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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, TO
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3514/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Comune di Fiumicino - Piazza C. A. Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5898/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12240 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26718 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU del 22.12.2022 - Anno d'imposta 2017
Provvedimento 26718, con il quale il Comune di Fiumicino ha accertato una pretesa maggiore imposta
IMU dovuta per il riferito anno d'imposta pari ad € 34.289,00 contro quella corretta di € 10.351,07 e dunque con una differenza non dovuta di € 23.937,57 e l' avviso di accertamento TASI del 22.12.2022 - Anno _
d'imposta 2017 Provvedimento 12240, con il quale il Comune di Fiumicino ha accertato una pretesa maggiore imposta TASI dovuta per il riferito anno d'imposta pari ad € 2.312,00.
Il ricorrente premettendo di essere agricoltore eccepisce che l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali, che l'accertamento TASI sui fabbricati è erroneo ed eccessivo, poiché è stata applicata su tutti fabbricati l'aliquota generica dell'1,1% mentre quella corretta per i fabbricati strumentali agricoli (come risulta dalla allegata
Deliberazione del Comune di Fiumicino n. 13 del 23-3-2017) è dell'1%, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Fiumicino si costituisce e rispondendo alle eccezioni del ricorrente chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La Corte di Giustizia di primo grado ha accolto il ricorso.
Nel merito elenca tutti gi elementi necessari perchè il contribuente possa godere dell'esenzione per fabbricati strumentali all'attività agricola.
Precisa che l'art. 9 c.3 del DL 557/93 prevede che:
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla legge 20
febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228;
I) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.
Continua il giudice di primo grado, che la Corte di Cassazione avallando il precedente orientamento in materia, ha confermato il principio secondo cui ai fini della fruizione della esenzione per gli immobili classificati come "rurali" ciò che rileva è il dato oggettivo dell'accatastamento alla relativa categoria.
L'art. 13, DL 201/2011, norma di anticipazione in via sperimentale dell'imposta municipale unica (IMU), al comma 8, aveva originariamente previsto che, relativamente ai fabbricati rurali di uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993, per l'applicazione dell'imposta, l'aliquota fosse ridotta allo 0,2%. Il citato articolo 9, comma 3-bis, attribuisce carattere di ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola a norma dell'art. 2135 c.c.
Con l'intervento della c.d. "Legge di Stabilità" 2014, L. 147/2013, al comma 708 dell'art. 1, è stata però prevista la totale esenzione dal pagamento per i fabbricati dotati di requisiti di ruralità, introducendo così una nuova fattispecie di esenzione.
Conclude la CTP di Roma che il caso in esame rientra nelle fattispecie di esenzione previste dalla normativa citata in materia.
Appella il Comune di Fiumicino chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
Si è costituito il ricorrente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello del Comune di Fiumicino è da rigettare. In particolare, in merito alla normativa di cui alla c.d. "Legge di Stabilità" 2014, L. 147/2013, al comma 708 dell'art. 1, è stata prevista la totale esenzione dal pagamento per i fabbricati dotati di requisiti di ruralità, introducendo così una nuova fattispecie di esenzione, diversa da quella precedente che prevedeva una aliquota ridotta. Quest'ultima è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione, come rappresentato nella sentenza impugnata, che da più di un decennio non ha mutato orientamento sulla questione ai fini dell'applicazione della stessa. I Giudici Supremi hanno infatti da tempo ritenuto che, ai fini della dimostrazione della ruralità, per la fruizione dell'esenzione, ciò che rileva è l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) (Cass. 18565/2009 e Cass. n.8845/2010). Con la pronuncia n. 12303/2020, del 23.06.2020, la V sez. della Corte di Cassazione, è tornata sul tema ed ha affermato che: L'orientamento in parola si pone in linea di continuità con il precedente, espresso fra le tante con le sentenze n. 18565/2009 e n. 8845/2010 che ha sottolineato la "ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività dirette alla manipolazione di prodotti agricoli rilevando solo il suo classamento". Si può dunque affermare che ciò che conta, ai fini della esenzione prevista dalla normativa è il dato oggettivo dell'accatastamento, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993, che i soggetti interessati abbiano presentato, all'Agenzia del Territorio, una domanda di attribuzione e/o variazione di categoria catastale, per l'attribuzione della categoria A/6 o D/10 (art. 7, co.
2-bis, DL 70/2011). In presenza di classamento catastale attestante la ruralità dell'immobile
è poi onere del Comune dimostrare la insussistenza di tale requisito.
Continua il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, la procedura di classamento degli immobili e della attribuzione della rendita catastale è infatti di esclusiva competenza dell'Agenzia del Territorio, mentre
è competenza del Comune, il computo e l'applicazione dell'imposta, con pregiudizialità della prima rispetto alla seconda.
E' da precisare, come già fatto dalla CTP di Roma, che la Cassazione ha anche stabilito che in presenza di una certificazione catastale attestante la ruralità dell'immobile che comporta l'esenzione dall'ICI e che qualora un fabbricato sia catastalmente classificato come "rurale" resta precluso ogni accertamento in funzione della pretesa assoggettabilità all'ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei confronti della Amministrazione competente
(Agenzia del Territorio)»(Cass. 8845/2009).
In sintesi, il Comune è l'ente impositore che determina l'ammontare dell'imposta ed è legittimato alla pretesa nei confronti del contribuente, ma non può procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità dell'immobile, essendo tale valutazione di esclusiva competenza dell'Agenzia del Territorio. Ai fini impositivi il Comune deve, dunque, attenersi a quanto autodichiarato dal contribuente. Diversamente, il Comune, qualora volesse assoggettare ad ICI (oggi IMU) un immobile classificato catastalmente come "rurale", per far valere la propria pretesa, deve necessariamente impugnare l'attribuzione catastale vigente che tale assoggettamento esclude al fine di dimostrare l'assenza dei requisiti di ruralità, assolvendo all'onere della prova, ex art. 2697 c.c., tramite idonea documentazione che provi la mancanza dei requisiti ex art. 9 comma
3-bis DL. 557/1993 che comportano l'esenzione dall'imposizione IMU.
Come rilevato e statuito dal Collegio di primo grado, alla documentazione in atti risulta che in data 25 gennaio
2012 con prot. 88970 il ricorrente ha presentato domanda per accatastare come rurali gli immobili in contestazione, per cui il ricorrente ha diritto all'esenzione. In parola.
P.Q.M.
rigetta l'appello del Comune di Fiumicino e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 3.500,00
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, TO
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3514/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Comune di Fiumicino - Piazza C. A. Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5898/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12240 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26718 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU del 22.12.2022 - Anno d'imposta 2017
Provvedimento 26718, con il quale il Comune di Fiumicino ha accertato una pretesa maggiore imposta
IMU dovuta per il riferito anno d'imposta pari ad € 34.289,00 contro quella corretta di € 10.351,07 e dunque con una differenza non dovuta di € 23.937,57 e l' avviso di accertamento TASI del 22.12.2022 - Anno _
d'imposta 2017 Provvedimento 12240, con il quale il Comune di Fiumicino ha accertato una pretesa maggiore imposta TASI dovuta per il riferito anno d'imposta pari ad € 2.312,00.
Il ricorrente premettendo di essere agricoltore eccepisce che l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali, che l'accertamento TASI sui fabbricati è erroneo ed eccessivo, poiché è stata applicata su tutti fabbricati l'aliquota generica dell'1,1% mentre quella corretta per i fabbricati strumentali agricoli (come risulta dalla allegata
Deliberazione del Comune di Fiumicino n. 13 del 23-3-2017) è dell'1%, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Fiumicino si costituisce e rispondendo alle eccezioni del ricorrente chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La Corte di Giustizia di primo grado ha accolto il ricorso.
Nel merito elenca tutti gi elementi necessari perchè il contribuente possa godere dell'esenzione per fabbricati strumentali all'attività agricola.
Precisa che l'art. 9 c.3 del DL 557/93 prevede che:
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla legge 20
febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228;
I) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.
Continua il giudice di primo grado, che la Corte di Cassazione avallando il precedente orientamento in materia, ha confermato il principio secondo cui ai fini della fruizione della esenzione per gli immobili classificati come "rurali" ciò che rileva è il dato oggettivo dell'accatastamento alla relativa categoria.
L'art. 13, DL 201/2011, norma di anticipazione in via sperimentale dell'imposta municipale unica (IMU), al comma 8, aveva originariamente previsto che, relativamente ai fabbricati rurali di uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993, per l'applicazione dell'imposta, l'aliquota fosse ridotta allo 0,2%. Il citato articolo 9, comma 3-bis, attribuisce carattere di ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola a norma dell'art. 2135 c.c.
Con l'intervento della c.d. "Legge di Stabilità" 2014, L. 147/2013, al comma 708 dell'art. 1, è stata però prevista la totale esenzione dal pagamento per i fabbricati dotati di requisiti di ruralità, introducendo così una nuova fattispecie di esenzione.
Conclude la CTP di Roma che il caso in esame rientra nelle fattispecie di esenzione previste dalla normativa citata in materia.
Appella il Comune di Fiumicino chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
Si è costituito il ricorrente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello del Comune di Fiumicino è da rigettare. In particolare, in merito alla normativa di cui alla c.d. "Legge di Stabilità" 2014, L. 147/2013, al comma 708 dell'art. 1, è stata prevista la totale esenzione dal pagamento per i fabbricati dotati di requisiti di ruralità, introducendo così una nuova fattispecie di esenzione, diversa da quella precedente che prevedeva una aliquota ridotta. Quest'ultima è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione, come rappresentato nella sentenza impugnata, che da più di un decennio non ha mutato orientamento sulla questione ai fini dell'applicazione della stessa. I Giudici Supremi hanno infatti da tempo ritenuto che, ai fini della dimostrazione della ruralità, per la fruizione dell'esenzione, ciò che rileva è l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) (Cass. 18565/2009 e Cass. n.8845/2010). Con la pronuncia n. 12303/2020, del 23.06.2020, la V sez. della Corte di Cassazione, è tornata sul tema ed ha affermato che: L'orientamento in parola si pone in linea di continuità con il precedente, espresso fra le tante con le sentenze n. 18565/2009 e n. 8845/2010 che ha sottolineato la "ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività dirette alla manipolazione di prodotti agricoli rilevando solo il suo classamento". Si può dunque affermare che ciò che conta, ai fini della esenzione prevista dalla normativa è il dato oggettivo dell'accatastamento, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993, che i soggetti interessati abbiano presentato, all'Agenzia del Territorio, una domanda di attribuzione e/o variazione di categoria catastale, per l'attribuzione della categoria A/6 o D/10 (art. 7, co.
2-bis, DL 70/2011). In presenza di classamento catastale attestante la ruralità dell'immobile
è poi onere del Comune dimostrare la insussistenza di tale requisito.
Continua il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, la procedura di classamento degli immobili e della attribuzione della rendita catastale è infatti di esclusiva competenza dell'Agenzia del Territorio, mentre
è competenza del Comune, il computo e l'applicazione dell'imposta, con pregiudizialità della prima rispetto alla seconda.
E' da precisare, come già fatto dalla CTP di Roma, che la Cassazione ha anche stabilito che in presenza di una certificazione catastale attestante la ruralità dell'immobile che comporta l'esenzione dall'ICI e che qualora un fabbricato sia catastalmente classificato come "rurale" resta precluso ogni accertamento in funzione della pretesa assoggettabilità all'ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei confronti della Amministrazione competente
(Agenzia del Territorio)»(Cass. 8845/2009).
In sintesi, il Comune è l'ente impositore che determina l'ammontare dell'imposta ed è legittimato alla pretesa nei confronti del contribuente, ma non può procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità dell'immobile, essendo tale valutazione di esclusiva competenza dell'Agenzia del Territorio. Ai fini impositivi il Comune deve, dunque, attenersi a quanto autodichiarato dal contribuente. Diversamente, il Comune, qualora volesse assoggettare ad ICI (oggi IMU) un immobile classificato catastalmente come "rurale", per far valere la propria pretesa, deve necessariamente impugnare l'attribuzione catastale vigente che tale assoggettamento esclude al fine di dimostrare l'assenza dei requisiti di ruralità, assolvendo all'onere della prova, ex art. 2697 c.c., tramite idonea documentazione che provi la mancanza dei requisiti ex art. 9 comma
3-bis DL. 557/1993 che comportano l'esenzione dall'imposizione IMU.
Come rilevato e statuito dal Collegio di primo grado, alla documentazione in atti risulta che in data 25 gennaio
2012 con prot. 88970 il ricorrente ha presentato domanda per accatastare come rurali gli immobili in contestazione, per cui il ricorrente ha diritto all'esenzione. In parola.
P.Q.M.
rigetta l'appello del Comune di Fiumicino e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 3.500,00