Articolo 5 della Legge 27 dicembre 1989, n. 409
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 gennaio 1990
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7510 e delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1990