Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 08/05/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
composta da MARTA TONOLO Presidente OC ZA Consigliere DANIELA ALBERGHINI Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32632 del registro di segreteria, promosso con atto di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di AR EM ([...]), nato a [...]
ST (NA) il 28/06/1978 e residente a [...], in via S.
Francesco di Paola n. 67, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo Esposito
(C.F. [...]; PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e CI CO (C.F. [...]; PEC:
ciro.santonicola@ordineavvocatita.it), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Castellammare di ST (NA), Via Amato n. 7;
Visti l’atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 30 ottobre 2025, la memoria di costituzione del convenuto e i documenti e gli atti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 15 aprile 2026, con l’assistenza del segretario dr. Stefano Mizgur, data per letta la relazione del Consigliere
DA Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Garlisi, nessuno presente per il convenuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale conveniva innanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. AR EM, per ivi sentirlo condannare al pagamento di € 24.126,05 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di € 10.095,32 in favore dell’INPS, per un totale di € 34.221,37, o comunque al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di pagamento di ciascuna retribuzione ed emolumento, e interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo, ed alle spese di giudizio, queste ultime a favore dello Stato.
Il Pubblico Ministero rappresentava che il sig. AR EM aveva presentato in data 23/10/2017, presso l’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Venezia, una domanda per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA della Provincia di Venezia, triennio scolastico 2017-2019, per il profilo di collaboratore scolastico, dichiarando, ex art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso di un diploma di qualifica di “Operatore dei servizi della ristorazione - Settore cucina”, conseguito presso una scuola paritaria, l’Istituto SS di San Marco di BA (SA), al termine dell’anno scolastico 2012-2013, con votazione 100/100.
Collocatosi utilmente nella graduatoria, era stato inizialmente assunto dall’Istituto comprensivo statale “DA Furlan” di Spinea (VE), a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratti di lavoro per i periodi dal 1° al 5 ottobre 2018, dall’8 ottobre 2018 al 28 giugno 2019, dal 23 al 30 settembre 2019, e dal 1° al 31 ottobre 2019.
Il rapporto di lavoro era stato risolto anticipatamente, con decorrenza dal 13/10/2019, a seguito delle dimissioni dello stesso EM, che aveva accettato la proposta di assunzione quale Collaboratore scolastico dell’Istituto comprensivo “F. e P. Cordenons”, di Santa Maria di Sala (VE), a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratti di lavoro per i periodi dal 14 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 e dal 14 settembre 2020 al 30 giugno 2021.
All’atto delle assunzioni presso ciascun Istituto il collaboratore scolastico aveva rinnovato la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di qualifica professionale. Peraltro, lo stesso convenuto, nelle dichiarazioni sostitutive del 23/09/2019 e del 14/09/2020, alla voce relativa al titolo di studio posseduto, aveva indicato “Licenza media”, salvo poi aggiungere fuori dagli spazi la dicitura “Qualifica cuoco alberghiero”;
analogamente, risultava la licenza media quale titolo di istruzione nei modelli “Comunicazione obbligatoria unificato LAV (assunzione)”
precedentemente presentati.
Nel frattempo, nell’ambito del procedimento penale n. 1778/2021 pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (SA),
era emerso che l’Istituto professionale paritario “SS” di San Marco di BA (SA) aveva emesso centinaia di diplomi di qualifica professionale e di diplomi di maturità falsi, utilizzati per accedere alle graduatorie del personale ATA e dei docenti, nonché, da parte della
“Fondazione SS”, di decine di diplomi di specializzazione polivalente abilitanti all’insegnamento di sostegno.
Tra i nominativi dei titolari di detti diplomi risultava anche quello del sig.
AR EM che, per tale motivo, era stato poi rinviato a giudizio con decreto del 6-11/12/2023 dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, imputato dei delitti di cui agli artt. 110, 476, comma 2, c.p., art. 640, comma 2, n. 1, c.p..
Nel corso delle predette indagini penali la Polizia Giudiziaria acquisiva presso gli Istituti “Furlan” e “Cordenons” la documentazione relativa alla posizione dell’odierno convenuto, tra cui una copia del diploma di qualifica professionale rilasciato dall’Istituto SS, il quale, tuttavia, doveva ritenersi falso in quanto:
a) era contrassegnato dal numero seriale n. 109562*2012, che non corrispondeva ad alcuno dei diplomi assegnati all’Istituto SS, ma rientrava nel gruppo di titoli dal n. 109562*2012 al n.
109750*2012 che risultavano, invece, consegnati all’Istituto statale
“M.Pittoni” di Pagani (SA), e rilasciato a soggetto diverso, a cui era stato consegnato in data 19/01/2016;
b) solo in data 16/05/2019 l’Istituto SS aveva comunicato all’Ufficio Scolastico regionale l’avvenuto svolgimento nel mese di agosto 2013 – ben 6 anni prima, pertanto – di una sessione straordinaria di esami per il conferimento del diploma di qualifica professionale ATA (servizi sociali, settore cucina, settore sala/bar),
alla quale avevano apparentemente partecipato diversi soggetti, fra i quali compariva anche AR EM. Non risultava, peraltro, al protocollo dell’Ufficio scolastico regionale alcuna richiesta dell’Istituto SS di indizione di una sessione straordinaria di esami, né alcuna autorizzazione, pure necessaria, per il suo svolgimento;
c) sentiti a sommarie informazioni taluni docenti che figuravano dai verbali quali membri della Commissione degli esami tenutisi presso l’Istituto SS in sessione speciale ad agosto 2013, gli stessi avevano escluso di aver fatto parte di quella Commissione. Il Presidente Lucibello Raffaele aveva, inoltre, precisato di essere cessato dalle sue funzioni a giugno 2013 per cui, a maggior ragione, non avrebbe potuto presiedere una sessione di esami di agosto del medesimo anno. Aveva, inoltre, evidenziato che doveva ritenersi inverosimile che la sessione di esami si fosse svolta dal 24 al 27 agosto 2013, dal momento che il 24 era un sabato ed il 25 una domenica, e che quand’anche le prove fossero state sostenute nel solo giorno 24 (poiché il 27 già erano stati affissi i voti finali), non era pensabile che le tre prove d’esame “per un numero spropositato di candidati come quello degli elenchi” (oltre 200) che i Carabinieri gli avevano mostrato, si fossero tenute in quell’unico giorno. I commissari avevano disconosciuto le sottoscrizioni presenti nei registri dei diplomi e nei verbali delle prove scritte degli esami, e il Presidente anche quelle apposte sulla nota del 24/7/2019 di richiesta di pergamene inoltrata all’Ufficio scolastico di Salerno, sugli elenchi dei candidati privatisti, di quelli ammessi agli esami, e di quelli qualificati per l’anno scolastico 2012-2013, fra i quali era presente il nominativo della Malafronte;
d) la Polizia giudiziaria, inoltre, aveva acquisito 13 buste, restituite tramite il servizio postale per mancato recapito in data 22/11/2019, indirizzate a taluno di quelli che avevano ottenuto il titolo di qualifica professionale con le modalità suindicate e contenenti un foglio stampato, che forniva indicazioni a memento delle modalità di espletamento degli esami di qualifica dell’agosto 2013 e una descrizione della scuola. Tali missive, non firmate e redatte su carta priva di intestazione, erano state spedite successivamente alle perquisizioni effettuate in ambito nazionale il 23/09/2019, con lo scopo evidente di fornire istruzioni ai “falsi diplomati” in ordine a cosa riferire nell’ipotesi in cui fossero stati sentiti dagli inquirenti;
e) il consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, incaricato di accertare a chi fosse attribuibile la formazione delle pergamene, dei diplomi, dei registri, dei verbali, e di tutta la documentazione riferita all’emissione dei diplomi di qualifica professionale relativi alla sessione speciale di agosto 2013, con relazione del 21/2/2021 ne aveva stabilito l’attribuzione al personale amministrativo dell’Istituto.
La circostanza veniva segnalata dalla Polizia giudiziaria, con note del 7 e 19 ottobre 2020, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che a sua volta aveva provveduto a verificare se i soggetti interessati fossero in servizio presso diversi istituti o inclusi in graduatorie principali e di istituto sul territorio nazionale.
Alla luce di quanto emerso, il 16/12/2020 l’Ufficio scolastico per il Veneto aveva notificato al EM un atto di contestazione di addebiti ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare e l’Istituto “Cordenons”, con decreti del 16/12/2020, aveva disposto l’esclusione del EM dalla graduatoria di Istituto III fascia per il personale ATA - profili di cuoco e Collaboratore scolastico- per il triennio scolastico 2017-2019 e aveva dichiarato l’immediata anticipata risoluzione del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 14/09/2020, che avrebbe avuto naturale cessazione al 30/06/2021.
L’istituto “Furlan”, da parte sua, con atto del 10/05/2022, consegnato al EM il successivo 27 maggio, lo aveva costituito in mora diffidandolo al risarcimento del danno patrimoniale per complessivi € 14.623,49 comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi.
Alla luce delle risultanze emerse nel corso dell’istruttoria veniva notificato al sig. AR EM in data 30/07/2025 invito a dedurre, contestando la responsabilità per il danno erariale causato al Ministero dell’Istruzione e del Merito nella misura di € 24.126,05, pari al 65% della retribuzione lorda complessiva di € 37.117,01 corrispostagli per i periodi di supplenza presso gli Istituti scolastici “DA Furlan” di Spinea (VE), e “F. e P. Cordenons”, di Santa Maria di Sala (VE), oltre a € 10.095,32 per il danno causato all’INPS, corrispondenti alle somme riconosciutegli a titolo di NASPI per l’arco temporale di disoccupazione involontaria, per un totale di € 34.221,37.
In data 15/09/2025 l’invitato presentava le proprie deduzioni difensive che, tuttavia, non venivano ritenute idonee ad escluderne la responsabilità, di talché il sig. AR EM veniva tratto all’odierno giudizio.
Con decreto del Presidente della Sezione in data 31 ottobre 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il giorno 15 aprile 2026.
L’atto di citazione ed il relativo decreto di fissazione dell’udienza venivano notificati in data 5 novembre 2025 a mezzo pec nel domicilio eletto con il deposito delle deduzioni post-invito.
In data 10 aprile 2026, si costituiva tardivamente in giudizio il sig. AR EM, contestando la fondatezza della domanda attorea.
Rappresentava, infatti, che in atti non si rinveniva alcun elemento riconducibile alla partecipazione del sig. EM alla falsificazione del diploma. Lo stesso atto di citazione, inoltre, riportava circostanze favorevoli al convenuto, non adeguatamente valorizzate, dal momento che per tutto il periodo in cui egli aveva prestato la propria attività lavorativa in favore dell’Amministrazione non gli era stato elevato alcun rilievo.
Tali circostanze, a giudizio della difesa del convenuto, assumevano peculiare rilevanza al fine di escludere la ricorrenza del dolo che, in applicazione della novella portata dalla legge n.1/2026 -sicuramente applicabile anche al caso de quo, stante la pacifica pendenza del giudizio al momento della sua entrata in vigore-, richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. Non risultava, poi, valorizzato, sotto il profilo del nesso di causalità, il ruolo dell’Amministrazione, che, eseguita la verifica con l’Istituto SS, aveva validato il punteggio di inserimento nella graduatoria.
La quantificazione del danno, inoltre, era da considerarsi sovrastimata, oltre che non sorretta da alcuna motivazione, essendo pacifica l’inesistenza di disservizi nella prestazione lavorativa del convenuto.
Quanto, infine, alla posta di danno relativa all’indennità AS, ne contestava l’ammontare dovendo la stessa essere rapportata ai singoli periodi lavorativi.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per il massimo contenimento dell’addebito alla luce della situazione economica del convenuto.
All’odierna udienza il Pubblico Ministero, richiamato l’atto di citazione, ha preso posizione in merito alle deduzioni difensive del convenuto e ha insistito per l’accoglimento della domanda.
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è l’accertamento della responsabilità erariale del sig. AR EM, all’epoca dei fatti dipendente di alcuni Istituti scolastici della provincia di Venezia con qualifica di collaboratore scolastico e titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato, al quale la Procura regionale ha contestato di aver percepito emolumenti non dovuti -
cagionando, così, all’Amministrazione scolastica e all’I.N.P.S. il corrispondente danno- mediante false dichiarazioni inerenti al possesso di un titolo di studio rivelatosi non conseguito.
Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno chiarire che è inconferente il richiamo, nelle difese del convenuto, alla novella intervenuta sulla legge n.
20 del 1994 con la legge n.1 del 2026 (operante dal 22.1.2026). Ciò “in quanto la fattispecie sub iudice riguarda una condotta palesemente dolosa, come tale non suscettibile di veder applicati i più favorevoli precetti della l.
n.1/2026 in punto di prescrizione, riduzione obbligatoria dell’addebito, presenza di assicuratore quale litisconsorte (il dolo è notoriamente non assicurabile e, comunque, il novello art.1, co.4-bis, l. n.20, con la sua doverosa partecipazione dell’assicuratore al giudizio quando il precetto, attualmente sospeso, entrerà in vigore e nei limiti che la giurisprudenza preciserà, non è applicabile in ogni caso ad giudizio afferente un operatore scolastico che, notoriamente, non assume un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche” - Sez. Lombardia n. 45/2026), tanto più che nel caso in esame ricorre anche l’illecito arricchimento (art. 1 octies, novellato).
2. Va, quindi, considerato che il sig. EM è stato assunto da alcuni Istituti scolastici della provincia di Venezia, tra il 2018 e il 2020, con mansioni di “collaboratore scolastico”, essendo stata incluso, a domanda, nelle graduatorie di circolo ed istituto del personale A.T.A. di terzia fascia per il triennio scolastico 2017-2019 ed essendosi utilmente collocato in virtù della dichiarazione resa ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso del titolo di studio di accesso e, precisamente, del diploma di qualifica professionale di “Operatore dei servizi di ristorazione - settore cucina” asseritamente conseguito nell’ a.s. 2012/2013 presso l’Istituto paritario SS con votazione di 100/100.
Nell’ipotesi accusatoria i plurimi e concordanti elementi di prova emergenti dalle risultanze investigative dimostrerebbero in maniera univoca la non veridicità della dichiarazione resa dal sig. EM, poiché l’Istituto Professionale “SS” di San Marco di BA avrebbe illecitamente rilasciato il titolo in assenza dei presupposti e, in particolare, del superamento di un esame di qualifica innanzi ad una commissione regolarmente istituita nel corso di una sessione autorizzata dall’Ufficio Scolastico.
3. Osserva il Collegio che nel presente giudizio la Procura regionale ha allegato quale fatto costitutivo del diritto azionato - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del convenuto - non tanto la materiale redazione di un documento falso, ma la diversa circostanza che il titolo di studio, necessario per l’iscrizione nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia e oggetto di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000, non fosse stato legittimamente conseguito, in quanto non vi era stata alcuna sessione di esame (né men che meno costituita la relativa commissione) nel luogo e nel tempo indicato.
Atteso che i diplomi (compresa la categoria di quelli di qualifica professionale) costituiscono l’attestazione del conseguimento di un titolo di studio (corrispondente ad un determinato percorso di studio e/o formazione), sulla scorta dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza amministrativa, “secondo cui il provvedimento amministrativo può considerarsi assolutamente nullo o inesistente solo nelle ipotesi in cui esso sia espressamente qualificato tale dalla legge oppure manchi dei connotati essenziali dell'atto amministrativo, necessario ex lege a costituirlo, quali possono essere la radicale carenza di potere da parte dell’autorità procedente, ovvero il difetto della forma, della volontà, dell’oggetto o del destinatario”(Cons. St. Sez. IV, n. 6023/05), nel caso in esame l’allegazione attorea si sostanzia nella inesistenza dell’atto per difetto assoluto del suo oggetto.
Orbene, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova
(art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda") e secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui “allorché i fatti da provare sono negativi, ciò non determina l'inversione dell'onere probatorio, ma importa solo che la prova debba essere data mediante la dimostrazione dei fatti positivi contrari” (Cass. Civ. sez. I, n. 5744/1993; Cass. Civ. Sez. Lav., Ord. n.
25603/2023; Cass. Civ. Sez. VI, n. 8018/2021; Cass. Civ. Sez. III, n.
12910/2022 e n. 22244/2022), incombeva alla Procura regionale provare la circostanza del non conseguimento del diploma di qualifica da parte della sig. EM.
Poiché, tuttavia, “non è possibile dare la dimostrazione di un "non accadimento", la prova del fatto negativo dev'essere data con la prova di un fatto positivo contrario anche attraverso presunzioni (“se è vero che di regola è il fatto positivo contrario che fonda la presunzione che si adduce come prova del "fatto negativo", non è escluso che fatti pur non
(esattamente) contrari a questo, possano, in quanto rispondano a requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai quali l'art. 2729 c.c. ancora le presunzioni semplici, costituire fondamento della presunzione del "fatto negativo"”: ibidem), secondo il principio per cui “l'onere probatorio, previsto dall'art. 2697 c.c., non subisce deroga allorché concerne "fatti negativi"; questi, che non possono essere provati direttamente, possono essere dimostrati con presunzioni: le quali, a loro volta, se di regola sono basate su(lla prova di) fatti positivi contrari al "fatto negativo", possono fondarsi su fatti positivi che, benché non (esattamente) contrari a "quello negativo", siano pur tuttavia idonei, in base ai criteri previsti dall'art. 2729 c.c., a far desumere il "fatto negativo"” (ibidem).
4. Ciò posto, ritiene il Collegio che la Procura regionale abbia correttamente assolto all’onere probatorio che le incombeva, fornendo la prova -
emergente dal compendio documentale acquisito dalle indagini preliminari in sede penale- dei fatti (positivi) idonei, in quanto gravi, precisi e concordanti, a fondare la presunzione di inesistenza del titolo di studio.
A tale proposito va ribadito, in adesione ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, recentemente, Sez. II App. n. 252/2025; id., n. 29/2025 e n. 193/2024; Sez. III App. n. 210/2024),
“il principio secondo cui il giudice contabile è libero di trarre il proprio convincimento anche dalle prove formate nell’ambito di altri plessi giudiziari, intendendo con esse ricomprendere anche le prove c.d. atipiche e anche quelle eventualmente inutilizzabili in sede penale per violazione del contraddittorio, essendo comunque liberamente consentito il contraddittorio nel processo in cui tale prova si fa valere. Consolidato è, infatti, in giurisprudenza “il principio di “circolarità delle prove”, non potendosi revocare in dubbio l’utilizzabilità, in sede di giudizio contabile, delle risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi (civile, penale, amministrativo). Il giudice può, infatti, far legittimo uso delle cd. “prove atipiche” considerata l’assenza di una norma di chiusura che cristallizzi il numerus clausus delle prove, ma anche l’oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale, e l’affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice (in termini, Sez. II 26 settembre 2017 n. 647)” (Sez.II app.n.97/2020)” (Sez. II App. n. 28/2025, ex multis: cfr. anche Cass. civ. ord, n. 2947/2023; Cass. civ. ord, n. 30298/2023 - v., in tal senso, Sez. giur.
Toscana n. 41/2025 del 26 marzo 2025).
Orbene, sulla base della documentazione delle indagini penali acquisita agli atti del presente giudizio, risulta provato per tabulas che: il numero seriale del diploma prodotto dal sig. EM non solo non rientrava tra quelli delle pergamene consegnate dall’Ufficio Scolastico regionale all’Istituto SS nell’anno scolastico 2012/2013, ma, anzi, risultava essere relativo ad un diploma consegnato ad altro Istituto scolastico, regolarmente rilasciato ad un diverso candidato (cfr. all.11 a doc.4 Procura: dichiarazione dell’USR Campania); che, al protocollo dell’Ufficio scolastico regionale, non risultava presentata alcuna richiesta da parte dell’Istituto SS per una sessione straordinaria di esami, né risultava emessa la relativa autorizzazione (cfr. attestazione scritta dell’Ufficio in esito alle indagini della Polizia giudiziaria) pure necessaria, per il suo svolgimento; che i commissari d’esame, sentiti a SIT, avevano disconosciuto le sottoscrizioni presenti nei registri dei diplomi e nei verbali delle prove scritte degli esami, e il Presidente anche quelle apposte sulla nota del 24/7/2019 di richiesta di pergamene inoltrata all’Ufficio scolastico di Salerno, sugli elenchi dei candidati privatisti, di quelli ammessi agli esami e di quelli qualificati per l’anno scolastico 2012-2013; che il consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, incaricato di accertare a chi fosse attribuibile la formazione delle pergamene, dei diplomi, dei registri, dei verbali, e di tutta la documentazione riferita all’emissione dei diplomi di qualifica professionale relativi alla presunta sessione speciale di agosto 2013 ne aveva stabilito l’attribuzione al personale amministrativo dell’Istituto (cfr. relazione del 21/2/2021); che alcuni soggetti coinvolti nella vicenda nel corso degli interrogatori della Polizia Giudiziaria hanno confessoriamente ammesso gli illeciti (una dipendente dell’Istituto SS che ha compilato i diplomi contestati e un rappresentante sindacale, esterno all’Istituto, che ha svolto attività di procacciamento e intermediazione tra le persone interessate all’acquisto del diploma e l’Istituto medesimo), con modalità confermate da taluni dei beneficiari dei diplomi, che hanno ammesso di averli acquisiti a fronte del pagamento di somme di denaro senza aver mai partecipato ad alcun corso formativo, né sostenuto esami presso l’Istituto SS.
5. In ordine a tali, documentate e puntuali, allegazioni, integranti a giudizio del Collegio la piena prova dell’inesistenza del titolo di studio in capo al convenuto, quest’ultimo avrebbe avuto l’onere di specifica contestazione, con contestuale contraria deduzione di fatti e circostanze estintive o impeditive, adeguatamente supportate da elementi di prova.
La difesa del sig. EM, invece, non ha preso posizione in ordine ai singoli fatti (positivi, costitutivi del complesso di presunzioni dedotte a sostegno della domanda attorea), né li ha fatti oggetto di specifica contestazione, da ciò derivando per il Giudicante l’obbligo di porre a fondamento della propria decisione i fatti provati e, comunque, quelli non contestati dalle parti.
Del resto, parte convenuta -che ne era onerata ex art. 95, comma 1, c.g.c.-
in ordine alla dedotta inesistenza del titolo di studio non ha addotto un solo elemento di prova a sostegno dell’avvenuto conseguimento del titolo, nè dell’effettiva partecipazione (e superamento) alle prove di esame (ai sensi dell’O.M. n. 90/2001, applicabile ratione temporis, i candidati esterni, purché in possesso degli specifici requisiti previsti dall’art. 28 dell’OM, dovevano sostenere due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, le prove orali su tutte le materie dell’ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, veniva determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell’ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti) e neppure del possesso dei requisiti di ammissione agli esami (ai sensi dell’art.28 della citata O.M. n.90/2001, “agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L’attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. Per comprovare l’attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.
(…) 2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione. 3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1. 4.
Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo”).
Alla luce di quanto sin qui detto risulta pienamente provata la circostanza per cui il sig. EM non ha conseguito, nell’anno scolastico 2012/2013, il diploma di qualifica professionale di “Operatore dei servizi per la ristorazione – settore cucina”.
6. Non vi possono, quindi, essere dubbi in merito all’illiceità della condotta posta in essere dal convenuto in relazione alla non veridicità della dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, all’atto della domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto della provincia di Venezia per il personale ATA di terza fascia circa il possesso del titolo di studio (diploma di qualifica professionale) in realtà, all’epoca, mai conseguito.
Secondo un costante -e qui condiviso- orientamento della giurisprudenza di legittimità e di questa Corte, "il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d, D.P.R. n. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n.
445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A." (Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA; Cass. n. 22673/2020)” (Cons.
St. Sez. V, n. 3001/2024).
Il mendacio, infatti, ha inciso causalmente, in modo diretto ed effettivo, sulla costituzione del rapporto di impiego con l’Istituzione scolastica, poiché, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, in quanto l'inclusione nella graduatoria non sarebbe stata possibile per difetto dei requisiti sostanziali (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 19 ottobre 2020, n. 22673; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2055/2026).
Dalla costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato è derivata, secondariamente, anche la indebita percezione, nelle more tra i diversi incarichi di supplenza ottenuti, dell’indennità a titolo di AS (istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, spettante ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni).
7. Sul piano contrattuale dalla condotta illecita deriva un “vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost.
impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del D.P.R. n. 487/1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2055/2026).
8. Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato (condiviso dalla Sezione: cfr., tra le più recenti intervenute in casi analoghi: nn. 32, 68, 93 e 111/2026), ha, quindi, affermato che “la violazione della normativa attinente ai requisiti necessari per conseguire il contratto di lavoro pubblico rende nullo il contratto stesso per illiceità della causa e, pertanto, consente di qualificare come indebita la percezione della retribuzione erogata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. In questi termini, la condotta del lavoratore che abbia dolosamente dichiarato il falso, indicando un titolo di studio o di qualificazione professionale inesistente, configura responsabilità erariale per il danno corrispondente alla retribuzione indebitamente percepita (ex plurimis Corte dei conti, I sez.
appello n. 527/2017; II sez. appello n. 568/2018; sez. appello Sicilia, n.
243/2012 e n. 469/2014 nonché sez. Lombardia n.76/2024, id. n. 263/2022 e n. 138/2023; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise n. 2 e n. 13/2023; Sez.
Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023)” (Sez. Friuli Venezia Giulia, n.
7/2025).
Ne deriva l’impossibilità di riconoscere (piena) utilità alla prestazione quanto “la retribuzione erogata in forza di un rapporto instaurato sine titulo costituisce, in particolare, esborso causalmente riconducibile alla condotta illecita del soggetto che ha fraudolentemente rappresentato il possesso dei requisiti richiesti (ex multis, Corte conti, Sez. Veneto, n. 32/2026; Sez.
Lombardia, nn. 176 e 187/2025; Sez. Piemonte, n. 45/2025; Sez. Friuli Venezia Giulia, nn. 7 e 11/2025)” (Sez. Veneto, n. 111/2026).
In conclusione, deve ritenersi che il pagamento delle retribuzioni da parte dell’amministrazione integri un danno, per il venir meno del nesso sinallagmatico (la prestazione lavorativa così compensata non apporta alcuna utilità al soggetto pubblico) che, in quanto effetto di una condotta illecita del lavoratore, deve essere qualificato ingiusto e l’autore dell’illecito ne deve necessariamente rispondere secondo la disciplina speciale che regola la responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici (così, recentemente, Sez. Lombardia, n. 73/2026).
9. Quanto all’elemento soggettivo, le condotte realizzate dal convenuto sono senz’altro da ascriversi a dolo.
Il sig. AR EM, infatti, ha deliberatamente attestato il possesso del diploma di qualifica, ben sapendo di non averlo mai conseguito, non avendo mai sostenuto le relative prove d’esame, men che meno in una sessione “speciale”, in realtà mai tenutasi, ed innanzi ad una commissione mai istituita (nè, invero, risulta che lo stesso avesse frequentato un corso di formazione ovvero fosse in possesso dei requisiti di ammissione quale
“privatista”).
Consapevole della falsità del diploma, ha intenzionalmente e volontariamente dichiarato il possesso di un titolo di studio al fine di ottenere fraudolentemente, a discapito di altri, l’inserimento in una graduatoria, nella quale, diversamente, non sarebbe mai stato incluso, in posizione utile per il conferimento di incarichi di supplenza – poi effettivamente ottenuti – anche in ragione della votazione, falsamente riportata, di 100/100, ottenendo delle indubbie utilità economiche, dirette ed indirette (avendo incrementato la propria posizione contributiva),
altrimenti non spettanti.
Non vi può essere dubbio alcuno, quindi, sullo scopo, fraudolento, del sig.
EM di ottenere, dichiarando un titolo di studio inesistente, l’accesso al pubblico impiego quale collaboratore scolastico in aperta violazione di norme imperative (da cui è derivata una genetica illiceità dei contratti stipulati) e in danno dell’Amministrazione.
10. In tema di quantificazione del danno, la Procura ha riconosciuto la parziale utilità dell’attività prestata dal convenuto in favore dell’Amministrazione, addebitandogli, a titolo di danno, un importo pari al 65% delle retribuzioni complessivamente percepite (e determinate sulla base di autonoma istruttoria sulla scorta della documentazione acquisita),
oltre all’intera somma percepita da INPS a titolo di AS.
In ordine alle risultanze istruttorie relative alle retribuzioni percepite il convenuto non ha formulato alcuna specifica contestazione, avendo invece sostenuto che l’attività lavorativa è stata svolta in conformità agli obblighi contrattuali, senza alcun rilievo di natura disciplinare, di talchè, essendosi l’Amministrazione pienamente avvalsa delle prestazioni rese, alcun danno può essere riconosciuto o, in ipotesi del tutto residuale, deve addivenirsi ad una significativamente inferiore quantificazione in considerazione della natura non specialistica delle mansioni svolte nonché delle precarie condizioni economiche del convenuto.
Osserva il Collegio che, in linea generale, “la prestazione lavorativa, conseguentemente resa in assenza del titolo prescritto, quale requisito di accesso, in quanto non espressiva di una oggettiva capacità, derivante dalla preparazione professionale, conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità, determinando il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando, giusta i consolidati indirizzi giurisprudenziali contabili, la circostanza che agli emolumenti percepiti (….) abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte, (cfr., Corte conti, sent. n. 138/2023, Sez. giurisdizionale Lombardia;
idem Sezione prima centrale di Appello, n. 527 del 2017; Sezione seconda centrale di Appello, n. 568 del 2018; Sezione giurisdizionale Toscana, n. 463 del 2021; Sezione giurisdizionale Trento, n. 58 del 2021; Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 263 del 2022; Sezione giurisdizionale Molise, n.
2 del 2023; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 199 del 2022 e n. 19 del 2023)” (Sez. Piemonte, n. 113/2024).
Del resto, sotto altro profilo, deve rilevarsi come l'art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, preveda, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la "non veridicità del contenuto" comporti la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" e che ciò si verifichi “ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2055/2026; cfr.
Cass. Civ., Sez. lav., 10854/2020, secondo cui “in relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicchè è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.”)
Ne consegue (cfr. supra, n.7) che “la violazione di norme imperative, espressione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), nonché delle disposizioni che regolano l’accesso ai pubblici impieghi, comporta l’invalidità del rapporto di lavoro instaurato in assenza del titolo richiesto, con conseguente impossibilità di riconoscere piena utilità alla prestazione resa sine titulo (Corte conti, II Sez.
centr. d’app., n. 159/2024)” (Sez. Veneto, n. 111/26).
Non può trovare accoglimento, pertanto, la tesi difensiva secondo cui l’aver svolto correttamente le mansioni da parte del sig. EM esclude la configurabilità del danno.
Ritiene tuttavia il Collegio, dando seguito all’orientamento già espresso da questa Sezione in casi analoghi, che la quantificazione del danno possa fondarsi su una valutazione equitativa (ex art. 1226 c.c.) che tenga conto dell’utilità (parziale) comunque conseguita dall’Amministrazione.
Se è vero, infatti, che “la condotta del convenuto, pur in presenza di mansioni non elevate, ha privato l’Amministrazione scolastica di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere resa dal candidato ingiustamente pretermesso in graduatoria, la cui definizione, sulla base del criterio tipico della concorsualità, risponde a criteri di oggettiva selezione dei candidati più meritevoli a garanzia dell’interesse costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.)” e, quindi, “il pregiudizio erariale, pertanto, non può essere escluso ex se per il fatto che l’Amministrazione non ha ottenuto, in corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto” (Sez. Piemonte, n. 113/2024), non sembra potersi dubitare che “le scuole, presso le quali il convenuto ha, comunque, lavorato, abbiano effettivamente percepito, dalle prestazioni lavorative svolte, non particolarmente qualificate sotto l’aspetto professionale, una parziale utilitas” (ibidem), seppur di minor valore di quella che sarebbe stata garantita dal soggetto in possesso del titolo richiesto, a fronte di prestazioni lavorative non particolarmente qualificate sotto l’aspetto professionale.
Tali considerazioni supportano la valutazione di congruità della quantificazione operata dalla Procura limitatamente alla posta di danno relativa agli importi erogati dal Ministero dell’Istruzione, di euro 24.126,05, pari al 65% delle retribuzioni complessivamente percepite.
Quanto al danno da riconoscersi ad INPS per l’indebita erogazione delle indennità a titolo di AS, pari ad euro 10.095,32 -calcolata tenendo conto dei periodi lavorativi prestati a favore dell’Amministrazione e non oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto-, appare evidente che, non potendosi riconoscere alcuna utilità per l’Amministrazione, la misura del danno è pari all’ammontare dell’esborso, non dovuto, da parte di quest’ultima.
11. In applicazione dell’art. 31 c.g.c., le spese del giudizio devono essere poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32632 del registro di Segreteria
CONDANNA
il sig. AR EM al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di
€ 24.126,05 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di €
10.095,32 in favore dell’INPS, oltre a rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo effettivo
CONDANNA
altresì, AR EM al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 48,00 (quarantotto/00).
Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.
Così pronunciato in Venezia, all’esito dell’udienza del 15 aprile 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
DA Alberghini TA LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)