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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2967/2024, pubblicata il 18/03/2024,
TRA
QUALITA' DI PROC.DI (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in PIAZZA P.IVA_1
FILIPPO MEDA 4 20121 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA G.DONIZETTI, 2
20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. ALIVERTI FRANCESCA (C.F.
e dell'Avv. REDAELLI ROBERTO ( ) che la C.F._1 C.F._2
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), residenti in [...]N. 2 20060 POZZO D'ADDA, , C.F._4
elettivamente domiciliati in VIA MARCHESI NR.34 20065 INZAGO presso lo Studio dell'Avv. CEREA EZIO (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta C.F._5
delega in atti;
-APPELLATI-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 Per IN QUALITA' DI PROC.DI : come da Parte_1 Parte_2
foglio depositato in via telematica in data 15.1.2025.
Per e : come da foglio depositato in via telematica in data CP_1 CP_2
15.1.2025.
FATTO E DIRITTO
, quale procuratore speciale di (cessionaria Parte_1 Controparte_3
dei crediti già di , a questa pervenuti da , Parte_1 Controparte_4
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.2967/24 del Tribunale di
Milano che ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da e CP_1
avverso il precetto notificato loro il 28.2.22 dalla stessa CP_2 Parte_1
per l'importo di Euro 107.759,5, dichiarando il suo diritto a procedere ad
[...]
esecuzione forzata per la minor somma di Euro 5.384,6 (pari alle rate scadute –
alla data di notifica del precetto - del mutuo fondiario ipotecario stipulato in data
28.7.2011) e negando invece pari diritto per la restante somma di Euro 96.344,61
(pari alle rate a scadere, pretese sulla base della decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine). Ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente: - ritenuto che il comportamento di non fosse stato Parte_1
improntato a criteri correttezza e buona fede per non aver concesso un'ulteriore sospensione delle rate di mutuo ai sensi della legislazione connessa all'emergenza pandemica da OV 19 (dopo aver accordato quella semestrale richiesta dai mutuatari il 17.2.2021, con effetto dall'1.4.2021 al 30.9.2021), quando nessuna prescrizione legale o contrattuale l'avrebbe giustificata;
- ritenuto che alla data del
16.12.2021 (allorché aveva comunicato ai la Parte_1 Parte_3
pagina 2 di 9 decadenza dal beneficio del termine) non ricorressero gli estremi di cui all'art.1186 c.c., quando la situazione di insolvenza degli odierni appellati sarebbe stata resa manifesta dal mancato pagamento di 11 rate di mutuo (una volta terminato il periodo di sospensione accordato), circostanza sussumibile nelle fattispecie previste contrattualmente come motivi di decadenza dal beneficio del termine, nonché dalla sottoposizione dell'immobile soggetto ad ipoteca a procedura esecutiva intrapresa da altri creditori dei ed ulteriormente Parte_3
confermata dall'omesso pagamento di 50 rate alla data della proposizione dell'appello.
Gli appellati hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, insistendo nell'argomento già svolto in primo grado circa il fatto che la sospensione dall'obbligo di pagamento delle rate di mutuo sarebbe stato accordato dalla banca per un anno (e non già per soli 6 mesi) ed affermando che successivamente il pagamento delle rate sarebbe stato reso impossibile dal comportamento dell'odierna appellante (che aveva chiuso il conto corrente sul quale erano prelevati i pagamenti mensili).
Nessuna idonea prova gli odierni appellati hanno offerto in ordine al fatto che la richiesta di sospensione dal pagamento delle rate di mutuo formulata nel febbraio
2020 ai sensi del D.L. n.18/2020 conv. l. n. 27/2020 fosse stata consegnata in bianco quanto alla durata, che avrebbe dovuto essere di 12 mesi, così da essere stata riempita abusivamente dal con l'indicazione della minor Parte_1
durata di 6 mesi (effettivamente risultante dal doc. 2 ): tale Parte_1
pagina 3 di 9 contestazione (riempimento contra pacta), per la quale non è necessaria la querela di falso, richiede pur sempre la prova che fra le parti fosse intercorso un accordo per il riempimento da parte della banca nel diverso senso voluto, circostanza che
– in alcun modo risultante documentalmente dallo scambio di mail sub docc.8 e
16 appellati – non è stata dedotta nei capitoli di prova orale per i quali ancora si è
insistito in comparsa di costituzione in appello (i quali in proposito fanno riferimento solo alla consegna del modulo in bianco ed alla conferma a posteriori da parte di un funzionario della banca della sospensione per 12 mesi). Come già
rilevato dal Tribunale, del resto, non pare significativo che nessun addebito sia stato effettuato sul conto corrente degli appellati subito dopo il 30.9.2020, stante la mancanza di provvista sul medesimo, tanto che i successivi pagamenti a partire dal mese di maggio 2021 erano stati eseguiti dai con bonifico. Parte_3
Questi pagamenti eseguiti a partire dalla scadenza dei 12 mesi dalla concessione della sospensione costituiscono l'unico elemento che potrebbe essere indicativo della sincera convinzione degli odierni appellati della durata del beneficio fino ad aprile 2021, ma non, comunque, della effettiva sussistenza di questo. A norma del decreto Cura Italia, del resto, il beneficio avrebbe potuto essere concesso - per i lavoratori subordinati quali i – per 6 mesi nel caso di sospensione Parte_3
o riduzione dell'orario di lavoro per una durata compresa tra 30 giorni e 150
giorni, e in 12 mesi solo nel caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni e in 18 mesi nel caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per una durata superiore a 303
pagina 4 di 9 giorni:
considerato che
nella domanda presentata il 4.2.2020 è indicata una presumibile sospensione dal lavoro per soli 30 gg e, persino nella prospettazione offerta dagli appellati, non sarebbe stata comunque previsto un periodo determinato, nessun affidamento i mutuatari avrebbero potuto riporre su una più
estesa durata della sospensione delle scadenze. In occasione della nuova richiesta di sospensione delle rate in data 17.2.2021, poi, nessuna ulteriore indicazione circa i motivi di difficoltà lavorativa connessi alla pandemia è stata allegata, rimanendo altresì a livello di mera affermazione la successiva perdita definitiva del posto di lavoro (da parte peraltro della sola . Imputati ex CP_2
art. 1193, II co. c.c. i pagamenti eseguiti a partire da maggio 2021 ai debiti più
risalenti (e dunque alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2020, gennaio
2021 e in parte febbraio 2021), deve pertanto confermarsi quanto già ritenuto dal Tribunale in ordine al mancato pagamento di almeno 10 rate di mutuo
(sull'11^ essendo stato versato solo un acconto) alla data (16.12.2021) della comunicazione della banca di decadenza dal beneficio del termine, morosità
ulteriormente aumentata di altre due mensilità alla data (28.2.22) di notifica del precetto. Che l'adempimento di queste rate sia stato reso impossibile dalla condotta del , poi, è smentito dal fatto che gli stessi hanno Parte_1
agevolmente eseguito alcuni pagamenti dal maggio 2021 attraverso bonifici.
Resta da valutare se tali inadempimenti, unitamente alle altre circostanze allegate dall'appellante, integrassero alla data del 16.12.2021 la fattispecie di cui all'art.1186 c.c., che – come ricordato dal Tribunale – non ricorre per il solo pagina 5 di 9 fatto del mancato pagamento di alcune rate, non essendo questo indice di per sé
di uno stato di insolvenza. In proposito va rilevato come il mancato pagamento si riferisca ad un numero non trascurabile di rate (come si è detto, oltre 10): solo il fatto che ciascuna di esse fosse di importo minimo (circa Euro 450,00) ha consentito quindi al Tribunale di affermare che “la morosità maturata dai debitori per rate insolute era obiettivamente contenuta (pari ad Euro 4.980,00)”.
Come si è detto, poi, la sospensione dei pagamenti poteva, forse, essere attribuibile ad un fraintendimento sulla durata della sospensione delle rate fino a settembre 2020, ma le giustificazioni addotte al persistere della morosità sono talmente poco plausibili da indurre ad attribuirla ad una effettiva incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni: nel medesimo senso depone del resto la modestia degli importi dovuti rispetto alle gravi conseguenze dell'inadempimento. Detto inadempimento va valutato anche alla luce della sottoposizione dell'immobile ipotecato dalla banca a procedura esecutiva intrapresa da altri creditori dei per oltre Euro 30.000,00: il fatto Parte_3
che i debitori abbiano in quella sede ottenuto la conversione del pignoramento
(peraltro senza che si sappia se poi effettivamente soddisfatto) non esclude la sussistenza di un debito (questo non minimale oggettivamente e tanto più in proporzione dei redditi percepiti) concorrente con quello della banca, tale da alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali del debitore.
Quanto detto è, a parere di questo Collegio, di per sé sufficiente a ravvisare una situazione di sbilancio economico degli appellanti, legittimante la pretesa pagina 6 di 9 decadenza dal beneficio del termine alla stregua della disposizione legale. Ad
ulteriore conforto di detta conclusione si pone, del resto, il mancato successivo pagamento di alcuna somma, con una morosità orami protratta da quasi 5 anni e che gli appellati hanno dimostrato di non aver intenzione di sanare, nemmeno a fronte dell'offerta possibilità di tener salvo il rapporto di mutuo (come da verbale d'udienza 30.11.22): offerta che, nonostante quanto ritenuto dal
Difensore degli appellati, non si configura affatto come giugulatoria per non prevedere una rateizzazione, consentendo di ripristinare un rapporto negoziale compromesso con il mero pagamento di quanto dovuto (che, secondo la tesi sostenuta, sarebbe stato disponibile e non pagato solo per fatto imputabile alla banca).
Occorre comunque tener conto che l'inadempimento dei mutuatari al pagamento anche di una sola rata del finanziamento o il ritardo nel pagamento per almeno sette volte (ex art. 40, II co. TUB) è stato previsto dalle condizioni generali di contratto (art.9) come ipotesi tipiche che facoltizzano la banca a pretendere il rientro immediato delle rate a scadere: ciò, ovviamente, in deroga alla previsione restrittiva di cui all'art.1186 c.c., secondo quanto ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte (Cass. n. 2411/22), superando il proprio diverso e ormai risalente orientamento (Cass. n. 3576/59). Non si vede del resto il motivo per cui l'art.1186 c.c. debba essere considerata norma imperativa,
atteso che all'autonomia negoziale è pacificamente consentito prevedere clausole risolutive espresse per le stesse ipotesi e la cui applicazione comporta pagina 7 di 9 le medesime conseguenze (e cioè l'obbligo per il debitore di pagare immediatamente i ratei a scadere).
L'appello deve pertanto essere accolto, con condanna di e CP_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate
[...]
come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in riforma dell'appellata sentenza, respinge l'opposizione proposta da e avverso il precetto notificato loro da CP_1 CP_2 [...]
in data 28.2.2022; Pt_1
2. Condanna e al pagamento delle spese CP_1 CP_2
processuali, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi
Euro 11.268,00 (di cui Euro 2.552,00 per la fase di studio, Euro 1.628,00
per la fase introduttiva, Euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed Euro
4.253,00 per la fase decisionale), e quanto al giudizio avanti la Corte
d'Appello in complessivi Euro 12.154,00 (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano il 24/03/2025
pagina 8 di 9 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maura Barberis
Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2967/2024, pubblicata il 18/03/2024,
TRA
QUALITA' DI PROC.DI (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in PIAZZA P.IVA_1
FILIPPO MEDA 4 20121 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA G.DONIZETTI, 2
20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. ALIVERTI FRANCESCA (C.F.
e dell'Avv. REDAELLI ROBERTO ( ) che la C.F._1 C.F._2
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), residenti in [...]N. 2 20060 POZZO D'ADDA, , C.F._4
elettivamente domiciliati in VIA MARCHESI NR.34 20065 INZAGO presso lo Studio dell'Avv. CEREA EZIO (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta C.F._5
delega in atti;
-APPELLATI-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 Per IN QUALITA' DI PROC.DI : come da Parte_1 Parte_2
foglio depositato in via telematica in data 15.1.2025.
Per e : come da foglio depositato in via telematica in data CP_1 CP_2
15.1.2025.
FATTO E DIRITTO
, quale procuratore speciale di (cessionaria Parte_1 Controparte_3
dei crediti già di , a questa pervenuti da , Parte_1 Controparte_4
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.2967/24 del Tribunale di
Milano che ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da e CP_1
avverso il precetto notificato loro il 28.2.22 dalla stessa CP_2 Parte_1
per l'importo di Euro 107.759,5, dichiarando il suo diritto a procedere ad
[...]
esecuzione forzata per la minor somma di Euro 5.384,6 (pari alle rate scadute –
alla data di notifica del precetto - del mutuo fondiario ipotecario stipulato in data
28.7.2011) e negando invece pari diritto per la restante somma di Euro 96.344,61
(pari alle rate a scadere, pretese sulla base della decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine). Ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente: - ritenuto che il comportamento di non fosse stato Parte_1
improntato a criteri correttezza e buona fede per non aver concesso un'ulteriore sospensione delle rate di mutuo ai sensi della legislazione connessa all'emergenza pandemica da OV 19 (dopo aver accordato quella semestrale richiesta dai mutuatari il 17.2.2021, con effetto dall'1.4.2021 al 30.9.2021), quando nessuna prescrizione legale o contrattuale l'avrebbe giustificata;
- ritenuto che alla data del
16.12.2021 (allorché aveva comunicato ai la Parte_1 Parte_3
pagina 2 di 9 decadenza dal beneficio del termine) non ricorressero gli estremi di cui all'art.1186 c.c., quando la situazione di insolvenza degli odierni appellati sarebbe stata resa manifesta dal mancato pagamento di 11 rate di mutuo (una volta terminato il periodo di sospensione accordato), circostanza sussumibile nelle fattispecie previste contrattualmente come motivi di decadenza dal beneficio del termine, nonché dalla sottoposizione dell'immobile soggetto ad ipoteca a procedura esecutiva intrapresa da altri creditori dei ed ulteriormente Parte_3
confermata dall'omesso pagamento di 50 rate alla data della proposizione dell'appello.
Gli appellati hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, insistendo nell'argomento già svolto in primo grado circa il fatto che la sospensione dall'obbligo di pagamento delle rate di mutuo sarebbe stato accordato dalla banca per un anno (e non già per soli 6 mesi) ed affermando che successivamente il pagamento delle rate sarebbe stato reso impossibile dal comportamento dell'odierna appellante (che aveva chiuso il conto corrente sul quale erano prelevati i pagamenti mensili).
Nessuna idonea prova gli odierni appellati hanno offerto in ordine al fatto che la richiesta di sospensione dal pagamento delle rate di mutuo formulata nel febbraio
2020 ai sensi del D.L. n.18/2020 conv. l. n. 27/2020 fosse stata consegnata in bianco quanto alla durata, che avrebbe dovuto essere di 12 mesi, così da essere stata riempita abusivamente dal con l'indicazione della minor Parte_1
durata di 6 mesi (effettivamente risultante dal doc. 2 ): tale Parte_1
pagina 3 di 9 contestazione (riempimento contra pacta), per la quale non è necessaria la querela di falso, richiede pur sempre la prova che fra le parti fosse intercorso un accordo per il riempimento da parte della banca nel diverso senso voluto, circostanza che
– in alcun modo risultante documentalmente dallo scambio di mail sub docc.8 e
16 appellati – non è stata dedotta nei capitoli di prova orale per i quali ancora si è
insistito in comparsa di costituzione in appello (i quali in proposito fanno riferimento solo alla consegna del modulo in bianco ed alla conferma a posteriori da parte di un funzionario della banca della sospensione per 12 mesi). Come già
rilevato dal Tribunale, del resto, non pare significativo che nessun addebito sia stato effettuato sul conto corrente degli appellati subito dopo il 30.9.2020, stante la mancanza di provvista sul medesimo, tanto che i successivi pagamenti a partire dal mese di maggio 2021 erano stati eseguiti dai con bonifico. Parte_3
Questi pagamenti eseguiti a partire dalla scadenza dei 12 mesi dalla concessione della sospensione costituiscono l'unico elemento che potrebbe essere indicativo della sincera convinzione degli odierni appellati della durata del beneficio fino ad aprile 2021, ma non, comunque, della effettiva sussistenza di questo. A norma del decreto Cura Italia, del resto, il beneficio avrebbe potuto essere concesso - per i lavoratori subordinati quali i – per 6 mesi nel caso di sospensione Parte_3
o riduzione dell'orario di lavoro per una durata compresa tra 30 giorni e 150
giorni, e in 12 mesi solo nel caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni e in 18 mesi nel caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per una durata superiore a 303
pagina 4 di 9 giorni:
considerato che
nella domanda presentata il 4.2.2020 è indicata una presumibile sospensione dal lavoro per soli 30 gg e, persino nella prospettazione offerta dagli appellati, non sarebbe stata comunque previsto un periodo determinato, nessun affidamento i mutuatari avrebbero potuto riporre su una più
estesa durata della sospensione delle scadenze. In occasione della nuova richiesta di sospensione delle rate in data 17.2.2021, poi, nessuna ulteriore indicazione circa i motivi di difficoltà lavorativa connessi alla pandemia è stata allegata, rimanendo altresì a livello di mera affermazione la successiva perdita definitiva del posto di lavoro (da parte peraltro della sola . Imputati ex CP_2
art. 1193, II co. c.c. i pagamenti eseguiti a partire da maggio 2021 ai debiti più
risalenti (e dunque alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2020, gennaio
2021 e in parte febbraio 2021), deve pertanto confermarsi quanto già ritenuto dal Tribunale in ordine al mancato pagamento di almeno 10 rate di mutuo
(sull'11^ essendo stato versato solo un acconto) alla data (16.12.2021) della comunicazione della banca di decadenza dal beneficio del termine, morosità
ulteriormente aumentata di altre due mensilità alla data (28.2.22) di notifica del precetto. Che l'adempimento di queste rate sia stato reso impossibile dalla condotta del , poi, è smentito dal fatto che gli stessi hanno Parte_1
agevolmente eseguito alcuni pagamenti dal maggio 2021 attraverso bonifici.
Resta da valutare se tali inadempimenti, unitamente alle altre circostanze allegate dall'appellante, integrassero alla data del 16.12.2021 la fattispecie di cui all'art.1186 c.c., che – come ricordato dal Tribunale – non ricorre per il solo pagina 5 di 9 fatto del mancato pagamento di alcune rate, non essendo questo indice di per sé
di uno stato di insolvenza. In proposito va rilevato come il mancato pagamento si riferisca ad un numero non trascurabile di rate (come si è detto, oltre 10): solo il fatto che ciascuna di esse fosse di importo minimo (circa Euro 450,00) ha consentito quindi al Tribunale di affermare che “la morosità maturata dai debitori per rate insolute era obiettivamente contenuta (pari ad Euro 4.980,00)”.
Come si è detto, poi, la sospensione dei pagamenti poteva, forse, essere attribuibile ad un fraintendimento sulla durata della sospensione delle rate fino a settembre 2020, ma le giustificazioni addotte al persistere della morosità sono talmente poco plausibili da indurre ad attribuirla ad una effettiva incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni: nel medesimo senso depone del resto la modestia degli importi dovuti rispetto alle gravi conseguenze dell'inadempimento. Detto inadempimento va valutato anche alla luce della sottoposizione dell'immobile ipotecato dalla banca a procedura esecutiva intrapresa da altri creditori dei per oltre Euro 30.000,00: il fatto Parte_3
che i debitori abbiano in quella sede ottenuto la conversione del pignoramento
(peraltro senza che si sappia se poi effettivamente soddisfatto) non esclude la sussistenza di un debito (questo non minimale oggettivamente e tanto più in proporzione dei redditi percepiti) concorrente con quello della banca, tale da alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali del debitore.
Quanto detto è, a parere di questo Collegio, di per sé sufficiente a ravvisare una situazione di sbilancio economico degli appellanti, legittimante la pretesa pagina 6 di 9 decadenza dal beneficio del termine alla stregua della disposizione legale. Ad
ulteriore conforto di detta conclusione si pone, del resto, il mancato successivo pagamento di alcuna somma, con una morosità orami protratta da quasi 5 anni e che gli appellati hanno dimostrato di non aver intenzione di sanare, nemmeno a fronte dell'offerta possibilità di tener salvo il rapporto di mutuo (come da verbale d'udienza 30.11.22): offerta che, nonostante quanto ritenuto dal
Difensore degli appellati, non si configura affatto come giugulatoria per non prevedere una rateizzazione, consentendo di ripristinare un rapporto negoziale compromesso con il mero pagamento di quanto dovuto (che, secondo la tesi sostenuta, sarebbe stato disponibile e non pagato solo per fatto imputabile alla banca).
Occorre comunque tener conto che l'inadempimento dei mutuatari al pagamento anche di una sola rata del finanziamento o il ritardo nel pagamento per almeno sette volte (ex art. 40, II co. TUB) è stato previsto dalle condizioni generali di contratto (art.9) come ipotesi tipiche che facoltizzano la banca a pretendere il rientro immediato delle rate a scadere: ciò, ovviamente, in deroga alla previsione restrittiva di cui all'art.1186 c.c., secondo quanto ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte (Cass. n. 2411/22), superando il proprio diverso e ormai risalente orientamento (Cass. n. 3576/59). Non si vede del resto il motivo per cui l'art.1186 c.c. debba essere considerata norma imperativa,
atteso che all'autonomia negoziale è pacificamente consentito prevedere clausole risolutive espresse per le stesse ipotesi e la cui applicazione comporta pagina 7 di 9 le medesime conseguenze (e cioè l'obbligo per il debitore di pagare immediatamente i ratei a scadere).
L'appello deve pertanto essere accolto, con condanna di e CP_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate
[...]
come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in riforma dell'appellata sentenza, respinge l'opposizione proposta da e avverso il precetto notificato loro da CP_1 CP_2 [...]
in data 28.2.2022; Pt_1
2. Condanna e al pagamento delle spese CP_1 CP_2
processuali, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi
Euro 11.268,00 (di cui Euro 2.552,00 per la fase di studio, Euro 1.628,00
per la fase introduttiva, Euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed Euro
4.253,00 per la fase decisionale), e quanto al giudizio avanti la Corte
d'Appello in complessivi Euro 12.154,00 (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano il 24/03/2025
pagina 8 di 9 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maura Barberis
Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 9 di 9