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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2024
Tribunale Ordinario di Cremona
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 505/2024 tra
, con l'avv. /gli avv.ti PECORARI RICCARDO, Parte_1
ATTORE/I
e
), con l'avv. / gli avv.ti VANDINI MARINA , Controparte_1 P.IVA_1
CASAMORATA CARLOTTA ,
CONVENUTO/I
Oggi 13 febbraio 2025 innanzi al dott. Teresa Giardino, sono comparsi:
Per l'avv PECORARI RICCARDO Parte_1
Per l'avv. Domenico Affaticato in sostituzione degli avv.ti Vandini e Controparte_1
Casamorata
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da propri atti. L'Avv. Pecorari si riporta alle eccezioni, in atti, sia in riferimento alla richiesta di mediazione, sia in riferimento all'eccezione di prescrizione. L'Avv. Affaticato contesta le deduzioni avversarie, riportandosi agli atti, Dopo breve discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 13.56, all'esito della camera di consiglio e in assenza delle parti, viene data lettura alla sentenza che è parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Teresa Giardino
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Giardino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 505/2024 promossa da:
giusta procura in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Pecorari Parte_1
(c.f. ) del foro di Perugia ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo C.F._1
Telematico del difensore Email_1
ATTORE, OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_1 [...]
(già in persona della Dott.ssa Società rappresentata Controparte_2 CP_3 CP_4
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlotta Casamorata (c.f. ) e dall'avv. C.F._2
Marina Vandini (c.f. entrambe del Foro di Ravenna;
Società elettivamente C.F._3
domiciliata presso Indirizzo telematico difensori (pec: ; Email_2
) Email_3
CONVENUTA, OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO
1.In data 16-17 settembre 2013, il Tribunale di Arezzo emetteva il decreto ingiuntivo n. 1283/2013 con il quale condannava d il Sig. al pagamento in Parte_2 Parte_1 favore dell'allora creditore - – della somma di euro Controparte_5
28.517,69 oltre gli interessi maturati e maturandi dalla data del 21 giugno 2013 al saldo, al tasso del 14,709% pagina 2 di 12 ed alle spese legali del procedimento di ingiunzione, liquidate in complessivi €.1.463,00, di cui €.1.230,00 per compensi ed €.233,00 per spese.
Il decreto in questione veniva poi notificato al Sig. in data 14 ottobre 2013, nonché ad Parte_1 in data 2 dicembre 2013; non opposto nei termini di legge, esso veniva munito di Parte_2 formula esecutiva in data 7 febbraio 2018.
Con successivo atto di precetto - spedito per notifica in data 5 gennaio 2024 e notificato al destinatario in data 10 gennaio 2024 - rappresentando di essere divenuta la nuova titolare Controparte_1 del credito, intimava al Sig. il pagamento della somma di “€ 70.201,64 (di cui euro Parte_1
28.517,69 per capitale;
euro 40.220,95 per interessi di mora calcolati sulla sola quota capitale dal 21 giugno 2013 al 7 agosto 2023; euro 1.463,00 per spese legali liquidate in decreto), oltre ad interessi come dovuti a decorrere dal giorno 8 agosto
2023 e fino al saldo effettivo, nonché successive occorrende oltre a spese e compensi successivi da determinarsi in base al D.M.
n.55/2014, oltre al 15% sui compensi per spese generali, IVA e CPA, oltre alle spese di notifica a margine segnate, con riserva di ogni altro credito che possa spettare per legge o per contratto e con riserva quindi di definitiva determinazione del credito all'epoca dell'effettivo pagamento”.
2. Con atto di citazione del 29 gennaio 2024, depositato in data 9 febbraio 2024, il Sig. Parte_1 proponeva opposizione a precetto ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto stesso e deducendo, poi, quanto segue in fatto ed in diritto:
2.1. in via principale, preliminarmente al merito, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito sulla cui base il creditore cedente aveva in precedenza ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo sopra indicato, in quanto “dalla notifica del decreto ingiuntivo al (del Parte_1
14/10/2013) alla notifica dell'atto di precetto (ricevuto il 10/01 u.s.) sono infatti trascorsi dieci anni e quasi tre mesi e dunque il suddetto termine prescrizionale risulta ampiamente e pacificamente decorso”; l'opponente chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo sulla cui base era stato notificato il precetto opposto “dal momento che, come noto, l'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo, non essendo un atto avente natura ricettizia, non è annoverabile tra gli atti interruttivi della prescrizione”; l'opponente concludeva sul punto affermando che “il precetto opposto è e dovrà quindi essere dichiarato nullo e/o inefficace per intervenuta prescrizione sia del diritto di credito sotteso al titolo esecutivo sulla base del quale esso è stato emesso, sia del titolo esecutivo medesimo”;
2.2. nel merito, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto in quanto, non essendo stato prodotto il contratto di cessione del credito in favore della Società intimante, allo stato degli atti non si sarebbe potuta ritenere provata la titolarità del credito stesso in capo ad Controparte_1 in quanto - argomentava l'opponente - la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
[...]
pagina 3 di 12 cessione non sarebbe stata comunque idonea a dar prova dell'avvenuta cessione del credito, avendo il solo effetto di esonerare la cessionaria dall'onere di notifica;
2.3. in via subordinata, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto per eccessività della somma di cui all'intimazione di pagamento;
ciò in quanto, a suo dire, “la somma come sopra quantificata a titolo di interessi di mora per il periodo di riferimento meglio specificato nell'atto di precetto,
è stata calcolata in maniera erronea, tanto che l'importo che ne è scaturito si rivela palesemente eccessivo e, come tale non dovuto”, sostenendo che “le condizioni contrattuali a suo tempo applicate dalla originaria creditrice al debitore principale ed all'odierno opponente, con specifico riferimento al tasso di interesse di mora, non trovano più sostegno né nella normativa di riferimento né nella prassi di settore”; l'opponente proponeva, allora, un diverso calcolo, condotto sulla base del tasso d'interesse applicabile ai casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali;
all'esito di tale calcolo alternativo, l'opponente quantificava la somma dovuta per interessi in euro 23.748,13, notevolmente inferiore rispetto a quella intimata.
In ulteriore subordine, l'opponente chiedeva di accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia parziale dell'atto di precetto “nei limiti dell'importo di euro 16.472,82, quale differenza tra l'importo ex adverso quantificato e richiesto a titolo di interessi di mora e l'importo risultante dal conteggio effettuato”;
2.4. in via istruttoria, l'attore chiedeva ammettersi CTU contabile al fine di accertare e liquidare le somme dallo stesso dovute in caso di rigetto dell'opposizione.
3. Con decreto del 2 aprile 2024, si provvedeva alla riassegnazione a questo Giudice del presente procedimento, in precedenza iscritto al ruolo della dott.ssa Persona_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 9 aprile 2024, nella stessa data depositato, si costituiva in giudizio (già , cessionaria del credito controverso (e per Controparte_1 Controparte_1 essa la mandataria che concludeva per il rigetto dell'opposizione a Controparte_2 precetto, in quanto ritenuta inammissibile ed infondata, deducendo quanto segue:
4.1. quanto alla prescrizione del diritto di credito e del titolo esecutivo, la Società convenuta nel presente giudizio di opposizione rappresentava il verificarsi di plurimi eventi interruttivi opponibili all'attore quale fidejussore di in particolare: a) in data 19 luglio 2014, il deposito da parte di Parte_2 [...]
– creditore originario - dell'istanza di ammissione al passivo Controparte_5 fallimentare di b) in data 24 febbraio 2020, il perfezionamento per compiuta Parte_2 giacenza della comunicazione - mediante raccomandata - con la quale il creditore cessionario CP_1 comunicava l'avvenuta cessione del credito in suo favore al debitore, Sig. con contestuale
[...] Parte_1 intimazione di pagamento;
4.2. quanto alla nullità del precetto per difetto di titolarità del diritto di credito in capo alla Società opposta, quest'ultima riteneva chiaramente individuabile il credito controverso tra quelli ceduti dall'originario creditore in favore di previa lettura incrociata dei criteri indicati nell'avviso Controparte_1 pagina 4 di 12 di cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni - n. 10 del 23 gennaio 2020; inoltre, a fini probatori, la Società opposta produceva in giudizio il contratto avente ad oggetto la cessione del credito controverso, nonché l'estratto dell'elenco crediti ceduti tra cui, appunto, quello controverso, indicato come
“NDG debitore 217674, ID rapporto 9060-990-063861 e P. IVA intestata ad P.IVA_2 [...]
, denominazione questa pure chiaramente presente”; Parte_2
4.3. quanto alla nullità del credito per asserita eccessività della somma portata, Controparte_1 rilevava che il credito di cui al precetto opposto, derivante da saldo negativo di conto corrente, era
[...] già stato oggetto di accertamento definitivo ad opera del decreto ingiuntivo n. 1287/2013 emesso dal
Tribunale di Arezzo, precisando che “Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti anche dell'odierno opponente prevede condanna al pagamento anche degli interessi di mora maturati e maturandi dalla data del 21.06.2013 al saldo al tasso del
14,709%, ed in aderenza a tale, si rileva, definitiva statuizione è stata calcolata la somma indicata in precetto per interessi di mora calcolata su tale tasso e sulla sorte capitale dal 21.06.2013 al 07.08.2023, giungendo così all'importo di €
40.220,95”;
4.4. la Società convenuta chiedeva, infine, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei relativi presupposti.
5. In vista dell'udienza di comparizione fissata per il 4 luglio 2024, le parti instauravano il contraddittorio con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., argomentando, in particolare, sulle seguenti questioni:
5.1. prescrizione del diritto di credito: con memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. del 23 maggio 2024, l'attore in opposizione insisteva per l'intervenuta estinzione del diritto di credito e del titolo esecutivo, stante l'inefficacia degli atti interruttivi della prescrizione nei confronti del Sig. in quanto Parte_1 garante autonomo di secondo l'art. 5 del contratto di garanzia, come interpretato Parte_2 dalla difesa dello stesso opponente;
in subordine, l'attore riteneva comunque non tempestivamente adempiuto da parte del creditore garantito l'onere di cui all'art. 1957 c.c.. Dal canto suo, con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 10 giugno 2024, il convenuto forniva una diversa interpretazione del già menzionato art. 5, concludendo per la qualificazione del rapporto in termini di fidejussione omnibus e, dunque, per l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione anche nei confronti del Sig. inoltre, il Parte_1 convenuto deduceva di aver assolto all'onere di cui all'art. 1957 c.c. mediante diffida stragiudiziale tempestivamente formulata nei confronti del debitore principale;
5.2. prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta: con memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. del 23 maggio 2024, l'attore in opposizione affermava la non intelligibilità dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti prodotto in giudizio dalla controparte e, dunque, la sua inidoneità a fini probatori;
veniva, inoltre, rilevato un “difetto di comunicazione nei confronti del debitore” stante la provenienza da parte del cessionario, in luogo del cedente, dell'avviso di cessione del credito in Gazzetta Ufficiale;
argomentazioni pagina 5 di 12 ritenute infondate, in fatto ed in diritto, dalla controparte (memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 10 giugno
2024).
6. All'esito dell'udienza del 4 luglio 2024, il Giudice si riservava;
con ordinanza del 10 ottobre 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di CTU contabile ai fini dell'accertamento del tasso d'interesse applicabile, il
Giudice fissava ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza per la discussione, assegnando alle parti termine per il deposito di note illustrative sino a dieci giorni prima dell'udienza indicata.
7. Con nota illustrativa del 3 gennaio 2025, la difesa di parte opponente chiedeva, a fronte dell'asserita inerzia della controparte, la concessione di un termine per l'introduzione di un procedimento di mediazione, ritenuta obbligatoria avendo la controversia ad oggetto un contratto bancario.
8. Con decreto del 15 gennaio 2025, il Giudice, accolta l'istanza di rinvio proposta dall'Avv. Pecorari, disponeva il differimento della causa all'odierna udienza.
IN DIRITTO
1. In primo luogo, a fronte della richiesta di un termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione avanzata dall'opponente, il Giudice rileva che, ai sensi dell'art. 5 comma 6 lett. e) d.lgs. 28/2010,
l'obbligatorietà della mediazione è espressamente esclusa nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi ad esecuzione forzata (compresa l'opposizione a precetto), sì che l'istanza deve essere rigettata.
2. Con atto di citazione, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la nullità o – comunque - l'inefficacia del precetto opposto, a cagione dell'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo, nonché, a monte, dello stesso diritto di credito sulla cui base il creditore cedente aveva in precedenza ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tale affermazione presuppone, evidentemente, il mancato compimento da parte del creditore di atti interruttivi della prescrizione opponibili al Sig. Parte_1
Ed infatti, parte opponente non considerava tali quelli posti in essere dal creditore nei confronti di
[...]
in ragione della qualificazione del negozio giuridico concluso dallo stesso Sig. Parte_2 Parte_1 con l'originario creditore in termini di contratto autonomo di garanzia;
tipologia contrattuale alla quale, come noto, non si applica la disciplina in tema di prescrizione dettata per le obbligazioni solidali dall'art. 1310 c.c..
Di contrario avviso il creditore opposto, che qualificava il rapporto contrattuale intercorso con il Sig. in termini di fidejussione, con conseguente opponibilità al fidejussore degli effetti interruttivi Parte_1 della prescrizione posti in essere dal creditore nei confronti del debitore garantito. pagina 6 di 12 Punto nodale della questione è, dunque, quello dell'individuazione della natura giuridica del contratto stipulato ab origine tra il Sig. ed il creditore e Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
a sostegno del proprio assunto difensivo, vale a dire della qualificazione del negozio in termini di
[...] contratto autonomo di garanzia, il Sig. richiamava l'insegnamento della giurisprudenza Parte_1 di legittimità secondo il quale: “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione” (si veda, in particolare, Cass. civ.
Sez. Un. n. 3947/2010); correttamente, poi, l'opponente ne deduceva che al garante, in quanto titolare di un'obbligazione -appunto - autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, non si applica l'art.1310
c.c. dettato in tema di obbligazioni solidali, a mente del quale gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.
Se tale ricostruzione è condivisibile in punto di diritto, essa risulta tuttavia inconferente rispetto alla controversia oggetto della presente decisione.
Infatti, dall'analisi dei documenti versati in atti si evince che, nel caso in esame, fanno difetto proprio quegli stessi requisiti che la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene indispensabili ai fini della qualificazione di un negozio giuridico in termini di contratto autonomo di garanzia: il contratto sottoscritto dal Sig.
e da in data 17.12.2009 recava, Parte_1 Controparte_5 infatti, chiare indicazioni in favore della qualificazione del contratto stesso in termini di fidejussione ex art. 1944 comma 1 c.c. e, quindi, della natura solidale dell'obbligazione da questo nascente.
Infatti, a prescindere dall'intitolazione del contratto quale fidejussione omnibus, non si può ignorare che l'art. 2 prevedeva testualmente che “le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali ed indivisibili”. Quanto, poi, alla presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” che la Cassazione ritiene decisiva ai fini della qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia, è vero che il contratto prevedeva all'art. 5 che
“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; ma non è meno vero che mancava la clausola relativa all'esclusione delle eccezioni, visto che il disposto dell'art. 5 era circoscritto alla sola e specifica ipotesi di esclusione delle eccezioni in caso recesso della banca dal rapporto con il debitore principale (“Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”). Da ciò è, anzi, possibile desumere che tutte le eccezioni di diverso tipo fossero, implicitamente, considerate proponibili.
In definitiva, l'interpretazione sistematica del negozio giuridico in esame induce a qualificarlo quale contratto di fidejussione ex art. 1944 comma 1 c.c., fonte per il Sig. di un'obbligazione Parte_1 solidale rispetto a quella del debitore principale, con conseguente rinvio al relativo Parte_2 regime giuridico dettato dal codice civile. pagina 7 di 12 2.1. Quanto alle sorti della situazione sostanziale sottesa al titolo esecutivo, non merita pertanto accoglimento la tesi dell'attore in opposizione, secondo la quale il diritto di credito vantato nei suoi confronti da si sarebbe estinto per prescrizione, intervenuta a seguito del Controparte_1 mancato compimento di atti interruttivi efficaci nei confronti del Sig. garante di Parte_1
Parte_2
Infatti, nella vicenda sottoposta al vaglio di questo Giudice trova applicazione, come detto, l'art. 1310 c.c., in forza del quale gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal creditore contro uno dei debitori in solido producono il medesimo effetto interruttivo anche riguardo agli altri condebitori.
Sul punto, non risulta contestato - ed è perciò incontroverso – il fatto che l'originario titolare del credito, vale a dire avesse depositato istanza di ammissione al Controparte_5 passivo nel fallimento di in data 19.7.2014; parimenti incontroverso è il fatto che il Parte_2 creditore cessionario, avesse intimato al debitore principale il pagamento in Controparte_1 proprio favore delle somme dovute con lettera raccomandata del 23.12.2019 e che tale comunicazione si fosse perfezionata “per compiuta giacenza in data 24.2.2020”.
Ebbene, entrambi gli atti in questione sono provvisti di valenza interruttiva della prescrizione del diritto di credito e la loro efficacia si esplica, ai sensi dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti del fidejussore, Sig.
in quanto obbligato in solido. Parte_1
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal debitore opponente, il diritto di credito vantato nei suoi confronti da on risulta estinto per intervenuta prescrizione. Controparte_1
2.2. Quanto all'asserita estinzione del decreto ingiuntivo, occorre invece evidenziare che - ai sensi dell'art. 2953 c.c. - trova applicazione il termine decennale di prescrizione, il quale inizia a decorrere a far data dal giorno in cui il decreto stesso è divenuto definitivo, vale a dire dalla scadenza dei quaranta giorni previsti dalla legge per proporre opposizione.
Ora, il decreto ingiuntivo n. 1283/2013 emesso dal Tribunale di Arezzo veniva notificato, da ultimo, al debitore principale, il giorno 2 dicembre 2013; a partire dal giorno immediatamente Parte_2 successivo a tale data, dunque, devono essere conteggiati i quaranta giorni per proporre opposizione, spirati inutilmente i quali il decreto stesso, non essendo stato opposto, diveniva definitivo in data 13 gennaio 2014.
Una volta acquistata efficacia di giudicato, il termine decennale di prescrizione del titolo iniziava a decorrere dal giorno immediatamente successivo, per concludersi quindi in data 14 gennaio 2024.
Fissati tali riferimenti cronologici, la notifica di un atto sicuramente idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, quale il precetto emesso nei confronti del Sig. non può che Parte_1 considerarsi tempestiva, essendo stata inviata in data 5 gennaio 2024 ed essendosi, poi, perfezionata in data
10 gennaio 2024.
pagina 8 di 12 In ogni caso, deve tenersi presente anche la circostanza che tanto l'istanza di ammissione al passivo fallimentare di effettuata da in Parte_2 Controparte_5 data 19.7.2014, quanto la costituzione in mora da parte di erfezionatasi per Controparte_1 compiuta giacenza in data 24.2.2020, per le ragioni sopra esposte, costituiscono atti interruttivi della prescrizione del titolo esecutivo, non soltanto del diritto di credito dallo stesso portato.
Il presente motivo d'opposizione, proposto in via preliminare, risulta pertanto infondato.
3. A questo punto occorre precisare che nella vicenda sottoposta al vaglio di questo Giudice, poiché si tratta - come detto - di controversia avente ad oggetto un contratto di fidejussione, trova altresì applicazione l'art. 1957 c.c., a mente del quale il creditore che voglia far valere utilmente le proprie ragioni nei confronti del fidejussore anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale deve proporre, a pena di decadenza, le sue istanze contro il debitore originario entro sei mesi dal termine previsto per l'adempimento dell'obbligazione garantita.
Ora, per lungo tempo la norma è stata interpretata in senso restrittivo, vale a dire ritenendo idonei a scongiurare l'effetto decadenziale i mezzi di tutela giurisdizionale del credito, essi soltanto intesi quali
“istanze” rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c..
Tuttavia, più di recente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31509/2021; Cass. civ. n. 22346/2017;
Cass. civ. n. 13078/2008) e quella di merito (ex multis, Trib. Perugia n. 354/2022), dopo aver rimeditato la portata della disposizione in esame, hanno offerto un'interpretazione più ampia dell'art. 1957 c.c. affermando che, quando il contratto di fidejussione è caratterizzato dalla presenza della clausola “a prima richiesta”, la decadenza può essere evitata dal creditore anche con una richiesta di pagamento meramente stragiudiziale;
diversamente opinando, la clausola contrattuale in esame perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.
Dunque, in base al più recente orientamento, l'intimazione stragiudiziale di pagamento viene oggi pienamente considerata quale “istanza” ai sensi dell'art. 1957 c.c.; arresto interpretativo che questo Giudice ritiene del tutto condivisibile.
Ora, quanto al rapporto contrattuale in esame, l'art. 5 del contratto di fidejussione sottoscritto in data 17 dicembre 2009 dal Sig. prescriveva espressamente l'obbligo per il fidejussore di Parte_1 effettuare il pagamento a semplice richiesta scritta di BA di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo S.C.R.; pertanto, in applicazione del principio sopra enunciato, deve ritenersi che la decadenza di cui all'art. 1957
c.c. potesse essere scongiurata anche grazie ad una richiesta stragiudiziale di pagamento, purché formulata entro il termine semestrale prescritto.
Ebbene, mediante lettera raccomandata del 27 febbraio 2013 - inviata tanto ad Parte_2 quanto al Sig. – l'allora titolare del diritto di credito, BA di Anghiari e Stia – Credito Parte_1
Cooperativo S.C.R., comunicava di aver già provveduto, a quella data, alla revoca dei rapporti;
pagina 9 di 12 contestualmente, intimava il pagamento delle somme dovute entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Trattandosi di una richiesta di pagamento stragiudiziale chiaramente tempestiva e, dunque, per le ragioni sopra esposte, di una “istanza” rilevante ai sensi dell'art. 1957 c.c., la decadenza prevista dalla norma in questione non può che ritenersi scongiurata. La questione proposta dall'opponente è pertanto infondata.
4. Il Sig. lamentava poi, nel merito, che non avesse Parte_1 Controparte_1 adeguatamente provato l'avvenuta cessione in suo favore del diritto originariamente ascrivibile al creditore cedente, BA di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo S.C.R..
L'opponente argomentava sul punto, concludendo che l'asserita carenza probatoria circa il trasferimento del credito non potrebbe che indurre a rilevare il difetto di titolarità del diritto stesso in capo al convenuto opposto.
A suffragio di questa affermazione, veniva richiamata quella giurisprudenza di legittimità che, ai fini della prova della titolarità del credito, non ritiene sufficiente il mero avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ma esige la produzione in giudizio dello stesso contratto di cessione del credito.
Ebbene, premesso che l'avviso di cessione risulta pacificamente essere stato oggetto di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (Foglio delle Inserzioni n. 10 del 23 gennaio 2020), occorre rilevare che
[...] provvedeva comunque a versare in atti una copia del contratto di cessione del credito, Controparte_1 dalla stessa sottoscritto in data del 21 dicembre 2019 con il cedente BA di Anghiari e Stia – Credito
Cooperativo S.C.R., nonché l'elenco puntuale delle posizioni creditorie cedute, tra cui è chiaramente individuabile quella vantata nei confronti del debitore Parte_2
Sul punto, si precisa che non trova alcun riscontro fattuale l'asserita non intelligibilità della produzione documentale versata in atti dalla parte convenuta.
Inoltre, si precisa che, in base al tenore letterale dell'art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, compete inequivocabilmente al cessionario del credito l'onere di dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
peraltro, la stessa giurisprudenza richiamata a sostegno delle proprie deduzioni dalla difesa di parte opponente conferma tale interpretazione, nella misura in cui è affermato a chiare lettere che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale è idonea ad esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del credito ceduto (Cass. Sez. III, sent. n. 22268 del 13/09/2018).
Alla luce di queste osservazioni, la titolarità del diritto di credito in capo alla Società opposta deve, dunque, ritenersi provata anche alla stregua dei criteri indicati dal più rigoroso arresto giurisprudenziale.
La censura avanzata dall'opponente è quindi infondata.
5. Il Sig. adduceva, inoltre, la nullità - integrale o parziale - dell'atto di precetto opposto Parte_1
a causa dell'eccessività della somma portata. pagina 10 di 12 Non hanno costituito oggetto di contestazione, invece, la spettanza della somma dovuta a titolo di sorte capitale né il dies a quo di decorrenza degli interessi;
piuttosto, secondo quanto dedotto dalla parte opponente, la maggiorazione del quantum debeatur oggetto della pretesa creditoria sarebbe stata determinata da un errore di calcolo circa l'ammontare degli interessi moratori;
in particolare, l'erronea quantificazione avrebbe avuto come sua causa l'applicazione di condizioni contrattuali che “non trovano più sostegno né nella normativa di riferimento né nella prassi di settore” , nonché come conseguenza quella della “illegittimità e/o nullità
e/o inefficacia dell'atto oggetto di opposizione”.
Ebbene, sul punto basti rilevare che la contestazione del tasso d'interessi moratori applicato non può essere esplicata nel presente giudizio;
essa avrebbe potuto costituire, piuttosto, oggetto di un eventuale giudizio di cognizione instaurato con opposizione al decreto ingiuntivo;
tuttavia, non avendo il Sig.
[...] richiesto nei termini di legge la celebrazione del processo a cognizione piena, il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1283/2013, poiché non opposto, ha ormai acquistato efficacia di giudicato non soltanto quanto alla spettanza, ma anche al quantum del credito azionato, comprensivo delle somme dovute a titolo di interessi moratori determinate in base al tasso d'interesse non contestato nella opportuna sede processuale. Peraltro, la parte non ha nemmeno sostenuto l'usurarietà della pattuizione degli interessi per eccessività rispetto a limiti di legge, rispetto ai quali nulla è stato dedotto, alla luce sia di quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24675 del 2017, circa l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, sia dei principi derivanti da Cass. 19597/2020 sull'onere probatorio comunque gravante sul debitore ("Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto").
6. Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate in dispositivo, con applicazione dei minimi relativo allo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, ed esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta l'opposizione al precetto;
- condanna il Sig. al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta Parte_1 opposta, che liquida in euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed iva come per legge. pagina 11 di 12 Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Giardino
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Cremona
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 505/2024 tra
, con l'avv. /gli avv.ti PECORARI RICCARDO, Parte_1
ATTORE/I
e
), con l'avv. / gli avv.ti VANDINI MARINA , Controparte_1 P.IVA_1
CASAMORATA CARLOTTA ,
CONVENUTO/I
Oggi 13 febbraio 2025 innanzi al dott. Teresa Giardino, sono comparsi:
Per l'avv PECORARI RICCARDO Parte_1
Per l'avv. Domenico Affaticato in sostituzione degli avv.ti Vandini e Controparte_1
Casamorata
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da propri atti. L'Avv. Pecorari si riporta alle eccezioni, in atti, sia in riferimento alla richiesta di mediazione, sia in riferimento all'eccezione di prescrizione. L'Avv. Affaticato contesta le deduzioni avversarie, riportandosi agli atti, Dopo breve discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 13.56, all'esito della camera di consiglio e in assenza delle parti, viene data lettura alla sentenza che è parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Teresa Giardino
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Giardino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 505/2024 promossa da:
giusta procura in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Pecorari Parte_1
(c.f. ) del foro di Perugia ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo C.F._1
Telematico del difensore Email_1
ATTORE, OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_1 [...]
(già in persona della Dott.ssa Società rappresentata Controparte_2 CP_3 CP_4
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlotta Casamorata (c.f. ) e dall'avv. C.F._2
Marina Vandini (c.f. entrambe del Foro di Ravenna;
Società elettivamente C.F._3
domiciliata presso Indirizzo telematico difensori (pec: ; Email_2
) Email_3
CONVENUTA, OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO
1.In data 16-17 settembre 2013, il Tribunale di Arezzo emetteva il decreto ingiuntivo n. 1283/2013 con il quale condannava d il Sig. al pagamento in Parte_2 Parte_1 favore dell'allora creditore - – della somma di euro Controparte_5
28.517,69 oltre gli interessi maturati e maturandi dalla data del 21 giugno 2013 al saldo, al tasso del 14,709% pagina 2 di 12 ed alle spese legali del procedimento di ingiunzione, liquidate in complessivi €.1.463,00, di cui €.1.230,00 per compensi ed €.233,00 per spese.
Il decreto in questione veniva poi notificato al Sig. in data 14 ottobre 2013, nonché ad Parte_1 in data 2 dicembre 2013; non opposto nei termini di legge, esso veniva munito di Parte_2 formula esecutiva in data 7 febbraio 2018.
Con successivo atto di precetto - spedito per notifica in data 5 gennaio 2024 e notificato al destinatario in data 10 gennaio 2024 - rappresentando di essere divenuta la nuova titolare Controparte_1 del credito, intimava al Sig. il pagamento della somma di “€ 70.201,64 (di cui euro Parte_1
28.517,69 per capitale;
euro 40.220,95 per interessi di mora calcolati sulla sola quota capitale dal 21 giugno 2013 al 7 agosto 2023; euro 1.463,00 per spese legali liquidate in decreto), oltre ad interessi come dovuti a decorrere dal giorno 8 agosto
2023 e fino al saldo effettivo, nonché successive occorrende oltre a spese e compensi successivi da determinarsi in base al D.M.
n.55/2014, oltre al 15% sui compensi per spese generali, IVA e CPA, oltre alle spese di notifica a margine segnate, con riserva di ogni altro credito che possa spettare per legge o per contratto e con riserva quindi di definitiva determinazione del credito all'epoca dell'effettivo pagamento”.
2. Con atto di citazione del 29 gennaio 2024, depositato in data 9 febbraio 2024, il Sig. Parte_1 proponeva opposizione a precetto ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto stesso e deducendo, poi, quanto segue in fatto ed in diritto:
2.1. in via principale, preliminarmente al merito, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito sulla cui base il creditore cedente aveva in precedenza ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo sopra indicato, in quanto “dalla notifica del decreto ingiuntivo al (del Parte_1
14/10/2013) alla notifica dell'atto di precetto (ricevuto il 10/01 u.s.) sono infatti trascorsi dieci anni e quasi tre mesi e dunque il suddetto termine prescrizionale risulta ampiamente e pacificamente decorso”; l'opponente chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo sulla cui base era stato notificato il precetto opposto “dal momento che, come noto, l'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo, non essendo un atto avente natura ricettizia, non è annoverabile tra gli atti interruttivi della prescrizione”; l'opponente concludeva sul punto affermando che “il precetto opposto è e dovrà quindi essere dichiarato nullo e/o inefficace per intervenuta prescrizione sia del diritto di credito sotteso al titolo esecutivo sulla base del quale esso è stato emesso, sia del titolo esecutivo medesimo”;
2.2. nel merito, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto in quanto, non essendo stato prodotto il contratto di cessione del credito in favore della Società intimante, allo stato degli atti non si sarebbe potuta ritenere provata la titolarità del credito stesso in capo ad Controparte_1 in quanto - argomentava l'opponente - la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
[...]
pagina 3 di 12 cessione non sarebbe stata comunque idonea a dar prova dell'avvenuta cessione del credito, avendo il solo effetto di esonerare la cessionaria dall'onere di notifica;
2.3. in via subordinata, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto per eccessività della somma di cui all'intimazione di pagamento;
ciò in quanto, a suo dire, “la somma come sopra quantificata a titolo di interessi di mora per il periodo di riferimento meglio specificato nell'atto di precetto,
è stata calcolata in maniera erronea, tanto che l'importo che ne è scaturito si rivela palesemente eccessivo e, come tale non dovuto”, sostenendo che “le condizioni contrattuali a suo tempo applicate dalla originaria creditrice al debitore principale ed all'odierno opponente, con specifico riferimento al tasso di interesse di mora, non trovano più sostegno né nella normativa di riferimento né nella prassi di settore”; l'opponente proponeva, allora, un diverso calcolo, condotto sulla base del tasso d'interesse applicabile ai casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali;
all'esito di tale calcolo alternativo, l'opponente quantificava la somma dovuta per interessi in euro 23.748,13, notevolmente inferiore rispetto a quella intimata.
In ulteriore subordine, l'opponente chiedeva di accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia parziale dell'atto di precetto “nei limiti dell'importo di euro 16.472,82, quale differenza tra l'importo ex adverso quantificato e richiesto a titolo di interessi di mora e l'importo risultante dal conteggio effettuato”;
2.4. in via istruttoria, l'attore chiedeva ammettersi CTU contabile al fine di accertare e liquidare le somme dallo stesso dovute in caso di rigetto dell'opposizione.
3. Con decreto del 2 aprile 2024, si provvedeva alla riassegnazione a questo Giudice del presente procedimento, in precedenza iscritto al ruolo della dott.ssa Persona_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 9 aprile 2024, nella stessa data depositato, si costituiva in giudizio (già , cessionaria del credito controverso (e per Controparte_1 Controparte_1 essa la mandataria che concludeva per il rigetto dell'opposizione a Controparte_2 precetto, in quanto ritenuta inammissibile ed infondata, deducendo quanto segue:
4.1. quanto alla prescrizione del diritto di credito e del titolo esecutivo, la Società convenuta nel presente giudizio di opposizione rappresentava il verificarsi di plurimi eventi interruttivi opponibili all'attore quale fidejussore di in particolare: a) in data 19 luglio 2014, il deposito da parte di Parte_2 [...]
– creditore originario - dell'istanza di ammissione al passivo Controparte_5 fallimentare di b) in data 24 febbraio 2020, il perfezionamento per compiuta Parte_2 giacenza della comunicazione - mediante raccomandata - con la quale il creditore cessionario CP_1 comunicava l'avvenuta cessione del credito in suo favore al debitore, Sig. con contestuale
[...] Parte_1 intimazione di pagamento;
4.2. quanto alla nullità del precetto per difetto di titolarità del diritto di credito in capo alla Società opposta, quest'ultima riteneva chiaramente individuabile il credito controverso tra quelli ceduti dall'originario creditore in favore di previa lettura incrociata dei criteri indicati nell'avviso Controparte_1 pagina 4 di 12 di cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni - n. 10 del 23 gennaio 2020; inoltre, a fini probatori, la Società opposta produceva in giudizio il contratto avente ad oggetto la cessione del credito controverso, nonché l'estratto dell'elenco crediti ceduti tra cui, appunto, quello controverso, indicato come
“NDG debitore 217674, ID rapporto 9060-990-063861 e P. IVA intestata ad P.IVA_2 [...]
, denominazione questa pure chiaramente presente”; Parte_2
4.3. quanto alla nullità del credito per asserita eccessività della somma portata, Controparte_1 rilevava che il credito di cui al precetto opposto, derivante da saldo negativo di conto corrente, era
[...] già stato oggetto di accertamento definitivo ad opera del decreto ingiuntivo n. 1287/2013 emesso dal
Tribunale di Arezzo, precisando che “Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti anche dell'odierno opponente prevede condanna al pagamento anche degli interessi di mora maturati e maturandi dalla data del 21.06.2013 al saldo al tasso del
14,709%, ed in aderenza a tale, si rileva, definitiva statuizione è stata calcolata la somma indicata in precetto per interessi di mora calcolata su tale tasso e sulla sorte capitale dal 21.06.2013 al 07.08.2023, giungendo così all'importo di €
40.220,95”;
4.4. la Società convenuta chiedeva, infine, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei relativi presupposti.
5. In vista dell'udienza di comparizione fissata per il 4 luglio 2024, le parti instauravano il contraddittorio con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., argomentando, in particolare, sulle seguenti questioni:
5.1. prescrizione del diritto di credito: con memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. del 23 maggio 2024, l'attore in opposizione insisteva per l'intervenuta estinzione del diritto di credito e del titolo esecutivo, stante l'inefficacia degli atti interruttivi della prescrizione nei confronti del Sig. in quanto Parte_1 garante autonomo di secondo l'art. 5 del contratto di garanzia, come interpretato Parte_2 dalla difesa dello stesso opponente;
in subordine, l'attore riteneva comunque non tempestivamente adempiuto da parte del creditore garantito l'onere di cui all'art. 1957 c.c.. Dal canto suo, con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 10 giugno 2024, il convenuto forniva una diversa interpretazione del già menzionato art. 5, concludendo per la qualificazione del rapporto in termini di fidejussione omnibus e, dunque, per l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione anche nei confronti del Sig. inoltre, il Parte_1 convenuto deduceva di aver assolto all'onere di cui all'art. 1957 c.c. mediante diffida stragiudiziale tempestivamente formulata nei confronti del debitore principale;
5.2. prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta: con memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. del 23 maggio 2024, l'attore in opposizione affermava la non intelligibilità dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti prodotto in giudizio dalla controparte e, dunque, la sua inidoneità a fini probatori;
veniva, inoltre, rilevato un “difetto di comunicazione nei confronti del debitore” stante la provenienza da parte del cessionario, in luogo del cedente, dell'avviso di cessione del credito in Gazzetta Ufficiale;
argomentazioni pagina 5 di 12 ritenute infondate, in fatto ed in diritto, dalla controparte (memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 10 giugno
2024).
6. All'esito dell'udienza del 4 luglio 2024, il Giudice si riservava;
con ordinanza del 10 ottobre 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di CTU contabile ai fini dell'accertamento del tasso d'interesse applicabile, il
Giudice fissava ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza per la discussione, assegnando alle parti termine per il deposito di note illustrative sino a dieci giorni prima dell'udienza indicata.
7. Con nota illustrativa del 3 gennaio 2025, la difesa di parte opponente chiedeva, a fronte dell'asserita inerzia della controparte, la concessione di un termine per l'introduzione di un procedimento di mediazione, ritenuta obbligatoria avendo la controversia ad oggetto un contratto bancario.
8. Con decreto del 15 gennaio 2025, il Giudice, accolta l'istanza di rinvio proposta dall'Avv. Pecorari, disponeva il differimento della causa all'odierna udienza.
IN DIRITTO
1. In primo luogo, a fronte della richiesta di un termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione avanzata dall'opponente, il Giudice rileva che, ai sensi dell'art. 5 comma 6 lett. e) d.lgs. 28/2010,
l'obbligatorietà della mediazione è espressamente esclusa nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi ad esecuzione forzata (compresa l'opposizione a precetto), sì che l'istanza deve essere rigettata.
2. Con atto di citazione, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la nullità o – comunque - l'inefficacia del precetto opposto, a cagione dell'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo, nonché, a monte, dello stesso diritto di credito sulla cui base il creditore cedente aveva in precedenza ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tale affermazione presuppone, evidentemente, il mancato compimento da parte del creditore di atti interruttivi della prescrizione opponibili al Sig. Parte_1
Ed infatti, parte opponente non considerava tali quelli posti in essere dal creditore nei confronti di
[...]
in ragione della qualificazione del negozio giuridico concluso dallo stesso Sig. Parte_2 Parte_1 con l'originario creditore in termini di contratto autonomo di garanzia;
tipologia contrattuale alla quale, come noto, non si applica la disciplina in tema di prescrizione dettata per le obbligazioni solidali dall'art. 1310 c.c..
Di contrario avviso il creditore opposto, che qualificava il rapporto contrattuale intercorso con il Sig. in termini di fidejussione, con conseguente opponibilità al fidejussore degli effetti interruttivi Parte_1 della prescrizione posti in essere dal creditore nei confronti del debitore garantito. pagina 6 di 12 Punto nodale della questione è, dunque, quello dell'individuazione della natura giuridica del contratto stipulato ab origine tra il Sig. ed il creditore e Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
a sostegno del proprio assunto difensivo, vale a dire della qualificazione del negozio in termini di
[...] contratto autonomo di garanzia, il Sig. richiamava l'insegnamento della giurisprudenza Parte_1 di legittimità secondo il quale: “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione” (si veda, in particolare, Cass. civ.
Sez. Un. n. 3947/2010); correttamente, poi, l'opponente ne deduceva che al garante, in quanto titolare di un'obbligazione -appunto - autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, non si applica l'art.1310
c.c. dettato in tema di obbligazioni solidali, a mente del quale gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.
Se tale ricostruzione è condivisibile in punto di diritto, essa risulta tuttavia inconferente rispetto alla controversia oggetto della presente decisione.
Infatti, dall'analisi dei documenti versati in atti si evince che, nel caso in esame, fanno difetto proprio quegli stessi requisiti che la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene indispensabili ai fini della qualificazione di un negozio giuridico in termini di contratto autonomo di garanzia: il contratto sottoscritto dal Sig.
e da in data 17.12.2009 recava, Parte_1 Controparte_5 infatti, chiare indicazioni in favore della qualificazione del contratto stesso in termini di fidejussione ex art. 1944 comma 1 c.c. e, quindi, della natura solidale dell'obbligazione da questo nascente.
Infatti, a prescindere dall'intitolazione del contratto quale fidejussione omnibus, non si può ignorare che l'art. 2 prevedeva testualmente che “le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali ed indivisibili”. Quanto, poi, alla presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” che la Cassazione ritiene decisiva ai fini della qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia, è vero che il contratto prevedeva all'art. 5 che
“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; ma non è meno vero che mancava la clausola relativa all'esclusione delle eccezioni, visto che il disposto dell'art. 5 era circoscritto alla sola e specifica ipotesi di esclusione delle eccezioni in caso recesso della banca dal rapporto con il debitore principale (“Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”). Da ciò è, anzi, possibile desumere che tutte le eccezioni di diverso tipo fossero, implicitamente, considerate proponibili.
In definitiva, l'interpretazione sistematica del negozio giuridico in esame induce a qualificarlo quale contratto di fidejussione ex art. 1944 comma 1 c.c., fonte per il Sig. di un'obbligazione Parte_1 solidale rispetto a quella del debitore principale, con conseguente rinvio al relativo Parte_2 regime giuridico dettato dal codice civile. pagina 7 di 12 2.1. Quanto alle sorti della situazione sostanziale sottesa al titolo esecutivo, non merita pertanto accoglimento la tesi dell'attore in opposizione, secondo la quale il diritto di credito vantato nei suoi confronti da si sarebbe estinto per prescrizione, intervenuta a seguito del Controparte_1 mancato compimento di atti interruttivi efficaci nei confronti del Sig. garante di Parte_1
Parte_2
Infatti, nella vicenda sottoposta al vaglio di questo Giudice trova applicazione, come detto, l'art. 1310 c.c., in forza del quale gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal creditore contro uno dei debitori in solido producono il medesimo effetto interruttivo anche riguardo agli altri condebitori.
Sul punto, non risulta contestato - ed è perciò incontroverso – il fatto che l'originario titolare del credito, vale a dire avesse depositato istanza di ammissione al Controparte_5 passivo nel fallimento di in data 19.7.2014; parimenti incontroverso è il fatto che il Parte_2 creditore cessionario, avesse intimato al debitore principale il pagamento in Controparte_1 proprio favore delle somme dovute con lettera raccomandata del 23.12.2019 e che tale comunicazione si fosse perfezionata “per compiuta giacenza in data 24.2.2020”.
Ebbene, entrambi gli atti in questione sono provvisti di valenza interruttiva della prescrizione del diritto di credito e la loro efficacia si esplica, ai sensi dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti del fidejussore, Sig.
in quanto obbligato in solido. Parte_1
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal debitore opponente, il diritto di credito vantato nei suoi confronti da on risulta estinto per intervenuta prescrizione. Controparte_1
2.2. Quanto all'asserita estinzione del decreto ingiuntivo, occorre invece evidenziare che - ai sensi dell'art. 2953 c.c. - trova applicazione il termine decennale di prescrizione, il quale inizia a decorrere a far data dal giorno in cui il decreto stesso è divenuto definitivo, vale a dire dalla scadenza dei quaranta giorni previsti dalla legge per proporre opposizione.
Ora, il decreto ingiuntivo n. 1283/2013 emesso dal Tribunale di Arezzo veniva notificato, da ultimo, al debitore principale, il giorno 2 dicembre 2013; a partire dal giorno immediatamente Parte_2 successivo a tale data, dunque, devono essere conteggiati i quaranta giorni per proporre opposizione, spirati inutilmente i quali il decreto stesso, non essendo stato opposto, diveniva definitivo in data 13 gennaio 2014.
Una volta acquistata efficacia di giudicato, il termine decennale di prescrizione del titolo iniziava a decorrere dal giorno immediatamente successivo, per concludersi quindi in data 14 gennaio 2024.
Fissati tali riferimenti cronologici, la notifica di un atto sicuramente idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, quale il precetto emesso nei confronti del Sig. non può che Parte_1 considerarsi tempestiva, essendo stata inviata in data 5 gennaio 2024 ed essendosi, poi, perfezionata in data
10 gennaio 2024.
pagina 8 di 12 In ogni caso, deve tenersi presente anche la circostanza che tanto l'istanza di ammissione al passivo fallimentare di effettuata da in Parte_2 Controparte_5 data 19.7.2014, quanto la costituzione in mora da parte di erfezionatasi per Controparte_1 compiuta giacenza in data 24.2.2020, per le ragioni sopra esposte, costituiscono atti interruttivi della prescrizione del titolo esecutivo, non soltanto del diritto di credito dallo stesso portato.
Il presente motivo d'opposizione, proposto in via preliminare, risulta pertanto infondato.
3. A questo punto occorre precisare che nella vicenda sottoposta al vaglio di questo Giudice, poiché si tratta - come detto - di controversia avente ad oggetto un contratto di fidejussione, trova altresì applicazione l'art. 1957 c.c., a mente del quale il creditore che voglia far valere utilmente le proprie ragioni nei confronti del fidejussore anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale deve proporre, a pena di decadenza, le sue istanze contro il debitore originario entro sei mesi dal termine previsto per l'adempimento dell'obbligazione garantita.
Ora, per lungo tempo la norma è stata interpretata in senso restrittivo, vale a dire ritenendo idonei a scongiurare l'effetto decadenziale i mezzi di tutela giurisdizionale del credito, essi soltanto intesi quali
“istanze” rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c..
Tuttavia, più di recente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31509/2021; Cass. civ. n. 22346/2017;
Cass. civ. n. 13078/2008) e quella di merito (ex multis, Trib. Perugia n. 354/2022), dopo aver rimeditato la portata della disposizione in esame, hanno offerto un'interpretazione più ampia dell'art. 1957 c.c. affermando che, quando il contratto di fidejussione è caratterizzato dalla presenza della clausola “a prima richiesta”, la decadenza può essere evitata dal creditore anche con una richiesta di pagamento meramente stragiudiziale;
diversamente opinando, la clausola contrattuale in esame perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.
Dunque, in base al più recente orientamento, l'intimazione stragiudiziale di pagamento viene oggi pienamente considerata quale “istanza” ai sensi dell'art. 1957 c.c.; arresto interpretativo che questo Giudice ritiene del tutto condivisibile.
Ora, quanto al rapporto contrattuale in esame, l'art. 5 del contratto di fidejussione sottoscritto in data 17 dicembre 2009 dal Sig. prescriveva espressamente l'obbligo per il fidejussore di Parte_1 effettuare il pagamento a semplice richiesta scritta di BA di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo S.C.R.; pertanto, in applicazione del principio sopra enunciato, deve ritenersi che la decadenza di cui all'art. 1957
c.c. potesse essere scongiurata anche grazie ad una richiesta stragiudiziale di pagamento, purché formulata entro il termine semestrale prescritto.
Ebbene, mediante lettera raccomandata del 27 febbraio 2013 - inviata tanto ad Parte_2 quanto al Sig. – l'allora titolare del diritto di credito, BA di Anghiari e Stia – Credito Parte_1
Cooperativo S.C.R., comunicava di aver già provveduto, a quella data, alla revoca dei rapporti;
pagina 9 di 12 contestualmente, intimava il pagamento delle somme dovute entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Trattandosi di una richiesta di pagamento stragiudiziale chiaramente tempestiva e, dunque, per le ragioni sopra esposte, di una “istanza” rilevante ai sensi dell'art. 1957 c.c., la decadenza prevista dalla norma in questione non può che ritenersi scongiurata. La questione proposta dall'opponente è pertanto infondata.
4. Il Sig. lamentava poi, nel merito, che non avesse Parte_1 Controparte_1 adeguatamente provato l'avvenuta cessione in suo favore del diritto originariamente ascrivibile al creditore cedente, BA di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo S.C.R..
L'opponente argomentava sul punto, concludendo che l'asserita carenza probatoria circa il trasferimento del credito non potrebbe che indurre a rilevare il difetto di titolarità del diritto stesso in capo al convenuto opposto.
A suffragio di questa affermazione, veniva richiamata quella giurisprudenza di legittimità che, ai fini della prova della titolarità del credito, non ritiene sufficiente il mero avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ma esige la produzione in giudizio dello stesso contratto di cessione del credito.
Ebbene, premesso che l'avviso di cessione risulta pacificamente essere stato oggetto di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (Foglio delle Inserzioni n. 10 del 23 gennaio 2020), occorre rilevare che
[...] provvedeva comunque a versare in atti una copia del contratto di cessione del credito, Controparte_1 dalla stessa sottoscritto in data del 21 dicembre 2019 con il cedente BA di Anghiari e Stia – Credito
Cooperativo S.C.R., nonché l'elenco puntuale delle posizioni creditorie cedute, tra cui è chiaramente individuabile quella vantata nei confronti del debitore Parte_2
Sul punto, si precisa che non trova alcun riscontro fattuale l'asserita non intelligibilità della produzione documentale versata in atti dalla parte convenuta.
Inoltre, si precisa che, in base al tenore letterale dell'art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, compete inequivocabilmente al cessionario del credito l'onere di dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
peraltro, la stessa giurisprudenza richiamata a sostegno delle proprie deduzioni dalla difesa di parte opponente conferma tale interpretazione, nella misura in cui è affermato a chiare lettere che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale è idonea ad esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del credito ceduto (Cass. Sez. III, sent. n. 22268 del 13/09/2018).
Alla luce di queste osservazioni, la titolarità del diritto di credito in capo alla Società opposta deve, dunque, ritenersi provata anche alla stregua dei criteri indicati dal più rigoroso arresto giurisprudenziale.
La censura avanzata dall'opponente è quindi infondata.
5. Il Sig. adduceva, inoltre, la nullità - integrale o parziale - dell'atto di precetto opposto Parte_1
a causa dell'eccessività della somma portata. pagina 10 di 12 Non hanno costituito oggetto di contestazione, invece, la spettanza della somma dovuta a titolo di sorte capitale né il dies a quo di decorrenza degli interessi;
piuttosto, secondo quanto dedotto dalla parte opponente, la maggiorazione del quantum debeatur oggetto della pretesa creditoria sarebbe stata determinata da un errore di calcolo circa l'ammontare degli interessi moratori;
in particolare, l'erronea quantificazione avrebbe avuto come sua causa l'applicazione di condizioni contrattuali che “non trovano più sostegno né nella normativa di riferimento né nella prassi di settore” , nonché come conseguenza quella della “illegittimità e/o nullità
e/o inefficacia dell'atto oggetto di opposizione”.
Ebbene, sul punto basti rilevare che la contestazione del tasso d'interessi moratori applicato non può essere esplicata nel presente giudizio;
essa avrebbe potuto costituire, piuttosto, oggetto di un eventuale giudizio di cognizione instaurato con opposizione al decreto ingiuntivo;
tuttavia, non avendo il Sig.
[...] richiesto nei termini di legge la celebrazione del processo a cognizione piena, il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1283/2013, poiché non opposto, ha ormai acquistato efficacia di giudicato non soltanto quanto alla spettanza, ma anche al quantum del credito azionato, comprensivo delle somme dovute a titolo di interessi moratori determinate in base al tasso d'interesse non contestato nella opportuna sede processuale. Peraltro, la parte non ha nemmeno sostenuto l'usurarietà della pattuizione degli interessi per eccessività rispetto a limiti di legge, rispetto ai quali nulla è stato dedotto, alla luce sia di quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24675 del 2017, circa l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, sia dei principi derivanti da Cass. 19597/2020 sull'onere probatorio comunque gravante sul debitore ("Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto").
6. Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate in dispositivo, con applicazione dei minimi relativo allo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, ed esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta l'opposizione al precetto;
- condanna il Sig. al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta Parte_1 opposta, che liquida in euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed iva come per legge. pagina 11 di 12 Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Giardino
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