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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/11/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 590/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 590/2025 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il ministero dell'avv. Nicola Di Benedetto C.F._2 opponenti contro
(p.i. ), con il ministero degli avv.ti Renata Castellan e Sebastiano Controparte_1 P.IVA_1
EL SC opposto
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. dell'11.6.2025, e Parte_1
hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di Parte_2 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 116/2025 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n.
159/20205 R.G., con cui è stato ingiunto a e a il pagamento in Parte_1 Parte_2 solido, in favore di della somma di € 56.294,71 oltre interessi come da domanda Controparte_1 monitoria e oltre spese processuali liquidate in € 1.500,00 per compensi, più € 406,50 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in forza della cessione in favore di previo Controparte_1 contratto del 19.4.2024, del credito derivante dal contratto di prestito personale n. 017343275, stipulato il
30.3.2010 da e a con . Parte_1 Parte_2 Controparte_2
In particolare, gli opponenti hanno chiesto al presente Tribunale: “1) preliminarmente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 116/2025 – RG 159/2025, per difetto di prova scritta essendo il
1 contratto di prestito personale n. 017343275 dichiarato nullo con sentenza del Tribunale di Mantova, n.
221/2015 resa nel procedimento RG 2820\2013, non impugnata e passata in giudicato. 2)
Conseguentemente, e per l'effetto, revocare e privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo 116/2025-
RG 159/2025, opposto per le ragioni esposte in narrativa, con declaratoria di non debenza di alcuna somma da parte dei sigg.ri e . Con vittoria di spese, competenze ed Parte_1 Parte_2 onorari di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c..”.
Con comparsa depositata il 4.9.2025, si è costituito l'opposto chiedendo al presente Controparte_1
Tribunale: “In via preliminare: pronunciare, a carico delle parti opponenti, in solido tra loro ed in favore di
ordinanza ex art. 186bis ovvero ex art. 186ter c.p.c. per l'importo di euro 29.725,33; Nel Controparte_1 merito, in via principale: accertare e dichiarare il credito in favore di e per l'effetto Controparte_1 condannare i sig.ri e al pagamento in solido fra loro, in favore Parte_1 Parte_2 della Banca convenuta, della somma di euro 29.725,33, oltre interessi nella misura legale sul solo capitale dal 11/04/2013 al saldo effettivo ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, incluse quelle della fase monitoria e del procedimento di mediazione.”.
2. Risulta in atti che, in forza della transazione conclusa tra le parti in pendenza del presente giudizio, ha rinunciato al decreto ingiuntivo opposto, e e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
hanno rinunciato agli atti del presente giudizio di opposizione, per cui chiedono congiuntamente che
[...] sia dichiarata l'estinzione del presente giudizio ex art. 306 c.p.c., con compensazione integrale delle spese di lite.
In base al principio “iura novit curia”, tenendo conto del contenuto della transazione conclusa dalle parti, non va dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia di parte opponente agli atti del giudizio di opposizione, accettata dall'opposto ex art. 306 c.p.c., come richiesto dalle parti, in quanto ciò implicherebbe che il decreto ingiuntivo opposto acquisterebbe efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c., contrariamente a quanto concordato in sede transattiva dalle parti, bensì va dichiarata la cessazione della materia del contendere sia in ordine al credito opposto sia in ordine alle spese di lite e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti di entrambi gli ingiunti odierni opponenti (cfr. testualmente Cass. civ. , sez. I, n.
13805/2008, citata da ultimo da Cass. civ., sez. VI, n. 18125/2017: “La cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione
(v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n.
2 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992).”), senza provvedere sulle spese di lite in base al cd. principio della soccombenza virtuale, elaborato dalla giurisprudenza in caso di cessazione della materia del contendere sulla sola pretesa sostanziale azionata in giudizio, in quanto nel caso di specie le parti hanno raggiunto un accordo anche in ordine alle spese di lite, pattuendone la compensazione integrale (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. II, 29/11/2016, n. 24234, testualmente: “Come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.”).
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 116/2025 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 159/20205 R.G. nei confronti di entrambi gli ingiunti;
compensa integralmente le spese di lite, su accordo delle parti.
Gela, 19/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 590/2025 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il ministero dell'avv. Nicola Di Benedetto C.F._2 opponenti contro
(p.i. ), con il ministero degli avv.ti Renata Castellan e Sebastiano Controparte_1 P.IVA_1
EL SC opposto
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. dell'11.6.2025, e Parte_1
hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di Parte_2 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 116/2025 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n.
159/20205 R.G., con cui è stato ingiunto a e a il pagamento in Parte_1 Parte_2 solido, in favore di della somma di € 56.294,71 oltre interessi come da domanda Controparte_1 monitoria e oltre spese processuali liquidate in € 1.500,00 per compensi, più € 406,50 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in forza della cessione in favore di previo Controparte_1 contratto del 19.4.2024, del credito derivante dal contratto di prestito personale n. 017343275, stipulato il
30.3.2010 da e a con . Parte_1 Parte_2 Controparte_2
In particolare, gli opponenti hanno chiesto al presente Tribunale: “1) preliminarmente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 116/2025 – RG 159/2025, per difetto di prova scritta essendo il
1 contratto di prestito personale n. 017343275 dichiarato nullo con sentenza del Tribunale di Mantova, n.
221/2015 resa nel procedimento RG 2820\2013, non impugnata e passata in giudicato. 2)
Conseguentemente, e per l'effetto, revocare e privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo 116/2025-
RG 159/2025, opposto per le ragioni esposte in narrativa, con declaratoria di non debenza di alcuna somma da parte dei sigg.ri e . Con vittoria di spese, competenze ed Parte_1 Parte_2 onorari di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c..”.
Con comparsa depositata il 4.9.2025, si è costituito l'opposto chiedendo al presente Controparte_1
Tribunale: “In via preliminare: pronunciare, a carico delle parti opponenti, in solido tra loro ed in favore di
ordinanza ex art. 186bis ovvero ex art. 186ter c.p.c. per l'importo di euro 29.725,33; Nel Controparte_1 merito, in via principale: accertare e dichiarare il credito in favore di e per l'effetto Controparte_1 condannare i sig.ri e al pagamento in solido fra loro, in favore Parte_1 Parte_2 della Banca convenuta, della somma di euro 29.725,33, oltre interessi nella misura legale sul solo capitale dal 11/04/2013 al saldo effettivo ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, incluse quelle della fase monitoria e del procedimento di mediazione.”.
2. Risulta in atti che, in forza della transazione conclusa tra le parti in pendenza del presente giudizio, ha rinunciato al decreto ingiuntivo opposto, e e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
hanno rinunciato agli atti del presente giudizio di opposizione, per cui chiedono congiuntamente che
[...] sia dichiarata l'estinzione del presente giudizio ex art. 306 c.p.c., con compensazione integrale delle spese di lite.
In base al principio “iura novit curia”, tenendo conto del contenuto della transazione conclusa dalle parti, non va dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia di parte opponente agli atti del giudizio di opposizione, accettata dall'opposto ex art. 306 c.p.c., come richiesto dalle parti, in quanto ciò implicherebbe che il decreto ingiuntivo opposto acquisterebbe efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c., contrariamente a quanto concordato in sede transattiva dalle parti, bensì va dichiarata la cessazione della materia del contendere sia in ordine al credito opposto sia in ordine alle spese di lite e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti di entrambi gli ingiunti odierni opponenti (cfr. testualmente Cass. civ. , sez. I, n.
13805/2008, citata da ultimo da Cass. civ., sez. VI, n. 18125/2017: “La cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione
(v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n.
2 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992).”), senza provvedere sulle spese di lite in base al cd. principio della soccombenza virtuale, elaborato dalla giurisprudenza in caso di cessazione della materia del contendere sulla sola pretesa sostanziale azionata in giudizio, in quanto nel caso di specie le parti hanno raggiunto un accordo anche in ordine alle spese di lite, pattuendone la compensazione integrale (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. II, 29/11/2016, n. 24234, testualmente: “Come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.”).
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 116/2025 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 159/20205 R.G. nei confronti di entrambi gli ingiunti;
compensa integralmente le spese di lite, su accordo delle parti.
Gela, 19/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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