Art. 2.
L' art. 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 , e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione della analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:
a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico - agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;
b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.
Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sara' fatta di regola:
a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;
c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.
La revisione delle analisi e' definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata".
L' art. 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 , e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione della analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:
a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico - agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;
b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.
Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sara' fatta di regola:
a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;
c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.
La revisione delle analisi e' definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata".