Articolo 30 della Legge di neutralità
Articolo 29Articolo 31
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30 settembre 1938
Art. 30.

(Militari di uno Stato belligerante tratti in salvo fuori delle acque territoriali).

I militari di uno Stato belligerante, che siano stati tratti in salvo fuori delle acque territoriali dello Stato e sbarcati da un aeromobile militare italiano, sono internati.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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