Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7428 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7428 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nato a [...] il 4.12,1976, Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaella Bon e dall'Avv. Simona Cafaro ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore studio in Monza, Via Manzoni n. 37, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) l figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza prevalente presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui minori congiuntamente, con l'obbligo di assumere congiuntamente ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla cura, alla salute di e , nel rispetto delle loro eIGenze ed inclinazioni. I genitori Per_1 Per_2 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli minori.
3) La casa coniugale sita in Seregno via Ferrante Aporti n. 16 con tutto quanto l'arreda e correda verrà assegnata alla IG.ra che continuerà a viverci con i figli minori Parte_1 Per_1
e . Per_2
4) Il IG. di comune accordo con la moglie lascerà la casa coniugale entro e non oltre il Parte_2 mese di maggio 2025; lo stesso infatti conferma di aver già dato incarico a più agenzie immobiliari della zona affinché gli propongano delle abitazioni in locazione nel comune di Seregno o comuni limitrofi con canone mensile di circa € 600,00 e, inoltre, si rende disponibile a visionare immobili che gli vengano proposti dalla moglie per procedere alla locazione di una propria abitazione nel più breve tempo possibile e, comunque, come già sopra precisato, entro e non oltre il 31.5.25.
+ 2 regolarmente registrato ed intestato al IGnor attualmente rinnovato per ulteriori 2 Parte_2 anni (doc. 3).
6) Le parti concordano che finchè il IG. vivrà presso l'abitazione coniugale le spese Parte_2 relative alla casa (canone di locazione, utenze, ecc.), quelle alimentari del nucleo famigliare e quelle di mantenimento ordinario e straordinario dei figli continueranno ad essere sostenute da entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuno.
7) La IG.ra si impegna, a decorrere dal mese di giugno 2025 e/o comunque Parte_1 dall'allontanamento del marito dalla casa coniugale ove avvenga prima del mese di maggio 2025, a farsi integralmente carico del pagamento del canone e delle spese condominiali, dando comunicazione di ciò alla proprietà.
8) La IG.ra dovrà inoltre provvedere alla voltura delle utenze della casa coniugale a lei Parte_1 assegnata di cui in ogni caso si farà integralmente carico a far data dall'allontanamento del IG. dalla casa coniugale (luce, gas, ….), che avverrà entro il 31 maggio 2025. Parte_2
9) Le parti danno atto che l'autovettura Mitsubishi Colt Z30 targata DP811JX è di proprietà esclusiva del IG. Parte_2
10) La IG.ra invece utilizza un'autovettura aziendale che le è stata concessa come benefit Parte_1 dal proprio datore di lavoro.
11) In merito alla frequentazione del IG. con i figli minori le parti intendono prevedere Parte_2 che il padre trascorra con loro week end alternati dal sabato mattina alle 9:00 alla domenica sera alle ore
21:30, oltre ad un giorno infrasettimanale che indicano nel mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:30.
12) In merito alle vacanze natalizie, i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il periodo
23.12 – 30.12 o il periodo 31.12 – 06.01.
Per l'anno 2024, il periodo dal 23.12. – 30.12 spetterà alla OR mentre il Parte_1 periodo 31.12. – 6.1 spetterà al IG. Parte_2
13) In merito alle vacanze pasquali, il periodo di chiusura scuole verrà suddiviso in due fra i genitori, in modo che in via alternata, ogni anno, trascorreranno con i figli un genitore la Pasqua, l'altro il
Lunedì dell'Angelo.
14) La frequentazione durante le altre feste di precetto e relativi eventuali ponti (25/04, 01.05, 02.06,
01.11 e 08.12) verrà regolamentata in via alternata tra la madre ed il padre.
15) Durante le vacanze estive di chiusura scuola i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive.
Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 31.5 di ciascun anno, in mancanza di accordo entro tale data si prevede che, ad anni alterni, uno dei due sceglierà le due settimane e l'altro dovrà adeguarsi (per esempio se la IG.ra nel 2025 sceglie la prima di luglio e la seconda di Parte_1 luglio, il IG. dovrà scegliere due settimane che non siano quelle scelte dalla moglie;
l'anno Parte_2 dopo, nel 2026, la scelta sarà del IG. e la IG,.ra , di conseguenza, dovrà Parte_2 Parte_1 adeguarsi). La scelta dovrà essere comunicata da chi ne ha diritto entro il 31.5 di ogni anno.
Per l'anno 2025, in mancanza di accordo, la scelta spetterà alla IG.ra , per l'anno 2026 Parte_1 al IG. e così via. Parte_2
16) La frequentazione dei minori con il padre nei periodi di sua competenza, ove è previsto il pernottamento (week end, festività natalizie, pasquali, eventuali ponti e vacanze estive, ove non li porti in alcun luogo di villeggiatura) avverrà presso l'abitazione coniugale;
invero le parti sono d'accordo che la IG.ra in quei periodi di competenza del padre si allontanerà Parte_1 dall'abitazione famigliare (alle 9:00 circa del mattino del primo giorno di frequentazione e vi farà rientro la sera dell'ultimo giorno di frequentazione alle ore 21:30) per lasciare la casa al IG.
Parte_2 che la occuperà congiuntamente ai figli (a titolo esemplificativo nel week end di competenza del IG. la IG.ra lascerà l'abitazione famigliare il sabato mattina alle 9:00 e vi farà Parte_2 Parte_1 rientro la domenica sera alle 21:30).
17) Tale scelta è stata valutata dalle parti come la migliore percorribile perché in questo modo il IG. potrà trovare per sé un'abitazione anche più piccola rispetto a quella che sarebbe Parte_2 necessaria ove dovesse ospitare i minori, sostenendo così dei costi di locazione ridotti e, dall'altra parte, in questo modo, verrà garantito ai ragazzi di continuare a vivere presso la loro casa senza spostamenti.
18) Tale soluzione è per le parti gestibile in quanto la IG.ra potrà, a sua volta, trovare Parte_1 ospitalità presso i genitori che, in tal senso, si sono già resi disponibili.
19) La frequentazione dei figli con il padre per quanto riguarda il giorno infrasettimanale o la singola festività che non preveda il pernottamento avverrà invece presso l'abitazione del padre.
20) In merito ad che è ormai prossima alla maggiore età e che quindi, in futuro, regolerà Per_1 in autonomia gli incontri con il padre, le parti in ogni caso si impegnano a mantenere la frequentazione dei ragazzi il più possibile congiunta in modo che il fratello e la sorella trascorrano insieme dei momenti di condivisione (cene, feste e vacanze).
21) A titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli il IGnor a decorrere dal Parte_2 mese successivo al suo allontanamento dalla casa coniugale e, comunque, a decorrere dal mese di giugno 2025, ogni 15 del mese, verserà a mezzo bonifico bancario alla OR , un assegno Parte_1 mensile di € 200,00 per ciascun figlio e così complessivamente l'importo di € 400,00, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT.
Sino a quel momento le parti, stante la convivenza, continueranno a contribuire in modo diretto e in egual misura, al mantenimento dei figli.
In merito all'assegno unico verrà percepito dalle parti al 50 %.
22) Il IGnor concorrerà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese Parte_2 straordinarie per i figli, quelle mediche, scolastiche e sportive, secondo il seguente protocollo del
Tribunale di Monza che qui di seguito si riporta.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
23) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta alimentare e/o di mantenimento.
24) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
25) In merito all'onere previsto ex art. 473 bis 51 cpc delle parti di produrre le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, avendo reciproca conoscenza delle rispettive proprietà mobiliari ed immobiliari, dei titoli in loro possesso e degli investimenti in essere e di aver preso visione dei documenti relativi a quanto sopra e infine di aver visionato i rispettivi movimenti bancari degli ultimi tre anni dichiarano di rinunciare reciprocamente alla loro esibizione e produzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 febbraio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 8.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Seregno (MB) il 7 maggio 2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno 2006, n. 19, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi