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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 27 marzo 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1053, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. TOMASSETTI DOMENICO,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con l'avv. CAMMARANO GAETANO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 01.03.2023 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta Pt_1 CP_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha
[...] presentato le conclusioni di cui alla pag. 15 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
i) nel merito accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento del e per l'effetto condannare l'Ente al pagamento Controparte_1 dell'indennità sostitutiva dei 55 giorni di ferie non godute, per la somma di € 14.309,05 oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito l'estinzione per prescrizione dei diritti vantati ex adverso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti indicati appresso e per le ragioni di seguito illustrate, anche per relationem rispetto a precedenti giurisprudenziali conformi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, co. 1, n.
4. c.p.c. e all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 5, co. 8, del D.L. n.
95/2012 e s.m.i. stabilisce che “
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la
2 borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. […]”.
La Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del divieto, previsto dalla disposizione sopra illustrata, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute ai lavoratori operanti alle dipendenze delle pp.aa. o alle dipendenze dei soggetti ad essa equiparati (cfr. art. 1, co. 2, della L. n. 196/2009 e s.m.i.), anche nelle ipotesi in cui il mancato godimento di tali ferie non sia riconducibile alla volontà dei lavoratori in parola – ha ritenuto che il suddetto “divieto di monetizzazione” delle ferie non godute è legittimo, laddove interpretato nel senso che esso non preclude ai lavoratori la possibilità di richiedere (ed ottenere) il risarcimento del danno da mancato godimento incolpevole delle ferie (Corte Costituzionale, 06/05/2016,
n. 95).
Nel caso di specie, la parte ricorrente – quale (ex) Segretario generale del
Comune convenuto dal 4.09.2006 al 16.10.2019 (data di collocamento a riposo a seguito di domanda di pensione anticipata c.d. “quota 100” ai sensi del D.L.
n. 4/2019 e s.m.i.) – ha richiesto alla controparte, dapprima con atto stragiudiziale del 13.04.2021 (all. 6 al fascicolo di parte convenuta) e poi con il ricorso giurisdizionale (depositato in data 1.03.2023) che ha dato luogo al presente giudizio, il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute prima della cessazione dal servizio, quantificate in 55 giorni di ferie residue non godute.
Dalla documentazione in atti risulta che (1) la parte ricorrente ha richiesto, pressoché una volta all'anno nell'arco temporale dal 2010 al 2019, il godimento di tali ferie – ivi comprese quelle già maturate durante lo
3 svolgimento dell'incarico di Segretario generale del Comune di Ariccia, poi trasferite nell'ambito del rapporto di lavoro costituitosi con il CP_1
convenuto (all.ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 al fascicolo di
[...] parte ricorrente) – , (2) che il convenuto ha negato alla parte ricorrente il CP_1 godimento di tali ferie per (ritenute) ragioni di servizio (all.ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 al fascicolo di parte ricorrente), (3) che il convenuto ha CP_1 accordato alla parte ricorrente, con nota del 11.07.2019, la fruizione di n. 66 giorni di ferie, dal 15.07.2019 al 15.10.2019 (all. 14 al fascicolo di parte ricorrente).
Dalla documentazione in atti – e, segnatamente, dall'estratto del sistema informativo del Comune convenuto utilizzato per la rilevazione delle presenze del personale del medesimo Comune – risulta inoltre che, alla data di cessazione dal servizio della parte ricorrente (15.10.2019), quest'ultima aveva ancora diritto a n. 46 giorni di ferie (all. 12 al fascicolo di parte convenuta).
Pertanto – risultando provato (I) che la parte ricorrente non ha fruito di n. 46 giorni di ferie spettanti, pur avendone espressamente richiesto l'utilizzo, e
(II) che la fruizione di tali giorni di ferie è stata negata dal convenuto CP_1 per esigenze di servizio – la parte ricorrente ha diritto al risarcimento del danno da mancato godimento incolpevole delle ferie in questione.
A tale proposito occorre evidenziare che i predetti 46 giorni di ferie non coincidono con quelli maturati dalla parte ricorrente durante lo svolgimento dell'incarico di Segretario generale del Comune di Ariccia e poi trasferiti nell'ambito del rapporto di lavoro costituitosi con il Controparte_1 convenuto;
difatti il convenuto, a mezzo della nota del 11.07.2019, ha CP_1 accordato alla parte ricorrente la fruizione di n. 66 giorni di ferie senza specificare quali fossero le annualità di maturazione del diritto a tali ferie (all.
14 al fascicolo di parte ricorrente): pertanto – applicando analogicamente, rispetto al caso di specie, i criteri di imputazione del pagamento in presenza di una pluralità di debiti coesistenti in un determinato momento storico e tuttavia insorti in epoche diverse (cfr. art. 1193 c.c.) – deve ritenersi che il CP_2
[...] convenuto abbia accordato alla parte ricorrente la fruizione delle ferie da essa maturate negli anni più risalenti (ivi comprese quelle maturate durante il precedente incarico della parte ricorrente presso il di Ariccia) e non la CP_1 fruizione di quelle maturate dalla stessa negli anni più recenti (nell'ambito dell'incarico presso il convenuto). CP_1
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è infondata: CP_1 il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno da mancato godimento incolpevole delle ferie è sorto al momento della cessazione di essa dal servizio (15.10.2019) e pertanto – né al momento della notificazione del primo atto a mezzo del quale la parte ricorrente ha esercitato il suddetto diritto
(13.04.2021: all. 6 al fascicolo di parte convenuta) né al momento di deposito del ricorso giurisdizionale (1.03.2023) – si era verificato alcun effetto estintivo del diritto in questione per opera della prescrizione.
Le somme spettanti alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento incolpevole di 46 giorni di ferie possono essere quantificate – tramite mere proporzioni matematiche applicate ai conteggi attorei (non specificamente contestati ex adverso dal punto di vista matematico o giuridico) e, in ogni caso, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. – in euro 11.967,56.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta.
Tali spese – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal
5 Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – sono liquidate in euro 3.500,00.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta, di euro 11.967,56, per i titoli indicati in motivazione;
- per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 11.967,56, oltre accessori di legge;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 27 marzo 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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