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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.5970/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
(cod. fisc.: ) nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Borzelleca (cod. fisc.: , con domicilio CodiceFiscale_2 eletto in Torre Annunziata (NA), alla Via Gino Alfani, n° 45 RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2024, l'istante in epigrafe adiva questo
Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: sulla scorta della suddetta sentenza che si esibisce e deposita, dichiarare che la sig.ra ha diritto Parte_1 ad ottenere l'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze della CTU, ossia a far tempo da Dicembre 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare l' alla CP_1 corresponsione, in favore dell'istante, dell'assegno di invalidità civile, a far tempo da Dicembre 2022, ed al pagamento degli arretrati maturati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'instaurarsi del presente giudizio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere. Letto l'art. 127 ter c.p.c. all'esito dello scambio di note e conclusioni, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Il giudizio in esame ha ad oggetto il mancato pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza, scaturiti dalla sentenza n. 1658 del 2023, relativa a giudizio di opposizione ad atp, con cui veniva accertato che la ricorrente, era invalida all'84% a Parte_1 far data dal 22/12/22.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, l' ha documentato il pagamento del beneficio, come da prospetto di CP_1 liquidazione del 22.1.2025.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che le parti hanno formulato conclusioni concordi (cfr. note di udienza depositate dalla ricorrente in data
29.1.2025) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a
1 proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, pacifica la sussistenza del diritto della ricorrente, rilevato che il pagamento è successivo sia al deposito del ricorso che alla notifica dello stesso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (scaglione superiore a 5.200) e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.800, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi Torre Annunziata, 26.2.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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