Art. 4.
L'art. 27 del menzionato R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 , e' abrogato a datare dall'entrata in vigore della Convenzione di cui all'art. 1 della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 12 giugno 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Giuliano -
Bottai
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
L'art. 27 del menzionato R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 , e' abrogato a datare dall'entrata in vigore della Convenzione di cui all'art. 1 della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 12 giugno 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Giuliano -
Bottai
Visto, il Guardasigilli: Rocco.