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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 466/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN LE Presidente
Dr. NZ PU Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 20 settembre 2024,
da
(c.f. ) il quale agisce in proprio;
Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) società in seguito modificata in Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante , Controparte_2 Parte_1
(c.f.: ) il quale agisce in proprio, rappresentati Controparte_3 C.F._2
e difesi giusta procura in calce al ricorso in appello dall'avvocato Matteo Maurizio
AN (pec: , Email_1
appellante
contro
C.F. Controparte_4 P.IVA_2 in persona del Presidente e, come tale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti n. 37875/7131 del 22/3/2024, a rogito Notar di Roma dall'avv. Daniela Guarino Per_1
( t), Email_2
appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Verona n.
245/2024 d.d. 04.04.2024, non notificata.-
In punto: opposizione a ordinanza ingiunzione.-
CONCLUSIONI
APPELLANTI:
In via Preliminare ed Incidentale : Sospendersi il procedimento de quo e sollevarsi la questione di legittimità costituzionale sopra evidenziata, in quanto non manifestamente infondata e rilevante per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Costituzione da parte degli artt. 18 e 28 Legge 689/1981 che determinano e fissano solamente il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative e determinano poi quello di emissione dell'Ordinanza Ingiunzione sempre nel termine di 5 anni e non fissano e determinano un diverso e minore termine di emissione dell'Ordinanza Ingiunzione, rispetto al termine di prescrizione delle sanzioni;
termine che la sentenza impugnata, in stridente contrasto con le statuizioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza N. 151/2021, ha determinato negli stessi 5 anni. In via Cautelare : Si chiede nella sussistenza del Fumus boni juris per i vizi denunciati e rilevabili per tabuals e per il Periculum in mora derivante dall' esecuzione per l'importo richiesto e dall'iscrivibilità di diritti reali di garanzia sui beni dei ricorrenti oltre che nel fatto che potrebbe essere iniziata nelle more del giudizio azione esecutiva e cautelare ed iscrizioni ipotecarie ex art. 35 L. 689/1981 di sicuro grave ed irreparabile pregiudizio economico ai ricorrenti, la sospensione del provvedimento oggi impugnato. Nel merito ed in via principale : In accoglimento del presente appello ed in riforma integrale della sentenza n. 245/2024 emessa dal
Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Cristina Angeletti nell'ambito del giudizio inter partes rubricato al n. R.G. 1291/2022, pronunciata il 04/04/2024 e notificata il 05/04/2024, accertare e dichiarare la Nullità insanabile della sentenza oggi impugnata con dispositivo non letto in udienza ma solo comunicata alle parti a mezzo
PEC il 05.04.2024 e ciò per difetto di lettura del dispositivo in udienza. In via subordinata sempre nel merito : In riforma dell'impugnata decisione si chiede pronunciarsi
l'annullamento dei provvedimenti impugnati di ordinanza ingiunzione N. OI-000220840 con protocollo N. 9000.22.7.2022.0330081 datata 22.7.2022 e notificata a mezzo CP_4 posta il 11.08.2022 ed il 22.8.2022, ed di Verona e Controparte_5 notificata PER POSTA a carico dei ricorrenti ed a questi contestata e notificata, con declaratoria di totale invalidità od inefficacia nei confronti dei ricorrenti, ciò in quanto tardivamente emesse ed illegittime e gravemente inficiata da dirette e derivate illegittimità, e violazioni di legge ed in specie in quanto i contegni contestati sono datati
2 e l'atto ingiuntivo è tardivo ed inefficace nei confronti dei sanzionati o comunque le sanzioni risultano illegittime ed immotivate. In ulteriore subordine si chiede :
L'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione sopra indicata, ex art. 6 comma 11 D.L.vo
150/2011, per non esservi prove sufficienti ed adeguate della responsabilità degli opponenti ciò con conseguente annullamento degli atti tutti impugnati. Ciò con richiesta altresì di annullamento di tutte le sanzioni amministrative ivi contenute e conseguenti all'ordinanza stessa, degli accertamenti, ed ingiunzioni formulate. In Via di estremo
Subordine : Si chiede, solo per mero scrupolo difensivo e per il solo caso che non sia accolta la domanda di annullamento sopra formulata, che è domanda principale e prioritaria della scrivente difesa, l'accoglimento della domanda di compensazione delle spese di lite in presenza di una soccombenza virtuale sulla domanda attorea di riduzione delle sanzioni. In Ogni Caso : Spese, Diritti, Onorari e contributi di causa d'appello integralmente rifusi
APPELLATA:
a) confermarsi integralmente la sentenza n. 245/24, emessa dal Tribunale di Verona in qualità di Giudice del Lavoro, rigettandosi le avverse domande;
b) spese diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, con maggiorazione del 15% e oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge 08.08.1995 n. 335, (cfr.
SS.UU. 06.02.2023, n.3592; Cass. 30332/2022), in luogo della CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza (con motivazione contestuale) depositata all'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2024, il giudice del lavoro del Tribunale di Verona nel pronunciarsi sull'opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse in data 22.7.2022 e notificate a mezzo posta il giorno 11.8.2022 e 22.8.2022, a seguito del verbale di accertamento del 27.7.2017 notificato il 14.8.2017 e il 24.8.2017, con cui veniva riscontrata l'omissione del versamento dei contributi relativi alle mensilità di dicembre
2013 e novembre 2014, così provvedeva:
1) condanna le parti ricorrenti al pagamento, in solido, della somma di €
13.962,55 in ottemperanza al provvedimento di rideterminazione della sanzione emesso dall' o in subordine al pagamento della metà del CP_4 suindicato importo entro il 21.5.2024;
2) condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.727,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
3 In parte motiva – in relazione alle questioni in questa sede ancora devolute - così argomentava:
a) nel merito, è documentalmente provata l'omissione contributiva rilevata dai dati riportati nei flussi UNIEMENS trasmessi dalla stessa società ricorrente e i singoli verbali di accertamento riportano in modo chiaro i periodi cui si riferiscono le omissioni e i periodi di riferimento;
b) nel corso del procedimento, la sanzione originariamente pari a € 24.506,00 è stata ridotta a € 13.962,55, con possibilità di estinzione della sanzione tramite il pagamento entro 60 giorni della metà della somma suindicata, con decorrenza dalla prima udienza utile (21.3.2024).
c) sostiene inoltre la società ricorrente che l'ordinanza ingiunzione sarebbe illegittima, poiché dopo la notifica della stessa venne dichiarato il fallimento della società (doc. 3); la società fallita è peraltro società Controparte_2 distinta da quella destinataria dell'ingiunzione; tale società, invero, assunse la veste di acquirente delle quote sociali appartenute ai signori e Pt_1 CP_1 nell'ambito della vicenda societaria di cessione delle quote tra CP_1
e e risalente al 14 settembre 2017
[...] CP_1 Controparte_2
(successivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione); dunque, a ben vedere, non risulta dichiarata fallita la società destinataria dell'ingiunzione di pagamento, bensì la società cui fanno capo le quote sociali e, pertanto, gli argomenti di parte ricorrente fondati sull'intervenuto fallimento della società destinataria di ingiunzione non sono pertinenti;
d) non può essere accolta la doglianza afferente al termine di cinque anni previsto dall'art. 18 della legge 689/1981 che, testualmente secondo parte ricorrente, sarebbe illegittimo non essendo previsto “un termine di decadenza dal potere di emettere l'Ordinanza Ingiunzione, come fanno altre norme (Codice della Strada e
Violazioni Tributarie)”; non pare a questo Giudice che la denunciata irragionevolezza sia condivisibile, per la palese diversità delle violazioni del
Codice della Strada e di quelle tributarie. Il termine di cinque anni per le fattispecie che ci occupano è invero ragionevole, in quanto risulta perfettamente sovrapponibile al termine prescrizionale;
e) le spese seguono la soccombenza delle parti ricorrenti e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle fasi espletate e, con
4 riferimento ai valori, ad un importo intermedio tra i minimi e i medi di cui al
d.m. 55/2014 s.m.i..”.
2. Impugnano la sentenza e in proprio nonché Parte_1 Controparte_3 CP_1 formulando quattro (4) motivi di gravame.
[...]
2.1. Con il primo motivo eccepiscono la nullità della sentenza - per violazione degli artt. 6 del Dlgs. n. 150/2011, 156 comma 2, 42 comma 1 e 437 c.p.c. – in conseguenza dell'omessa lettura del dispositivo in udienza.
2.2. Con il secondo articolato motivo insistono sulla illegittimità costituzionale degli artt. 18
e 28 della l. n. 689/1981 - in relazione allo spatium di cinque (5) anni previsto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione dalla data di accertamento dell'illecito - per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost..
2.3. Con il terzo motivo ribadiscono il difetto di legittimazione passiva di in CP_1 quanto confluita in dichiarata poi fallita con sentenza Controparte_2
n. 59/2018 del Tribunale di Pesaro, con conseguente inefficacia ed invalidità dell'ordinanza ingiunzione- laddove il pagamento della sanzione andava insinuata nel passivo del fallimento- nei confronti di tutti gli originari ricorrenti (società di persone e singole persone fisiche).
2.4. Con il quarto motivo evidenziano che la riduzione della sanzione pretesa in corso di causa da € 24.506,00 ad € 13.962,55 da parte dell' rappresenta ipotesi di virtuale CP_4 soccombenza parziale, con conseguente diritto alla compensazione totale o quanto meno parziale delle spese di lite.
3. Radicatosi il contradditorio l' conclude per il rigetto del ricorso. CP_4
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6 novembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il capo della sentenza che ha accertato la debenza nel merito della sanzione non è attinto da gravame e risulta, pertanto, passato in giudicato.
6. Il primo motivo è palesemente infondato siccome dalla lettura del verbale di udienza del 04.04.2024 si legge che il giudice “si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza contestuale”.
Nella fattispecie risulta in pari data effettuato il deposito contestuale del dispositivo e della motivazione, con la conseguenza che non è ravvisabile ipotesi alcuna di nullità della sentenza di primo grado (cfr. da ultimo Cass. n. 20588/2025 punto 2.1.).
7. Il secondo motivo non merita miglior sorte.
L'eccezione di incostituzionalità manifestamente inammissibile.
5 La questione è già stata esaminata, e ritenuta inammissibile, tra le altre, da Corte
Costituzionale n. 151/2021 ove è stato considerato che l'omissione del termine non è sanabile tramite intervento del giudice delle leggi.
È stato, in particolare, ritenuto che è rimessa alla valutazione del legislatore – e non della Corte Costituzionale, né, tanto meno, del giudice ordinario – l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione dei principi costituzionali rilevanti, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
L'esercizio della discrezionalità nell'individuazione di tali termini spetta unicamente al legislatore, cui la Corte Costituzionale non ha potuto che rivolgere, con la citata pronuncia, un forte sollecito all'intervento legislativo.
Il lamentato contrasto, da parte dell'appellato, degli artt. 3, 24 e 97 Cost. non muta quanto sopra ritenuto, non essendo nel potere del giudice ordinario, né della Corte
Costituzionale, la fissazione di un termine la cui individuazione spetta al legislatore.
Peraltro, non è dato comprendere quale vulnus sia stato provocato al diritto alla difesa dei ricorrenti essendo l'inadempimento contributivo pacifico e non solo oggetto di devoluzione in questa sede di gravame ma nemmeno contestato con ricorso in primo grado.
Infine, il procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative è speciale rispetto a quello generale sul procedimento amministrativo per cui non rilevano le norme di cui alla l. n. 241/1990 (cfr. da ultimo Cass. n. 26970/2025).
8. Il terzo motivo è parimenti infondato.
9. È corretta l'affermazione di parte appellante di intervenuto fallimento della in CP_1 quanto confluita in (cfr. doc. 2 ricorrenti) dichiarata Controparte_2 Controparte_2 poi fallita con sentenza n. 59/2018 d.d. 20.11.2018 (cfr. doc. 3 e 4 ricorrenti), successivamente alla commissione dell'illecito (omissioni contributive accertate in data
27.07.2017 relative alle mensilità di dicembre 2013 e novembre 2014.
Un tanto non giova però alla prospettazione di cui al motivo di gravame, laddove la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (cfr. Cass. n. 23700/2009, 12563/2004,
6459/2000, 1481/1998) come la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, il fallimento del trasgressore, sopravvenuto alla commissione della violazione amministrativa non impedisce l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, né la notifica del provvedimento al trasgressore medesimo. In siffatta ipotesi l'interessato e legittimato
6 a proporre opposizione nonostante la sua dichiarazione di fallimento, posto che l'art. 43 della L.F. prevede la perdita della sua legittimazione processuale solo per i rapporti compresi nel fallimento, mentre l'ordinanza-ingiunzione è destinata a produrre effetti soltanto al di fuori del fallimento quando il trasgressore sia tornato in bonis.
In tutti i casi, la responsabilità solidale della società è del tutto distinta da quella personale degli amministratori, laddove l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che "Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica
o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta".
10. Il quarto motivo è privo di pregio.
Il giudice di prime cure ha liquidato nell'importo di € 2.727,00 (oltre accessori) le spese di lite di primo grado.
È pacifico che in caso di riduzione anche sensibile dell'importo portato nell'ordinanza ingiunzione contenente una sola violazione amministrativa (così confermata) non vi è soccombenza nemmeno virtuale o reciproca per la P.A. procedente (cfr. Cass. n.
7638/2004).
Nemmeno sono state evidenziate o comunque sussistevano quelle ulteriori ragioni di cui all'art. 92 comma 2° (come integrato anche a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018) per addivenire ad una compensazione totale o anche parziale delle spese.
Peraltro, va anche considerato che il giudice ha implicitamente tenuto conto della predetta riduzione laddove la liquidazione è stata effettuata in importo intermedio fra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00; spese nel medio senza fase istruttoria pari ad € 3.727,00) come già argomentato nell'ordinanza
06.11.2024 relativa alla fase inibitoria.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano nei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle d.m.
n. 55/2014 (valore di causa € 13.962,54).
Agli avvocati dell'ente trattandosi di dipendenti della P.A. ed iscritti all'albo speciale competono gli oneri riflessi previsti dalle leggi applicabili (cfr. Cass. S.U. n. 3592/2023).
12. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
7
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi oltre spese generali e oneri riflessi ex lege;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PU NZ LE AN
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN LE Presidente
Dr. NZ PU Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 20 settembre 2024,
da
(c.f. ) il quale agisce in proprio;
Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) società in seguito modificata in Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante , Controparte_2 Parte_1
(c.f.: ) il quale agisce in proprio, rappresentati Controparte_3 C.F._2
e difesi giusta procura in calce al ricorso in appello dall'avvocato Matteo Maurizio
AN (pec: , Email_1
appellante
contro
C.F. Controparte_4 P.IVA_2 in persona del Presidente e, come tale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti n. 37875/7131 del 22/3/2024, a rogito Notar di Roma dall'avv. Daniela Guarino Per_1
( t), Email_2
appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Verona n.
245/2024 d.d. 04.04.2024, non notificata.-
In punto: opposizione a ordinanza ingiunzione.-
CONCLUSIONI
APPELLANTI:
In via Preliminare ed Incidentale : Sospendersi il procedimento de quo e sollevarsi la questione di legittimità costituzionale sopra evidenziata, in quanto non manifestamente infondata e rilevante per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Costituzione da parte degli artt. 18 e 28 Legge 689/1981 che determinano e fissano solamente il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative e determinano poi quello di emissione dell'Ordinanza Ingiunzione sempre nel termine di 5 anni e non fissano e determinano un diverso e minore termine di emissione dell'Ordinanza Ingiunzione, rispetto al termine di prescrizione delle sanzioni;
termine che la sentenza impugnata, in stridente contrasto con le statuizioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza N. 151/2021, ha determinato negli stessi 5 anni. In via Cautelare : Si chiede nella sussistenza del Fumus boni juris per i vizi denunciati e rilevabili per tabuals e per il Periculum in mora derivante dall' esecuzione per l'importo richiesto e dall'iscrivibilità di diritti reali di garanzia sui beni dei ricorrenti oltre che nel fatto che potrebbe essere iniziata nelle more del giudizio azione esecutiva e cautelare ed iscrizioni ipotecarie ex art. 35 L. 689/1981 di sicuro grave ed irreparabile pregiudizio economico ai ricorrenti, la sospensione del provvedimento oggi impugnato. Nel merito ed in via principale : In accoglimento del presente appello ed in riforma integrale della sentenza n. 245/2024 emessa dal
Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Cristina Angeletti nell'ambito del giudizio inter partes rubricato al n. R.G. 1291/2022, pronunciata il 04/04/2024 e notificata il 05/04/2024, accertare e dichiarare la Nullità insanabile della sentenza oggi impugnata con dispositivo non letto in udienza ma solo comunicata alle parti a mezzo
PEC il 05.04.2024 e ciò per difetto di lettura del dispositivo in udienza. In via subordinata sempre nel merito : In riforma dell'impugnata decisione si chiede pronunciarsi
l'annullamento dei provvedimenti impugnati di ordinanza ingiunzione N. OI-000220840 con protocollo N. 9000.22.7.2022.0330081 datata 22.7.2022 e notificata a mezzo CP_4 posta il 11.08.2022 ed il 22.8.2022, ed di Verona e Controparte_5 notificata PER POSTA a carico dei ricorrenti ed a questi contestata e notificata, con declaratoria di totale invalidità od inefficacia nei confronti dei ricorrenti, ciò in quanto tardivamente emesse ed illegittime e gravemente inficiata da dirette e derivate illegittimità, e violazioni di legge ed in specie in quanto i contegni contestati sono datati
2 e l'atto ingiuntivo è tardivo ed inefficace nei confronti dei sanzionati o comunque le sanzioni risultano illegittime ed immotivate. In ulteriore subordine si chiede :
L'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione sopra indicata, ex art. 6 comma 11 D.L.vo
150/2011, per non esservi prove sufficienti ed adeguate della responsabilità degli opponenti ciò con conseguente annullamento degli atti tutti impugnati. Ciò con richiesta altresì di annullamento di tutte le sanzioni amministrative ivi contenute e conseguenti all'ordinanza stessa, degli accertamenti, ed ingiunzioni formulate. In Via di estremo
Subordine : Si chiede, solo per mero scrupolo difensivo e per il solo caso che non sia accolta la domanda di annullamento sopra formulata, che è domanda principale e prioritaria della scrivente difesa, l'accoglimento della domanda di compensazione delle spese di lite in presenza di una soccombenza virtuale sulla domanda attorea di riduzione delle sanzioni. In Ogni Caso : Spese, Diritti, Onorari e contributi di causa d'appello integralmente rifusi
APPELLATA:
a) confermarsi integralmente la sentenza n. 245/24, emessa dal Tribunale di Verona in qualità di Giudice del Lavoro, rigettandosi le avverse domande;
b) spese diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, con maggiorazione del 15% e oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge 08.08.1995 n. 335, (cfr.
SS.UU. 06.02.2023, n.3592; Cass. 30332/2022), in luogo della CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza (con motivazione contestuale) depositata all'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2024, il giudice del lavoro del Tribunale di Verona nel pronunciarsi sull'opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse in data 22.7.2022 e notificate a mezzo posta il giorno 11.8.2022 e 22.8.2022, a seguito del verbale di accertamento del 27.7.2017 notificato il 14.8.2017 e il 24.8.2017, con cui veniva riscontrata l'omissione del versamento dei contributi relativi alle mensilità di dicembre
2013 e novembre 2014, così provvedeva:
1) condanna le parti ricorrenti al pagamento, in solido, della somma di €
13.962,55 in ottemperanza al provvedimento di rideterminazione della sanzione emesso dall' o in subordine al pagamento della metà del CP_4 suindicato importo entro il 21.5.2024;
2) condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.727,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
3 In parte motiva – in relazione alle questioni in questa sede ancora devolute - così argomentava:
a) nel merito, è documentalmente provata l'omissione contributiva rilevata dai dati riportati nei flussi UNIEMENS trasmessi dalla stessa società ricorrente e i singoli verbali di accertamento riportano in modo chiaro i periodi cui si riferiscono le omissioni e i periodi di riferimento;
b) nel corso del procedimento, la sanzione originariamente pari a € 24.506,00 è stata ridotta a € 13.962,55, con possibilità di estinzione della sanzione tramite il pagamento entro 60 giorni della metà della somma suindicata, con decorrenza dalla prima udienza utile (21.3.2024).
c) sostiene inoltre la società ricorrente che l'ordinanza ingiunzione sarebbe illegittima, poiché dopo la notifica della stessa venne dichiarato il fallimento della società (doc. 3); la società fallita è peraltro società Controparte_2 distinta da quella destinataria dell'ingiunzione; tale società, invero, assunse la veste di acquirente delle quote sociali appartenute ai signori e Pt_1 CP_1 nell'ambito della vicenda societaria di cessione delle quote tra CP_1
e e risalente al 14 settembre 2017
[...] CP_1 Controparte_2
(successivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione); dunque, a ben vedere, non risulta dichiarata fallita la società destinataria dell'ingiunzione di pagamento, bensì la società cui fanno capo le quote sociali e, pertanto, gli argomenti di parte ricorrente fondati sull'intervenuto fallimento della società destinataria di ingiunzione non sono pertinenti;
d) non può essere accolta la doglianza afferente al termine di cinque anni previsto dall'art. 18 della legge 689/1981 che, testualmente secondo parte ricorrente, sarebbe illegittimo non essendo previsto “un termine di decadenza dal potere di emettere l'Ordinanza Ingiunzione, come fanno altre norme (Codice della Strada e
Violazioni Tributarie)”; non pare a questo Giudice che la denunciata irragionevolezza sia condivisibile, per la palese diversità delle violazioni del
Codice della Strada e di quelle tributarie. Il termine di cinque anni per le fattispecie che ci occupano è invero ragionevole, in quanto risulta perfettamente sovrapponibile al termine prescrizionale;
e) le spese seguono la soccombenza delle parti ricorrenti e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle fasi espletate e, con
4 riferimento ai valori, ad un importo intermedio tra i minimi e i medi di cui al
d.m. 55/2014 s.m.i..”.
2. Impugnano la sentenza e in proprio nonché Parte_1 Controparte_3 CP_1 formulando quattro (4) motivi di gravame.
[...]
2.1. Con il primo motivo eccepiscono la nullità della sentenza - per violazione degli artt. 6 del Dlgs. n. 150/2011, 156 comma 2, 42 comma 1 e 437 c.p.c. – in conseguenza dell'omessa lettura del dispositivo in udienza.
2.2. Con il secondo articolato motivo insistono sulla illegittimità costituzionale degli artt. 18
e 28 della l. n. 689/1981 - in relazione allo spatium di cinque (5) anni previsto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione dalla data di accertamento dell'illecito - per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost..
2.3. Con il terzo motivo ribadiscono il difetto di legittimazione passiva di in CP_1 quanto confluita in dichiarata poi fallita con sentenza Controparte_2
n. 59/2018 del Tribunale di Pesaro, con conseguente inefficacia ed invalidità dell'ordinanza ingiunzione- laddove il pagamento della sanzione andava insinuata nel passivo del fallimento- nei confronti di tutti gli originari ricorrenti (società di persone e singole persone fisiche).
2.4. Con il quarto motivo evidenziano che la riduzione della sanzione pretesa in corso di causa da € 24.506,00 ad € 13.962,55 da parte dell' rappresenta ipotesi di virtuale CP_4 soccombenza parziale, con conseguente diritto alla compensazione totale o quanto meno parziale delle spese di lite.
3. Radicatosi il contradditorio l' conclude per il rigetto del ricorso. CP_4
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6 novembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il capo della sentenza che ha accertato la debenza nel merito della sanzione non è attinto da gravame e risulta, pertanto, passato in giudicato.
6. Il primo motivo è palesemente infondato siccome dalla lettura del verbale di udienza del 04.04.2024 si legge che il giudice “si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza contestuale”.
Nella fattispecie risulta in pari data effettuato il deposito contestuale del dispositivo e della motivazione, con la conseguenza che non è ravvisabile ipotesi alcuna di nullità della sentenza di primo grado (cfr. da ultimo Cass. n. 20588/2025 punto 2.1.).
7. Il secondo motivo non merita miglior sorte.
L'eccezione di incostituzionalità manifestamente inammissibile.
5 La questione è già stata esaminata, e ritenuta inammissibile, tra le altre, da Corte
Costituzionale n. 151/2021 ove è stato considerato che l'omissione del termine non è sanabile tramite intervento del giudice delle leggi.
È stato, in particolare, ritenuto che è rimessa alla valutazione del legislatore – e non della Corte Costituzionale, né, tanto meno, del giudice ordinario – l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione dei principi costituzionali rilevanti, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
L'esercizio della discrezionalità nell'individuazione di tali termini spetta unicamente al legislatore, cui la Corte Costituzionale non ha potuto che rivolgere, con la citata pronuncia, un forte sollecito all'intervento legislativo.
Il lamentato contrasto, da parte dell'appellato, degli artt. 3, 24 e 97 Cost. non muta quanto sopra ritenuto, non essendo nel potere del giudice ordinario, né della Corte
Costituzionale, la fissazione di un termine la cui individuazione spetta al legislatore.
Peraltro, non è dato comprendere quale vulnus sia stato provocato al diritto alla difesa dei ricorrenti essendo l'inadempimento contributivo pacifico e non solo oggetto di devoluzione in questa sede di gravame ma nemmeno contestato con ricorso in primo grado.
Infine, il procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative è speciale rispetto a quello generale sul procedimento amministrativo per cui non rilevano le norme di cui alla l. n. 241/1990 (cfr. da ultimo Cass. n. 26970/2025).
8. Il terzo motivo è parimenti infondato.
9. È corretta l'affermazione di parte appellante di intervenuto fallimento della in CP_1 quanto confluita in (cfr. doc. 2 ricorrenti) dichiarata Controparte_2 Controparte_2 poi fallita con sentenza n. 59/2018 d.d. 20.11.2018 (cfr. doc. 3 e 4 ricorrenti), successivamente alla commissione dell'illecito (omissioni contributive accertate in data
27.07.2017 relative alle mensilità di dicembre 2013 e novembre 2014.
Un tanto non giova però alla prospettazione di cui al motivo di gravame, laddove la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (cfr. Cass. n. 23700/2009, 12563/2004,
6459/2000, 1481/1998) come la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, il fallimento del trasgressore, sopravvenuto alla commissione della violazione amministrativa non impedisce l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, né la notifica del provvedimento al trasgressore medesimo. In siffatta ipotesi l'interessato e legittimato
6 a proporre opposizione nonostante la sua dichiarazione di fallimento, posto che l'art. 43 della L.F. prevede la perdita della sua legittimazione processuale solo per i rapporti compresi nel fallimento, mentre l'ordinanza-ingiunzione è destinata a produrre effetti soltanto al di fuori del fallimento quando il trasgressore sia tornato in bonis.
In tutti i casi, la responsabilità solidale della società è del tutto distinta da quella personale degli amministratori, laddove l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che "Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica
o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta".
10. Il quarto motivo è privo di pregio.
Il giudice di prime cure ha liquidato nell'importo di € 2.727,00 (oltre accessori) le spese di lite di primo grado.
È pacifico che in caso di riduzione anche sensibile dell'importo portato nell'ordinanza ingiunzione contenente una sola violazione amministrativa (così confermata) non vi è soccombenza nemmeno virtuale o reciproca per la P.A. procedente (cfr. Cass. n.
7638/2004).
Nemmeno sono state evidenziate o comunque sussistevano quelle ulteriori ragioni di cui all'art. 92 comma 2° (come integrato anche a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018) per addivenire ad una compensazione totale o anche parziale delle spese.
Peraltro, va anche considerato che il giudice ha implicitamente tenuto conto della predetta riduzione laddove la liquidazione è stata effettuata in importo intermedio fra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00; spese nel medio senza fase istruttoria pari ad € 3.727,00) come già argomentato nell'ordinanza
06.11.2024 relativa alla fase inibitoria.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano nei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle d.m.
n. 55/2014 (valore di causa € 13.962,54).
Agli avvocati dell'ente trattandosi di dipendenti della P.A. ed iscritti all'albo speciale competono gli oneri riflessi previsti dalle leggi applicabili (cfr. Cass. S.U. n. 3592/2023).
12. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
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p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi oltre spese generali e oneri riflessi ex lege;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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