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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
25/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1977/2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sossio Capasso, procura alla lite in atti,
Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Principato, procura alla lite in Controparte_1
atti,
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 06.11.2019, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: Controparte_1
- di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del dal CP_1
15.12.2013 al 15.03.2017, con mansioni di operaio di cui al VII livello retributivo di cui al CCNL Lapidei PMI, osservando i seguenti orari lavorativi: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:30, con un'ora di pausa pranzo ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00; - che tale rapporto, nel corso del quale era stato retribuito con euro 250,00 mensili, si era svolto in assenza di qualsiasi regolarizzazione contributiva e contrattuale;
- di aver acquisito nel corso degli anni specifica conoscenza tecnica ed esperienza come tagliatore di precisione di blocchi di marmo, avendo svolto dette mansioni per altro datore di lavoro, precisamente , nipote del resistente, dal 6.04.2006 Persona_1
al 14.12.12 e prima ancora sempre con il , così come risultante dalle Controparte_1 buste paga e cud prodotti;
- di aver percepito, quindi, una retribuzione inferiore a quella prevista dalla propria qualifica professionale dal richiamato CCNL;
- di aver goduto di una sola settimana di ferie all'anno;
- di aver maturato, pertanto, differenze retributive, a titolo di TFR, ferie non godute, tredicesima mensilità, differenza paga contrattuale.
Tanto esposto, ha chiesto – previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso - la condanna del datore di lavoro al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 50.589,86.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso Controparte_1
per violazione dell'art. 414 c.p.c.; nel merito, ha sostenuto che tra le parti non fosse intercorso alcun rapporto di lavoro, non essendo più, a partire dal 27.12.2002, titolare di alcuna ditta.
All'esito dell'espletata istruttoria orale, il Tribunale, con sentenza n. 879/2022 del 15.02.2022, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il primo giudice, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, ha ritenuto che il lavoratore non abbia fornito, attraverso l'istruttoria svolta, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo oggetto di causa per aver il teste Testimone_1
riferito di aver lavorato, unitamente al , in maniera intermittente e di essere stato Parte_1
pagato per le giornate lavorate e per non aver il teste saputo riferire in ordine ad un'eventuale indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato presso questa Corte il 29.07.2022, ha interposto appello , cui ha resistito, con apposita memoria, . Parte_1 Controparte_1
Con il primo e secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del rigetto della domanda, evidenziando un'errata valutazione, sia delle risultanze istruttorie, sia della documentazione prodotta, che avrebbero dimostrato pienamente, se correttamente valutate, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo oggetto di causa.
Pag. 2 di 5 All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello proposto è solo in parte fondato e in tali limiti va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'appellante censura la statuizione di primo grado nella parte in cui avrebbe ritenuto non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, nel senso che non sarebbe stata fornita sufficiente prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotta in causa.
Dunque, ritiene parte appellante che gli elementi emersi in sede di istruttoria orale avrebbero dovuto essere valutati come idonei a costituire concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettiva sussistenza di un vincolo di subordinazione.
In particolare, l'appellante sostiene di aver fornito prova diretta e chiara sull'effettivo assoggettamento del lavoratore al potere di direzione, controllo da parte del datore di lavoro, nonché sull'esatta articolazione dell'orario di lavoro.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione della Corte.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Nella fattispecie, quindi, all'odierno vaglio, l'indagine verte sull'accertamento di insorgenza tra le parti del rapporto di lavoro dedotto in causa, posto che la natura subordinata di questo ed il suo concreto atteggiarsi alla stregua di precise mansioni e di un certo orario di lavoro, sono stati fermamente contestati dalla parte datoriale già al momento della costituzione in primo grado.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni e deduzioni difensive deve essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Ebbene, considerati gli esiti dell'istruttoria orale, la Corte ritiene che sia stata acquisita la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato.
Dirimente, al riguardo, è la deposizione del teste , della cui attendibilità non vi è Testimone_1
Pag. 3 di 5 ragione di dubitare, avendo egli avuto conoscenza diretta dei fatti di causa, in quanto collega di lavoro dell'odierno appellante.
Ed invero, il teste, dopo aver dichiarato “sono stato dipendente di dal 1999 Controparte_1
fino all'8 gennaio 2020 quando il medico mi ha bloccato per un'ernia; il luogo di lavoro era a
Parete, vicino al cimitero…”, ha confermato che “…all'inizio eravamo in 6,7 poi siamo scesi a 5; dal 2001, quindi, siamo rimasti io e;
il titolare ci dava le misure, tagliavamo il Parte_1 marmo con un apposito macchinario, alcuni marmi andavo lucidati, altri no;
ADR: per fare un esempio, noi tagliavamo un marmo per una cucina poi lo passavamo ad il Parte_1
quale lo formava come marmo della cucina così come lo vediamo in vendita;
non ci sono altri operai fissi, vengono chiamati a seconda delle commesse…”.
Il teste ha, poi, chiarito che “il ricorrente ha finito di lavorare per il nel marzo 2017 … CP_1
nel periodo per cui è causa, posso dire che il ha lavorato a nero;
è sempre stato Parte_1 pagato da con l'appoggio del fratello…”. Controparte_1
Ha, inoltre, confermato la quotidianità della presenza lavorativa del , avendo Parte_1
affermato “…lavoravo continuativamente ogni mese;
ADR: se non c'era lavoro da fare, eravamo sempre lì presenti per tenere il capannone aperto;
ADR: siamo sempre stati pagati per la presenza giornaliera nel capannone;
poteva capitare che ci fossero giornate meno impegnative e giornate più dure ma venivamo pagati lo stesso per l'impegno lavorativo… nel
2017 c'era una notevole crisi e noi venivamo pagati con 50 euro a settimana però il capannone doveva essere aperto, altrimenti i clienti non venivano;
a questo punto il si è dimesso Parte_1 per un lavoro più remunerativo…”.
Anche con riferimento alla persona del referente gerarchico, il teste ha reso una deposizione chiara e puntuale, avendo sul punto affermato: “…VA ci pagava ogni settimana CP_1
o al massimo ogni due settimane, a seconda della disponibilità; per chiedere permessi e ferie ci rivolgevamo a ”. Persona_2
Essendo complessivamente tale il tenore letterale della riportata deposizione testimoniale, questa Corte ritiene che non sembra possa residuare alcun dubbio circa la natura subordinata del rapporto, essendo stati acquisiti in via istruttoria elementi quali lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, l'esecuzione personale delle prestazioni, con presenza giornaliera e costante e con messa a disposizione delle energie lavorative e la percezione di un compenso fisso settimanale (pari ad euro 250,00).
Ribadita la natura subordinata del rapporto, deve, però, osservarsi che non può ritenersi
Pag. 4 di 5 raggiunta prova rigorosa in ordine all'orario di lavoro per come dedotto nel ricorso di primo grado, anche in considerazione del fatto che il teste sopra citato, in ragione del registrato calo di commesse, senza null'altro aggiungere, ha testualmente riferito: “…se non c'era lavoro da fare, eravamo sempre lì presenti per tenere il capannone aperto;
ADR: siamo sempre stati pagati per la presenza giornaliera nel capannone;
poteva capitare che ci fossero giornate meno impegnative e giornate più dure ma venivamo pagati lo stesso per l'impegno lavorativo…”. In sintesi, la prova per testi non ha dimostrato l'espletamento di una prestazione lavorativa continuativa nel tempo, con l'osservanza del dedotto orario di lavoro, quanto piuttosto è emerso la presenza di un lavoro discontinuo.
Ne deriva che alcuna differenza retributiva può essere riconosciuta, dovendosi ritenere che la retribuzione per come dedotta essere stata percepita remuneri l'intera attività lavorativa dell'odierno appellante.
Per tali motivi, si è autorizzato il deposito di conteggi per ferie maturate, tredicesima mensilità
e per il trattamento di fine rapporto, istituti retributivi legali.
Gli stessi conteggi risultano ben sviluppati e sono utilizzati per la condanna di cui al dispositivo.
Le spese del doppio grado sono compensate nella misura di due terzi, atteso il limitato accoglimento della proposta domanda, mentre il restante terzo delle spese stesse segue la soccombenza ed è liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di di complessivi euro Controparte_1 Parte_1
10.124,88, con interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente dalle singole maturazioni al saldo;
b) compensa per due terzi le spese di lite di doppio grado del giudizio e condanna l'appellato alla refusione del restante un terzo delle spese stesse, pari ad euro 3560,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa, con distrazione.
Napoli, addì 25.02.2025 Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
25/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1977/2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sossio Capasso, procura alla lite in atti,
Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Principato, procura alla lite in Controparte_1
atti,
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 06.11.2019, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: Controparte_1
- di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del dal CP_1
15.12.2013 al 15.03.2017, con mansioni di operaio di cui al VII livello retributivo di cui al CCNL Lapidei PMI, osservando i seguenti orari lavorativi: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:30, con un'ora di pausa pranzo ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00; - che tale rapporto, nel corso del quale era stato retribuito con euro 250,00 mensili, si era svolto in assenza di qualsiasi regolarizzazione contributiva e contrattuale;
- di aver acquisito nel corso degli anni specifica conoscenza tecnica ed esperienza come tagliatore di precisione di blocchi di marmo, avendo svolto dette mansioni per altro datore di lavoro, precisamente , nipote del resistente, dal 6.04.2006 Persona_1
al 14.12.12 e prima ancora sempre con il , così come risultante dalle Controparte_1 buste paga e cud prodotti;
- di aver percepito, quindi, una retribuzione inferiore a quella prevista dalla propria qualifica professionale dal richiamato CCNL;
- di aver goduto di una sola settimana di ferie all'anno;
- di aver maturato, pertanto, differenze retributive, a titolo di TFR, ferie non godute, tredicesima mensilità, differenza paga contrattuale.
Tanto esposto, ha chiesto – previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso - la condanna del datore di lavoro al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 50.589,86.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso Controparte_1
per violazione dell'art. 414 c.p.c.; nel merito, ha sostenuto che tra le parti non fosse intercorso alcun rapporto di lavoro, non essendo più, a partire dal 27.12.2002, titolare di alcuna ditta.
All'esito dell'espletata istruttoria orale, il Tribunale, con sentenza n. 879/2022 del 15.02.2022, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il primo giudice, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, ha ritenuto che il lavoratore non abbia fornito, attraverso l'istruttoria svolta, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo oggetto di causa per aver il teste Testimone_1
riferito di aver lavorato, unitamente al , in maniera intermittente e di essere stato Parte_1
pagato per le giornate lavorate e per non aver il teste saputo riferire in ordine ad un'eventuale indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato presso questa Corte il 29.07.2022, ha interposto appello , cui ha resistito, con apposita memoria, . Parte_1 Controparte_1
Con il primo e secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del rigetto della domanda, evidenziando un'errata valutazione, sia delle risultanze istruttorie, sia della documentazione prodotta, che avrebbero dimostrato pienamente, se correttamente valutate, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo oggetto di causa.
Pag. 2 di 5 All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello proposto è solo in parte fondato e in tali limiti va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'appellante censura la statuizione di primo grado nella parte in cui avrebbe ritenuto non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, nel senso che non sarebbe stata fornita sufficiente prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotta in causa.
Dunque, ritiene parte appellante che gli elementi emersi in sede di istruttoria orale avrebbero dovuto essere valutati come idonei a costituire concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettiva sussistenza di un vincolo di subordinazione.
In particolare, l'appellante sostiene di aver fornito prova diretta e chiara sull'effettivo assoggettamento del lavoratore al potere di direzione, controllo da parte del datore di lavoro, nonché sull'esatta articolazione dell'orario di lavoro.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione della Corte.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Nella fattispecie, quindi, all'odierno vaglio, l'indagine verte sull'accertamento di insorgenza tra le parti del rapporto di lavoro dedotto in causa, posto che la natura subordinata di questo ed il suo concreto atteggiarsi alla stregua di precise mansioni e di un certo orario di lavoro, sono stati fermamente contestati dalla parte datoriale già al momento della costituzione in primo grado.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni e deduzioni difensive deve essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Ebbene, considerati gli esiti dell'istruttoria orale, la Corte ritiene che sia stata acquisita la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato.
Dirimente, al riguardo, è la deposizione del teste , della cui attendibilità non vi è Testimone_1
Pag. 3 di 5 ragione di dubitare, avendo egli avuto conoscenza diretta dei fatti di causa, in quanto collega di lavoro dell'odierno appellante.
Ed invero, il teste, dopo aver dichiarato “sono stato dipendente di dal 1999 Controparte_1
fino all'8 gennaio 2020 quando il medico mi ha bloccato per un'ernia; il luogo di lavoro era a
Parete, vicino al cimitero…”, ha confermato che “…all'inizio eravamo in 6,7 poi siamo scesi a 5; dal 2001, quindi, siamo rimasti io e;
il titolare ci dava le misure, tagliavamo il Parte_1 marmo con un apposito macchinario, alcuni marmi andavo lucidati, altri no;
ADR: per fare un esempio, noi tagliavamo un marmo per una cucina poi lo passavamo ad il Parte_1
quale lo formava come marmo della cucina così come lo vediamo in vendita;
non ci sono altri operai fissi, vengono chiamati a seconda delle commesse…”.
Il teste ha, poi, chiarito che “il ricorrente ha finito di lavorare per il nel marzo 2017 … CP_1
nel periodo per cui è causa, posso dire che il ha lavorato a nero;
è sempre stato Parte_1 pagato da con l'appoggio del fratello…”. Controparte_1
Ha, inoltre, confermato la quotidianità della presenza lavorativa del , avendo Parte_1
affermato “…lavoravo continuativamente ogni mese;
ADR: se non c'era lavoro da fare, eravamo sempre lì presenti per tenere il capannone aperto;
ADR: siamo sempre stati pagati per la presenza giornaliera nel capannone;
poteva capitare che ci fossero giornate meno impegnative e giornate più dure ma venivamo pagati lo stesso per l'impegno lavorativo… nel
2017 c'era una notevole crisi e noi venivamo pagati con 50 euro a settimana però il capannone doveva essere aperto, altrimenti i clienti non venivano;
a questo punto il si è dimesso Parte_1 per un lavoro più remunerativo…”.
Anche con riferimento alla persona del referente gerarchico, il teste ha reso una deposizione chiara e puntuale, avendo sul punto affermato: “…VA ci pagava ogni settimana CP_1
o al massimo ogni due settimane, a seconda della disponibilità; per chiedere permessi e ferie ci rivolgevamo a ”. Persona_2
Essendo complessivamente tale il tenore letterale della riportata deposizione testimoniale, questa Corte ritiene che non sembra possa residuare alcun dubbio circa la natura subordinata del rapporto, essendo stati acquisiti in via istruttoria elementi quali lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, l'esecuzione personale delle prestazioni, con presenza giornaliera e costante e con messa a disposizione delle energie lavorative e la percezione di un compenso fisso settimanale (pari ad euro 250,00).
Ribadita la natura subordinata del rapporto, deve, però, osservarsi che non può ritenersi
Pag. 4 di 5 raggiunta prova rigorosa in ordine all'orario di lavoro per come dedotto nel ricorso di primo grado, anche in considerazione del fatto che il teste sopra citato, in ragione del registrato calo di commesse, senza null'altro aggiungere, ha testualmente riferito: “…se non c'era lavoro da fare, eravamo sempre lì presenti per tenere il capannone aperto;
ADR: siamo sempre stati pagati per la presenza giornaliera nel capannone;
poteva capitare che ci fossero giornate meno impegnative e giornate più dure ma venivamo pagati lo stesso per l'impegno lavorativo…”. In sintesi, la prova per testi non ha dimostrato l'espletamento di una prestazione lavorativa continuativa nel tempo, con l'osservanza del dedotto orario di lavoro, quanto piuttosto è emerso la presenza di un lavoro discontinuo.
Ne deriva che alcuna differenza retributiva può essere riconosciuta, dovendosi ritenere che la retribuzione per come dedotta essere stata percepita remuneri l'intera attività lavorativa dell'odierno appellante.
Per tali motivi, si è autorizzato il deposito di conteggi per ferie maturate, tredicesima mensilità
e per il trattamento di fine rapporto, istituti retributivi legali.
Gli stessi conteggi risultano ben sviluppati e sono utilizzati per la condanna di cui al dispositivo.
Le spese del doppio grado sono compensate nella misura di due terzi, atteso il limitato accoglimento della proposta domanda, mentre il restante terzo delle spese stesse segue la soccombenza ed è liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di di complessivi euro Controparte_1 Parte_1
10.124,88, con interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente dalle singole maturazioni al saldo;
b) compensa per due terzi le spese di lite di doppio grado del giudizio e condanna l'appellato alla refusione del restante un terzo delle spese stesse, pari ad euro 3560,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa, con distrazione.
Napoli, addì 25.02.2025 Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
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