Articolo 100 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 99Articolo 101
Versione
15 marzo 1973
Art. 100.
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.870 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973