente provvisoria, in vista di un pieno recupero delle capacità materne.
Mantenendo costante il monitoraggio e le deleghe, all'esito di ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti anche dalla Comunità, la causa veniva avviata a decisione.
La curatrice speciale concludeva chiedendo la conferma del collocamento della minore presso la struttura “Il Caleidoscopio” di Palermo, che attualmente la ospita, fino al raggiungimento della maggiore età; la
“declaratoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale, sulla minore, del sig. per avere violato i doveri ad essa inerenti, CP_1 con grave pregiudizio per la stessa”, ponendo a carico dello stesso il versamento di una somma mensile di denaro in favore della figlia, a titolo di contribuzione al suo mantenimento.
Chiedeva, inoltre, la prosecuzione del percorso psicologico a sostegno di e l'incarico al SERD di Palermo per attività di controllo e Per_2 di monitoraggio dello stato di salute della minore, per sospetti sull'uso di sostanze stupefacenti.
Del pari la madre chiedeva conferma dell'allontanamento della minore.
*****
pagina 4 di 12 Ciò posto, appare necessario l'esame preventivo dell'istanza di
“sospensione” della responsabilità genitoriale formulata dalla curatrice speciale considerando anche che la Procura minorile ha nuovamente trasmesso gli atti ex art. 38 disp. att. cc.
Ebbene, è vero che risulta il comprovato disinteresse del resistente nei confronti della famiglia, disinteresse cristallizzatosi a seguito del trasferimento in Danimarca per ragioni lavorative (circostanza cui la
[...]
ha ricollegato la crisi coniugale e l'esordio dei disturbi Pt_1
comportamentali affrontati dalla figlia).
E' vero anche che è mancato, nei trascorsi, difficili, ultimi anni, il suo sostegno verso la minore che infatti, anche in sede di ascolto, ha Per_2 verbalizzato detta delusione e mostrato la profondità di tale ferita abbandonica.
Ma è vero anche che consta, da tutte le relazioni, il bisogno di Per_2 di mettersi in contatto con il padre, ritenuto nonostante tutto un suo riferimento: tale circostanza non può essere ignorata, coì come la regolarità dei contatti (solo telefonici) in atto ancora oggi.
La comunità, infatti, ha da ultimo riferito che ci sono contatti telefonici con cadenza settimanale, senza che si siano palesate delle criticità.
Ma soprattutto, milita in senso contrario a qualsiasi pronuncia destitutiva la ormai flebile connessione affettiva tra la giovane e il rimanente genitore, la madre, dimostratasi, a sua volta, ripetutamente incapace di intercettare, lenire e sinanche gestire le fragilità della figlia.
Così, considerando che non risulta richiesta pronuncia totalmente ablativa, e che le responsabilità genitoriali del padre possono ritenersi significativamente limitate da un affidamento ai servizi sociali, ritiene il
Tribunale più pertinente allo stato una pronunzia meramente limitativa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione delle parti.
pagina 5 di 12 Egualmente, non può che ritenersi da limitare il fascio delle responsabilità genitoriali della madre -che asseritamente sta seguendo ancora un percorso psicologico personale, il che suggerisce di valorizzare una residuale possibilità di recupero- atteso che, rispetto ad come Per_2 sopra accennato, talune sue capacità si sono mostrate inadeguate (si confronti al riguardo quanto conclusivamente allegato dal Curatore: Dal canto suo la sig.ra continua a mantenere un comportamento Parte_1
ambivalente, attaccando e svalutando la figlia, nel corso delle visite, suscitando nella ragazza un comportamento speculare. Di fatto la giovane che, come già detto, avverte forte il desiderio di tornare a casa, allorquando si trova di fronte all'atteggiamento scostante ed espulsivo della madre si rende conto della immutabilità della sua condizione che le provoca frustrazione e sofferenza… la prima, nonostante il percorso seguito, non pare aver modificato il proprio atteggiamento nei confronti della minore, quest'ultima, a sua volta, che avverte un grande bisogno di una mamma capace di sintonizzarsi sui suoi bisogni, si difende dai suoi agiti, mettendo in atto un comportamento altalenante ed ambivalente, talvolta idealizzandola e giustificandola, altre volte denigrandola e respingendola.
Ella da quest'anno è stata iscritta, come era suo desiderio, presso
l'Istituto “ST IO” per seguire il corso di studi ad indirizzo tecnico biotecnologie sanitarie.
Da quanto fin qui dedotto appare del tutto evidente che i desiderata di non coincidono affatto con quelli materni, ragione per la quale non Per_2
è ipotizzabile programmarne il rientro in famiglia.).
Di simile avviso i professionisti dell'ASP: In sintesi si potrebbe dire che dal punto di vista della genitorialità permangono delle carenze che non favoriscono l'accettazione della figlia presso il nucleo materno (cfr. relazione del 2.9.25).
pagina 6 di 12 Rileva d'altro canto il Collegio che al momento è efficacemente Per_2
seguita nei progetti di vita e di studio, nelle sue vulnerabilità, oltre che dai professionisti sanitari, anche dagli operatori della comunità il
Caleidoscopio: .. ha chiesto di essere trasferita in un altro istituto a
Palermo, sempre chimico, ma con un indirizzo più attinente alle sue aspettative professionali, ovvero biotecnologie sanitarie. Abbiamo avallato tale richiesta così adesso frequenta la scuola ST IO da circa una settimana e dai suoi racconti tutto procede per il meglio. Si precisa che ad oggi i professori del hanno verbalizzato il dispiacere per il Per_3
cambio scuola di in quanto ragazza molto intelligente educata e Per_2
studiosa.
Il collocamento comunitario allo stato risulta così l'unica alternativa percorribile: La permanenza in comunità, seppur con alti e bassi, rappresenta attualmente un contenitore educativo protetto e strutturato, utile alla minore per stabilizzare il proprio comportamento e costruire un percorso di maggiore consapevolezza e autonomia. Si ritiene opportuno mantenere l'attuale collocazione e monitorare nel tempo l'evoluzione del rapporto madre-figlia, alla luce di quanto detto si richiede la possibilità di usufruire di un monitoraggio con il SERD territorialmente competente alla struttura. (cfr. relazione del 17.10.25).
Del resto, pur avendo intrapreso il G.I. apposite verifiche (pure con la convocazione in udienza dello zio e la verifica da parte del Curatore della possibilità di beneficiare di esperienze extrafamiliari anche solo in appoggio), non è stato mai possibile individuare margini per un affidamento infra o extrafamiliare.
Pertanto, considerata l'età della giovane e le peculiarità del caso, la regolazione dei contatti e degli incontri con i genitori dovrà essere rimessa al desiderio della giovane, alla disponibilità di costoro (considerato l'atteggiamento ambivalente della madre e la distanza del padre) e pagina 7 di 12 soprattutto con le modalità e le cadenze che sinergicamente verranno individuate dagli operatori, nell'ottica di una piena promozione della salute psicofisica della minore, del suo superiore interesse e di eventuali esigenze di svago, scolastiche e socializzazione.
Passando ora alla concreta declinazione organizzativa del regime prescelto, ritiene il Collegio, considerata la collocazione solo temporanea della minore, prossima alla maggiore età che all'affidamento al Servizio
Sociale di Alcamo che qui si dispone, debba necessariamente accompagnarsi una parziale limitazione della responsabilità genitoriale delle parti (ben possibile anche nella disciplina previgente all'art 473 bis 7 c.p.c.), atteso il rischio – al di là delle rilevate carenze - di inibizione del funzionamento della macchina rappresentativa degli interessi della giovane.
In tale ambito il responsabile del Servizio Sociale di Alcamo, cui già
è noto il nucleo, previa costante interlocuzione con i servizi sanitari che hanno in carico la minore (che allo stato, considerata la alleanza terapeutica già instaurata, dovranno mantenersi se possibile sempre quelli di Alcamo), dovrà coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, il responsabile del Servizio Socio affidatario, o suoi delegati ad acta potranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport.
Eventuali problemi di salute dovranno essere documentati con certificato redatto dal pediatra o medico di base, che suggerirà le opportune determinazioni di specifica competenza ed indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica.
Entrambi i genitori, separatamente, potranno ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso, così come pagina 8 di 12 potranno seguire la figlia nell'andamento scolastico, informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste.
Entrambi i genitori, ancora, dovranno permettere e garantire anche economicamente la frequentazione delle attività sportive e/o ricreative e culturali verso le quali la giovane esprima un desiderio di partecipazione e tali attività saranno comunque scelte dal responsabile del servizio affidatario sentiti gli insegnati e il medico della minore, per valutare l'idoneità della disciplina.
Come per la frequenza scolastica, i genitori potranno autonomamente e separatamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose e sulle riunioni previste per i genitori.
Il responsabile del servizio sociale ed i professionisti già delegati dovranno, infine, monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari e del benessere della minore, segnalando tempestivamente condotte pregiudizievoli o inadempienti rispetto alle prescrizioni del
Tribunale.
Va incaricato infine il SERD di Palermo per vigilanza, individuazione e risoluzione di eventuali condotte additive di Per_2
Come anticipato, non occorre specificare ulteriore limitazione cronologica, essendo prossima la data di raggiungimento della maggiore età.
Ad ogni modo, per favorire l'emersione -anche anteriormente- di presupposti per la eventuale deistituzionalizzazione, i servizi affidatari ed i servizi sanitari tutti riferiranno con relazione unitaria al G.T. a mesi 6, salve diverse urgenze.
*****
Passando agli aspetti economici, si osserva che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi, da quantificare in base ai parametri previsti dall'art. 316-bis c.c.,
pagina 9 di 12 nel quale il legislatore ha fatto esplicito riferimento alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Per ciò che concerne il figlio maggiorenne studente Per_1
universitario della Facoltà di Biotecnologia Medicale a Catania, non è stato dedotto il raggiungimento dell'autosufficienza dal punto di vista economico.
Ne consegue il permanere in capo ai genitori dell'obbligo di provvedere al suo mantenimento, posto che le esigenze dei giovani fisiologicamente aumentano in relazione all'incedere dell'età, in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006; 400\2010;
8927\2012).
Dunque, alla luce della situazione reddituale delle parti (essendo rimasta vaga la posizione economica dell' , nonché delle presumibili CP_1 esigenze economiche della prole (rapportate all'età e alla prevalenza del riferimento presso la madre), si reputa equo nei limiti della domanda confermare il quantum dell'obbligo di contributo al mantenimento della prole fissato nel decreto di omologa (€ 300,00 per , da versare Per_1
mensilmente alla ricorrente.
Naturalmente, si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse del figlio nella misura del 50% ciascuno, da individuarsi secondo il locale protocollo.
Quanto ad è noto che (Ordinanza n. 17578 del 20/06/2023) In Per_2
tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei
Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato
pagina 10 di 12 esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.
Così, nella presente sede non si può ritenere dovuto (sin dall'inserimento) alcun contributo in favore della madre, dovendosi piuttosto dichiarare entrambi i genitori obbligati - in via solidale e con interna percentuale paritetica - oltre che al suddetto rimborso, a garantire il soddisfacimento di tutte le necessità ordinarie e straordinarie della figlia, insorte o insorgenti.
*****
Le spese del giudizio, nei rapporti interni tra le parti, possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente.
Entrambi i genitori, invece, dovranno essere condannati in via solidale alla rifusione delle spese in favore dell'Erario per quanto concerne il compenso del Curatore Speciale, cui sono stati pure conferiti poteri sostanziali e la cui nomina – in esito alla scoperta della pendenza di altro procedimento de potestate già avviato e non menzionato - è stata causata dalle gravi insufficienze genitoriali sopra evidenziate nella complessa e peculiare vicenda di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, vista la sentenza parziale già emessa:
- affida la minore al Servizio sociale di Alcamo, confermando Per_2
l'inserimento comunitario e regolando il diritto di visita dei genitori come in parte motiva;
- dispone che gli operatori coinvolti nel monitoraggio delle condizioni di vita – compreso il Serd di Palermo che qui pure si incarica - della minore riferiscano entro mesi 6 al Giudice
Tutelare, salve urgenze;
pagina 11 di 12 - pone a carico di l'obbligo di concorrere al CP_1
mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 Per_1 rivalutabili, da corrispondere a Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese;
- obbliga entrambi i genitori a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze del giovane nella misura del 50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- obbliga solidalmente entrambi i genitori a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie necessarie nell'interesse di Per_2
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- lascia le spese a carico di chi le ha sostenute nei rapporti tra i genitori;
- condanna le parti a rifondere l'Erario delle spese di lite relative al compenso del Curatore speciale, che liquida in complessivi €
8.519,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese generali.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 7 novembre
2025
Il Giudice rel.
AR Lo AS
Il Presidente
MI LO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI LO Presidente dott.ssa AR Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2381/2022, avente ad oggetto lo
“scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SIGNORINO MARCELLO
RICORRENTE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale della minore (Avv. SALVIA FRANCESCA)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato nel dicembre 2022,
[...] deduceva di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 CP_1
pagina 1 di 12 in data 14.07.2008 (regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di Alcamo, al n. 12, parte I, anno 2008) e che dalla loro unione erano nati due figli: 13.11.2003) e (11.08.2008). Per_1 Per_2
Rappresentava che, con decreto di omologa n. 179/2020, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la loro separazione personale alle condizioni dagli stessi rassegnate, comprensive dell'obbligo del resistente, autotrasportatore trasferitosi in Danimarca, di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio civile, chiedendo la conferma del regime già vigente, in assenza di cambiamenti delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In pendenza di giudizio, da avviate verifiche da parte del Tribunale in assenza di allegazioni di parte, risultava che la giovane era stata invece Per_2 inserita in CTA già dall'agosto 2022 con provvedimento del TM – con conseguente trasferimento al TO della competenza sulla responsabilità genitoriale – per gravi difficoltà nel contenimento dei suoi comportamenti oppositivi, anche autolesionistici;
di talchè la parte modificava in corso di causa le conclusioni, da ultimo chiedendo il collocamento della figlia in comunità.
Rimaneva contumace il resistente . CP_1
Nelle more, su istanza di parte, il Tribunale, con sentenza parziale del
20.11.2023, si pronunciava sulla questione di status come prospettata e, con contestuale ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni, evidenziando l'emersione delle sottaciute fragilità della minore e il suo ricovero presso la Comunità Kairos di Gela, con Per_2
conseguente nomina di curatore speciale nell'interesse della giovane.
pagina 2 di 12 Nella stessa sede, veniva demandata al Consultorio familiare territorialmente competente l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
In corso di causa, veniva acquisita d'ufficio documentazione presso il
Tribunale per i Minorenni di Palermo.
Infatti, medio tempore, a seguito del “raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto di recupero”, era stata autonomamente disposta l'uscita della minore dalla Comunità Kairos, essendo stata rilevata
“l'implementazione della capacità genitoriale della madre grazie al supporto degli operatori del Servizio Sociale e del percorso presso il C.F. e il C.S.M.”
Tuttavia, in data 24.01.2025, perveniva nota urgente del P.M. minorile contenente segnalazione di significativi mutamenti delle circostanze presenti al momento dell'avvio a decisione.
Di talché, in considerazione della gravità di quanto segnalato, la causa veniva rimessa sul ruolo e venivano disposti ulteriori accertamenti psicologici e supportivi, nonché di sostegno alla genitorialità.
Si procedeva anche all'ascolto protetto della minore tenutosi Per_2
all'udienza del 14.02.2025.
Alla successiva udienza straordinaria del 24.02.2025, si procedeva all'audizione di due informatori: il figlio maggiorenne della coppia ed il fratello della ricorrente.
Il Giudice rilevava l'opportunità di mantenere ferme le deleghe in atto e di proseguire il monitoraggio del benessere psicofisico della minore e l'elaborazione di progetti psicoeducativi anche in favore della madre, come suggerito dagli stessi operatori, essendo state rilevate persistenti carenze e scarsa competenza normativa.
Evidenziate, ancora, dette criticità, nonostante lo stretto monitoraggio, con peggioramento delle condizioni di vita di – veniva Per_2
infatti segnalato che alle difficoltà relazionali madre-figlia, si erano aggiunte pagina 3 di 12 ulteriori preoccupazioni in ordine alla frequentazione di ambienti e comitive a rischio devianza - i servizi, la madre ed il Curatore suggerivano nuovamente l'inserimento in una struttura di accoglienza per adolescenti.
Su reiterata proposta del Curatore, che nelle more individuava anche idoneo collocamento, il Giudice– nel maggio 2025 – disponeva in conformità, raccomandando il massimo rispetto della dignità e del benessere, delle ragioni della minore, a cura di tutti operatori, la vigilanza ed il monitoraggio sulle sue condizioni ed anche nella somministrazione delle informazioni relative alla sistemazione in comunità, da ritenersi meramente provvisoria, in vista di un pieno recupero delle capacità materne.
Mantenendo costante il monitoraggio e le deleghe, all'esito di ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti anche dalla Comunità, la causa veniva avviata a decisione.
La curatrice speciale concludeva chiedendo la conferma del collocamento della minore presso la struttura “Il Caleidoscopio” di Palermo, che attualmente la ospita, fino al raggiungimento della maggiore età; la
“declaratoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale, sulla minore, del sig. per avere violato i doveri ad essa inerenti, CP_1 con grave pregiudizio per la stessa”, ponendo a carico dello stesso il versamento di una somma mensile di denaro in favore della figlia, a titolo di contribuzione al suo mantenimento.
Chiedeva, inoltre, la prosecuzione del percorso psicologico a sostegno di e l'incarico al SERD di Palermo per attività di controllo e Per_2 di monitoraggio dello stato di salute della minore, per sospetti sull'uso di sostanze stupefacenti.
Del pari la madre chiedeva conferma dell'allontanamento della minore.
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pagina 4 di 12 Ciò posto, appare necessario l'esame preventivo dell'istanza di
“sospensione” della responsabilità genitoriale formulata dalla curatrice speciale considerando anche che la Procura minorile ha nuovamente trasmesso gli atti ex art. 38 disp. att. cc.
Ebbene, è vero che risulta il comprovato disinteresse del resistente nei confronti della famiglia, disinteresse cristallizzatosi a seguito del trasferimento in Danimarca per ragioni lavorative (circostanza cui la
[...]
ha ricollegato la crisi coniugale e l'esordio dei disturbi Pt_1
comportamentali affrontati dalla figlia).
E' vero anche che è mancato, nei trascorsi, difficili, ultimi anni, il suo sostegno verso la minore che infatti, anche in sede di ascolto, ha Per_2 verbalizzato detta delusione e mostrato la profondità di tale ferita abbandonica.
Ma è vero anche che consta, da tutte le relazioni, il bisogno di Per_2 di mettersi in contatto con il padre, ritenuto nonostante tutto un suo riferimento: tale circostanza non può essere ignorata, coì come la regolarità dei contatti (solo telefonici) in atto ancora oggi.
La comunità, infatti, ha da ultimo riferito che ci sono contatti telefonici con cadenza settimanale, senza che si siano palesate delle criticità.
Ma soprattutto, milita in senso contrario a qualsiasi pronuncia destitutiva la ormai flebile connessione affettiva tra la giovane e il rimanente genitore, la madre, dimostratasi, a sua volta, ripetutamente incapace di intercettare, lenire e sinanche gestire le fragilità della figlia.
Così, considerando che non risulta richiesta pronuncia totalmente ablativa, e che le responsabilità genitoriali del padre possono ritenersi significativamente limitate da un affidamento ai servizi sociali, ritiene il
Tribunale più pertinente allo stato una pronunzia meramente limitativa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione delle parti.
pagina 5 di 12 Egualmente, non può che ritenersi da limitare il fascio delle responsabilità genitoriali della madre -che asseritamente sta seguendo ancora un percorso psicologico personale, il che suggerisce di valorizzare una residuale possibilità di recupero- atteso che, rispetto ad come Per_2 sopra accennato, talune sue capacità si sono mostrate inadeguate (si confronti al riguardo quanto conclusivamente allegato dal Curatore: Dal canto suo la sig.ra continua a mantenere un comportamento Parte_1
ambivalente, attaccando e svalutando la figlia, nel corso delle visite, suscitando nella ragazza un comportamento speculare. Di fatto la giovane che, come già detto, avverte forte il desiderio di tornare a casa, allorquando si trova di fronte all'atteggiamento scostante ed espulsivo della madre si rende conto della immutabilità della sua condizione che le provoca frustrazione e sofferenza… la prima, nonostante il percorso seguito, non pare aver modificato il proprio atteggiamento nei confronti della minore, quest'ultima, a sua volta, che avverte un grande bisogno di una mamma capace di sintonizzarsi sui suoi bisogni, si difende dai suoi agiti, mettendo in atto un comportamento altalenante ed ambivalente, talvolta idealizzandola e giustificandola, altre volte denigrandola e respingendola.
Ella da quest'anno è stata iscritta, come era suo desiderio, presso
l'Istituto “ST IO” per seguire il corso di studi ad indirizzo tecnico biotecnologie sanitarie.
Da quanto fin qui dedotto appare del tutto evidente che i desiderata di non coincidono affatto con quelli materni, ragione per la quale non Per_2
è ipotizzabile programmarne il rientro in famiglia.).
Di simile avviso i professionisti dell'ASP: In sintesi si potrebbe dire che dal punto di vista della genitorialità permangono delle carenze che non favoriscono l'accettazione della figlia presso il nucleo materno (cfr. relazione del 2.9.25).
pagina 6 di 12 Rileva d'altro canto il Collegio che al momento è efficacemente Per_2
seguita nei progetti di vita e di studio, nelle sue vulnerabilità, oltre che dai professionisti sanitari, anche dagli operatori della comunità il
Caleidoscopio: .. ha chiesto di essere trasferita in un altro istituto a
Palermo, sempre chimico, ma con un indirizzo più attinente alle sue aspettative professionali, ovvero biotecnologie sanitarie. Abbiamo avallato tale richiesta così adesso frequenta la scuola ST IO da circa una settimana e dai suoi racconti tutto procede per il meglio. Si precisa che ad oggi i professori del hanno verbalizzato il dispiacere per il Per_3
cambio scuola di in quanto ragazza molto intelligente educata e Per_2
studiosa.
Il collocamento comunitario allo stato risulta così l'unica alternativa percorribile: La permanenza in comunità, seppur con alti e bassi, rappresenta attualmente un contenitore educativo protetto e strutturato, utile alla minore per stabilizzare il proprio comportamento e costruire un percorso di maggiore consapevolezza e autonomia. Si ritiene opportuno mantenere l'attuale collocazione e monitorare nel tempo l'evoluzione del rapporto madre-figlia, alla luce di quanto detto si richiede la possibilità di usufruire di un monitoraggio con il SERD territorialmente competente alla struttura. (cfr. relazione del 17.10.25).
Del resto, pur avendo intrapreso il G.I. apposite verifiche (pure con la convocazione in udienza dello zio e la verifica da parte del Curatore della possibilità di beneficiare di esperienze extrafamiliari anche solo in appoggio), non è stato mai possibile individuare margini per un affidamento infra o extrafamiliare.
Pertanto, considerata l'età della giovane e le peculiarità del caso, la regolazione dei contatti e degli incontri con i genitori dovrà essere rimessa al desiderio della giovane, alla disponibilità di costoro (considerato l'atteggiamento ambivalente della madre e la distanza del padre) e pagina 7 di 12 soprattutto con le modalità e le cadenze che sinergicamente verranno individuate dagli operatori, nell'ottica di una piena promozione della salute psicofisica della minore, del suo superiore interesse e di eventuali esigenze di svago, scolastiche e socializzazione.
Passando ora alla concreta declinazione organizzativa del regime prescelto, ritiene il Collegio, considerata la collocazione solo temporanea della minore, prossima alla maggiore età che all'affidamento al Servizio
Sociale di Alcamo che qui si dispone, debba necessariamente accompagnarsi una parziale limitazione della responsabilità genitoriale delle parti (ben possibile anche nella disciplina previgente all'art 473 bis 7 c.p.c.), atteso il rischio – al di là delle rilevate carenze - di inibizione del funzionamento della macchina rappresentativa degli interessi della giovane.
In tale ambito il responsabile del Servizio Sociale di Alcamo, cui già
è noto il nucleo, previa costante interlocuzione con i servizi sanitari che hanno in carico la minore (che allo stato, considerata la alleanza terapeutica già instaurata, dovranno mantenersi se possibile sempre quelli di Alcamo), dovrà coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, il responsabile del Servizio Socio affidatario, o suoi delegati ad acta potranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport.
Eventuali problemi di salute dovranno essere documentati con certificato redatto dal pediatra o medico di base, che suggerirà le opportune determinazioni di specifica competenza ed indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica.
Entrambi i genitori, separatamente, potranno ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso, così come pagina 8 di 12 potranno seguire la figlia nell'andamento scolastico, informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste.
Entrambi i genitori, ancora, dovranno permettere e garantire anche economicamente la frequentazione delle attività sportive e/o ricreative e culturali verso le quali la giovane esprima un desiderio di partecipazione e tali attività saranno comunque scelte dal responsabile del servizio affidatario sentiti gli insegnati e il medico della minore, per valutare l'idoneità della disciplina.
Come per la frequenza scolastica, i genitori potranno autonomamente e separatamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose e sulle riunioni previste per i genitori.
Il responsabile del servizio sociale ed i professionisti già delegati dovranno, infine, monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari e del benessere della minore, segnalando tempestivamente condotte pregiudizievoli o inadempienti rispetto alle prescrizioni del
Tribunale.
Va incaricato infine il SERD di Palermo per vigilanza, individuazione e risoluzione di eventuali condotte additive di Per_2
Come anticipato, non occorre specificare ulteriore limitazione cronologica, essendo prossima la data di raggiungimento della maggiore età.
Ad ogni modo, per favorire l'emersione -anche anteriormente- di presupposti per la eventuale deistituzionalizzazione, i servizi affidatari ed i servizi sanitari tutti riferiranno con relazione unitaria al G.T. a mesi 6, salve diverse urgenze.
*****
Passando agli aspetti economici, si osserva che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi, da quantificare in base ai parametri previsti dall'art. 316-bis c.c.,
pagina 9 di 12 nel quale il legislatore ha fatto esplicito riferimento alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Per ciò che concerne il figlio maggiorenne studente Per_1
universitario della Facoltà di Biotecnologia Medicale a Catania, non è stato dedotto il raggiungimento dell'autosufficienza dal punto di vista economico.
Ne consegue il permanere in capo ai genitori dell'obbligo di provvedere al suo mantenimento, posto che le esigenze dei giovani fisiologicamente aumentano in relazione all'incedere dell'età, in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006; 400\2010;
8927\2012).
Dunque, alla luce della situazione reddituale delle parti (essendo rimasta vaga la posizione economica dell' , nonché delle presumibili CP_1 esigenze economiche della prole (rapportate all'età e alla prevalenza del riferimento presso la madre), si reputa equo nei limiti della domanda confermare il quantum dell'obbligo di contributo al mantenimento della prole fissato nel decreto di omologa (€ 300,00 per , da versare Per_1
mensilmente alla ricorrente.
Naturalmente, si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse del figlio nella misura del 50% ciascuno, da individuarsi secondo il locale protocollo.
Quanto ad è noto che (Ordinanza n. 17578 del 20/06/2023) In Per_2
tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei
Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato
pagina 10 di 12 esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.
Così, nella presente sede non si può ritenere dovuto (sin dall'inserimento) alcun contributo in favore della madre, dovendosi piuttosto dichiarare entrambi i genitori obbligati - in via solidale e con interna percentuale paritetica - oltre che al suddetto rimborso, a garantire il soddisfacimento di tutte le necessità ordinarie e straordinarie della figlia, insorte o insorgenti.
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Le spese del giudizio, nei rapporti interni tra le parti, possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente.
Entrambi i genitori, invece, dovranno essere condannati in via solidale alla rifusione delle spese in favore dell'Erario per quanto concerne il compenso del Curatore Speciale, cui sono stati pure conferiti poteri sostanziali e la cui nomina – in esito alla scoperta della pendenza di altro procedimento de potestate già avviato e non menzionato - è stata causata dalle gravi insufficienze genitoriali sopra evidenziate nella complessa e peculiare vicenda di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, vista la sentenza parziale già emessa:
- affida la minore al Servizio sociale di Alcamo, confermando Per_2
l'inserimento comunitario e regolando il diritto di visita dei genitori come in parte motiva;
- dispone che gli operatori coinvolti nel monitoraggio delle condizioni di vita – compreso il Serd di Palermo che qui pure si incarica - della minore riferiscano entro mesi 6 al Giudice
Tutelare, salve urgenze;
pagina 11 di 12 - pone a carico di l'obbligo di concorrere al CP_1
mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 Per_1 rivalutabili, da corrispondere a Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese;
- obbliga entrambi i genitori a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze del giovane nella misura del 50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- obbliga solidalmente entrambi i genitori a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie necessarie nell'interesse di Per_2
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- lascia le spese a carico di chi le ha sostenute nei rapporti tra i genitori;
- condanna le parti a rifondere l'Erario delle spese di lite relative al compenso del Curatore speciale, che liquida in complessivi €
8.519,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese generali.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 7 novembre
2025
Il Giudice rel.
AR Lo AS
Il Presidente
MI LO
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