CASS
Ordinanza 28 febbraio 2023
Ordinanza 28 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 5973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5973 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 5509-2022 proposto da: IN IZ, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE IU AZ 114/A, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RO ALESSANDRINI;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Civile Ord. Sez. U Num. 5973 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 28/02/2023 domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 193/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 18/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere DANILO SESTINI. Ric. 2022 n. 05509 sez. SU - ud. 10-01-2023 -2- FATTI DI CAUSA TR LI agì in giudizio, avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto (avvenuta nell'aprile 1992), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della pretesa. Il TRAP respinse la domanda, ritenendo che dovesse applicarsi, ex art. 2947, 3 0 co., c.c., il termine di prescrizione decennale e che tale termine fosse iniziato a decorrere a far data dal rinvio a giudizio dell'ing. TI (che, per conto del Ministero convenuto, aveva curato il progetto e la direzione dei lavori delle opere di sistemazione idraulica del Tronto), risalente al 21.12.2000, e che, in difetto di costituzione di p.c. da parte della ricorrente e di tempestivi atti interruttivi, la pretesa fosse già prescritta al momento in cui era stata inviata al Ministero la lettera di messa in mora del 20.3.2015. Il TSAP ha rigettato il gravame della LI, premettendo di stigmatizzare la tecnica di redazione dell'appello («che ripetutamente viola il disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. [..], in quanto non formula effettivi motivi, né lo fa in modo adeguatamente specifico, restando le deduzioni del tutto generiche ed approssimative») e ritenendo comunque che le censure non cogliessero nel segno;
e ciò in quanto, in punto di decorrenza della prescrizione, la LI non aveva assolto «all'onere di corroborare e dare corpo alla controeccezione circa la data di conoscibilità dell'evento, tale da contraddire quella individuata dal Ministero» ed in quanto, comunque, la prescrizione decennale (da applicare nella specie in base al termine previsto per il reato di inondazione colposa alla data dei fatti) era maturata «vuoi che la decorrenza fosse collocata dalla data del rinvio a 3 giudizio, vuoi (a tutto concedere) dalla sentenza penale di primo grado», sulla base della più recente giurisprudenza del TSAP. La LI ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
ha resistito, con controricorso, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc in riferimento all'art. 342 cpc;
errata applicazione della norma sull'inammissibilità dell'appello»: trascritti ampi stralci dell'atto di gravame, la ricorrente assume che «la sentenza merita di essere cassata perché ha falsamente applicato l'art. 342 cpc dichiarando la genericità dell'appello senza considerare il significativo contenuto del ricorso nel suo complesso [...], con cui la LI aveva criticato la decisione del primo giudice indicando nel 2008 l'epoca prima della quale non avrebbe potuto raggiungere una consapevolezza del diritto al risarcimento - e prima della quale, dunque, non poteva decorrere la prescrizione - e nel 2015 l'epoca in cui di fatto la raggiunse, tanto da avere inviato una diffida risarcitoria al Ministero». 2. Col secondo motivo, la LI deduce «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 in riferimento agli artt. 132 n. 4 cpc e 118 co. 1 e 2 disp. att. cpc: motivazione mancante o apparente» e censura la sentenza nella parte in cui, dopo aver ritenuto in parte inammissibili i motivi di appello, ha rigettato quello relativo alla maturazione del termine prescrizionale, con una motivazione «apodittica» (che «ha liquidato la questione sollevata dall'appellante senza neanche prenderla in considerazione, ovvero senza dire perché la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere "a tutto concedere" dalla sentenza penale di primo grado»), non rispettando pertanto il precetto di cui all'art. 132, n. 4) c.p.c.. 4 3. Col terzo motivo, si denuncia «falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 2935 c.c. e 2697 co. 2 c.c.: errata o mancata applicazione delle norme sulla prescrizione e sugli oneri di prova»; la ricorrente lamenta che «la decisione si fonda sull'erronea sussunzione della fattispecie alle norme che disciplinano la prescrizione», assume che - come indicato da Cass., S.U. n. 2146/2021 - si sarebbe dovuto tener conto del momento in cui il danneggiato avrebbe avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, sufficiente conoscenza della rapportabilità del danno e sostiene che tale consapevolezza non poteva essere conseguita prima che la sentenza penale del 2008 della Corte di Appello di Perugia accertasse compiutamente le cause dell'esondazione; aggiunge che, poiché «la conoscenza/conoscibilità del nesso causale tra opere idrauliche ed esondazione conseguì all'accertamento compiuto dalla Corte di Appello di Perugia nel 2008, l'affermazione di una più precoce consapevolezza tale da giustificare un'anticipata decorrenza della prescrizione va sostenuta con circostanze specifiche che era onere del Ministero eccipiente allegare e provare, senza che in contrario e prima di ciò possa intravedersi un onere a carico della parte istante». 4. Atteso che la sentenza impugnata, pur dichiarando di stigmatizzare la tecnica di redazione dell'appello, prospetta una inammissibilità soltanto parziale delle censure relative alla questione dell'accertamento della prescrizione («ma tali motivi, in parte inammissibili per la loro genericità, non colgono nel segno») e perviene ad un loro rigetto nel merito, appare assorbente - rispetto al primo motivo - l'esame delle doglianze concernenti l'affermazione dell'intervenuta prescrizione. 4.1. Quanto al secondo motivo, va escluso che ricorra la denunciata carenza di motivazione, dato che il TSAP, ancorché sinteticamente e pur diffondendosi più ampiamente sulla durata del termine di prescrizione, ha spiegato chiaramente le ragioni della ritenuta maturata prescrizione 5 (indicando due possibili decorrenze e richiamando le sue più recenti pronunce che - successivamente a Cass., S.U. n. 2146/2021 - hanno individuato il dies a quo della prescrizione nella data di rinvio a giudizio dell'ing. TI o, al più tardi, nella pronuncia di condanna emessa in primo grado), così ponendo la ricorrente in condizione di contestare (col motivo successivo) la correttezza della decisione adottata. Il motivo risulta pertanto infondato. 4.2. Quanto al terzo motivo, si osserva quanto segue. In relazione alla medesima vicenda dell'esondazione del fiume Tronto, queste Sezioni Unite hanno cassato due pronunce del TSAP che avevano individuato il dies a quo della prescrizione nella stessa data dell'evento alluvionale;
si è affermato che «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione» (Cass., S.U. n. 2146/2021); si è poi ribadito (Cass., S.U. n. 4115/2022) che «incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente 6 percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti». La sentenza qui impugnata, dato atto della pronuncia n. 2146/2021 delle Sezioni Unite, ha affrontato il tema del decorso della prescrizione con riferimento al diverso dies a quo individuato dal TRAP (ossia la data del rinvio a giudizio del TI, avvenuto a distanza di oltre otto anni dall'esondazione) e ha dichiarato di prestare adesione ad un nuovo orientamento emerso in seno al TSAP (a cominciare dalle sentenze nn. 113 e 114 del 2021) successivamente all'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite;
orientamento che - come detto - ha individuato la decorrenza della prescrizione nel rinvio a giudizio del TI o, al più tardi, nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo dal Tribunale di Ascoli Piceno nell'anno 2003. Tanto premesso, ritiene il Collegio, in continuità con le pronunce gemelle emesse da queste Sezioni Unite il 7.6.2022 (nn. 22838, 22839 e 22840/2022), che il motivo vada dichiarato inammissibile. Considerato che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, va ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020). Va richiamato, inoltre, il principio secondo cui «l'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto» 7 (Cass. n. 9014/2018; conforme a Cass. n. 17157/2002 nonché a Cass. n. 1710/1968 e a Cass. n. 2839/1966); ciò comporta che, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti, come detto, in termini di vizio di sussunzione, nelle ipotesi esaminate da Cass., S.U. n. 2146/2021 e da Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (ai sensi di Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l'esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2935 c.c.). Più precisamente e con specifico riferimento all'ipotesi oggetto di causa, deve ritenersi che non sia sindacabile l'accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell'ing. TI o, comunque, nella sua condanna penale pronunciata in primo grado un elemento sintomatico della conoscibilità da parte dell'odierna ricorrente - secondo canoni di ordinaria diligenza - della rapportabilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì da consentire alla danneggiata di attivarsi contro il TI e/o il Ministero per conseguire il risarcimento dei danni. Va rilevato, infine, che - a ben vedere - la ricorrente non ha evidenziato specifici errori di diritto nella ricognizione astratta delle norme richiamate nella rubrica del motivo o nella sussunzione dei fatti all'interno di tali norme, ma ha sostanzialmente opposto una diversa lettura di merito della vicenda che valesse a posticipare agli anni 2008/2009 la decorrenza del termine prescrizionale;
e ciò in ragione di un'assunta maggiore certezza circa il nesso causale che sarebbe stata acquisita solo in quegli anni, ma senza adeguatamente contestare che già nel 2000 o nel 2003 sussistessero 8 - sulla base del rinvio a giudizio o, comunque, della sentenza penale di condanna - elementi idonei a rendere concretamente rapportabili le cause dell'esondazione alla condotta colposa dell'ing. TI e a individuare, pertanto, la responsabilità del Ministero. 4.3. Come anticipato, il primo motivo resta assorbito (non residuando un concreto interesse della ricorrente al suo scrutinio). 5. Le spese di lite seguono la soccombenza. 6. Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 10.1.2023 Il Presidente,
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Civile Ord. Sez. U Num. 5973 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 28/02/2023 domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 193/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 18/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere DANILO SESTINI. Ric. 2022 n. 05509 sez. SU - ud. 10-01-2023 -2- FATTI DI CAUSA TR LI agì in giudizio, avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto (avvenuta nell'aprile 1992), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della pretesa. Il TRAP respinse la domanda, ritenendo che dovesse applicarsi, ex art. 2947, 3 0 co., c.c., il termine di prescrizione decennale e che tale termine fosse iniziato a decorrere a far data dal rinvio a giudizio dell'ing. TI (che, per conto del Ministero convenuto, aveva curato il progetto e la direzione dei lavori delle opere di sistemazione idraulica del Tronto), risalente al 21.12.2000, e che, in difetto di costituzione di p.c. da parte della ricorrente e di tempestivi atti interruttivi, la pretesa fosse già prescritta al momento in cui era stata inviata al Ministero la lettera di messa in mora del 20.3.2015. Il TSAP ha rigettato il gravame della LI, premettendo di stigmatizzare la tecnica di redazione dell'appello («che ripetutamente viola il disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. [..], in quanto non formula effettivi motivi, né lo fa in modo adeguatamente specifico, restando le deduzioni del tutto generiche ed approssimative») e ritenendo comunque che le censure non cogliessero nel segno;
e ciò in quanto, in punto di decorrenza della prescrizione, la LI non aveva assolto «all'onere di corroborare e dare corpo alla controeccezione circa la data di conoscibilità dell'evento, tale da contraddire quella individuata dal Ministero» ed in quanto, comunque, la prescrizione decennale (da applicare nella specie in base al termine previsto per il reato di inondazione colposa alla data dei fatti) era maturata «vuoi che la decorrenza fosse collocata dalla data del rinvio a 3 giudizio, vuoi (a tutto concedere) dalla sentenza penale di primo grado», sulla base della più recente giurisprudenza del TSAP. La LI ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
ha resistito, con controricorso, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc in riferimento all'art. 342 cpc;
errata applicazione della norma sull'inammissibilità dell'appello»: trascritti ampi stralci dell'atto di gravame, la ricorrente assume che «la sentenza merita di essere cassata perché ha falsamente applicato l'art. 342 cpc dichiarando la genericità dell'appello senza considerare il significativo contenuto del ricorso nel suo complesso [...], con cui la LI aveva criticato la decisione del primo giudice indicando nel 2008 l'epoca prima della quale non avrebbe potuto raggiungere una consapevolezza del diritto al risarcimento - e prima della quale, dunque, non poteva decorrere la prescrizione - e nel 2015 l'epoca in cui di fatto la raggiunse, tanto da avere inviato una diffida risarcitoria al Ministero». 2. Col secondo motivo, la LI deduce «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 in riferimento agli artt. 132 n. 4 cpc e 118 co. 1 e 2 disp. att. cpc: motivazione mancante o apparente» e censura la sentenza nella parte in cui, dopo aver ritenuto in parte inammissibili i motivi di appello, ha rigettato quello relativo alla maturazione del termine prescrizionale, con una motivazione «apodittica» (che «ha liquidato la questione sollevata dall'appellante senza neanche prenderla in considerazione, ovvero senza dire perché la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere "a tutto concedere" dalla sentenza penale di primo grado»), non rispettando pertanto il precetto di cui all'art. 132, n. 4) c.p.c.. 4 3. Col terzo motivo, si denuncia «falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 2935 c.c. e 2697 co. 2 c.c.: errata o mancata applicazione delle norme sulla prescrizione e sugli oneri di prova»; la ricorrente lamenta che «la decisione si fonda sull'erronea sussunzione della fattispecie alle norme che disciplinano la prescrizione», assume che - come indicato da Cass., S.U. n. 2146/2021 - si sarebbe dovuto tener conto del momento in cui il danneggiato avrebbe avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, sufficiente conoscenza della rapportabilità del danno e sostiene che tale consapevolezza non poteva essere conseguita prima che la sentenza penale del 2008 della Corte di Appello di Perugia accertasse compiutamente le cause dell'esondazione; aggiunge che, poiché «la conoscenza/conoscibilità del nesso causale tra opere idrauliche ed esondazione conseguì all'accertamento compiuto dalla Corte di Appello di Perugia nel 2008, l'affermazione di una più precoce consapevolezza tale da giustificare un'anticipata decorrenza della prescrizione va sostenuta con circostanze specifiche che era onere del Ministero eccipiente allegare e provare, senza che in contrario e prima di ciò possa intravedersi un onere a carico della parte istante». 4. Atteso che la sentenza impugnata, pur dichiarando di stigmatizzare la tecnica di redazione dell'appello, prospetta una inammissibilità soltanto parziale delle censure relative alla questione dell'accertamento della prescrizione («ma tali motivi, in parte inammissibili per la loro genericità, non colgono nel segno») e perviene ad un loro rigetto nel merito, appare assorbente - rispetto al primo motivo - l'esame delle doglianze concernenti l'affermazione dell'intervenuta prescrizione. 4.1. Quanto al secondo motivo, va escluso che ricorra la denunciata carenza di motivazione, dato che il TSAP, ancorché sinteticamente e pur diffondendosi più ampiamente sulla durata del termine di prescrizione, ha spiegato chiaramente le ragioni della ritenuta maturata prescrizione 5 (indicando due possibili decorrenze e richiamando le sue più recenti pronunce che - successivamente a Cass., S.U. n. 2146/2021 - hanno individuato il dies a quo della prescrizione nella data di rinvio a giudizio dell'ing. TI o, al più tardi, nella pronuncia di condanna emessa in primo grado), così ponendo la ricorrente in condizione di contestare (col motivo successivo) la correttezza della decisione adottata. Il motivo risulta pertanto infondato. 4.2. Quanto al terzo motivo, si osserva quanto segue. In relazione alla medesima vicenda dell'esondazione del fiume Tronto, queste Sezioni Unite hanno cassato due pronunce del TSAP che avevano individuato il dies a quo della prescrizione nella stessa data dell'evento alluvionale;
si è affermato che «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione» (Cass., S.U. n. 2146/2021); si è poi ribadito (Cass., S.U. n. 4115/2022) che «incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente 6 percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti». La sentenza qui impugnata, dato atto della pronuncia n. 2146/2021 delle Sezioni Unite, ha affrontato il tema del decorso della prescrizione con riferimento al diverso dies a quo individuato dal TRAP (ossia la data del rinvio a giudizio del TI, avvenuto a distanza di oltre otto anni dall'esondazione) e ha dichiarato di prestare adesione ad un nuovo orientamento emerso in seno al TSAP (a cominciare dalle sentenze nn. 113 e 114 del 2021) successivamente all'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite;
orientamento che - come detto - ha individuato la decorrenza della prescrizione nel rinvio a giudizio del TI o, al più tardi, nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo dal Tribunale di Ascoli Piceno nell'anno 2003. Tanto premesso, ritiene il Collegio, in continuità con le pronunce gemelle emesse da queste Sezioni Unite il 7.6.2022 (nn. 22838, 22839 e 22840/2022), che il motivo vada dichiarato inammissibile. Considerato che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, va ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020). Va richiamato, inoltre, il principio secondo cui «l'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto» 7 (Cass. n. 9014/2018; conforme a Cass. n. 17157/2002 nonché a Cass. n. 1710/1968 e a Cass. n. 2839/1966); ciò comporta che, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti, come detto, in termini di vizio di sussunzione, nelle ipotesi esaminate da Cass., S.U. n. 2146/2021 e da Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (ai sensi di Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l'esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2935 c.c.). Più precisamente e con specifico riferimento all'ipotesi oggetto di causa, deve ritenersi che non sia sindacabile l'accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell'ing. TI o, comunque, nella sua condanna penale pronunciata in primo grado un elemento sintomatico della conoscibilità da parte dell'odierna ricorrente - secondo canoni di ordinaria diligenza - della rapportabilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì da consentire alla danneggiata di attivarsi contro il TI e/o il Ministero per conseguire il risarcimento dei danni. Va rilevato, infine, che - a ben vedere - la ricorrente non ha evidenziato specifici errori di diritto nella ricognizione astratta delle norme richiamate nella rubrica del motivo o nella sussunzione dei fatti all'interno di tali norme, ma ha sostanzialmente opposto una diversa lettura di merito della vicenda che valesse a posticipare agli anni 2008/2009 la decorrenza del termine prescrizionale;
e ciò in ragione di un'assunta maggiore certezza circa il nesso causale che sarebbe stata acquisita solo in quegli anni, ma senza adeguatamente contestare che già nel 2000 o nel 2003 sussistessero 8 - sulla base del rinvio a giudizio o, comunque, della sentenza penale di condanna - elementi idonei a rendere concretamente rapportabili le cause dell'esondazione alla condotta colposa dell'ing. TI e a individuare, pertanto, la responsabilità del Ministero. 4.3. Come anticipato, il primo motivo resta assorbito (non residuando un concreto interesse della ricorrente al suo scrutinio). 5. Le spese di lite seguono la soccombenza. 6. Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 10.1.2023 Il Presidente,