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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/09/2025, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 16010/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in Foggia, via Parte_1
Lustro 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri 36, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Domenico Iodice, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta;
e per essa , elettivamente domiciliata in Torino, CP_2 Controparte_3 via Duchessa Jolanda 21, presso lo studio dell'avv. Irene Giuffrida;
rappresentata e difesa dagli avv. Giulia Galati e Davide Sarina per delega in atti;
intervenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: a) Accertare e dare atto che l'Istituto di credito ha applicato sul conto corrente per cui è causa interessi, commissioni e spese non dovute, per quanto in narrativa esposto.
b) Accertare e dare atto che la Società attrice è creditrice nei confronti della della complessiva somma di € 27.766,69 ovvero di Controparte_1 quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa.
c) Condannare la Società convenuta al pronto pagamento della somma di €
27.766,69 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
d) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”
Convenuta: “In via principale
Respingere le domande tutte formulate dall'attrice per i motivi di cui in narrativa;
in via istruttoria ...
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa, del presente giudizio.”
Intervenuta : “
A) Rigettare la domanda in quanto infondata e non provata;
...
C) Con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVAZIONE
L'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di ripetizione d'indebito, di € 27.766,69, quali somme applicate sul conto corrente n.
6153/9455778, aperto in favore dal 21/08/2008 al 23/09/2020, eccependo l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità delle commissioni di
2 massimo scoperto e l'applicazione di interessi ultralegali.
Costituendosi in giudizio, sia l che l' Controparte_1 CP_2 hanno chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie, deducendo la legittimità di interessi e commissioni.
Dalla documentazione versata in atti, risultano prodotti gli estratti conto e scalari dal 01/01/010 al 30/09/2018, eccezion fatta per il primo trimestre 2012.
L'esame condotto in sede di consulenza è stato pertanto circoscritto a questo periodo.
Ciò premesso, la consulente tecnica rag. nello Persona_1 svolgimento delle operazioni peritali, ha eseguito i calcoli tenendo conto dei diversi orientamenti esistenti in materia di capitalizzazione degli interessi, prospettando due ipotesi di conteggio alternative: l'una con addebito degli interessi a capitalizzazione semplice (tabella A), l'altra con addebito al termine di ciascun trimestre (tabella B).
Entrambi gli scenari prospettati dalla consulente sono stati elaborati, conformemente al quesito del giudice, secondo i principi enunciati da Cass.
23852/2020 in ipotesi di estratti incompleti, mancando, dalla documentazione sottoposta all'analisi della consulente, l'estratto conto relativo al primo trimestre del
2012.
Con riferimento, invece, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, per il periodo antecedente al 01/01/2014 è stata riscontrata la pari periodicità degli interessi creditori e debitori su base trimestrale, con specifica approvazione da parte della correntista (cons. p. 14-15).
L'attrice, sul punto, ha sostenuto l'illegittimità della pratica anatocistica stante la corrispondenza dei valori Tae e Teg (cit. p. 2).
La tesi attorea non può essere condivisa, dovendosi richiamare al riguardo gli specifici precedenti di questo Tribunale, successivi alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 4321/2022, secondo cui “la chiusura con pari periodicità comporta l'annotazione in conto degli interessi, indifferentemente debitori e creditori. Per il tramite dell'annotazione … l'interesse maturato è idoneo a produrre nei trimestri successivi interessi su interessi .... La circostanza che i tassi creditori effettivo e nominale appaiano uguali non dipende dall'assenza della capitalizzazione, ma dal troncamento del risultato di calcolo un certo decimale. Ad esempio, il tasso
3 effettivo, trimestralmente composto, di un tasso nominale 0,125%, troncato al terzo decimale, è anch'esso 0,125% poiché l'effetto della capitalizzazione risulta evidente soltanto dal quinto decimale in avanti” (Trib. Torino 1052/2022; nello stesso senso, Trib. Torino 331/2024).
Peraltro, l'attrice non ha fornito conteggio alternativo da cui emergesse l'identità tra i valori del tasso annuale e del tasso effettivo.
Date le superiori considerazioni, per il periodo in esame occorre rifarsi alla soluzione prospettata dalla consulente nella tabella B, ove i conteggi sono stati effettuati considerando valido l'effetto anatocistico.
Per quel che concerne, poi, la contestazione dell'applicazione illegittima degli interessi nel lasso di tempo dal 01/01/2014 al 31/12/2016, la consulente ha correttamente proceduto all'eliminazione della capitalizzazione (cons. p. 15), conformemente all'indirizzo di questo Tribunale, che aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito in ordine alla immediata operatività della L. 147/2013 che, intervenendo sulla norma di cui all'art. 120 c. 2 Tub, pur facendo riferimento a un successivo intervento del Cicr, ha previsto una disciplina della capitalizzazione degli interessi vincolante “in ogni caso”.
Infine, dall'analisi della capitalizzazione degli interessi dall'01/01/2016 in poi,
è stata rilevata l'assenza della specifica approvazione della correntista;
pertanto,
l'effetto anatocistico è stato correttamente eliminato (cons. p. 16).
Per quel che concerne la contestazione relativa alla commissione di massimo scoperto, si ritengono condivisibili le conclusioni della consulente, dal momento che, nel rapporto per cui è causa, manca una specifica pattuizione relativa all'applicazione della commissione.
Risultano infine corrette le rettifiche operate dalla consulente sugli interessi, in aderenza al quesito del giudice, con conseguente eliminazione della differenza in eccesso rispetto al tasso di cui al contratto (cons. p. 16).
Alla luce delle superiori considerazioni, occorre fare riferimento allo scenario delineato alla tabella B, in cui si ritiene valido l'effetto anatocistico per il periodo antecedente al 01/01/2014 e si elimina, per gli altri periodi di interesse, la capitalizzazione, oltre alle commissioni non pattuite, determinando un saldo pari a
€ 8.645,47 a debito della correntista.
In mancanza di documentazione successiva relativa alla data di chiusura del
4 conto corrente, non può essere accolta la domanda attorea di condanna.
Il rigetto della domanda di condanna e l'entità della differenza verificata dalla consulente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico solidale delle parti.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara che il conto corrente n. 6153/9455778 presso l' Controparte_1 alla data del 30/09/2018 ha un saldo di € 8.645,47 a debito dell
[...]
Parte_1 compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica a carico solidale delle parti.
Torino, 25/09/2025.
IL GIUDICE dr. Ludovico Sburlati
Sentenza redatta con l'assistenza dell'addetta Upp dr.ssa Federica Arena.
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