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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di conSIlio con l'intervento dei SIg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente Relatore
Dr. Pier Giorgio Palestini ConSIliere
Dr. Cesare Marziali ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 760 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa da
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Paola (CS), alla Parte_1 C.F._1
Via G. Falcone e P. Borsellino, 6, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Longo del foro di Paola, (C.F.
) che lo rappresenta e difende, domiciliato per il presente giudizio presso l'Avv. C.F._2
Giuliana Specchio, del foro di Macerata, con studio sito in Mogliano Marche (MC), al Viale XX
Settembre, 42. Fax 0982-583631 PEC Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Bizzarri CP_1 C.F._3
del Foro di Macerata, C.F. , con studio sito in 62012 Civitanova Marche (MC) C.F._4
alla Via della Nave n. 1, fax 0733/810608, pec: ed ai fini della Email_2
pagina 1 di 7 presente procedura elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in 62012 Civitanova Marche
(MC) alla Via della Nave n. 1, pec: Email_3
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 216/2019 repert. n. 408/2019 emessa dal Tribunale di Macerata
Conclusioni : come da note telematiche
.
RAGIONI IN FATTO ED IN
DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto di contenzioso
Con ricorso depositato il 13 settembre 2012, ha chiesto l'emissione di decreto Parte_1 ingiuntivo per € 5.000,00, oltre interessi legali maturati per € 199,32 e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo, corrispondenti ad una fornitura, nei confronti di di beni, Parte_2
come da fattura n. 1 del 30.7.2009.
Il Tribunale di Macerata ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1796/2012 rispetto al quale la ha Pt_2
proposto opposizione deducendo in particolare:
- di essere stata titolare dal 1° aprile 2004 sino al 10 settembre 2010 della ditta “Video mania”, con sede a Civitanova Marche, e che la stessa era già munita di tutte le attrezzature necessarie per il suo esercizio;
- di aver aperto a maggio 2006 una sede secondaria a Monte San Giusto (MC), allestendola con mobilia acquistata secondo le risultanze dalle relative fatture (doc.4 fascicolo primo grado);
- che non era quindi necessario l'acquisto di ulteriore materiale o altra strumentazione;
- che non vi era alcuna prova, non solo dell'esistenza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa monitoria, ma anche dell'avvenuta consegna materiale, in quanto al decreto ingiuntivo non stati allegati documento di trasporto o fattura accompagnatoria recanti la firma dell'opposta.
Tanto premesso e dedotto, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 7 Si è costituito in giudizio , il quale, contestate integralmente le deduzioni e le pretese Parte_1
avversarie, ne ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
L'esito del giudizio di primo grado
Il Giudice di primo grado decideva secondo le scansioni in fatto e in diritto che di seguito si riassumono:
- È rimasta sfornita di qualsiasi adeguato supporto probatorio la circostanza che tra il e PT
la sia stato concluso un contratto avente ad oggetto la vendita dei beni risultanti dalla Pt_2
fattura portata a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
- A tal proposito risultava generica e valutativa, la prova testimoniale dedotta, in quanto priva di specifici riferimenti di fatto e a circostanze di tempo di luogo e di persone (“Vero che, il SI.
, ha venduto alla SI.ra i beni indicati nella fattura n. 1 del Parte_1 Parte_2
30.07.2009, […]”)
- In secondo luogo, la teste sentita all'udienza del 25 maggio 2005, Testimone_1 rispondendo sul successivo capitolo 3), ha semplicemente dichiarato: “per quanto posso riferire il mi chiese di procedere con la fatturazione dei beni venduti alla ditta per PT Pt_2 quell'importo”, onde l'assenza di qualsiasi prova anche in ordine alla pattuizione del prezzo con la trattandosi sostanzialmente di una testimonianza de relato. Pt_2
- Irrilevante la testimonianza resa dal teste chiamato da parte opposta a Testimone_2
testimoniare sul fatto di essersi recato con il presso la per effettuare la PT Pt_2 riparazione del macchinario. Egli ha riferito di essere “stato chiamato dal per andare PT insieme a lui a riparare il distributore di DVD”, laddove invece nella fattura è stata indicata una
“macchina per distribuzione cassette”.
L'appello
Ha interposto gravame avverso la sentenza che ha cos' rigettate le sue richieste il , con i PT seguenti motivi d'appello
1) Erroneità della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 Cod. Proc.
Civ.
pagina 3 di 7 2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Errata valutazione del materiale d'istruzione e conseguente erroneità della motivazione.
3) Esorbitanza della condanna alle spese. Violazione DM 55/2014 per come aggiornato dal DM n.
37 dell'8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.
Si costituiva nel giudizio d'appello la chiedendone l'integrale rigetto. Pt_2
§§§§§§§§§§§
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 Cod.
Proc. Civ da parte del Giudice di primo grado, poiché lo stesso a) non avrebbe ammesso il capitolo di prova n. 2) all'uopo formulato dall'opposto (appellante nel presente giudizio) nella memoria ex art. 183, comma sesto n. 2) c.p.c. ritenendolo meramente valutativo (“Vero che il IG. ha venduto alla IG.ra i beni indicati Parte_1 Parte_2 nella fattura n. 1 del 30/07/2009”) e in contrasto implicito con le affermazioni addotte dell'appellante nella propria comparsa di costituzione, ove si fanno invece specifici riferimenti a fatti, nonché circostanze di tempo di luogo e di persone ivi menzionati: “La SI.ra nell'effettuare l'accordo Pt_2 verbale con il SI. per l'acquisto dei beni presenti nella videoteca di quest'ultimo, ha PT visionato gli stessi all'interno dell'azienda di parte opposta ubicata in Mogliano Marche, alla presenza di altre persone, e richiedeva, espressamente, al SI. di consegnare detti beni presso la sua PT abitazione” »
b) non avrebbe ammesso il capitolo 7 (erroneamente definito capitolo 9 in sentenza: Vero che, nel mese di giugno 2009, è stato contattato dal IG. per andare ad effettuare delle riparazioni presso PT
la IG. su un macchinario dallo stesso venduto ed indicato nella fattura n.1 del Parte_2
30.07.2009) quando lo stesso, secondo parte appellante, avrebbe condotto alla prova di quali erano state le intese tra le parti, in quali circostanze storiche le stesse erano avvenute e alla presenza di chi fossero state raggiunte, per quali motivi, con quali disposizioni.
c) non avrebbe ammesso i giusti capitoli di prova, che avrebbero consentito di provare il fatto principale, ossia l'avvenuta consegna della merce fatturata. E ciò, secondo parte appellante appare pagina 4 di 7 illogico se si considera che la contestazione avversaria verteva proprio sull'avvenuta ricezione della merce e, pertanto doveva essere consentita la prova sulla fattispecie costitutiva del proprio credito.
§§§§§§§§§§§
Questa Corte d'Appello ha ordinato la comparizione dei testimoni in data 2 luglio 2024: la rinnovazione dell'esame testimoniale può essere disposta dal giudice d'appello, anche senza necessità
d'istanza di parte (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27286: « Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359
c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del
"devolutum" e dell'"appellatum"»).
Peraltro l'indebita decurtazione di testi e capitoli di prova è veicolata dai motivi d'appello .
Dal relativo verbale assunto innanzi al conSIliere deSInato risulta, fra l'altro:
Teste : Testimone_3
ADR: conosco l'appellante in quanto è il mio compaesano e in questo ambito essendo un centro piccolo ci conosciamo un po' tutti, non conosco, invece, l'altra parte che lei mi nomina.
Cap. 2 “vero che il SInor ha venduto alla SI i beni indicati nella Parte_1 Parte_2 fattura numero 1 del 30 luglio 2009, ovvero macchina per distribuzione cassette, luce ed accessori, telo per cinema, porta vetrine in legno e bancone in server Fujitsu Siemens Econel, DVD noleggio, scaffalatura completa, VHS”
ADR: si è vero, posso dire in proposito quanto segue, vale a dire che una sera di maggio, in quanto io ho un furgone, fui contattato proprio dall'appellante perché gli andassi a trasportare presso un'abitazione i beni che adesso vedo nell'elenco della fattura che mi viene mostrata ed infatti così feci
e preliminarmente mi recai presso questa abitazione anche per verificare il miglior modo per collocare questa merce che era anche voluminosa. Preciso che quindi io feci due viaggi, e il primo viaggio era finalizzato a quello che ho detto. Successivamente, dopo questo primo viaggio, una quindicina di giorni dopo feci un secondo viaggio con il quale portai presso un locale indicatomi dalla SI tutta questa roba. Ricordo che fu proprio in occasione di questo mio primo viaggio che e la SI PT parlarono (era presente anche il marito della SI) che si poteva avere tutta quella roba per un prezzo complessivo di 5000 euro e così si accordarono.
A domanda risponde: “Lei mi chiede se la lista che leggo in questa fattura che mi viene esibita è compatibile con la merce che io trasportai. Lei mi ricorda anche che si tratta di un evento a distanza di molti anni. Posso rispondere affermativamente circa la compatibilità di quello che trasportai con
l'elenco che adesso leggo e in questo senso rispondo in maniera senz'altro positiva.”
DR : preciso che la prima volta io non andai presso locali di pertinenza della SI ma chiamato da
andai semplicemente sulle aree di pertinenza di stesso e lì vidi la roba che PT PT pagina 5 di 7 eventualmente bisognava trasportare. C'era anche la SI e in quelle circostanze di tempo e di luogo si fece l'accordo cui ho accennato. Fu nel secondo tragitto che andai invece presso i locali della SI che mi furono aperti per il dopo che ero andato al suo recapito domiciliare.
a domanda risponde “in entrambi i tragitti sono stato accompagnato da , che è il padre di ER
, non ho ricevuto compensi perché siamo amici e ci si aiuta. Lavoravamo insieme presso i PT cantieri ad esempio, e quindi mi ha chiesto un favore e glielo ho fatto ”
adr “a me personalmente non è stata fatta alcuna firma ne ho fatto firmare alcuna bolla alla parte appellata…
, padre di Testimone_4 Parte_1
Cap. 2 “vero che il SInor ha venduto alla SI i beni indicati nella Parte_1 Parte_2 fattura numero 1 del 30 luglio 2009, ovvero macchina per distribuzione cassette, luce ed accessori, telo per cinema, porta vetrine in legno e bancone in server Fujitsu Siemens econel, DVD noleggio, scaffalatura completa, VHS”
ADR: sì, sono a conoscenza delle circostanze indicate in capitolo e dei singoli beni perché io stesso ho contribuito a montarli. Anzi preciso che per la verità in questo elenco manca la menzione di macchina distribuzione cassette DVD.
Cap. 7 “vero che nel mese di giugno 2009 ha provveduto a trasportare con un furgone unitamente al SInor i beni indicati nella fattura numero 1 del 30 luglio 2009, emessa da Parte_1 quest'ultimo nei confronti della SI , presso un immobile dalla stessa indicato” Parte_2
ADR: sì, è vero, preciso che io ero all'interno del furgone proprio per aiutare, il furgone era di altro CP_ soggetto, anche se io lo guidavo, il furgone era di proprietà della ditta e erano presenti CP_2 anche oltre a me mio figlio e l'altro SInore che ha appena testimoniato.
Cap. 8 “vero che detti beni sono stati riposti in un magazzino dell'immobile della SI Pt_2
”
[...]
ADR: si è vero
a domanda risponde “non fu fatto firmare alcun documento alla SI al momento della ricezione della merce;
si trattava del resto di un qualcosa di amichevole e non formalizzato in questi termini” .
Ciò, del resto, trova un raccordo con la testimonianza già resa da , che Testimone_2
successivamente alla consegna, per un malfunzionamento del distributore dvd, è stato chiamato per occuparsi delle riparazioni e menziona il fatto che si trattasse di un bene che aveva visto a Mogliano, presso il : PT
«sono stato chiamato dal per andare insieme a lui a riparare il distributore di DVD presso PT
l'abitazione della IG.ra , ma adesso non ricordo il cognome, l'abitazione si trovava a Pt_2
Morrovalle e sono andato con la macchina accompagnato dal . Si è trattato, ma di far ripartire PT il macchinario dato che precedentemente, qualche mese prima, quando ancora il aveva la PT
pagina 6 di 7 videoteca a Mogliano, avevo sostituito la scheda madre del sistema del computer del distributore automatico e quindi poi a luglio siamo andati dalla SI.ra per spiegarle il modo di far avviare la Pt_2 macchina dato che lei si era lamentata del fatto che la macchina non si avviava;
[…] posso dire con certezza che si trattava della stessa macchina che il aveva a Mogliano sia per le PT caratteristiche estetiche, era di colore blu, sia perché ho rivisto le stesse schede che avevo sostituito in precedenza;
aggiungo che successivamente, a distanza di due o tre giorni, sono stato chiamato da
per ulteriori delucidazioni sul funzionamento del distributore e in questa occasione sono Pt_2 andato da solo».
A questo punto, non si può che prendere atto di queste dichiarazioni, che danno conto dell'effettiva consegna. Ricordiamo, ancora, che già risultava agli atti del giudizio di primo grado che per la cessione dei beni, vi è stata fatturazione per € 5000 da parte della commercialista che ha Testimone_1 anche conSIliato il di procedere in questo modo per evitare l'autofatturazione; Pt_2
Ne consegue il rigetto dell'opposizione al d.i. , con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi nella mediana dei parametri di riferimento.
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
accoglie l'appello e in riforma della sentenza:
- rigetta l'opposizione proposta da vverso il d.i opposto in primo grado. CP_1
- condanna pagare le spese del doppio grado di giudizio, da liquidare in € CP_1
425+425+851+851 per il primo;
per il secondo 536+536+992+851 a favore di Parte_1
.
[...]
Ancona, così deciso in data 13.5.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di conSIlio con l'intervento dei SIg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente Relatore
Dr. Pier Giorgio Palestini ConSIliere
Dr. Cesare Marziali ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 760 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa da
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Paola (CS), alla Parte_1 C.F._1
Via G. Falcone e P. Borsellino, 6, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Longo del foro di Paola, (C.F.
) che lo rappresenta e difende, domiciliato per il presente giudizio presso l'Avv. C.F._2
Giuliana Specchio, del foro di Macerata, con studio sito in Mogliano Marche (MC), al Viale XX
Settembre, 42. Fax 0982-583631 PEC Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Bizzarri CP_1 C.F._3
del Foro di Macerata, C.F. , con studio sito in 62012 Civitanova Marche (MC) C.F._4
alla Via della Nave n. 1, fax 0733/810608, pec: ed ai fini della Email_2
pagina 1 di 7 presente procedura elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in 62012 Civitanova Marche
(MC) alla Via della Nave n. 1, pec: Email_3
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 216/2019 repert. n. 408/2019 emessa dal Tribunale di Macerata
Conclusioni : come da note telematiche
.
RAGIONI IN FATTO ED IN
DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto di contenzioso
Con ricorso depositato il 13 settembre 2012, ha chiesto l'emissione di decreto Parte_1 ingiuntivo per € 5.000,00, oltre interessi legali maturati per € 199,32 e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo, corrispondenti ad una fornitura, nei confronti di di beni, Parte_2
come da fattura n. 1 del 30.7.2009.
Il Tribunale di Macerata ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1796/2012 rispetto al quale la ha Pt_2
proposto opposizione deducendo in particolare:
- di essere stata titolare dal 1° aprile 2004 sino al 10 settembre 2010 della ditta “Video mania”, con sede a Civitanova Marche, e che la stessa era già munita di tutte le attrezzature necessarie per il suo esercizio;
- di aver aperto a maggio 2006 una sede secondaria a Monte San Giusto (MC), allestendola con mobilia acquistata secondo le risultanze dalle relative fatture (doc.4 fascicolo primo grado);
- che non era quindi necessario l'acquisto di ulteriore materiale o altra strumentazione;
- che non vi era alcuna prova, non solo dell'esistenza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa monitoria, ma anche dell'avvenuta consegna materiale, in quanto al decreto ingiuntivo non stati allegati documento di trasporto o fattura accompagnatoria recanti la firma dell'opposta.
Tanto premesso e dedotto, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 7 Si è costituito in giudizio , il quale, contestate integralmente le deduzioni e le pretese Parte_1
avversarie, ne ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
L'esito del giudizio di primo grado
Il Giudice di primo grado decideva secondo le scansioni in fatto e in diritto che di seguito si riassumono:
- È rimasta sfornita di qualsiasi adeguato supporto probatorio la circostanza che tra il e PT
la sia stato concluso un contratto avente ad oggetto la vendita dei beni risultanti dalla Pt_2
fattura portata a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
- A tal proposito risultava generica e valutativa, la prova testimoniale dedotta, in quanto priva di specifici riferimenti di fatto e a circostanze di tempo di luogo e di persone (“Vero che, il SI.
, ha venduto alla SI.ra i beni indicati nella fattura n. 1 del Parte_1 Parte_2
30.07.2009, […]”)
- In secondo luogo, la teste sentita all'udienza del 25 maggio 2005, Testimone_1 rispondendo sul successivo capitolo 3), ha semplicemente dichiarato: “per quanto posso riferire il mi chiese di procedere con la fatturazione dei beni venduti alla ditta per PT Pt_2 quell'importo”, onde l'assenza di qualsiasi prova anche in ordine alla pattuizione del prezzo con la trattandosi sostanzialmente di una testimonianza de relato. Pt_2
- Irrilevante la testimonianza resa dal teste chiamato da parte opposta a Testimone_2
testimoniare sul fatto di essersi recato con il presso la per effettuare la PT Pt_2 riparazione del macchinario. Egli ha riferito di essere “stato chiamato dal per andare PT insieme a lui a riparare il distributore di DVD”, laddove invece nella fattura è stata indicata una
“macchina per distribuzione cassette”.
L'appello
Ha interposto gravame avverso la sentenza che ha cos' rigettate le sue richieste il , con i PT seguenti motivi d'appello
1) Erroneità della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 Cod. Proc.
Civ.
pagina 3 di 7 2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Errata valutazione del materiale d'istruzione e conseguente erroneità della motivazione.
3) Esorbitanza della condanna alle spese. Violazione DM 55/2014 per come aggiornato dal DM n.
37 dell'8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.
Si costituiva nel giudizio d'appello la chiedendone l'integrale rigetto. Pt_2
§§§§§§§§§§§
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 Cod.
Proc. Civ da parte del Giudice di primo grado, poiché lo stesso a) non avrebbe ammesso il capitolo di prova n. 2) all'uopo formulato dall'opposto (appellante nel presente giudizio) nella memoria ex art. 183, comma sesto n. 2) c.p.c. ritenendolo meramente valutativo (“Vero che il IG. ha venduto alla IG.ra i beni indicati Parte_1 Parte_2 nella fattura n. 1 del 30/07/2009”) e in contrasto implicito con le affermazioni addotte dell'appellante nella propria comparsa di costituzione, ove si fanno invece specifici riferimenti a fatti, nonché circostanze di tempo di luogo e di persone ivi menzionati: “La SI.ra nell'effettuare l'accordo Pt_2 verbale con il SI. per l'acquisto dei beni presenti nella videoteca di quest'ultimo, ha PT visionato gli stessi all'interno dell'azienda di parte opposta ubicata in Mogliano Marche, alla presenza di altre persone, e richiedeva, espressamente, al SI. di consegnare detti beni presso la sua PT abitazione” »
b) non avrebbe ammesso il capitolo 7 (erroneamente definito capitolo 9 in sentenza: Vero che, nel mese di giugno 2009, è stato contattato dal IG. per andare ad effettuare delle riparazioni presso PT
la IG. su un macchinario dallo stesso venduto ed indicato nella fattura n.1 del Parte_2
30.07.2009) quando lo stesso, secondo parte appellante, avrebbe condotto alla prova di quali erano state le intese tra le parti, in quali circostanze storiche le stesse erano avvenute e alla presenza di chi fossero state raggiunte, per quali motivi, con quali disposizioni.
c) non avrebbe ammesso i giusti capitoli di prova, che avrebbero consentito di provare il fatto principale, ossia l'avvenuta consegna della merce fatturata. E ciò, secondo parte appellante appare pagina 4 di 7 illogico se si considera che la contestazione avversaria verteva proprio sull'avvenuta ricezione della merce e, pertanto doveva essere consentita la prova sulla fattispecie costitutiva del proprio credito.
§§§§§§§§§§§
Questa Corte d'Appello ha ordinato la comparizione dei testimoni in data 2 luglio 2024: la rinnovazione dell'esame testimoniale può essere disposta dal giudice d'appello, anche senza necessità
d'istanza di parte (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27286: « Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359
c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del
"devolutum" e dell'"appellatum"»).
Peraltro l'indebita decurtazione di testi e capitoli di prova è veicolata dai motivi d'appello .
Dal relativo verbale assunto innanzi al conSIliere deSInato risulta, fra l'altro:
Teste : Testimone_3
ADR: conosco l'appellante in quanto è il mio compaesano e in questo ambito essendo un centro piccolo ci conosciamo un po' tutti, non conosco, invece, l'altra parte che lei mi nomina.
Cap. 2 “vero che il SInor ha venduto alla SI i beni indicati nella Parte_1 Parte_2 fattura numero 1 del 30 luglio 2009, ovvero macchina per distribuzione cassette, luce ed accessori, telo per cinema, porta vetrine in legno e bancone in server Fujitsu Siemens Econel, DVD noleggio, scaffalatura completa, VHS”
ADR: si è vero, posso dire in proposito quanto segue, vale a dire che una sera di maggio, in quanto io ho un furgone, fui contattato proprio dall'appellante perché gli andassi a trasportare presso un'abitazione i beni che adesso vedo nell'elenco della fattura che mi viene mostrata ed infatti così feci
e preliminarmente mi recai presso questa abitazione anche per verificare il miglior modo per collocare questa merce che era anche voluminosa. Preciso che quindi io feci due viaggi, e il primo viaggio era finalizzato a quello che ho detto. Successivamente, dopo questo primo viaggio, una quindicina di giorni dopo feci un secondo viaggio con il quale portai presso un locale indicatomi dalla SI tutta questa roba. Ricordo che fu proprio in occasione di questo mio primo viaggio che e la SI PT parlarono (era presente anche il marito della SI) che si poteva avere tutta quella roba per un prezzo complessivo di 5000 euro e così si accordarono.
A domanda risponde: “Lei mi chiede se la lista che leggo in questa fattura che mi viene esibita è compatibile con la merce che io trasportai. Lei mi ricorda anche che si tratta di un evento a distanza di molti anni. Posso rispondere affermativamente circa la compatibilità di quello che trasportai con
l'elenco che adesso leggo e in questo senso rispondo in maniera senz'altro positiva.”
DR : preciso che la prima volta io non andai presso locali di pertinenza della SI ma chiamato da
andai semplicemente sulle aree di pertinenza di stesso e lì vidi la roba che PT PT pagina 5 di 7 eventualmente bisognava trasportare. C'era anche la SI e in quelle circostanze di tempo e di luogo si fece l'accordo cui ho accennato. Fu nel secondo tragitto che andai invece presso i locali della SI che mi furono aperti per il dopo che ero andato al suo recapito domiciliare.
a domanda risponde “in entrambi i tragitti sono stato accompagnato da , che è il padre di ER
, non ho ricevuto compensi perché siamo amici e ci si aiuta. Lavoravamo insieme presso i PT cantieri ad esempio, e quindi mi ha chiesto un favore e glielo ho fatto ”
adr “a me personalmente non è stata fatta alcuna firma ne ho fatto firmare alcuna bolla alla parte appellata…
, padre di Testimone_4 Parte_1
Cap. 2 “vero che il SInor ha venduto alla SI i beni indicati nella Parte_1 Parte_2 fattura numero 1 del 30 luglio 2009, ovvero macchina per distribuzione cassette, luce ed accessori, telo per cinema, porta vetrine in legno e bancone in server Fujitsu Siemens econel, DVD noleggio, scaffalatura completa, VHS”
ADR: sì, sono a conoscenza delle circostanze indicate in capitolo e dei singoli beni perché io stesso ho contribuito a montarli. Anzi preciso che per la verità in questo elenco manca la menzione di macchina distribuzione cassette DVD.
Cap. 7 “vero che nel mese di giugno 2009 ha provveduto a trasportare con un furgone unitamente al SInor i beni indicati nella fattura numero 1 del 30 luglio 2009, emessa da Parte_1 quest'ultimo nei confronti della SI , presso un immobile dalla stessa indicato” Parte_2
ADR: sì, è vero, preciso che io ero all'interno del furgone proprio per aiutare, il furgone era di altro CP_ soggetto, anche se io lo guidavo, il furgone era di proprietà della ditta e erano presenti CP_2 anche oltre a me mio figlio e l'altro SInore che ha appena testimoniato.
Cap. 8 “vero che detti beni sono stati riposti in un magazzino dell'immobile della SI Pt_2
”
[...]
ADR: si è vero
a domanda risponde “non fu fatto firmare alcun documento alla SI al momento della ricezione della merce;
si trattava del resto di un qualcosa di amichevole e non formalizzato in questi termini” .
Ciò, del resto, trova un raccordo con la testimonianza già resa da , che Testimone_2
successivamente alla consegna, per un malfunzionamento del distributore dvd, è stato chiamato per occuparsi delle riparazioni e menziona il fatto che si trattasse di un bene che aveva visto a Mogliano, presso il : PT
«sono stato chiamato dal per andare insieme a lui a riparare il distributore di DVD presso PT
l'abitazione della IG.ra , ma adesso non ricordo il cognome, l'abitazione si trovava a Pt_2
Morrovalle e sono andato con la macchina accompagnato dal . Si è trattato, ma di far ripartire PT il macchinario dato che precedentemente, qualche mese prima, quando ancora il aveva la PT
pagina 6 di 7 videoteca a Mogliano, avevo sostituito la scheda madre del sistema del computer del distributore automatico e quindi poi a luglio siamo andati dalla SI.ra per spiegarle il modo di far avviare la Pt_2 macchina dato che lei si era lamentata del fatto che la macchina non si avviava;
[…] posso dire con certezza che si trattava della stessa macchina che il aveva a Mogliano sia per le PT caratteristiche estetiche, era di colore blu, sia perché ho rivisto le stesse schede che avevo sostituito in precedenza;
aggiungo che successivamente, a distanza di due o tre giorni, sono stato chiamato da
per ulteriori delucidazioni sul funzionamento del distributore e in questa occasione sono Pt_2 andato da solo».
A questo punto, non si può che prendere atto di queste dichiarazioni, che danno conto dell'effettiva consegna. Ricordiamo, ancora, che già risultava agli atti del giudizio di primo grado che per la cessione dei beni, vi è stata fatturazione per € 5000 da parte della commercialista che ha Testimone_1 anche conSIliato il di procedere in questo modo per evitare l'autofatturazione; Pt_2
Ne consegue il rigetto dell'opposizione al d.i. , con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi nella mediana dei parametri di riferimento.
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
accoglie l'appello e in riforma della sentenza:
- rigetta l'opposizione proposta da vverso il d.i opposto in primo grado. CP_1
- condanna pagare le spese del doppio grado di giudizio, da liquidare in € CP_1
425+425+851+851 per il primo;
per il secondo 536+536+992+851 a favore di Parte_1
.
[...]
Ancona, così deciso in data 13.5.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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