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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/12/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3384 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE MATTEOTTI N°97 47100 FORLI', presso lo studio dell'avv. PLACHESI PIETRO, rappresentato e difeso dall'avv. PLACHESI PIETRO (CF ) ammesso a C.F._2
patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria con delibera
COA del 16.12.2021
ATTORE nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in Piazza del Carmine 12 FORLI', presso lo studio dell'avv.
IO CO, rappresentato e difeso dall'avv. IO CO
CF C.F._4
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
1 Come segue: per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, disattesa ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda attorea ed in forza della istruttoria espletata e della documentazione depositata, nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare la qualità, in capo al Sig. di Parte_1 proprietario di nr. 150 ulivi, n. 10 cipressi e n. 1 giuggiolo presenti sul Podere
Campoabate n. 89, ubicato in Civitella di Romagna (FC);
− accertare l'effettiva presenza delle suddette piantagioni sul Podere in questione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'avvenuta lesione del diritto del Sig. i goderne e disporne in modo pieno ed esclusivo;
Pt_1
- conseguentemente condannare il Sig. a risarcire, ex art. 2043 CP_1
c.c., in favore del Sig. l danno da quest'ultimo patito pari al valore Pt_1 economico dei beni rivendicati che si quantifica in €. 20.000,00 o in quella diversa o maggiore somma che è stata determinata in corso di causa tramite
C.T.U.;
− condannare, in ogni caso, il Sig. a corrispondere al Sig. CP_1 un importo, equitativamente determinato, dovuto a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per la perdita subita, a far data dal 2019 ad oggi, in termini di impossibilità di beneficiare del godimento delle piantagioni e, in particolare, dei frutti delle stesse, potenziale fonte di profitto;
- in, ulteriore, subordine condannare il Sig. , ai sensi dell'art. CP_1 2041 c.c., a corrispondere al Sig. quanto dovuto a titolo di Parte_1 indebito arricchimento derivante dall'utilizzo e, in particolare, dall'appropriazione dei frutti delle piantagioni in questione, fonte di incremento di valore ed ulteriore guadagno;
− in ogni caso con vittoria di spese di lite.”
Per MO SE:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì: previa modifica delle ordinanze istruttorie, chiede ammettersi i mezzi di prova non ammessi, DICHIARARE l'azione svolta da Parte_1 improcedibile/improponibile poiché svolta tardivamente nei confronti dell'aggiudicatario dei beni della società fallita anziché nei confronti del Fallimento n. 94/2017 nella cui detenzione e possesso si trovavano i medesimi beni e comunque per abuso del diritto;
e, comunque nel merito, DICHIARARE l'azione svolta da infondata in fatto e diritto Parte_1 per le ragioni esposte in atti.
2 In via subordinata: ACCERTATA e DICHIARATA la proprietà del Sig. dei beni Parte_1 oggetti di rivendicazione, ORDINARE ad di provvedere a Parte_1 propria cura e spese all'espianto delle piante di ulivo, cipressi e giuggiolo rinvenute e di ripristinare i luoghi nella loro naturale planarità, con liquidazione in suo favore dell'eventuale indennità, come risultato e provato. In entrambi le ipotesi con vittoria delle spese di lite.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Il sig. (di seguito anche “l'attore”) citava in giudizio il Parte_1 sig. (di seguito anche “il convenuto”) per sentire accertata CP_1
e dichiarata la qualità, in capo all'attore, di proprietario di n. 150 ulivi, n.
10 cipressi e n. 1 giuggiolo presenti sul Podere Campoabate ubicato a
Civitella di Romagna (FC), accertata la presenza di suddette piantagioni sul terreno in questione e per l'effetto accertare e dichiarare l'avvenuta lesione del diritto dell'attore di godere e disporre in molto pieno ed esclusivo di detti beni, con conseguente condanna, ex art. 948 c.c., del convenuto a riconsegnare all'attore i predetti alberi attualmente presenti sul citato podere di cui il convenuto è proprietario, ovvero in subordine la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. pari al valore economico dei beni quantificato in euro 20.000,00 o la diversa somma di giustizia oltre al risarcimento del danno per la perdita subita conseguente alla impossibilità di godere dei beni, ovvero ancora in subordine con condanna ex art. 2041 c.c. del convenuto alla corresponsione all'attore di quanto dovuto a titolo di indebito a seguito dell'arricchimento conseguito per l'appropriazione delle piante, il tutto con vittoria di spese.
Allegava l'attore che, nel corso dell'anno 2008, egli trasferiva dal terreno di proprietà della propria madre, sito in Civitella di Romagna, al podere
Campoabate, le piantagioni sopra identificate. Detto Podere, all'epoca, era di proprietà della società società Controparte_2 rappresentata, ai tempi, dalla moglie dell'attore.
3 A seguito di apertura di procedura di fallimento a carico della società
il fondo veniva venduto all'asta disposta dal Tribunale di Forlì, ed CP_2
acquistato dal convenuto.
L'attore, così, tentava a più riprese di ottenere dal convenuto la restituzione delle piantagioni o il pagamento del corrispettivo. All'uopo, promuoveva anche procedura di mediazione, non andata a buon fine.
Evidenziava dunque l'attore l'esistenza di una lesione del proprio diritto di proprietà sulle piante in questione, trovandosi nella impossibilità, sin dal
2019, di goderne e disporne. Dichiarava così di agire in rivendicazione della proprietà oltre che per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per le perdite subite a causa del mancato godimento dei frutti ed in subordine per l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Si costituiva in giudizio tempestivamente il convenuto con comparsa di costituzione e risposta, nella quale concludeva per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda in quanto svolta tardivamente nei confronti dell'aggiudicatario dei beni anziché nei confronti del Fallimento e, comunque, nel merito, per la declaratoria di infondatezza della domanda attorea, ovvero in subordine per la condanna dell'attore a provvedere all'espianto a propria cura e spese con ripristino dello stato dei luoghi e liquidazione di eventuale indennità, il tutto con vittoria di spese.
Ad avviso del convenuto, in via preliminare, la domanda attorea risulterebbe comunque travolta dagli effetti del fallimento, la piantagione venduta in quanto incorporata nei beni di cui al lotto 20 dell'asta giudiziaria tenutasi il 04.07.2019.
Inoltre, eccepiva il convenuto l'assenza di titolo per il trasferimento delle piante, che poteva essere avvenuto anche a titolo gratuito e per liberalità.
Contestava comunque la domanda attorea anche in ordine alla quantificazione.
4 La causa è stata istruita documentalmente, mediante c.t.u. e prova per testi.
La presenza di piante del tipo di quelle oggetto di causa, a dimora nel podere in questione è confermata dagli accertamenti del c.t.u. (pag. 8, 9 relazione c.t.u.).
La domanda intrapresa dall'attore è infondata in diritto e in fatto e deve essere integralmente rigettata.
Si analizzano nel prosieguo le ragioni del rigetto.
a) In primis, la pretesa restitutoria, avente ad oggetto le piantagioni in questione, in prima istanza avanzata dall'attore, come pure la corrispondente domanda, espletata invece in conclusioni, di pagamento della somma corrispondente al loro valore (e dunque restituzione per equivalente), non sono fondate, né sotto il profilo obbligatorio né sotto quello reale, per i seguenti motivi:
1) sotto il primo profilo, l'attore non chiarisce a che titolo, nel corso dell'anno 2008, egli si sarebbe determinato a trasferire, dal terreno di proprietà della madre al terreno di proprietà della società sopra menzionata, le piante in questione;
pertanto, non è neppure chiaro e provato il correlativo titolo sulla quale detta richiesta di restituzione
(o pagamento dell'equivalente monetario) si fonda: come è noto, infatti, non è a tal fine sufficiente la prova della consegna del bene di cui si pretende la restituzione, ma è necessaria anche la prova del titolo in forza del quale il bene dovrebbe essere restituito, nel caso di specie neppure allegato;
2) sotto il profilo reale, la pretesa dell'attore si fonda sulla affermazione di avere “trasferito” le piantagioni in questione dal terreno di proprietà della madre a quello della società: tuttavia, come si evince dagli articoli 934 e ss c.c. e 956 c.c., non può configurarsi il trasferimento di piantagioni separatamente dalla proprietà del fondo cui essere accedono: invero, come evidenziato
5 dalla giurisprudenza di legittimità, “in virtù del principio dell'accessione il proprietario del suolo acquista la proprietà delle costruzioni e delle piantagioni fin dal momento in cui esse vengono dal terzo eseguito con materiali propri e si inseriscono e si incorporano nel suolo, salva la facoltà dello "ius tollendi", data allo stesso proprietario, al fine di non rendere la sua condizione del tutto dipendente dal fatto più o meno arbitrario del terzo;
qualora tale facoltà non sia o non possa essere esercitata (per essere, le opere considerate, state eseguite a sua scienza e senza opposizione o in buona fede) al terzo spetta solamente un diritto di credito da farsi valere nei confronti del proprietario del suolo”
(Cassazione civile sez. trib., 16/01/2019, n.904): pertanto, una volta incorporate le piantagioni al suolo, non se ne può rivendicare la proprietà separata dal suolo medesimo, spettando eventualmente al terzo solo l'azione ex art. 936 c.c.;
3) come anticipato, esiste ed è disciplinata l'ipotesi prevista dall'art. 936 c.c., nel caso di piantagione effettuata con materiale proprio su terreno altrui;
essa prevede, tuttavia, solo la possibilità di ottenere dal proprietario del fondo un'indennità (art. 936 comma 2 c.c.) pari all'aumento di valore dei materiali o al prezzo della manodopera o l'aumento di valore del fondo;
spetta invece al proprietario del fondo l'eventuale scelta di obbligare chi ha fatto l'opera a levarla, non trovando dunque la pretesa restitutoria attorea – anche per equivalente - alcun riconoscimento normativo;
4) pertanto, la domanda di rivendicazione della proprietà “separata” delle piantagioni (ovvero il loro equivalente monetario), operata dall'attore, è radicalmente infondata: come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, “A norma dell'art.
936 cod. civ., ove un terzo abbia eseguito opere con materiali
6 propri su fondo altrui, il proprietario di quest'ultimo può scegliere se acquisirne la proprietà ovvero obbligare il terzo a rimuoverle;
una volta che la rimozione non sia stata chiesta nel termine di sei mesi di cui all'art. 936, ultimo comma, cit., il proprietario acquista
a titolo originario ed "ipso iure" la proprietà delle opere realizzate, in virtù del principio generale dell'accessione, poiché
l'obbligazione al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera ovvero dell'incremento di valore - che insorge
a suo carico a norma dell'art. 936, secondo comma, cod. civ. - ha natura di indennizzo e non di prestazione sinallagmatica, e non costituisce quindi condizione per la pienezza dell'atto di acquisto”
(Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 23347 del 04/11/2009): la proprietà delle piantagioni oggetto di causa è dunque, per espressa disposizione di legge ed indiscutibilmente, in capo al convenuto quale proprietario del fondo;
coerentemente, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che “il prezzo di un fondo oggetto di vendita forzata include il valore di quanto è esistente sul bene medesimo e, dunque, anche quello delle opere su di esso realizzate (nella specie, un frutteto), con l'ulteriore conseguenza che l'aggiudicatario non è tenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 cod. civ.”
(Cass. Civ., sez. 2, Sentenza n. 26841 del 14/12/2011): la proprietà delle piantagioni spetta dunque al convenuto, per averla acquisita a seguito della vendita forzata;
al contrario, l'attore avrebbe solo diritto ad agire ex art. 936 c.c., azione, tuttavia, mai espressamente né tempestivamente esperita dall'attore medesimo in questa sede.
b) In secondo luogo, la pretesa dell'attore avanzata sub art. 2041 c.c. non può e non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento: come evidenziato in giurisprudenza, infatti, l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario ed è esperibile cioè quando non sia esercitabile
7 nessun'altra azione basata su contratto, fatto illecito o produttivo di obbligazione (cfr., Corte appello Napoli sez. IX, 20/01/2022, n.207,
DeJure): nel caso di specie, tuttavia, l'azione tipica esiste ed è quella, sopra citata, prevista e regolata dall'art. 936 c.c., azione, nel caso di specie, mai tempestivamente esercitata in questa sede dall'odierno attore.
c) In terzo luogo, non pare possa trovare riconoscimento, in questa sede, la domanda risarcitoria attorea esercitata ex art. 2043 c.c.; come è noto, infatti, il criterio di imputazione della responsabilità aquilana è quello del dolo o della colpa, elementi costitutivi della fattispecie che debbono essere allegati e provati dalla parte che si assume danneggiata: detto onere di allegazione e prova, tuttavia, nel caso di specie non sembra soddisfatto da parte dell'attore ed inoltre il convenuto non ha acquisito la proprietà delle piante per un prospettabile atto doloso o colposo, ma come naturale conseguenza di una disposizione di legge.
d) In quarto luogo, non può trovare riconoscimento alcuno in questa sede qualsivoglia pretesa attorea relativamente ai frutti delle piantagioni in questione: come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, fin dal momento dell'incorporazione il proprietario ha diritto a far propri i frutti prodotti dalla cosa (cfr., Cass. 58/1273).
Alla luce di tutto quanto sopra, le domande dell'attore vanno rigettate.
Le spese di lite e di c.t.u. del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014 parametri minimi per tutte le fasi, scaglione corrispondente al valore della causa e dunque alla domanda (circa euro 15/20.000,00).
8
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 3384 del 2021 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Rigetta le domande tutte di Parte_1
2) Condanna alla integrale refusione a Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente procedimento che liquida CP_1
in complessivi euro 2540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Parte_1
Forlì, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3384 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE MATTEOTTI N°97 47100 FORLI', presso lo studio dell'avv. PLACHESI PIETRO, rappresentato e difeso dall'avv. PLACHESI PIETRO (CF ) ammesso a C.F._2
patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria con delibera
COA del 16.12.2021
ATTORE nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in Piazza del Carmine 12 FORLI', presso lo studio dell'avv.
IO CO, rappresentato e difeso dall'avv. IO CO
CF C.F._4
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
1 Come segue: per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, disattesa ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda attorea ed in forza della istruttoria espletata e della documentazione depositata, nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare la qualità, in capo al Sig. di Parte_1 proprietario di nr. 150 ulivi, n. 10 cipressi e n. 1 giuggiolo presenti sul Podere
Campoabate n. 89, ubicato in Civitella di Romagna (FC);
− accertare l'effettiva presenza delle suddette piantagioni sul Podere in questione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'avvenuta lesione del diritto del Sig. i goderne e disporne in modo pieno ed esclusivo;
Pt_1
- conseguentemente condannare il Sig. a risarcire, ex art. 2043 CP_1
c.c., in favore del Sig. l danno da quest'ultimo patito pari al valore Pt_1 economico dei beni rivendicati che si quantifica in €. 20.000,00 o in quella diversa o maggiore somma che è stata determinata in corso di causa tramite
C.T.U.;
− condannare, in ogni caso, il Sig. a corrispondere al Sig. CP_1 un importo, equitativamente determinato, dovuto a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per la perdita subita, a far data dal 2019 ad oggi, in termini di impossibilità di beneficiare del godimento delle piantagioni e, in particolare, dei frutti delle stesse, potenziale fonte di profitto;
- in, ulteriore, subordine condannare il Sig. , ai sensi dell'art. CP_1 2041 c.c., a corrispondere al Sig. quanto dovuto a titolo di Parte_1 indebito arricchimento derivante dall'utilizzo e, in particolare, dall'appropriazione dei frutti delle piantagioni in questione, fonte di incremento di valore ed ulteriore guadagno;
− in ogni caso con vittoria di spese di lite.”
Per MO SE:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì: previa modifica delle ordinanze istruttorie, chiede ammettersi i mezzi di prova non ammessi, DICHIARARE l'azione svolta da Parte_1 improcedibile/improponibile poiché svolta tardivamente nei confronti dell'aggiudicatario dei beni della società fallita anziché nei confronti del Fallimento n. 94/2017 nella cui detenzione e possesso si trovavano i medesimi beni e comunque per abuso del diritto;
e, comunque nel merito, DICHIARARE l'azione svolta da infondata in fatto e diritto Parte_1 per le ragioni esposte in atti.
2 In via subordinata: ACCERTATA e DICHIARATA la proprietà del Sig. dei beni Parte_1 oggetti di rivendicazione, ORDINARE ad di provvedere a Parte_1 propria cura e spese all'espianto delle piante di ulivo, cipressi e giuggiolo rinvenute e di ripristinare i luoghi nella loro naturale planarità, con liquidazione in suo favore dell'eventuale indennità, come risultato e provato. In entrambi le ipotesi con vittoria delle spese di lite.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Il sig. (di seguito anche “l'attore”) citava in giudizio il Parte_1 sig. (di seguito anche “il convenuto”) per sentire accertata CP_1
e dichiarata la qualità, in capo all'attore, di proprietario di n. 150 ulivi, n.
10 cipressi e n. 1 giuggiolo presenti sul Podere Campoabate ubicato a
Civitella di Romagna (FC), accertata la presenza di suddette piantagioni sul terreno in questione e per l'effetto accertare e dichiarare l'avvenuta lesione del diritto dell'attore di godere e disporre in molto pieno ed esclusivo di detti beni, con conseguente condanna, ex art. 948 c.c., del convenuto a riconsegnare all'attore i predetti alberi attualmente presenti sul citato podere di cui il convenuto è proprietario, ovvero in subordine la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. pari al valore economico dei beni quantificato in euro 20.000,00 o la diversa somma di giustizia oltre al risarcimento del danno per la perdita subita conseguente alla impossibilità di godere dei beni, ovvero ancora in subordine con condanna ex art. 2041 c.c. del convenuto alla corresponsione all'attore di quanto dovuto a titolo di indebito a seguito dell'arricchimento conseguito per l'appropriazione delle piante, il tutto con vittoria di spese.
Allegava l'attore che, nel corso dell'anno 2008, egli trasferiva dal terreno di proprietà della propria madre, sito in Civitella di Romagna, al podere
Campoabate, le piantagioni sopra identificate. Detto Podere, all'epoca, era di proprietà della società società Controparte_2 rappresentata, ai tempi, dalla moglie dell'attore.
3 A seguito di apertura di procedura di fallimento a carico della società
il fondo veniva venduto all'asta disposta dal Tribunale di Forlì, ed CP_2
acquistato dal convenuto.
L'attore, così, tentava a più riprese di ottenere dal convenuto la restituzione delle piantagioni o il pagamento del corrispettivo. All'uopo, promuoveva anche procedura di mediazione, non andata a buon fine.
Evidenziava dunque l'attore l'esistenza di una lesione del proprio diritto di proprietà sulle piante in questione, trovandosi nella impossibilità, sin dal
2019, di goderne e disporne. Dichiarava così di agire in rivendicazione della proprietà oltre che per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per le perdite subite a causa del mancato godimento dei frutti ed in subordine per l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Si costituiva in giudizio tempestivamente il convenuto con comparsa di costituzione e risposta, nella quale concludeva per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda in quanto svolta tardivamente nei confronti dell'aggiudicatario dei beni anziché nei confronti del Fallimento e, comunque, nel merito, per la declaratoria di infondatezza della domanda attorea, ovvero in subordine per la condanna dell'attore a provvedere all'espianto a propria cura e spese con ripristino dello stato dei luoghi e liquidazione di eventuale indennità, il tutto con vittoria di spese.
Ad avviso del convenuto, in via preliminare, la domanda attorea risulterebbe comunque travolta dagli effetti del fallimento, la piantagione venduta in quanto incorporata nei beni di cui al lotto 20 dell'asta giudiziaria tenutasi il 04.07.2019.
Inoltre, eccepiva il convenuto l'assenza di titolo per il trasferimento delle piante, che poteva essere avvenuto anche a titolo gratuito e per liberalità.
Contestava comunque la domanda attorea anche in ordine alla quantificazione.
4 La causa è stata istruita documentalmente, mediante c.t.u. e prova per testi.
La presenza di piante del tipo di quelle oggetto di causa, a dimora nel podere in questione è confermata dagli accertamenti del c.t.u. (pag. 8, 9 relazione c.t.u.).
La domanda intrapresa dall'attore è infondata in diritto e in fatto e deve essere integralmente rigettata.
Si analizzano nel prosieguo le ragioni del rigetto.
a) In primis, la pretesa restitutoria, avente ad oggetto le piantagioni in questione, in prima istanza avanzata dall'attore, come pure la corrispondente domanda, espletata invece in conclusioni, di pagamento della somma corrispondente al loro valore (e dunque restituzione per equivalente), non sono fondate, né sotto il profilo obbligatorio né sotto quello reale, per i seguenti motivi:
1) sotto il primo profilo, l'attore non chiarisce a che titolo, nel corso dell'anno 2008, egli si sarebbe determinato a trasferire, dal terreno di proprietà della madre al terreno di proprietà della società sopra menzionata, le piante in questione;
pertanto, non è neppure chiaro e provato il correlativo titolo sulla quale detta richiesta di restituzione
(o pagamento dell'equivalente monetario) si fonda: come è noto, infatti, non è a tal fine sufficiente la prova della consegna del bene di cui si pretende la restituzione, ma è necessaria anche la prova del titolo in forza del quale il bene dovrebbe essere restituito, nel caso di specie neppure allegato;
2) sotto il profilo reale, la pretesa dell'attore si fonda sulla affermazione di avere “trasferito” le piantagioni in questione dal terreno di proprietà della madre a quello della società: tuttavia, come si evince dagli articoli 934 e ss c.c. e 956 c.c., non può configurarsi il trasferimento di piantagioni separatamente dalla proprietà del fondo cui essere accedono: invero, come evidenziato
5 dalla giurisprudenza di legittimità, “in virtù del principio dell'accessione il proprietario del suolo acquista la proprietà delle costruzioni e delle piantagioni fin dal momento in cui esse vengono dal terzo eseguito con materiali propri e si inseriscono e si incorporano nel suolo, salva la facoltà dello "ius tollendi", data allo stesso proprietario, al fine di non rendere la sua condizione del tutto dipendente dal fatto più o meno arbitrario del terzo;
qualora tale facoltà non sia o non possa essere esercitata (per essere, le opere considerate, state eseguite a sua scienza e senza opposizione o in buona fede) al terzo spetta solamente un diritto di credito da farsi valere nei confronti del proprietario del suolo”
(Cassazione civile sez. trib., 16/01/2019, n.904): pertanto, una volta incorporate le piantagioni al suolo, non se ne può rivendicare la proprietà separata dal suolo medesimo, spettando eventualmente al terzo solo l'azione ex art. 936 c.c.;
3) come anticipato, esiste ed è disciplinata l'ipotesi prevista dall'art. 936 c.c., nel caso di piantagione effettuata con materiale proprio su terreno altrui;
essa prevede, tuttavia, solo la possibilità di ottenere dal proprietario del fondo un'indennità (art. 936 comma 2 c.c.) pari all'aumento di valore dei materiali o al prezzo della manodopera o l'aumento di valore del fondo;
spetta invece al proprietario del fondo l'eventuale scelta di obbligare chi ha fatto l'opera a levarla, non trovando dunque la pretesa restitutoria attorea – anche per equivalente - alcun riconoscimento normativo;
4) pertanto, la domanda di rivendicazione della proprietà “separata” delle piantagioni (ovvero il loro equivalente monetario), operata dall'attore, è radicalmente infondata: come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, “A norma dell'art.
936 cod. civ., ove un terzo abbia eseguito opere con materiali
6 propri su fondo altrui, il proprietario di quest'ultimo può scegliere se acquisirne la proprietà ovvero obbligare il terzo a rimuoverle;
una volta che la rimozione non sia stata chiesta nel termine di sei mesi di cui all'art. 936, ultimo comma, cit., il proprietario acquista
a titolo originario ed "ipso iure" la proprietà delle opere realizzate, in virtù del principio generale dell'accessione, poiché
l'obbligazione al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera ovvero dell'incremento di valore - che insorge
a suo carico a norma dell'art. 936, secondo comma, cod. civ. - ha natura di indennizzo e non di prestazione sinallagmatica, e non costituisce quindi condizione per la pienezza dell'atto di acquisto”
(Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 23347 del 04/11/2009): la proprietà delle piantagioni oggetto di causa è dunque, per espressa disposizione di legge ed indiscutibilmente, in capo al convenuto quale proprietario del fondo;
coerentemente, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che “il prezzo di un fondo oggetto di vendita forzata include il valore di quanto è esistente sul bene medesimo e, dunque, anche quello delle opere su di esso realizzate (nella specie, un frutteto), con l'ulteriore conseguenza che l'aggiudicatario non è tenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 cod. civ.”
(Cass. Civ., sez. 2, Sentenza n. 26841 del 14/12/2011): la proprietà delle piantagioni spetta dunque al convenuto, per averla acquisita a seguito della vendita forzata;
al contrario, l'attore avrebbe solo diritto ad agire ex art. 936 c.c., azione, tuttavia, mai espressamente né tempestivamente esperita dall'attore medesimo in questa sede.
b) In secondo luogo, la pretesa dell'attore avanzata sub art. 2041 c.c. non può e non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento: come evidenziato in giurisprudenza, infatti, l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario ed è esperibile cioè quando non sia esercitabile
7 nessun'altra azione basata su contratto, fatto illecito o produttivo di obbligazione (cfr., Corte appello Napoli sez. IX, 20/01/2022, n.207,
DeJure): nel caso di specie, tuttavia, l'azione tipica esiste ed è quella, sopra citata, prevista e regolata dall'art. 936 c.c., azione, nel caso di specie, mai tempestivamente esercitata in questa sede dall'odierno attore.
c) In terzo luogo, non pare possa trovare riconoscimento, in questa sede, la domanda risarcitoria attorea esercitata ex art. 2043 c.c.; come è noto, infatti, il criterio di imputazione della responsabilità aquilana è quello del dolo o della colpa, elementi costitutivi della fattispecie che debbono essere allegati e provati dalla parte che si assume danneggiata: detto onere di allegazione e prova, tuttavia, nel caso di specie non sembra soddisfatto da parte dell'attore ed inoltre il convenuto non ha acquisito la proprietà delle piante per un prospettabile atto doloso o colposo, ma come naturale conseguenza di una disposizione di legge.
d) In quarto luogo, non può trovare riconoscimento alcuno in questa sede qualsivoglia pretesa attorea relativamente ai frutti delle piantagioni in questione: come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, fin dal momento dell'incorporazione il proprietario ha diritto a far propri i frutti prodotti dalla cosa (cfr., Cass. 58/1273).
Alla luce di tutto quanto sopra, le domande dell'attore vanno rigettate.
Le spese di lite e di c.t.u. del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014 parametri minimi per tutte le fasi, scaglione corrispondente al valore della causa e dunque alla domanda (circa euro 15/20.000,00).
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P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 3384 del 2021 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Rigetta le domande tutte di Parte_1
2) Condanna alla integrale refusione a Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente procedimento che liquida CP_1
in complessivi euro 2540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Parte_1
Forlì, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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