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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38380 del R.G.A.C.C. dell'anno
2023, vertente
TRA
C.F in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con gli avvocati Mario PECORARO E Manuel MAZZIERI che la difendono per procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione del 12.5. 2023 OPPONENTE
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avvocato Cesare PERONI che la difende giusta procura in atti del 12.5.
2023 OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 6.12.2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1
ricorreva avverso il decreto ingiuntivo n. 10721/2023 emesso
[...] dal Tribunale di Roma nel giudizio RG. n. 26487/23 in data 20.06.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 26.690,83 in favore di
, oltre interessi e spese della procedura. Controparte_1
Il credito ingiunto traeva origine dal rapporto di fornitura POD
IT002e3890615A, fornitura n. 6035067625 sito in Via del Galoppatoio, Pt_1
33 e più nello specifico dal mancato pagamento di n. 8 fatture di vario importo riferibili a consumi effettuati nei mesi da luglio 2021 a giugno 2022, data di risoluzione del contratto di somministrazione. Con la presente opposizione la parte opponente non negava il rapporto di somministrazione, né il mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio, deducendo, tuttavia, un malfunzionamento dei contatori stante l'esosità dei consumi attribuiti in un periodo in cui l'attività commerciale svolta nel locale - discoteca Art. Cafe – era prevalentemente impedita dall'emergenza
COVID.
Nel costituirsi in giudizio la insisteva sul diritto ad esigere le Controparte_1 somme portate dalle fatture perché emesse sulla base dei consumi registrati dalla società di distribuzione Areti spa, che produceva (doc. 4a allegato a comparsa) e perché riguardanti consumi “effettivi”, ovvero calcolati sulle specifiche letture registrati dal contatore, e non frutto di stime presuntive soggette a successivi ricalcoli e/o conguagli.
Rinunciava, nelle more, alla somma di € 11.422,36 in quanto oggetto di rimborso CMOR, chiedendo proseguo per l'importo minore di € 15.268,47.
La causa, istruita per via documentale, spirati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia non è in contestazione il rapporto di somministrazione intercorso inter-partes, avendo Parte_1 contestato solo i consumi attribuitegli in virtù di un dedotto malfunzionamento dei contatori, desunto, esclusivamente, dal parziale svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo e di trattenimento danzante all'interno del locale oggetto di fornitura, nei periodi portati dalle fatture.
La circostanza è sconfessata per tabulas, l'opposta avendo provato che nei locali di Viale del Galoppatoio 33, la società svolge anche Parte_1 attività di ristorazione, non preclusa nei periodi di cui alla fatturazione contestata. (cfr. doc 3 fascicolo opposta)
Parimenti ha provato, contrariamente a quanto sostenuto Controparte_1 dall'opponente, di aver preso in carico la doglianza relativa al lamentato malfunzionamento del contatore, precisando: “con riferimento alla Vostra segnalazione pervenuta in data 06.04.2022, da noi registrata con codice di rintracciabilità 20756267, facendo seguito al nostro precedente riscontro comunichiamo quanto segue. Si ribadisce che la rete di distribuzione, che comprende la derivazione d'utenza e il contatore, è di esclusiva proprietà e competenza del distributore, nel caso specifico ARETI S.P.A, che se ne assume
2 – salvo espresso patto contrario – ogni onere di manutenzione. Inoltre, a seguito della liberalizzazione del mercato, la rilevazione, la registrazione dei dati di misura e la messa a disposizione degli stessi al venditore, per la successiva fatturazione, ricade in capo al distributore competente. La società di vendita, qualsiasi essa sia, ricevuti i dati di misura, provvede quindi alla fatturazione dei consumi. Dalle opportune verifiche effettuate, risulta che i consumi addebitati nelle bollette oggetto di contestazione sono stati fatturati sulla base dei profili di prelievo trasmessi dal distributore e dichiarati da e- distribuzione S.p.A. come effettivi e validati ai fini della fatturazione. Ciò premesso non possiamo che confermare la validità delle bollette emesse calcolate sulla base dei valori effettivi trasmessi e validati dal distributore, che invitiamo a saldare tramite le modalità nelle stesse indicate”. (cfr. doc 5 allegato a memoria 171 ter n. 2 opposta)
In linea con la più recente giurisprudenza (Cass. Civ. n. 34701/2021) che ha chiarito che: “grava sul somministrante la prova che il contatore funzionava
e va intesa nel senso che tale onere sussiste anche se il contatore è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, ben potendo costui richiederla al proprio dante causa, ossia a colui da cui compra l'energia da somministrare a terzi.” (cfr. Cass. Civ. n.
39265/2021), l'opposta ha chiesto e ottenuto dal proprio distributore la prova che il consumo addebitato era quello effettivamente rilevato, con ciò confermando - in questa sede in cui “spetta fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, [costituire] fonte di prova in favore della parte che li ha emessi…” (Cass. Civile n. 5915/2011; n.
15383/2010; n. 5071/2009) -, che le fatture ingiunte riguardavano il consumo effettivo e non somme pretese in via presuntiva e in esubero a causa di un cattivo funzionamento del contatore idoneo a generare dispersione di energia.
(cfr. doc 4a fascicolo opposta).
In mancanza di contestazione del rapporto di fornitura e in presenza della rilevazione dei consumi effettivi certificata dal distributore ARETI SPA per il punto di riconsegna riferibile al POD IT002E3890615A, fornitura n.
6035067625, sito in Viale del Galoppatoio 33, i consumi addebitati da Pt_1 nelle fatture oggetto di causa sono corrispondenti a quelli rilevati CP_1
3 dalla società di distribuzione Areti SpA all'utente, non domestico, Parte_1
Pt_1
Ma vi è di più.
In forza del principio di vicinanza della prova, all'opponente spetta non solo di contestare, come ha fatto, il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica –ma anche di dimostrare, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato, che –la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità -
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731-02; Sez.
6-3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832-01; Sez. 3, Sentenza n.
23699 del 22/11/2016, Rv. 642982-01).”
Prova che la non ha fornito, producendo in giudizio bollette Parte_1 di data successiva alla risoluzione del rapporto con e relative ad CP_1 altro gestore, inidonee, pertanto, a dimostrare che i rilevati consumi inferiori non siano frutto di negoziate condizioni contrattuali migliorative.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Va infine dato atto della rinuncia a parte del credito come conseguenza dell'esito positivo della procedura di rimborso attivata e ottenuta del contributo
CMOR.
In dipendenza di detta rinuncia, al di là dell'esito del presente giudizio, il decreto ingiuntivo va comunque revocato e l'opponente condannato al pagamento della minor somma di euro 15.268,47.
PQM
Il Tribunale di Roma, XVII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta così provvede: revoca il decreto ingiuntivo e condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 15.268,47, Controparte_1 oltre interessi come richiesti dalla domanda;
4 condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore di , che liquida in complessivi euro 2.921,00, oltre Controparte_1 spese generali ed altri accessori nelle vigenti aliquote.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2025.
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38380 del R.G.A.C.C. dell'anno
2023, vertente
TRA
C.F in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con gli avvocati Mario PECORARO E Manuel MAZZIERI che la difendono per procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione del 12.5. 2023 OPPONENTE
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avvocato Cesare PERONI che la difende giusta procura in atti del 12.5.
2023 OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 6.12.2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1
ricorreva avverso il decreto ingiuntivo n. 10721/2023 emesso
[...] dal Tribunale di Roma nel giudizio RG. n. 26487/23 in data 20.06.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 26.690,83 in favore di
, oltre interessi e spese della procedura. Controparte_1
Il credito ingiunto traeva origine dal rapporto di fornitura POD
IT002e3890615A, fornitura n. 6035067625 sito in Via del Galoppatoio, Pt_1
33 e più nello specifico dal mancato pagamento di n. 8 fatture di vario importo riferibili a consumi effettuati nei mesi da luglio 2021 a giugno 2022, data di risoluzione del contratto di somministrazione. Con la presente opposizione la parte opponente non negava il rapporto di somministrazione, né il mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio, deducendo, tuttavia, un malfunzionamento dei contatori stante l'esosità dei consumi attribuiti in un periodo in cui l'attività commerciale svolta nel locale - discoteca Art. Cafe – era prevalentemente impedita dall'emergenza
COVID.
Nel costituirsi in giudizio la insisteva sul diritto ad esigere le Controparte_1 somme portate dalle fatture perché emesse sulla base dei consumi registrati dalla società di distribuzione Areti spa, che produceva (doc. 4a allegato a comparsa) e perché riguardanti consumi “effettivi”, ovvero calcolati sulle specifiche letture registrati dal contatore, e non frutto di stime presuntive soggette a successivi ricalcoli e/o conguagli.
Rinunciava, nelle more, alla somma di € 11.422,36 in quanto oggetto di rimborso CMOR, chiedendo proseguo per l'importo minore di € 15.268,47.
La causa, istruita per via documentale, spirati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia non è in contestazione il rapporto di somministrazione intercorso inter-partes, avendo Parte_1 contestato solo i consumi attribuitegli in virtù di un dedotto malfunzionamento dei contatori, desunto, esclusivamente, dal parziale svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo e di trattenimento danzante all'interno del locale oggetto di fornitura, nei periodi portati dalle fatture.
La circostanza è sconfessata per tabulas, l'opposta avendo provato che nei locali di Viale del Galoppatoio 33, la società svolge anche Parte_1 attività di ristorazione, non preclusa nei periodi di cui alla fatturazione contestata. (cfr. doc 3 fascicolo opposta)
Parimenti ha provato, contrariamente a quanto sostenuto Controparte_1 dall'opponente, di aver preso in carico la doglianza relativa al lamentato malfunzionamento del contatore, precisando: “con riferimento alla Vostra segnalazione pervenuta in data 06.04.2022, da noi registrata con codice di rintracciabilità 20756267, facendo seguito al nostro precedente riscontro comunichiamo quanto segue. Si ribadisce che la rete di distribuzione, che comprende la derivazione d'utenza e il contatore, è di esclusiva proprietà e competenza del distributore, nel caso specifico ARETI S.P.A, che se ne assume
2 – salvo espresso patto contrario – ogni onere di manutenzione. Inoltre, a seguito della liberalizzazione del mercato, la rilevazione, la registrazione dei dati di misura e la messa a disposizione degli stessi al venditore, per la successiva fatturazione, ricade in capo al distributore competente. La società di vendita, qualsiasi essa sia, ricevuti i dati di misura, provvede quindi alla fatturazione dei consumi. Dalle opportune verifiche effettuate, risulta che i consumi addebitati nelle bollette oggetto di contestazione sono stati fatturati sulla base dei profili di prelievo trasmessi dal distributore e dichiarati da e- distribuzione S.p.A. come effettivi e validati ai fini della fatturazione. Ciò premesso non possiamo che confermare la validità delle bollette emesse calcolate sulla base dei valori effettivi trasmessi e validati dal distributore, che invitiamo a saldare tramite le modalità nelle stesse indicate”. (cfr. doc 5 allegato a memoria 171 ter n. 2 opposta)
In linea con la più recente giurisprudenza (Cass. Civ. n. 34701/2021) che ha chiarito che: “grava sul somministrante la prova che il contatore funzionava
e va intesa nel senso che tale onere sussiste anche se il contatore è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, ben potendo costui richiederla al proprio dante causa, ossia a colui da cui compra l'energia da somministrare a terzi.” (cfr. Cass. Civ. n.
39265/2021), l'opposta ha chiesto e ottenuto dal proprio distributore la prova che il consumo addebitato era quello effettivamente rilevato, con ciò confermando - in questa sede in cui “spetta fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, [costituire] fonte di prova in favore della parte che li ha emessi…” (Cass. Civile n. 5915/2011; n.
15383/2010; n. 5071/2009) -, che le fatture ingiunte riguardavano il consumo effettivo e non somme pretese in via presuntiva e in esubero a causa di un cattivo funzionamento del contatore idoneo a generare dispersione di energia.
(cfr. doc 4a fascicolo opposta).
In mancanza di contestazione del rapporto di fornitura e in presenza della rilevazione dei consumi effettivi certificata dal distributore ARETI SPA per il punto di riconsegna riferibile al POD IT002E3890615A, fornitura n.
6035067625, sito in Viale del Galoppatoio 33, i consumi addebitati da Pt_1 nelle fatture oggetto di causa sono corrispondenti a quelli rilevati CP_1
3 dalla società di distribuzione Areti SpA all'utente, non domestico, Parte_1
Pt_1
Ma vi è di più.
In forza del principio di vicinanza della prova, all'opponente spetta non solo di contestare, come ha fatto, il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica –ma anche di dimostrare, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato, che –la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità -
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731-02; Sez.
6-3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832-01; Sez. 3, Sentenza n.
23699 del 22/11/2016, Rv. 642982-01).”
Prova che la non ha fornito, producendo in giudizio bollette Parte_1 di data successiva alla risoluzione del rapporto con e relative ad CP_1 altro gestore, inidonee, pertanto, a dimostrare che i rilevati consumi inferiori non siano frutto di negoziate condizioni contrattuali migliorative.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Va infine dato atto della rinuncia a parte del credito come conseguenza dell'esito positivo della procedura di rimborso attivata e ottenuta del contributo
CMOR.
In dipendenza di detta rinuncia, al di là dell'esito del presente giudizio, il decreto ingiuntivo va comunque revocato e l'opponente condannato al pagamento della minor somma di euro 15.268,47.
PQM
Il Tribunale di Roma, XVII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta così provvede: revoca il decreto ingiuntivo e condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 15.268,47, Controparte_1 oltre interessi come richiesti dalla domanda;
4 condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore di , che liquida in complessivi euro 2.921,00, oltre Controparte_1 spese generali ed altri accessori nelle vigenti aliquote.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2025.
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
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