Articolo 19 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182
Articolo 18Articolo 20
Versione
18 dicembre 2025
Art. 19.

Disciplina dell'attivita' di consulente chimico di porto

1. Dopo l' articolo 116 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Consulente chimico di porto). - L'attivita' dei consulenti chimici di porto e' finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonche' alla tutela dell'incolumita' pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attivita' attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
L'esercizio dell'attivita' di consulente chimico di porto e' consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) possesso di una laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi delle lauree magistrali: LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM-22 Ingegneria chimica;
2) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A, settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A, settore industriale;
3) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione e' affidata alla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.
I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'autorita' marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorita' di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonche' certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto all'albo dei chimici e dei fisici.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo definisce con uno o piu' decreti: le attivita' e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ivi inclusi quelli gia' previsti dalla legislazione vigente, le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al secondo comma, numero 3), le caratteristiche dei registri di cui al terzo comma e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
I professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultino gia' iscritti in qualita' di consulente chimico di porto nei registri di cui all'articolo 68 sono iscritti di diritto nei registri di cui al terzo comma del presente articolo. Con le modalita' di cui al quinto comma sono indicate le modalita' di iscrizione nel registro di cui al terzo comma e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al terzo comma.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma, puo', con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attivita' e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il piu' efficace funzionamento».
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025