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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott.ssa Ludovica DOTTI consigliere dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51770 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 discussa all'udienza del 7 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) nella qualità di socio unico, ex Parte_1 C.F._1 liquidatore e legale rappresentante della Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sica e dall'avv. Allegra Sica
Reclamante in riassunzione
E
(c.f.: Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Di Stefano
Reclamata in riassunzione
NONCHÉ
del fallimento della CP_2 Controparte_1
Reclamata in riassunzione contumace
1 OGGETTO: reclamo ex art. 18 l. fall.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– dichiarando di agire nella qualità di socio unico, ex liquidatore e legale Parte_1 rappresentante della - ha proposto reclamo avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Frosinone – Sezione fallimentare n. 3/2018, che ha dichiarato il fallimento della su istanza della Curatela del fallimento della Controparte_1 CP_2
Con sentenza n. 3813/2021, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo sul presupposto che: a) il liquidatore e socio unico che aveva proposto il reclamo andava qualificato come “terzo interessato”, rispetto al quale il termine per proporre il reclamo previsto dall'art. 18, primo comma, l. fall. decorre dalla data d'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese;
b) il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (depositato il 20 marzo 2018) doveva ritenersi tardivo perché proposto oltre il termine di 30 giorni dalla data d'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (avvenuta il 16 gennaio 2018).
La sentenza della Corte di appello di Roma è stata cassata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 23677/2023, con cui la causa è stata rimessa alla Corte di appello di Roma “per
l'ulteriore esame e per la regolamentazione delle spese della presente fase di legittimità”.
Il giudizio è stato riassunto davanti a questa Corte di appello dalla Curatela del fallimento della che ha chiesto il rigetto del reclamo a suo tempo proposto da CP_2 nella qualità e la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma da Parte_1 determinarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Si è costituito in giudizio il reclamante riportandosi ai motivi del reclamo Parte_1
a suo tempo proposto e deducendo al riguardo che:
1) la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi nulla, in quanto il tribunale:
a) si è limitato a richiamare il titolo giudiziale su cui si fonda il credito vantato dalla
Curatela del fallimento della (e cioè l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa il 25 CP_2 ottobre 2016 dal Tribunale di Frosinone nel procedimento iscritto al n.r.g. 3414/2013, che ha dichiarato inefficace nei confronti della curatela il pagamento della somma di 86.577,48 € eseguito dalla a mezzo assegni bancari incassati dopo che la sentenza Controparte_1 dichiarativa del fallimento della era stata iscritta nel registro delle imprese, CP_2 condannando la a pagare la somma di 86.577,48 € in favore della curatela); Controparte_1
b) si è limitato a richiamare l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Frosinone;
c) ha omesso di compiere qualsiasi accertamento incidentale sull'effettiva esistenza di quel credito, benché il “carattere sommario e provvisorio del titolo azionato dalla curatela” in sede prefallimentare imponesse di vagliare le ragioni addotte dalla Parte_2
[...
[...] per dimostrare l'inesistenza dell'unica obbligazione fatta valere in sede
[...] prefallimentare;
2) il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Roma n. 7798/2019
(che ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Frosinone il 25 ottobre 2016), non può impedire a
[...] di agire nel presente giudizio di reclamo al fine di far accertare l'infondatezza del Pt_1 credito vantato dalla Curatela del fallimento della nei confronti della CP_2 CP_1 in liquidazione, in quanto gli effetti di quella sentenza non possono “spiegare efficacia
[...] sanante della nullità della sentenza dichiarativa di fallimento della Controparte_1
” (pagg. 13 e ss. della comparsa di costituzione in riassunzione);
[...]
3) la pretesa creditoria della Curatela del fallimento della è infondata, CP_2 perché con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. il Tribunale di Frosinone ha erroneamente ritenuto che l'effetto solutorio del pagamento eseguito dalla in favore della Controparte_1 si sia verificato solo dopo la dichiarazione di fallimento di quest'ultima, CP_2 facendone derivare l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 44, secondo comma, l. fall.
(pagg. 28 ss. della comparsa di costituzione in riassunzione);
4) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Frosinone con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., nel caso di specie non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 44, secondo comma, l. fall., perché “nessun pagamento in favore della fallita ( si sarebbe CP_2 comunque mai verificato, non avendo quest'ultima incassato alcuna somma” dal momento che gli assegni sono stati girati a terzi e da questi portati all'incasso (pagg. 35 ss. della comparsa di costituzione in riassunzione);
5) la sentenza che ha dichiarato il fallimento della ha Controparte_1 erroneamente ritenuto che nel caso di specie fosse ravvisabile uno stato d'insolvenza, laddove al fine della fallibilità andava considerato soltanto l'inadempimento lamentato dalla Curatela della da ritenersi non imputabile alla la quale non può rispondere CP_2 Controparte_1 del fatto che l'importo degli assegni non sia stato versato nelle casse della o CP_2 versato al curatore.
Il reclamante ha concluso domandando – previa ammissione delle richieste istruttorie già formulate in sede prefallimentare – la declaratoria di nullità della sentenza che ha dichiarato il fallimento della e, in via gradata, la revoca del CP_1 Controparte_1 fallimento della , oltre alla condanna della Curatela della Controparte_1 ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma c.p.c. CP_2
La Curatela del fallimento della non si è costituita in Controparte_1 giudizio.
Il reclamo proposto da è infondato e va pertanto respinto. Parte_1
Con il primo, complesso, motivo di reclamo il si duole della nullità della Pt_1 sentenza dichiarativa di fallimento, che sarebbe sostanzialmente priva di motivazione perché ha omesso di compiere un'autonoma valutazione circa l'effettiva esistenza del credito vantato
3 dalla Curatela del fallimento della e circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. CP_2
44 l. fall., limitandosi a richiamare il titolo giudiziale su cui si fonda il credito vantato dalla
Curatela del fallimento della e l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha CP_2 respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 6 l. fall. - laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, tra l'altro, su istanza di uno o più creditori - non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (v. ex multis Cass. 5856/2022;
Cass. 23494/2020; Cass. 30827/2018; Cass. 576/2015; Cass. 11421/2014; Cass., Sez. Un.,
1521/2013).
Quando l'esistenza del credito risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, il giudice della fase prefallimentare può limitarsi, al fine di adempiere al suo dovere di motivazione, ad un mero rinvio ad essa, salvo che rilevi significative anomalie tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, essendo in tal caso obbligato a dare specificatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione (in questo senso v. ex multis Cass. 4406/2025; Cass. 23983/2022;
Cass. 27689/2018; Cass. 5001/2016).
Il tribunale ha applicato correttamente tali princìpi, in quanto ha ritenuto che costituisse titolo idoneo a provare la qualità di creditrice della Curatela del fallimento della CP_2
l'ordinanza del 25 ottobre 2016 emessa dal Tribunale di Frosinone ai sensi dell'art. 702-ter
c.p.c. (provvisoriamente esecutiva ex lege), con cui il tribunale ha dichiarato l'inefficacia ex art. 44, secondo comma, l. fall. del pagamento effettuato dalla condannando Controparte_1 quest'ultima a restituire alla curatela la somma di 86.577,48 €.
Contrariamente a quanto affermato dal reclamante, il credito della curatela si fondava su un titolo esecutivo emesso all'esito di un giudizio a cognizione piena (tale essendo il giudizio svolto nelle forme del procedimento sommario di cognizione: Cass. 14315/2024), il cui accertamento è stato evidentemente (benché implicitamente) condiviso dal tribunale fallimentare, il quale ha formulato una prognosi favorevole di conferma dell'ordinanza ex art. art. 702-ter c.p.c. all'esito del giudizio di appello, tenuto conto del fatto che il giudice dell'impugnazione aveva già respinto l'istanza d'inibitoria ex art. 283 c.p.c dell'ordinanza impugnata.
Trattandosi di un credito accertato all'esito di un giudizio a cognizione piena, trovano piena applicazione i consolidati princìpi giurisprudenziali sopra richiamati e illustrati con particolare chiarezza nella motivazione di Cass. 5001/2016, in cui si legge che “ove il tribunale fallimentare rilevi, come ha fatto nel caso di specie, l'esistenza di un credito accertato con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, non si può più dare alla nozione di credito contestato quella particolare consistenza che la tradizionale giurisprudenza richiede al giudice dell'istanza di fallimento, con il connesso dovere dell'accertamento di tipo
4 incidentale sulla fondatezza di quel credito, per il tramite dell'esame dei relativi documenti posti a suo supporto, risultando questo già compiuto (anche se non in modo definitivo) in sede di cognizione [...] perciò, quando un accertamento ad opera di un giudice della cognizione (nella specie: anche piena) già vi sia stato, è corretto fare rimando ad esso (come hanno fatto i giudici a quibus) per ritenere fondata - nel concorso con gli altri presupposti –
l'istanza del creditore volta alla trasformazione dell'esecuzione singolare di quel credito
(pienamente possibile in base alla provvisoria esecutività del titolo giudiziale che lo ha accertato) in una esecuzione di tipo concorsuale [...] in sostanza, l'aver fatto semplice rimando all'accertamento compiuto da un giudice della cognizione, semplifica ed esaurisce
l'obbligo della motivazione, relativo all'accertamento incidentale sull'esistenza del titolo del creditore procedente, da parte del giudice della fase preconcorsuale (in genere) e prefallimentare (nella specie), anche se egli non è obbligato ad attenersi a quell'accertamento e, solo ove rilevi significative anomalie tali da giustificare il dubbio sulla conclusione raggiunta in quella sede cognitiva, egli ha l'obbligo di dare una specifica motivazione sulle ragioni che l'hanno portato a discostarsi da essa, diversamente da quando
(come nella specie) quella conclusione sia stata, invece, condivisa”.
Avendo ritenuto di condividere l'accertamento compiuto nell'ordinanza del 25 ottobre
2016 emessa dal Tribunale di Frosinone ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., il giudice della fase prefallimentare non era dunque tenuto a compiere un autonomo giudizio sulla fondatezza del credito fatto valere dalla Curatela del fallimento della - non avendo evidentemente CP_2 rinvenuto “significative anomalie tali da giustificare il dubbio sulla conclusione raggiunta in quella sede cognitiva” – e la sentenza impugnata si sottrae pertanto alla censura di nullità predicata dall'odierno reclamante.
L'accertamento sull'esistenza del credito vantato dalla Curatela del fallimento della contenuto nell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Frosinone è del CP_2 resto immune da censure, contrariamente a quanto sostiene la difesa dell'odierno reclamante.
Come lucidamente spiegato nell'ordinanza del Tribunale di Frosinone del 25 ottobre
2016, nel caso di specie “Non è chiaramente in discussione se un pagamento sia o meno intervenuto, essendo evidente che i titoli sono stati correttamente negoziati ed un esborso di somme è avvenuto da parte della cessionaria;
quello su cui si controverte è piuttosto
l'opponibilità di siffatto pagamento alla massa dei creditori [...] posto che, nella specie, la
Curatela del fallimento sostiene che il momento rilevante per l'inefficacia del CP_2 pagamento sia da individuarsi con l'uscita della somma dal conto corrente del solvens emittente (pacificamente e documentalmente provata ne è la posteriorità rispetto alla iscrizione della dichiarazione di fallimento nel registro delle Imprese), laddove, invece,
[...]
rinviene tale momento nell'emissione e consegna dei titoli di credito (che si assume CP_1 alla data della sottoscrizione negoziale del 26.01.2010, anteriore alla pubblicazione della sentenza di fallimento)”.
Premesso che la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha dichiarato il fallimento
5 della è stata iscritta ex art. 17 l. fall. presso il registro delle imprese il 27 gennaio CP_2
2010 e che gli assegni bancari consegnati dalla (cessionaria) alla Controparte_1 CP_2
(cedente) in pagamento del prezzo della cessione del ramo di azienda sono stati portati all'incasso in data compresa tra il 29 gennaio 2010 e il 2 febbraio 2010, con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. il Tribunale di Frosinone ha correttamente dichiarato inefficace ex art. 44, secondo comma, l. fall. nei confronti della Curatela del fallimento della il CP_2 pagamento effettuato dalla a mezzo degli assegni bancari, alla luce del Controparte_1 consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di pagamento eseguito a mezzo di assegno bancario – a differenza del pagamento eseguito con assegno circolare –
l'effetto liberatorio per il debitore si verifica solo con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata pro solvendo, salva diversa volontà delle parti (in questo senso v. ex multis Cass. 12685/2024; Cass. 1572/2019; Cass.
14372/2018; Cass. 17749/2009).
Ciò premesso quanto all'incensurabilità dell'accertamento del credito contenuto nell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Frosinone, si osserva che tale accertamento è in ogni caso passato in giudicato (rendendo irretrattabile il credito vantato dalla Curatela del fallimento della per effetto della sentenza n. 7798/2019 con cui CP_2 la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Frosinone del 25 ottobre 2016 (art. 338 c.p.c).
Alla luce delle considerazioni che precedono vanno dunque respinti i primi due motivi del reclamo proposto da finalizzati – rispettivamente - a far dichiarare la nullità Parte_1 della sentenza dichiarativa del fallimento della e a far Controparte_1 accertare nel merito l'inesistenza del credito vantato dalla Curatela del fallimento della
[...] CP_
Va parimenti respinto il terzo motivo di reclamo, perché il fatto che la Curatela del fallimento della avesse la possibilità di agire ai sensi dell'art. 44, primo comma, l. CP_2 fall. nei confronti dei creditori della a cui sono stati girati gli assegni bancari CP_2 emessi dalla non esclude il fatto che potesse agire anche ai sensi dell'art. 44, CP_1 CP_1 secondo comma, l. fall. per far dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori i pagamenti eseguiti dalla dopo la dichiarazione di fallimento. CP_1 CP_1
Anche il quarto motivo di reclamo – avente ad oggetto il capo della sentenza che ha accertato lo stato d'insolvenza della - è infondato. Controparte_1
A sostegno del motivo il reclamante afferma che l'inadempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo della cessione non sarebbe imputabile alla (la Controparte_1 quale ha effettuato il pagamento del prezzo mediante 9 assegni bancari), ma alla condotta degli amministratori della i quali hanno girato gli assegni a terzi sottraendo in tal CP_2 modo il denaro che avrebbe dovuto essere compreso tra i beni del fallimento.
La censura non coglie nel segno, perché non tiene conto del fatto che l'obbligazione di pagamento rimasta inadempiuta è quella che trova il suo titolo nell'ordinanza ex art. 702-ter
6 c.p.c. del Tribunale di Frosinone, che ha dichiarato inefficace ex art. 44, secondo comma, l. fall. il pagamento eseguito a mezzo degli assegni bancari, condannando la a Controparte_1 pagare in favore della Curatela del fallimento della la somma di 86.577,48 € oltre CP_2 interessi (la è cioè obbligata nei confronti della Curatela in forza del titolo Controparte_1 giudiziale e a prescindere dal fatto che avesse già pagato il corrispettivo della cessione del ramo di azienda mediante il rilascio di 9 assegni bancari, trattandosi di un pagamento inopponibile alla massa dei creditori della . CP_2
Quanto all'accertamento dello stato d'insolvenza, un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che quando la debitrice è una società in liquidazione la valutazione del giudice dev'essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori della società, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse
(e quindi di liquidità) necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (in questo senso v. ex multis Cass. 32280/2022; Cass. 14183/2022; Cass. 28193/2020; Cass. 24660/2020; Cass.
25167/2016).
Come risulta dalla documentazione depositata in atti (bilancio finale di liquidazione della relazioni del curatore fallimentare ex art. 33 l. fall.) non vi sono Controparte_1 elementi attivi del patrimonio sociale in grado di soddisfare i debiti accertati in sede di formazione dello stato passivo (che ammontano complessivamente a 534.024,80 €),
[... dovendosi pertanto ritenere accertato lo stato d'insolvenza della Controparte_1
che ne giustifica il fallimento. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo proposto da va Parte_1 integralmente rigettato.
Vanno infine respinte le reciproche domande formulate dalle parti ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non essendo ravvisabile nella condotta processuale di e tanto meno in Parte_1 quella della Curatela del fallimento della gli estremi del dolo o della colpa grave. CP_2
Alla soccombenza del reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano – avuto riguardo all'esito complessivo della lite - in complessivi
2.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di reclamo conclusosi con la sentenza n. 3813/2021), in complessivi 4.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di cassazione), in complessivi 2.174,00 € (di cui
2.000,00 per compensi e 174,00 € per spese vive) oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il presente giudizio di rinvio).
Poiché la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3813/2021 ha travolto l'intera sentenza (ivi compreso il capo del dispositivo in cui si dava atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato), si deve dare
7 atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da – nella qualità di socio unico, ex Parte_1 liquidatore e legale rappresentante della - avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Frosinone – Sezione fallimentare n. 3/2018;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi 2.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di reclamo conclusosi con la sentenza n. 3813/2021), in complessivi 4.000,00 € oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di cassazione) e in complessivi
2.174,00 € (di cui 2.000,00 per compensi e 174,00 € per spese vive) oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il presente giudizio di rinvio);
3) rigetta le domande di condanna ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. formulate dalle parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott.ssa Ludovica DOTTI consigliere dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51770 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 discussa all'udienza del 7 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) nella qualità di socio unico, ex Parte_1 C.F._1 liquidatore e legale rappresentante della Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sica e dall'avv. Allegra Sica
Reclamante in riassunzione
E
(c.f.: Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Di Stefano
Reclamata in riassunzione
NONCHÉ
del fallimento della CP_2 Controparte_1
Reclamata in riassunzione contumace
1 OGGETTO: reclamo ex art. 18 l. fall.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– dichiarando di agire nella qualità di socio unico, ex liquidatore e legale Parte_1 rappresentante della - ha proposto reclamo avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Frosinone – Sezione fallimentare n. 3/2018, che ha dichiarato il fallimento della su istanza della Curatela del fallimento della Controparte_1 CP_2
Con sentenza n. 3813/2021, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo sul presupposto che: a) il liquidatore e socio unico che aveva proposto il reclamo andava qualificato come “terzo interessato”, rispetto al quale il termine per proporre il reclamo previsto dall'art. 18, primo comma, l. fall. decorre dalla data d'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese;
b) il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (depositato il 20 marzo 2018) doveva ritenersi tardivo perché proposto oltre il termine di 30 giorni dalla data d'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (avvenuta il 16 gennaio 2018).
La sentenza della Corte di appello di Roma è stata cassata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 23677/2023, con cui la causa è stata rimessa alla Corte di appello di Roma “per
l'ulteriore esame e per la regolamentazione delle spese della presente fase di legittimità”.
Il giudizio è stato riassunto davanti a questa Corte di appello dalla Curatela del fallimento della che ha chiesto il rigetto del reclamo a suo tempo proposto da CP_2 nella qualità e la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma da Parte_1 determinarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Si è costituito in giudizio il reclamante riportandosi ai motivi del reclamo Parte_1
a suo tempo proposto e deducendo al riguardo che:
1) la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi nulla, in quanto il tribunale:
a) si è limitato a richiamare il titolo giudiziale su cui si fonda il credito vantato dalla
Curatela del fallimento della (e cioè l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa il 25 CP_2 ottobre 2016 dal Tribunale di Frosinone nel procedimento iscritto al n.r.g. 3414/2013, che ha dichiarato inefficace nei confronti della curatela il pagamento della somma di 86.577,48 € eseguito dalla a mezzo assegni bancari incassati dopo che la sentenza Controparte_1 dichiarativa del fallimento della era stata iscritta nel registro delle imprese, CP_2 condannando la a pagare la somma di 86.577,48 € in favore della curatela); Controparte_1
b) si è limitato a richiamare l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Frosinone;
c) ha omesso di compiere qualsiasi accertamento incidentale sull'effettiva esistenza di quel credito, benché il “carattere sommario e provvisorio del titolo azionato dalla curatela” in sede prefallimentare imponesse di vagliare le ragioni addotte dalla Parte_2
[...
[...] per dimostrare l'inesistenza dell'unica obbligazione fatta valere in sede
[...] prefallimentare;
2) il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Roma n. 7798/2019
(che ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Frosinone il 25 ottobre 2016), non può impedire a
[...] di agire nel presente giudizio di reclamo al fine di far accertare l'infondatezza del Pt_1 credito vantato dalla Curatela del fallimento della nei confronti della CP_2 CP_1 in liquidazione, in quanto gli effetti di quella sentenza non possono “spiegare efficacia
[...] sanante della nullità della sentenza dichiarativa di fallimento della Controparte_1
” (pagg. 13 e ss. della comparsa di costituzione in riassunzione);
[...]
3) la pretesa creditoria della Curatela del fallimento della è infondata, CP_2 perché con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. il Tribunale di Frosinone ha erroneamente ritenuto che l'effetto solutorio del pagamento eseguito dalla in favore della Controparte_1 si sia verificato solo dopo la dichiarazione di fallimento di quest'ultima, CP_2 facendone derivare l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 44, secondo comma, l. fall.
(pagg. 28 ss. della comparsa di costituzione in riassunzione);
4) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Frosinone con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., nel caso di specie non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 44, secondo comma, l. fall., perché “nessun pagamento in favore della fallita ( si sarebbe CP_2 comunque mai verificato, non avendo quest'ultima incassato alcuna somma” dal momento che gli assegni sono stati girati a terzi e da questi portati all'incasso (pagg. 35 ss. della comparsa di costituzione in riassunzione);
5) la sentenza che ha dichiarato il fallimento della ha Controparte_1 erroneamente ritenuto che nel caso di specie fosse ravvisabile uno stato d'insolvenza, laddove al fine della fallibilità andava considerato soltanto l'inadempimento lamentato dalla Curatela della da ritenersi non imputabile alla la quale non può rispondere CP_2 Controparte_1 del fatto che l'importo degli assegni non sia stato versato nelle casse della o CP_2 versato al curatore.
Il reclamante ha concluso domandando – previa ammissione delle richieste istruttorie già formulate in sede prefallimentare – la declaratoria di nullità della sentenza che ha dichiarato il fallimento della e, in via gradata, la revoca del CP_1 Controparte_1 fallimento della , oltre alla condanna della Curatela della Controparte_1 ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma c.p.c. CP_2
La Curatela del fallimento della non si è costituita in Controparte_1 giudizio.
Il reclamo proposto da è infondato e va pertanto respinto. Parte_1
Con il primo, complesso, motivo di reclamo il si duole della nullità della Pt_1 sentenza dichiarativa di fallimento, che sarebbe sostanzialmente priva di motivazione perché ha omesso di compiere un'autonoma valutazione circa l'effettiva esistenza del credito vantato
3 dalla Curatela del fallimento della e circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. CP_2
44 l. fall., limitandosi a richiamare il titolo giudiziale su cui si fonda il credito vantato dalla
Curatela del fallimento della e l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha CP_2 respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 6 l. fall. - laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, tra l'altro, su istanza di uno o più creditori - non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (v. ex multis Cass. 5856/2022;
Cass. 23494/2020; Cass. 30827/2018; Cass. 576/2015; Cass. 11421/2014; Cass., Sez. Un.,
1521/2013).
Quando l'esistenza del credito risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, il giudice della fase prefallimentare può limitarsi, al fine di adempiere al suo dovere di motivazione, ad un mero rinvio ad essa, salvo che rilevi significative anomalie tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, essendo in tal caso obbligato a dare specificatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione (in questo senso v. ex multis Cass. 4406/2025; Cass. 23983/2022;
Cass. 27689/2018; Cass. 5001/2016).
Il tribunale ha applicato correttamente tali princìpi, in quanto ha ritenuto che costituisse titolo idoneo a provare la qualità di creditrice della Curatela del fallimento della CP_2
l'ordinanza del 25 ottobre 2016 emessa dal Tribunale di Frosinone ai sensi dell'art. 702-ter
c.p.c. (provvisoriamente esecutiva ex lege), con cui il tribunale ha dichiarato l'inefficacia ex art. 44, secondo comma, l. fall. del pagamento effettuato dalla condannando Controparte_1 quest'ultima a restituire alla curatela la somma di 86.577,48 €.
Contrariamente a quanto affermato dal reclamante, il credito della curatela si fondava su un titolo esecutivo emesso all'esito di un giudizio a cognizione piena (tale essendo il giudizio svolto nelle forme del procedimento sommario di cognizione: Cass. 14315/2024), il cui accertamento è stato evidentemente (benché implicitamente) condiviso dal tribunale fallimentare, il quale ha formulato una prognosi favorevole di conferma dell'ordinanza ex art. art. 702-ter c.p.c. all'esito del giudizio di appello, tenuto conto del fatto che il giudice dell'impugnazione aveva già respinto l'istanza d'inibitoria ex art. 283 c.p.c dell'ordinanza impugnata.
Trattandosi di un credito accertato all'esito di un giudizio a cognizione piena, trovano piena applicazione i consolidati princìpi giurisprudenziali sopra richiamati e illustrati con particolare chiarezza nella motivazione di Cass. 5001/2016, in cui si legge che “ove il tribunale fallimentare rilevi, come ha fatto nel caso di specie, l'esistenza di un credito accertato con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, non si può più dare alla nozione di credito contestato quella particolare consistenza che la tradizionale giurisprudenza richiede al giudice dell'istanza di fallimento, con il connesso dovere dell'accertamento di tipo
4 incidentale sulla fondatezza di quel credito, per il tramite dell'esame dei relativi documenti posti a suo supporto, risultando questo già compiuto (anche se non in modo definitivo) in sede di cognizione [...] perciò, quando un accertamento ad opera di un giudice della cognizione (nella specie: anche piena) già vi sia stato, è corretto fare rimando ad esso (come hanno fatto i giudici a quibus) per ritenere fondata - nel concorso con gli altri presupposti –
l'istanza del creditore volta alla trasformazione dell'esecuzione singolare di quel credito
(pienamente possibile in base alla provvisoria esecutività del titolo giudiziale che lo ha accertato) in una esecuzione di tipo concorsuale [...] in sostanza, l'aver fatto semplice rimando all'accertamento compiuto da un giudice della cognizione, semplifica ed esaurisce
l'obbligo della motivazione, relativo all'accertamento incidentale sull'esistenza del titolo del creditore procedente, da parte del giudice della fase preconcorsuale (in genere) e prefallimentare (nella specie), anche se egli non è obbligato ad attenersi a quell'accertamento e, solo ove rilevi significative anomalie tali da giustificare il dubbio sulla conclusione raggiunta in quella sede cognitiva, egli ha l'obbligo di dare una specifica motivazione sulle ragioni che l'hanno portato a discostarsi da essa, diversamente da quando
(come nella specie) quella conclusione sia stata, invece, condivisa”.
Avendo ritenuto di condividere l'accertamento compiuto nell'ordinanza del 25 ottobre
2016 emessa dal Tribunale di Frosinone ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., il giudice della fase prefallimentare non era dunque tenuto a compiere un autonomo giudizio sulla fondatezza del credito fatto valere dalla Curatela del fallimento della - non avendo evidentemente CP_2 rinvenuto “significative anomalie tali da giustificare il dubbio sulla conclusione raggiunta in quella sede cognitiva” – e la sentenza impugnata si sottrae pertanto alla censura di nullità predicata dall'odierno reclamante.
L'accertamento sull'esistenza del credito vantato dalla Curatela del fallimento della contenuto nell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Frosinone è del CP_2 resto immune da censure, contrariamente a quanto sostiene la difesa dell'odierno reclamante.
Come lucidamente spiegato nell'ordinanza del Tribunale di Frosinone del 25 ottobre
2016, nel caso di specie “Non è chiaramente in discussione se un pagamento sia o meno intervenuto, essendo evidente che i titoli sono stati correttamente negoziati ed un esborso di somme è avvenuto da parte della cessionaria;
quello su cui si controverte è piuttosto
l'opponibilità di siffatto pagamento alla massa dei creditori [...] posto che, nella specie, la
Curatela del fallimento sostiene che il momento rilevante per l'inefficacia del CP_2 pagamento sia da individuarsi con l'uscita della somma dal conto corrente del solvens emittente (pacificamente e documentalmente provata ne è la posteriorità rispetto alla iscrizione della dichiarazione di fallimento nel registro delle Imprese), laddove, invece,
[...]
rinviene tale momento nell'emissione e consegna dei titoli di credito (che si assume CP_1 alla data della sottoscrizione negoziale del 26.01.2010, anteriore alla pubblicazione della sentenza di fallimento)”.
Premesso che la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha dichiarato il fallimento
5 della è stata iscritta ex art. 17 l. fall. presso il registro delle imprese il 27 gennaio CP_2
2010 e che gli assegni bancari consegnati dalla (cessionaria) alla Controparte_1 CP_2
(cedente) in pagamento del prezzo della cessione del ramo di azienda sono stati portati all'incasso in data compresa tra il 29 gennaio 2010 e il 2 febbraio 2010, con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. il Tribunale di Frosinone ha correttamente dichiarato inefficace ex art. 44, secondo comma, l. fall. nei confronti della Curatela del fallimento della il CP_2 pagamento effettuato dalla a mezzo degli assegni bancari, alla luce del Controparte_1 consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di pagamento eseguito a mezzo di assegno bancario – a differenza del pagamento eseguito con assegno circolare –
l'effetto liberatorio per il debitore si verifica solo con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata pro solvendo, salva diversa volontà delle parti (in questo senso v. ex multis Cass. 12685/2024; Cass. 1572/2019; Cass.
14372/2018; Cass. 17749/2009).
Ciò premesso quanto all'incensurabilità dell'accertamento del credito contenuto nell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Frosinone, si osserva che tale accertamento è in ogni caso passato in giudicato (rendendo irretrattabile il credito vantato dalla Curatela del fallimento della per effetto della sentenza n. 7798/2019 con cui CP_2 la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Frosinone del 25 ottobre 2016 (art. 338 c.p.c).
Alla luce delle considerazioni che precedono vanno dunque respinti i primi due motivi del reclamo proposto da finalizzati – rispettivamente - a far dichiarare la nullità Parte_1 della sentenza dichiarativa del fallimento della e a far Controparte_1 accertare nel merito l'inesistenza del credito vantato dalla Curatela del fallimento della
[...] CP_
Va parimenti respinto il terzo motivo di reclamo, perché il fatto che la Curatela del fallimento della avesse la possibilità di agire ai sensi dell'art. 44, primo comma, l. CP_2 fall. nei confronti dei creditori della a cui sono stati girati gli assegni bancari CP_2 emessi dalla non esclude il fatto che potesse agire anche ai sensi dell'art. 44, CP_1 CP_1 secondo comma, l. fall. per far dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori i pagamenti eseguiti dalla dopo la dichiarazione di fallimento. CP_1 CP_1
Anche il quarto motivo di reclamo – avente ad oggetto il capo della sentenza che ha accertato lo stato d'insolvenza della - è infondato. Controparte_1
A sostegno del motivo il reclamante afferma che l'inadempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo della cessione non sarebbe imputabile alla (la Controparte_1 quale ha effettuato il pagamento del prezzo mediante 9 assegni bancari), ma alla condotta degli amministratori della i quali hanno girato gli assegni a terzi sottraendo in tal CP_2 modo il denaro che avrebbe dovuto essere compreso tra i beni del fallimento.
La censura non coglie nel segno, perché non tiene conto del fatto che l'obbligazione di pagamento rimasta inadempiuta è quella che trova il suo titolo nell'ordinanza ex art. 702-ter
6 c.p.c. del Tribunale di Frosinone, che ha dichiarato inefficace ex art. 44, secondo comma, l. fall. il pagamento eseguito a mezzo degli assegni bancari, condannando la a Controparte_1 pagare in favore della Curatela del fallimento della la somma di 86.577,48 € oltre CP_2 interessi (la è cioè obbligata nei confronti della Curatela in forza del titolo Controparte_1 giudiziale e a prescindere dal fatto che avesse già pagato il corrispettivo della cessione del ramo di azienda mediante il rilascio di 9 assegni bancari, trattandosi di un pagamento inopponibile alla massa dei creditori della . CP_2
Quanto all'accertamento dello stato d'insolvenza, un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che quando la debitrice è una società in liquidazione la valutazione del giudice dev'essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori della società, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse
(e quindi di liquidità) necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (in questo senso v. ex multis Cass. 32280/2022; Cass. 14183/2022; Cass. 28193/2020; Cass. 24660/2020; Cass.
25167/2016).
Come risulta dalla documentazione depositata in atti (bilancio finale di liquidazione della relazioni del curatore fallimentare ex art. 33 l. fall.) non vi sono Controparte_1 elementi attivi del patrimonio sociale in grado di soddisfare i debiti accertati in sede di formazione dello stato passivo (che ammontano complessivamente a 534.024,80 €),
[... dovendosi pertanto ritenere accertato lo stato d'insolvenza della Controparte_1
che ne giustifica il fallimento. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo proposto da va Parte_1 integralmente rigettato.
Vanno infine respinte le reciproche domande formulate dalle parti ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non essendo ravvisabile nella condotta processuale di e tanto meno in Parte_1 quella della Curatela del fallimento della gli estremi del dolo o della colpa grave. CP_2
Alla soccombenza del reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano – avuto riguardo all'esito complessivo della lite - in complessivi
2.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di reclamo conclusosi con la sentenza n. 3813/2021), in complessivi 4.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di cassazione), in complessivi 2.174,00 € (di cui
2.000,00 per compensi e 174,00 € per spese vive) oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il presente giudizio di rinvio).
Poiché la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3813/2021 ha travolto l'intera sentenza (ivi compreso il capo del dispositivo in cui si dava atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato), si deve dare
7 atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da – nella qualità di socio unico, ex Parte_1 liquidatore e legale rappresentante della - avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Frosinone – Sezione fallimentare n. 3/2018;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi 2.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di reclamo conclusosi con la sentenza n. 3813/2021), in complessivi 4.000,00 € oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di cassazione) e in complessivi
2.174,00 € (di cui 2.000,00 per compensi e 174,00 € per spese vive) oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il presente giudizio di rinvio);
3) rigetta le domande di condanna ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. formulate dalle parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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