Ordinanza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, ordinanza 16/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2975/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott .ssa S ara Lanzet ta
Nel procedim ent o special e ex art . 671 c.p.c.
iscritt o al ruolo general e con il num ero 2975/ 2024 ha pronunciat o l a seguent e
ORDINANZA
********************
Sciogliendo la riserva formulata all'esito della scadenza dei termini per il deposito dell e m em ori e autori zzat e , letti gli att i ed i verbali di caus a;
esaminat a l a rel ativa docum ent azione;
OSSERVA
Con ricorso caut el are ant e caus am , in persona del legale rapp.t e Controparte_1
p.t., ha chiesto dis porsi il s equest ro conservati vo dei beni dell a soci et à CP_2
, in persona del legale rappresentante pro t em pore, fino all a concorrenza di
[...]
euro 1.000.000,00, a caut el a del credit o vantat o dall a st essa nei confronti di
[...]
CP_3
A fondam ento del ricorso ha dedott o che è soci età operant e nel CP_1
sett ore del comm erci o di veicoli nuovi e usat i;
che con at to di fusione per i ncorporazione del 24 ott obre 2023, ha CP_1
incorporat o , soci età esercent e i mpresa di vendit a di vei col i usati i l cui CP_4
intero capital e soci al e era di proprietà di;
CP_1
che due vendit ori operanti da anni per l a soci a uni ca Controparte_5
e - erano stat i incari cati di ammini strare la
[...] Parte_1 società , sviluppando l'azienda di commercializzazione di auto usate;
CP_4 che i due venditori, una volta avviata l'azienda, la quale aveva raggiunto ricavi per circa 2 mili oni di euro, avevano costitui t o i n proprio all a qual e, i n Controparte_3 via di puro fatto, avevano trasferito l'intero complesso aziendale di , CP_6
Pagina 1
l'azienda che, invece, era stata loro affidata da;
CP_1
che in rel azione a t ali circostanze, aveva ot tenuto due titol i esecuti vi nei CP_4 confronti della società : l'ordinanza inibitoria del Tribunale di Roma 5 CP_3
ottobre 2015 (NRG 48722/2015), nell a qual e erano previ ste penali per ogni inosservanza o vi olazione comm essa, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini giudiziali;
la sentenza definitiva della Corte
d'Appello di Roma 1° agosto 2023, n. 5430 (NRG 4498/2021 poi riunito al giudi zio i scritt o al NRG 4555/2021), di condanna di , i n soli do con i due CP_3
amminist rat ori i nfedeli di e , CP_4 Controparte_5 Parte_1
al pagam ent o di Euro 208.284,00, oltre i nteressi , spese di CTU e spese l egali pari a Euro 13.430,00 per il primo grado del giudi zio, ed Euro 14.317,00 per il gi udi zio d'appello, oltre accessori;
che in virtù dell'incorporazione di da parte della società attrice, CP_4 CP_1
è att uale titol are dei credi ti port at i dai due titoli esecutivi;
[...]
che non ha ottemperato al pagam ento degli im porti oggett o dei tit oli CP_3
esecutivi si cché ha agit o in vi a esecuti va m edi ant e un pignoram ento press o CP_4
terzi rivel atosi del t utto infruttuoso, nonché due pignoram ent i ex art. 521 bis cpc, dei quali il prim o, reali zzat o il 12 lugl io 2021, ha perm esso a di recuperare, CP_4 detratte le spese e i compensi di esecuzione, l'importo di soli Euro 17.742,05 ment re per il secondo la noti fica del 30 novembre 2022 aveva esito negati vo per irreperibi lità del la debitri ce presso l a sua sede di Sora, vi al e S an CP_3
Dom eni co 34D; che ad oggi, qui ndi, vant a nei confronti di i seguenti CP_1 CP_3
crediti: - Euro 611.297,54 in vi rtù dell'ordinanza del Tribunale di Roma 5 ottobre
2015; - Euro 262.947,87, alla data del 23 ott obre 2024, in virt ù dell a sent enza definitiva della Corte d'Appello di Roma 1° agosto 2023, n. 5430; per un totale com plessivo di Euro 874.245,41, oltre agl i ult eriori interessi;
che i pignoramenti promossi da nei confronti di negli anni 2021 CP_4 CP_3
e 2022 avevano evidenziato che 2013 aveva cessato l'attività di vendita di CP_3
aut oveicoli us ati;
Pagina 2 che in seguito ad ult eri ori ri cerche, la ri corrente si era imbat tuta i n , CP_2 società avente ad oggetto l'attività di vendita di autoveicoli usati;
che tal e soci et à, s ebbene si a st ata cost ituita il 21 m aggi o 2018 con originari a s ede in Sora, Vi a C arl o Catt aneo 54, ha concret am ent e avvi at o l a propri a attivi tà di vendit a di autovei coli us ati i n concomit anza con l a dismi ssione dell a m edesim a attività da parte di , dalla quale ha “ereditato” il consolidato avviamento CP_3
comm ercial e;
che il 7 novembre 2022 veni va creat a una pagina facebook ri feri bil e a e, i n CP_2
seguito, veni vano pubbli cati diversi post con cui l a convenuta veniva present at a com e nuovo operatore del s ettore dell a vendit a di aut omobil i usat e nella citt à di
Sora che, a breve, avrebbe avvi ato l a propri a attivit à nell a nuova sede di vi a C roce
Branca 6/ a;
che con pubbli cazioni del 1° e 7 di cem bre 2022, anche ha reso not o CP_3
sull a propria pagi na facebook il t rasferiment o presso la m edesim a sede di vi a
Croce Branca 6/a in Sora, facendo, però, riferim ent o all a sola attività di offi cina;
che allo stesso tempo, l'amministratore unico di , CP_3 Persona_1
nonché (frat ell o di e , vol ti Controparte_5 Per_1 Parte_1
stori ci di e poi di - che i n passat o avevano pubbli ci zzato sui CP_4 CP_3 rispettivi profili facebook l'attività di vendita di automobili usate di – CP_3
hanno cominci ato a pubbl ici zzare escl usi vam ent e le aut o usat e proposte in vendit a da CP_2 che la circostanza che avesse abbandonato l'attività di vendita di CP_3 veicoli (avendola di fatto ceduta a e si fosse concentrata sull'attività di CP_2
riparazione di auto, si evi nceva anche dal confronto della diversa at tivit à preval ent e indi cat a nell e vi sure soci etari e est ratt e negli anni 2022 e 2023, nonché dai servi zi pubbli ci zzati sull a pagina facebook azi endale di sull a qual e, CP_3
sino al 12 ott obre 2022 veniva sponsori zzat a l a vendit a di aut oveicoli usati e, a parti re dal 9 novembre 2022 i soli servi zi di aut o officina;
che accedendo al s ito di 2013 (www.aut o2013.it ), cliccando l a sezi one CP_3
“Parco Auto” si viene reindirizzati al sito di (www.cosmoautomotive.it ); CP_2
che la veste grafi ca degli ultim i annunci di vendit a automobili pubbli cat i nell'ottobre del 2022 da (o anche “Auto service”) è stata CP_3
pedissequam ent e ri propost a negli annunci pubbli cat i in epoca successi va ed attual e da CP_2
Pagina 3 che il num ero m obil e di cont att o (392 9518865) indi cat o sul la pagina facebook di
(htt ps:// www.facebook.com/ cosmoautom otivesora) è il numero CP_2
precedentemente pubblici zzato per raggiungere;
CP_3
che nel la s cheda rel ativa a raggi ungi bil e sul sito AutoS cout24 CP_2
(htt ps:// www.aut os cout24.it/ concessionari/ cosm o -srl/ chi-siamo) figurano quali uni ci referenti di dett a soci et à i Si gnori e Controparte_5 Parte_1
. Lo st ess o fi gura anche nell e i mmagi ni present i s ul
[...] Controparte_5
sito di ed è indi cat o qual e R esponsabil e dell e Vendi te di sul sito CP_2 CP_2
www.im presapi u.s ubito.it e sul sito www.assi curazioni .it ; che l a s cheda di Auto 2013 in AutoS cout24
(htt ps:// www.aut os cout24.it/ concessionari/ auto -2013 - srl-sora-frosi none -fr) è st at a ridenominat a e ass egnata a Tal e circost anza si evince dal fatt o che, nell a CP_2 sezione “Recensioni”, le recensioni più recenti fanno riferimento a (oltre CP_2
che al lo st ori co volt o di e poi di , m ent re CP_4 CP_3 Controparte_7
quelle più ris alenti fanno riferim ent o ad : si cché la pagina, come anche CP_3
chi inserisce l a recensi one, fa ri ferim ento all a m edesi ma azienda di vendit a di aut ovetture us at e;
che dai bilanci delle due società emerge che i ricavi dell'azienda dapprima esercit at a da e poi ill egit tim amente sottratt a e portata in capo ad CP_4 CP_3
, risul tano t ras feri ti i n
[...] CP_2
che in sost anza, e di per sott rarre Auto Controparte_5 Parte_1 Parte_1
2013 al pagamento degli ingenti credi ti da ti toli esecuti vi giudi zi ali vantat i da quale incorporante di hanno trasferito, di fatto, l'attività CP_1 CP_4
aziendal e di vendita di auto us at e i n CP_2
Ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Cassino, ogni contraria istanza di satt es a, dato at to del trasferi mento occulto i n favore di CP_2 dell'azienda commerciale di avente ad oggetto la compravendita Controparte_3
di aut ovei col i us ati t ramit e punt o vendita fisico e tramit e sit i on line;
accertata la responsabil ità, nei confronti di (qual e incorporant e di CP_1 CP_4
, dell a cessi onaria occult a per l e obbligazioni azi endali
[...] CP_2
precedenti il t rasf eri mento e, t ra queste, dell e obbl igazi oni consacr ate nell'ordinanza del Tribunale di Roma 5 ottobre 2015 e nella sentenza della Corte
d'appello di Roma 1° agosto 2023, n. 5430; in subordine accertata la funzione fraudol enta nei confronti della credit ri ce della cessi one occult a CP_1
Pagina 4 dell'azienda sopra descritta ed accertata altresì la responsabilità extracontrat tual e di nei conf ronti di per aver concorso CP_2 CP_1
a sott rarre la garanz ia pat rimoni ale e a creare un quadro f at tual e di infruttuosità dell e azioni es ecuti ve del la ri corrente soci et à nei confront i di Controparte_8 dato atto dell'esistenza di un quadro oggettivo e soggettivo che comprova il fondato timor e in capo a di perdere la garanzia del credito nel CP_1 corso del giudizio di merito;
dato atto che l'instaurazione del contraddittorio mediante convocazione delle società intimate pregiudicherebbe l'attuazione del provvediment o;
autorizzar e i naudita altera parte il sequestro conservati vo ai s ens i dell'art. 671 c.p.c. di tutti i crediti e dei beni mobili ed immobili di proprietà di
C.F. e P. IVA i n persona del l egale rappresentant e pr o CP_2 P.IVA_1
tempore, con s ede legal e in Sora (FR), vi a C roce Branca 6/a, PEC
, emettendo ogni conseguent e provvedimento. Con vi ttori a Email_1 di spese e compensi del procedimento incrementati ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/ 2014”;
Si è cost ituit a in gi udi zio in persona del legale rappresent ant e pro CP_2
tempore, cont est ando le avverse deduzioni .
In ordine al fumus ha eccepi to che a lcun t rasferim ent o occult o d'azienda è avvenuto tra la soci età e l a CP_2 Controparte_3
che al cun pass aggio del patrimoni o azi endal e di risulta ess ere Controparte_9
avvenuto i n favore dell a odi erna resist ente, né tant omeno vi è st at o accaparram ent o dell a cli ent el a, fatto questo non dim ost rato dall a ri corrente ma solo presupposto s ul la bas e di ci rcost anze e prove i rrilevanti, nonché precostit uit e ad hoc;
che è l ogi co che il s ig. essendo assunt o in com e Controparte_5 CP_2
responsabil e dell e vendite, si occupi anche dell a pubbli ci zzazione dei prodotti e dell a vendit a degli stes si, nonché fi guri esso stesso nei vi deo promozi onali di vendit a ed i ndi chi i propri recapiti (ut enza personal e) quali contatt i dell a CP_2
;
[...]
che opera nel m ercato in modo conti nuativo e non int errotto gi à CP_2 dall'anno 2021, anno in cui la società risultava essere in bonis;
CP_9
quanto al peri cul um , ha dedotto che unico obi ettivo che l a ri corrente t ende a raggiungere, con l a present e dom anda, è quell o di eli minare dal m ercat o
Pagina 5 territ ori al e una t emuta concorrente, così da poter operare indi sturbata senza timore dell a concorrenza;
che, al cont rario, un poss ibil e pi gnoram ent o si a del parco azi endal e si a dei c/c bancari comporterebbe l'impossibilità della società resistente di operare e svolgere la propria att ivit à, con alto peri col o di creazione del dissesto economi co e conseguente fallimento dell'attività aziendale;
Ha concluso per il ri gett o del ri corso.
Si è costit uit a in giudizi o in persona del legale rappresentant e pro Controparte_3
tempore, cont est ando le avverse deduzioni .
In ordine al fumus ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedi mento caut elare per mancat a concret ezza e cert ezza del credito, determinato in modo arbitrario, per infondatezza dell'importo posto alla base della pret esa creditori a, i n relazi one al qual e è gi à pendente un procedim ento, per l a rideterminazione e riduzione notevole dell'importo, in parte disposta già con provvedim ent o em es so dal coll egi o del Tri bunal e di C assino;
per il fatto che i l credito è già ampiament e garantito da i scrizioni i pot ecari e effettuat e sui sogget ti obbli gat i in sol ido;
ha dedott o che nes sun peri cul um sussi ste, si a perché gli importi del credit o indi cat i da part e ri corrent e non s ono concreti e certi olt re che eccessivi, con i l chi aro i nt ento di rappres ent are al giudi ce una situazione di estrem a gravosit à omett endo i nt enzionalm ent e di ri ferire che il credit o risulta gi à ampi am ent e garantito dall e is crizioni ipot ecari e effett uat e sugli i mmobi li dei sogget ti obbligat i in solido con l a soci et à sia perchè è st ato sempre impossi bile per CP_3
l'attuale società raggiungere un accordo di definizione bonaria, in quanto nonostant e penda procedim ent o e nonostant e con provvedimento em esso dal
Collegio di cui relatore l'ill.mo giudice dott. Sandulli che ridetermina l'importo in euro € 153.900,00 (da cui va detratto l'importo pari ad € 17.742,05 ricavato dalla vendit a dell e autovetture pignorat e), la soci et à , gi à societ à CP_1 CP_4
continua a pret endere im porti s uperiori al dovuto.
Ha concluso per il ri gett o del ri corso.
Tanto premesso, preliminarm ent e deve essere ril evat o i n punto di di ritt o che il sequestro cons ervati vo è un procedim ento caut el are che vi ene aut ori zzato nell e more del t empo necessario a colui che si afferm a credit ore per muni rsi di un tit olo esecutivo giudi zi al e;
tale provvedim ent o ha l o scopo di tut elare il credit ore dal
Pagina 6 peri colo di infruttouosit à e si converte i n pignoram ent o al lorchè lo st esso ott enga una sent enza di condanna es ecuti va.
I presuppost i che l egittim ano la concessione del sequest ro conservati vo sono il fumus boni iuris, che consi st e nella verosimigl ianza del diritto di credito, ed il peri culum in m ora che consist e nel ti more di perdere la garanzia del proprio credito, garanzi a cui ex 2740 c.c., è desti nat o il patrim oni o del debitore.
Per cost ante gi uri sprudenza il peri cul um in mora è desum ibile si a da el em ent i oggettivi, ri guardant i l a consi stenza del pat rimonio del debi t ore, si a da el em ent i soggetti vi, em ergenti da ci rcost anze che rendono verosimil e il timore del credit ore di perdere l a garanzi a del credit o.
Sotto i l profil o oggettivo ass um e ril evanza l a situazione di depauperamento del pat rimonio del debit ore, desum ibil e dall a sua consi stenza in rapport o al valore del credito nonché, da un punt o di vista di nam ico, dal compimento di atti di disposizione che l o diminui scano, non solo sotto il profilo quantitativo, m a anche sotto il profilo qual itati vo. Sott o il profilo soggetti vo il periculum i n m ora può essere desunt o pure da elem enti soggettivi ri guardanti il comport am ent o del debitore che lascino presagire l'infruttuosità dell'eventuale esecuzione, come ad esempio sul piano processuale l'avvalersi di difese meramente dilatorie. La
Cassazione ha es clus o espress am ent e che il m ero rifi uto del debit ore di adem piere integri gli est rem i del periculum i n mora, gi usti fi cando così la concessi one dell a misura caut el are;
occorre che gli elementi soggettivi l asci no intui re una si tuazi one di depauperam ento del pat rim onio del debitore.
Quanto al fum us si rileva che il credit o può anche non essere liquido ed esigi bil e, non essendo lo scopo del sequestro conservativo l'immediata soddisfazione del creditore, t utt avi a è necess ario che abbia un grado di cert ezza quant o al suo ammontare;
ed i nvero il credito deve essere pur sempre approssim ativam ent e det erminabil e nel suo ammontare per consenti re al giudi ce di st abilire la somm a fino a concorrenza dell a qual e vi ene autorizzato e per rendere concret ament e applicabile il principio dell a giust a proporzi one tra il valore dei beni pignorati ed il valore del credito per cui si procede .
Ciò post o si ril eva che nel caso di speci e va ri conosci uta sia pure nei limi ti dell a cogni zione somm ari a propri a del procedi ment o caut el are la presum ibil e fondat ezza dell a domanda proposta dall a ricorrent e sia pure nei limiti che seguono t ant o sott o il profilo del fumus, quanto sott o il profil o del peri cul um.
Pagina 7 Ed invero quanto al fumus s i ril eva nel caso di speci e sussistono i n base ad una deli bazi one somm aria propria dell a fase caut elare afferent e al pres ente procedimento elementi indiziari comprovanti l'esistenza di un fumus di fondatezza di un trasferimento occulto in favore di dell'azienda commerciale di CP_2
avente ad ogget to l a com pravendita di autovei coli usati . Controparte_3
A t al e riguardo deve oss ervarsi che , in punto di diritto, la prova indiziaria nel processo civile è regolata dall'art. 2729 c.c., rubricato “presunzioni semplici”. Le presunzioni semplici consistono in strumenti probatori rappresentati da un ragionamento inferenziale che il Giudice formula allo scopo di trarre conclusioni attinenti alla verità o alla falsità del factum probandum.
Le presunzioni sono dunque mezzi di prova che permettono l'accertamento del fatto controverso e sono affidate al prudente apprezzamento del giudice;
tuttavia il loro impiego, ai fini dell'accertamento del fatto, è ammesso solo quando sono plurime, gravi, precise e concordanti.
I Giudici della Suprema Corte forniscono una lettura orientata sia dei singoli attributi degli indizi o presunzioni che della loro complessiva consistenza.
Si è affermato infatti che “in tema di requisiti che gli indizi devono presentare per avere valenza probatoria, la "precisione" dell'indizio significa che il fatto noto deve essere indiscutibile, certo, nella sua oggettività, non essendo logicamente deducibile un fatto ignoto da un fatto a sua volta ipotetico;
la "gravità" dell'indizio sta a denotare che il fatto noto deve avere una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto;
la "concordanza", infine, sta ad indicare che gli indizi, precisi nel loro essere, prossimi logicamente al fatto ignoto, debbono muoversi nella stessa direzione, debbono essere logicamente dello stesso segno. La "precisione" e la "gravità", inoltre, vanno accertate sottoponendo gli indizi a vaglio anzitutto separatamente e, in un secondo momento, soprattutto per quel che riguarda la gravità, congiuntamente, potendo la gravità degli uni acquistare spessore dalla accertata gravità degli altri, mentre la "concordanza" va valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano.
Va infine rilevato che più sono gli indizi gravi, precisi e concordanti, più facile è il giudizio di probabilità” (Cass. Pen., Sez. 4, n. 943/1993). Ed ancora che: "in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo" (SS.UU., n. 33748/2005, Mannino).
Pagina 8 Nel caso di specie gli elementi indiziari dell'intervenuta cessione di fatto dell'azienda avente ad oggetto la rivendita di autoveicoli da a sono costituiti dalle circostanze che CP_3 CP_2
seguono.
In primo luogo si rileva: che dopo il pignoramento del luglio 2021, che avrebbe consentito un recupero di euro 17742,25, e dopo il pignoramento del 30.11.2022 che ha avuto esito negativo per irreperibilità del debitore ( presso la sede di Sora in Viale S. Domenico, la società CP_3
ha abbandonato la remunerativa attività di vendita di veicoli usati, come risulta dai CP_3
dati di bilancio, non efficacemente contestati in tale sede dai resistenti, e si è concentra, come risulta da visura camerale allegata, sulla attività di riparazione di auto usate con progressivo calo dei ricavi rispetto agli anni precedenti;
che contestualmente alla dismissione dell'attività di vendita dei veicoli usati da parte di CP_3
[...
la società ha iniziato di fatto a svolgere attività di vendita di veicoli usati a partire CP_2 dall'anno 2021; che sebbene la costituzione di risalga al 2018, tuttavia tale società risulta inattiva fino al CP_2
2021, come si evince dal prospetto dei bilanci allegati dalla ricorrente e non contestati dai resistenti;
che se è vero che la costituzione di (avvenuta nell'anno 2018) è anteriore ai pignoramenti CP_2
effettuati nei confronti di tuttavia si rileva che la costituzione della predetta società è CP_9 comunque successiva all'ordinanza del Tribunale di Roma del 5.10.2015 n. 48722/15 che aveva accertato, ai soli fini inibitori, trattandosi di procedimento ex art 700 c.p.c., l'esistenza di una attività di concorrenza sleale, effettata dalla società con il concorso di CP_3 Parte_1
e di in danno alla paventando in tal modo
[...] Controparte_5 CP_4
l'instaurazione di un giudizio risarcitorio;
che dalla documentazione allegata dalla ricorrente e non efficacemente contestata dalla resistente si evince che in corrispondenza della cessazione dell'attività di vendita di veicoli usati da parte di si è registrato un aumento dei ricavi da parte di ed una diminuzione dei CP_3 CP_2
ricavi di mentre è allo stato è priva di riscontro la deduzione secondo cui la riduzione CP_9
di fatturato da parte di si giustificherebbe proprio a causa dei pignoramenti eseguiti in CP_9
suo danno, dal momento che parte ricorrente ha allegato e dedotto che dal primo pignoramento otteneva un recupero di soli 17.000 euro circa, circostanza allo stato non smentita dalla controparte;
che dalla documentazione allagata dalla ricorrente (all 18-19) e allo stato non efficacemente contestata, si evince che hanno in concomitanza pubblicizzato, a mezzo CP_10 CP_2 di strumenti social informatici, l'inizio delle loro rispettive attività, di officina di riparazione e di vendita delle auto usate, presso la nuova e medesima sede di via Croce Branca n. 6 in Sora;
Pagina 9 che in data 27.10.2022, in concomitanza con i pignoramenti effettuati nei confronti di CP_9
ha acquistasto da come da fattura 161/22 allegata dalla stessa CP_2 CP_3 CP_2 beni strumentali per l'attività di officina presenti nella sede e solo pochi giorni dopo, in data
7.11.2022 ha sublocato ad una parte dell'immobile sito in via Croce Branca, CP_3 unitamente ai beni strumentali acquistati in precedenza, come risulta dall'art 4 del contratto di locazione allegato dalla difesa di;
CP_2
che il capitale sociale di appartiene a soggetti legati da stretti rapporti di parentela con CP_3
e , destinatari, unitamente ad del Controparte_5 Parte_1 CP_9
provvedimento di condanna irrevocabile al risarcimento del danno pronunciato dalla Corte
d'Appello di Roma con sentenza n. 5430/2023, per concorso, quali amministratori infedeli di con in atti di concorrenza sleale, contraffazione del marchio e degli altri CP_4 CP_3 segni distintivi e depauperamento dell'azienda CP_4
Ed invero sul punto si osserva che risulta incontestatamente dedotto che appartiene: per CP_11
il 25% ad moglie di amministratore unico della;
Testimone_1 Controparte_5 CP_4
per il 25% a fratello di amministratore unico della Persona_2 Controparte_5 CP_4
per il 50% a moglie di , amministratore di Persona_3 Parte_1 CP_4
che e , amministratori di e destinatari della Controparte_5 Parte_1 CP_4 condanna al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultima per il compimento di atti di concorrenza sleale in concorso con svolgono, come si evince dalla documentazione CP_3
allegata dalla ricorrente, un ruolo attivo nella vendita di veicoli usati presso la sede di via Croce
Branca; che dalla documentazione allegata dalla ricorrente si evince che amministratore Persona_2
di 2013, nonché e in passato avevano CP_3 Controparte_5 Parte_1
pubblicizzato la vendita di automobili di 2013 (doc 16); mentre dal 2022, CP_3 Controparte_5
e hanno cominciato a pubblicizzare le auto di come si evince Parte_1 CP_2
dalle schermate dei rispettivi profili facebook allegate da parte ricorrente (doc 24-25); che il numero mobile di contatto indicato sulla pagina Facebook di è il medesimo CP_2
pubblicizzato per raggiungere come si evince dalla schermata facebook allegata dal CP_3 CP_3
ricorrente (doc 31); che figura nelle immagini presenti sul sito come da documentazione Controparte_5 CP_2
allegata dal ricorrente e non contestata (vedi doc.33); che figura in un video pubblicitario di (doc 38); Controparte_5 CP_2
Sussistono pertanto evidenti elementi di collegamento tra la società e i sig.ri CP_3
e da un lato, e la società Cosmo slr dall'altro. Il Controparte_5 Parte_1
Pagina 10 collegamento tra le due società, allo stato e sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare, supportata dai dati cognitivi sopra indicati, non può trovare giustificazione, come prospettato dai resistenti, nella mera esigenza da parte della di agire in sinergia con altra CP_2
società specializzata in attività di autofficina e di riparazione dei veicoli usati, al fine di potenziare la propria attività ed il proprio fatturato, in quanto i plurimi elementi indiziari sopra evidenziati non rendono plausibile tale circostanza per le ragioni che seguono.
Ed invero si rileva che se fosse vera la circostanza che i contatti tra la e la CP_2 CP_9
erano giustificati dalla mera convenienza per la di agire in sinergia con una società che si CP_2
occupava della riparazione e manutenzione dei veicoli, allo scopo di potenziare la propria attività di vendita dei veicoli usati, non si comprendono le ragioni per le quali la stessa abbia dovuto acquistare dalla i beni strumentali per svolgere l'attività di autofficina per poi CP_9
concederli pochi giorni dopo in locazione ad insieme ai locali siti n via Croce Branca. CP_9
Inoltre, pure considerando il dato temporale degli accadimenti, non trova giustificazione l'interesse della società se non in un'ottica di cessione di fatto dell'azienda al fine di sottrarsi ai CP_9 pignoramenti posti in essere nei suoi confronti, a dismettere l'attività remuneratoria di vendita dei veicoli usati per svolgere una attività secondaria e meno remunerativa, posta anche a servizio e a potenziamento di un'altra società, la operante nella stessa sede e che svolge proprio CP_2
quella medesima attività di impresa esercitata dalla fino a poco tempo prima. CP_9
A rafforzare il quadro indiziario vi è l'ulteriore dato rappresentato dalla circostanza che sebbene era formalmente esistente dal 2018, tuttavia tale società non svolgeva di fatto attività di CP_2 impresa fino alla cessazione dell'attività di vendita dei veicoli usati da parte di come CP_9
risulta dai dati di bilancio allegati dalla società ricorrente, dai quali emerge, nel giro di pochi anni, un considerevole incremento di fatturato per la vendita dei veicoli e un proporzionale decremento dei fatturati da parte di per la nuova attività di riparazione e assistenza dei veicoli CP_9 usati;
in tale ottica deve essere valorizzata anche l'esistenza dei rapporti di lavoro e di collaborazione esterna per l'attività di vendita dei veicoli facente capo a con CP_2 CP_5
e . L'esercizio di una attività di collaborazione lavorativa da parte
[...] Parte_1
del e del , vale a dire di quegli stessi soggetti che avevano avuto un ruolo CP_5 Parte_1
attivo nella promozione della attività di vendita di auto usate da parte di , in danno CP_9
alla società induce a ritenere alla luce di tutti gli elementi indiziari sopra indicati che CP_4
l'incremento esponenziale dei ricavi di sia giustificato proprio dalla circostanza che CP_2 stia esercitando l'attività che faceva capo ad , mediante cessione di fatto CP_2 CP_9 dell'azienda, diversamente non si giustificherebbe la ragione per la quale abbia CP_2
intrattenuto rapporti di lavoro e di collaborazione proprio con gli stessi soggetti che si sono resi
Pagina 11 promotori delle attività di vendita di veicoli usati esercitata da e che sono legati alla CP_9
compagine sociale da rapporti di stretta parentela, se non nella logica di avvalersi del complesso aziendale di proseguendone di fatto l'attività, con la platea di clienti già fidelizzata da CP_9
inoltre non può non essere valorizzata, come elemento fortemente indiziante CP_9 dell'esistenza di una cessione di fatto dell'azienda la circostanza che le due società esercitano l'attività nella medesima sede di Via Croce Branca in Sora e che il numero mobile di contatto indicato sulla pagina Facebook di è il medesimo pubblicizzato per raggiungere CP_2 CP_3
come si evince dalla schermata facebook allegata dal ricorrente (doc 31) e non specificamente
[...]
contestata dalle società resistenti.
Per tali ragioni deve riconoscersi sia pure nei limiti di una cognizione sommaria propria del presente procedimento cautelare la presumibile fondatezza della domanda proposta dal ricorrente essendo emersi in tale fase elementi fortemente indizianti di una cessione di fatto dell'azienda da a CP_9 CP_2
Deve ritenersi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che l'assenza della forma scritta nella cessione d'azienda impedisce di dimostrare l'esistenza del trasferimento solo ai contraenti (azienda ceduta e cessionaria) ma non ai terzi;
ciò comporta che i contraenti non potranno provare l'esistenza del trasferimento, mentre, i terzi, quali ad esempio i creditori dell'azienda ceduta potranno dimostrarlo attraverso qualsiasi mezzo di prova previsto dall'ordinamento processuale, potendosi avvalere anche delle presunzioni.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6071 del 1987 ha chiarito che L'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la Forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite.
Ciò posto, ritenuta la sussistenza di elementi indizianti comprovanti la cessione di fatto dell'azienda in favore di Cosmo slr, ne deriva che in base all'art 2560 c.c. quest'ultima deve rispondere dei debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta.
In ordine al quantum, si ritiene che la domanda di pagamento proposta da nei CP_1 confronti di nella qualità di cessionaria di fatto dell'azienda di che appare allo CP_2 CP_9
stato fornita di un fumus di presumibile fondatezza nei termini che seguono.
Ed invero sul punto si osserva che ha dedotto di vantare allo stato un credito nei CP_1
confronti di e di pari ad euro Euro 611.297,54 in vi rtù dell 'ordi nanza CP_9 CP_2
del Tribunal e di Roma 5 ottobre 2015; - Euro 262.947,87, al la data del 23 ottobre
2024, in virtù della sentenza definitiva della Corte d'Appello di Roma 1° agosto
Pagina 12 2023, n. 5430; per un tot al e com pl essi vo di Euro 874.245,41, olt re agli ulteri ori interessi;
La difesa di parte convenuta ha eccepito: CP_3 che l'importo di euro 629.039,59 richiesto a titolo di penali per l'inottemperanza degli ordini del
Tribunale di Roma è stato ridotto in sede esecutiva con provvedimento emesso dal Collegio in ordine al pignoramento immobiliare ex art 521 bis notificato a suo carico dalla ed ha CP_4
rappresentato che il Collegio in sede di reclamo ha rideterminato il quantum dovuto da CP_3
[...
per la violazione di cui al punto C dell'inibitoria per un importo di euro 105.600,00, ritenendo provati ed imputabili 176 giorni di violazione;
mentre per le violazioni del punto B dell'ordinanza inibitoria ha rideterminato il quantum per un totale di euro 43.800, ritenendo di prendere in considerazione la contestazione del 15.1.2016 (tolta la domenica del 15.1.2015 ) e la singola violazione del 15.3.2018.
Nello specifico la resistente ha allegato che con suddetta ordinanza il Collegio, nel definire il reclamo formulato da espressamente ha statuito che: “a fronte delle somme CP_9
validamente precettate per un importo per sorte capitale che allo stato delle evidenze è pari ad euro
153.900 risulta giustificata la prosecuzione della procedura esecutiva n. 705/21)”.
Ciò posto si rileva che dagli atti di causa risulta che l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cassino nel procedimento di reclamo iscritto al n. 2205/2022 ha rideterminato le somme richieste per l'inottemperanza di quanto statuito nei singoli punti dell'ordinanza del 5.10.2015 del Tribunale di
Roma. Nello specifico il Collegio, quanto alla violazione del punto C dell'ordinanza inibitoria del
Tribunale di Roma, richiamando la consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento iscritto al n.r.g. 62119/17, ha riscontrato una violazione della inibitoria per un periodo di 176 gg, dal
25.9.2015 al 19.4.2016, calcolando per la violazione del punto C dell'inibitoria un importo di euro
105.600,00; mentre in relazione al punto B dell'ordinanza inibitoria il collegio ha argomentato: “in relazione al punto B deve osservarsi che inizialmente parte creditrice reclamata ha fornito evidenze mese per mese delle violazioni avversarie potendosi riscontrare nella schermata della pagina web l'uso da parte della reclamante dei segni distintivi finanche che il marchio da parte della reclamata tuttavia vi è un salto logico temporale tra l'ultima schermata del 14.1.2016 e quella del sito www.cubauto.it in cui figura il segno distintivo vietato “Unicar by auto 2013 srl”. Orbene allo stato degli atti non vi è evidenza che la violazione sia durata dal 14.1.2016 al 13.3.2018 pertanto non può che tenersi conto di quelle compiute fino al 14.1.2026 del 13.3.2018, pertanto non può che tenersi conto di quelle compiute fino al 14.1.2016 nonché separatamente di quella del 13.3.2018. Pertanto il quantum dovuto per la violazione del punto b dell'ordinanza inibitoria è quello che si evince dalla
Pagina 13 contestazione del 15.1.2016 (tolta la domenica 25.10.2015) e la singola violazione del 13.3.2018 per un totale di euro 48.300”-
In relazione a tale prospettazione non vi è stata specifica contestazione da parte della ricorrente nel presente giudizio, né la stessa ha allegato e dedotto a confutazione di quanto rilevato dal Tribunale criteri di calcolo alternativi indicando ulteriori e diversi elementi fattuali che inducono a ritenere non fondata la ricostruzione effettuata dal Tribunale collegiale di Cassino. Per tale ragione allo stato l'ordinanza resa dal Tribunale di Cassino può essere fondatamente valutata come argomento di prova inerente al fumus della quantificazione della penale per violazione delle prescrizioni inibitorie di cui all'ordinanza del Tribunale di Roma. Sulla base degli elementi evidenziati dall'ordinanza collegiale del Tribunale di Cassino si giustifica l'emissione della provvedimento conservativo cautelare nella misura ridotta di euro 153.900,00, per l'inottemperanza all'ordinanza inibitoria del
Tribunale di Roma;
tale somma può ritenersi comprensiva della decurtazione dell'importo riscosso in sede esecutiva da dovendo essere considerati anche gli interessi calcolati sulla CP_1
sorte.
Quanto alle deduzioni afferenti all'adempimento dell'inibitoria da parte della società e CP_9 alla non imputabilità delle violazioni successive all'emissione dell'ordinanza per essersi tempestivamente attivata ad ottemperare gli ordini inibitori, si rileva che, allo stato e sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare, le deduzioni di non sembrano CP_9 smentire il contenuto dell'ordinanza emessa in sede di reclamo dal Tribunale di Cassino, che nel rideterminare il credito ha disposto la prosecuzione della procedura esecutiva anche richiamando le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio emessa in un diverso procedimento tra le stesse parti.
Non si ravvisano allo stato sulla base delle deduzioni di parte attrice elementi indiziari denotanti già in sede questa cautelare la manifesta erroneità delle conclusioni a cui è giunto il Tribunale collegiale di Cassino, che in tale fase hanno valore fortemente indiziario dell'esistenza del credito nella misura di euro 153.900,00.
Del resto la stessa società resistente costituendosi in giudizio, ha eccepito CP_9
l'infondatezza della pretesa creditoria della ricorrente, relativamente all'inottemperanza dell'inibitoria emessa dal Tribunale di Roma, deducendo che in fase esecutiva il Tribunale collegiale di Cassino aveva rideterminato il debito in misura notevolmente ridotta, allegando la relativa ordinanza, tuttavia non ha dedotto argomenti e censure specifiche all'ordinanza del
Tribunale di Cassino rispetto ai giorni di ritardo accertati anche a confutazione della consulenza tecnica d'ufficio richiamata dal Collegio a fondamento della sua decisione. Sul punto nell'ordinanza del Collegio è riportato, in relazione all'inibitoria di cui al punto C dell'ordinanza del Tribunale di
Roma, che la congiunzione “con” apre un periodo che indica una delle modalità e non la modalità
Pagina 14 esclusiva di inibizione ad dell'uso del nome a dominio www.unicarauto.it, rilevando CP_3
che dalla documentazione prodotta dalla reclamata si evince che alla data del 10.11.2015
12.12.2015 e del 14.1.2016 scrivendo come chiave di ricerca sul web venivano proposti CP_4
risultati relativi ad , in violazione del dictum giudiziale, come confermato dalla ctu resa CP_3 nel giudizio 62119/17. Nell'ordinanza è inoltre riportato che la ctu porta a ritenere inidonea la riconfigurazione del sito www.unicarauto.it compiuta a metà ottobre 2015 dalla reclamante, in quanto il messaggio “http error 40314 Forbidden” ha integrato pur sempre un uso incauto del sito da parte della reclamante stessa”. In ordine a tali circostanze puntualmente evidenziate nell'ordinanza del Tribunale si osserva che non vi è stata da parte del resistente una specifica deduzione diretta smentire le conclusioni a cui è giunto il Tribunale Collegiale;
ed invero non si evidenziano allo stato, e sulla base di una cognizione sommaria propria della fase cautelare, argomenti e deduzioni tali da indurre a ritenere l'inesistenza del credito oggetto di azione esecutiva, che pertanto andrà approfondita nel merito.
Quanto alle violazioni di cui al punto b dell'ordinanza del Tribunale di Roma si rileva che nell'ordinanza del Tribunale di Cassino è riportato che inizialmente parte creditrice reclamata ha fornito evidenze mese per mese delle violazioni potendosi riscontrare nella schermata della pagina web l'uso da parte della reclamata di segni distintivi finanche del marchio della reclamata (vedi schermata del 10.11.2015, 11.12.2015 e 14.1.2016) tuttavia vi è un salto logico temporale tra l'ultima schermata del 14.1.2016 e quella del sito “cubauto” del 13.3.2018, in cui risulta il segno distintivo vietato “unicar by autocar 2013”, orbene, prosegue il Collegio, non vi è evidenza che la violazione sia durata dal 14.1.2016 al 13.3.2018 pertanto non può che tenersi conto di quelle compiute al 14.1.2016 nonché separatamente di quelle del 13.3.2018.
A fronte delle deduzioni contenute nell'ordinanza collegiale parte resistente ha eccepito di aver adempito esattamente all'ordinanza mediante comunicazioni pec (all 12) della società a CP_12 vari siti raccoglitori.L'esatto adempimento dell'ordinanza si evidenzierebbe, secondo la prospettazione della resisitente, nelle comunicazioni a mezzo pec (all 12) della società auto13 a vari
CP_ siti raccoglitori : autoscout24 . invitando gli stessi a rimuovere dai loro Email_2 Email_3
archivi qualsiasi informazione attinente al marchio e al segno distintivo unicar unicarauto ecc-;
Ciò posto si osserva che, fronte dello specifico arco temporale evidenziato nell'ordinanza collegiale, parte attrice non ha dimostrato di essersi diligentemente attivata, anche ricorrendo alle vie legali, per inibire ai siti di riferimento di diffondere qualsiasi informazione attinente al marchio e al segno distintivo unicar unicarauto ecc-, avendo allegato esclusivamente il contenuto di missive via pec, alcune delle quali inviate a siti internet in data 4.2.2016 e dunque in un periodo successivo a quello
Pagina 15 considerato nell'ordinanza collegiale, posto che la violazione del 13.3.2018 è stata valutata dal collegio singolarmente.
Per tali ragioni deve ritenersi sussistente un fumus di fondatezza del credito risarcitorio nei confronti di dovendo essere riconosciuta, se pure nei limiti della cognizione sommaria CP_2 propria della fase cautelare, la presumibile fondatezza dell'esistenza di una cessione di fatto dell' azienda tra e CP_9 CP_2
È sussistente altresì il periculum che nel caso di specie emerge dalle stesse modalità di attuazione della cessione dell'azienda, per come emerse nella presente fase cautelare, che evidenziano una volontà concorde delle parti di sottrarre il patrimonio e le utilità derivanti dall'esercizio dell'attività della alle pretese creditorie della società ricorrente. Pertanto ritiene il CP_9
Tri bunal e che si ano em ers i fondati moti vi per rit enere sussist ent e il peri culum di sottrazione da part e di dei propri beni all a garanzi a patrim oni al e CP_2
generi ca, em ergendo un comport am ento dei resistenti elusivo rispetto all e pret es e dell a ri corrente, che rende ancora pi ù concreto, qui ndi, il rischi o pavent at o dallo stesso di veder s ott ratta o ul teriorm ent e ri dott a l a garanzia pat rimoniale generi ca;
Non è valorizzabile, al fine di escludere il periculum in mora, la circostanza che una parte del credito risarcitorio vantato dalla ricorrente sia garantita da ipoteca iscritta su immobili di proprietà di altre due persone fisiche responsabili in solido con dal momento che le resistenti CP_9
non hanno provato che i beni sui quali è iscritta ipoteca siano da soli sufficienti a soddisfare le ragioni creditorie di parte ricorrente anche in ragione del possibile concorso in fase esecutiva di altri creditori ipotecari. Deve essere oltretutto rilevato che trattandosi di obbligazione solidale nulla impedisce alla ricorrente di rivolgere l'azione esecutiva per l'intero anche nei confronti degli altri coobbligati in solido.
Ritenuto che, all a l uce di ciò, ri corrano i presupposti per la concessi one del provvedim ent o ri chi esto, dovendosi aut ori zzare a procedere al CP_1
sequestro cons ervati vo sui beni mobili, i mmobili di in persona del l.r. CP_2
(p.i. e sulle somme e cose dovute a quest'ultima fino alla P.IVA_1 concorrenza di € 416.847,87.
La regolamentazione delle spese di lite avrà luogo all'esito del giudizio di merito la cui proposizione resta tuttora obbligatoria in ipotesi di sequestro conservativo ottenuto ante causam.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - sezione civile - in persona G.D. dr.ssa Sara Lanzetta, così provvede sull'istanza cautelare di cui in motivazione:
1) Autorizza il sequestro conservativo ad opera in danno di i n pers ona CP_1 CP_2
Pagina 16 del l .r. (p.i . ) , di tutti i beni mobili, immobili e dei crediti di cui è titolare sino a P.IVA_1 concorrenza della somma di € 416.847,87, fissando il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per dare inizio al giudizio di merito.
2) spese al definitivo.
Cassino 16.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Sara Lanzetta
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