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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/10/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
IA LA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 248/ 2021 R. G. tra
LO (cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Euprepio Curto del Foro di Brindisi presso il cui Studio in FR ON (BR) via Municipio 11 è elettivamente domiciliata,
attrice contro
(cf: )in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Milena D'Ambrosio del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in FR ON (BR) via Basile 1/A è elettivamente domiciliato, convenuto
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Veniva introdotta l'azione di risarcimento per le lesioni, come da referti ospedalieri e certificazioni mediche, chiedendo l'accertamento della imputabilità alla amministrazione con quantificazione del danno in euro 29.659,59 per mezzo della perizia stragiudiziale Dott. in esito alla guarigione. Per_1
Si esponeva che le stesse fossero state riportate in ragione della caduta, avvenuta il
27.05.202 -h. 12 circa- in via Roma, a causa di una chianca che provocò la perdita di equilibrio dalla bicicletta.
Costituito l'ente convenuto veniva contestato l'an e quantum.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc per le richieste istruttorie con provvedimento del
27.05.2021, venivano ammesse le prove orali con ordinanza del 18.04.2022 ed esaminati i testi e ccogliendo la richiesta di ctu medica su cui Tes_1 Tes_2
vi era riserva.
Completato l'adempimento a cura del ctu nominato Dott. la causa veniva Per_2
affidata per la definizione ad altro giudicante con decreto del 04.05.2023 e, successivamente, allo scrivente con decreto del 07.05.2024 emesso dalla Presidenza
Sezione Civile.
Disposto il prosieguo per la discussione ex art. 281 quinquies cpc alla udienza del
13.10.2025, veniva trattenuta per la decisione.
Fatto e diritto
Le risultanze di giudizio risultano non convergenti con riguardo alla piena prova sulla dinamica e consequenziale completa imputabilità alla Amministrazione convenuta.
Si riportano nella loro interezza contenutistica le deposizioni di : “Ho Tes_1 conosciuto l'attrice in occasione dell'evento per cui è causa, mi trovavo in macchina con mio marito su via Roma a FR, quasi vicino alla piazza, in corrispondenza di un tabacchino;
davanti a noi c'era la sig. LO in sella alla sua bici, a circa un paio di metri di distanza e abbiamo assistito all'incidente. La conoscevo di vista
..quando siamo scesi dalla macchina e ci siamo avvicinati per soccorrere la signora, ho visto che la bici era nelle immediate vicinanze di una chianca che alla vista sembrava sconnessa, direi fuori sede. Non mi sono messa a verificare se la chianca si muovesse o meno;
via Roma è fatta di chianche di colore uguale. Non so dire se fosse visibile a chiunque questa sconnessione…riconosco nelle foto che mi vengono esibite i luoghi di causa ma non so dire se quella ritratta sia esattamente la sconnessione della pavimentazione in chianche in questione… io e mio marito abbiamo accompagnato la signora al pronto soccorso di FR ..non so dire se quel particolare tratto di via
Roma sia particolarmente sconnesso perché io percorro sempre quella tratta a piedi” e di ..davanti a noi c'era la signora con la bicicletta e l'ho vista cadere e Tes_2
sbattere contro un muro;
era mezzogiorno ma non sono in grado di ricordare la data;
l'evento è accaduto all'altezza di via Roma in cui c'era il bar in prossimità di Pt_2
quel bar il marciapiede si restringe e la signora, camminando sulla sede stradale, è caduta sul muro a destra. Mia moglie si è avvicinata per assistere la signora, io mi sono occupato della bicicletta per toglierla da lì; mi sono accorto che c'era una
Pagina 2 chianca che si muoveva. Dalle foto riconosco il luogo ma non sono in grado di riconoscere la chianca…io ho prelevato la bicicletta che era al centro della strada, la signora invece ha battuto sul muro alla sua destra, in prossimità del marciapiede;
l'ho vista incappare in qualcosa e subito cadere. Via Roma ha una pavimentazione sconnessa, particolarmente in quel tratto ..la sconnessione in questione e la mobilità della chianca non è visibile all'esterno”.
In particolare, pur mancando i testi di individuare con precisione la chianca tra le fotografie versate, va osservato che esponga di una sconnessione della basola, Tes_1 precisata quale allocazione fuori sede, non avendo verificato “se si muovesse”, peculiare ed unica caratteristica, invece, affermata dal che aggiunge di aver visto la Tes_2 donna “incappare in qualcosa”.
Le rappresentazioni fornite, pur palesando distonia, sia ove poste in comparazione tra loro, sia nel confronto tra la dichiarazione del ed il narrato in citazione: “la Tes_1 chianca sembrava stabile ma oscillava al passaggio della stessa” (si cfr. pag. 1, punto 2 dell'atto), vengono nel loro complessivo apporto vengono ritenute genuine per via delle ragioni di seguito.
Sussiste diversità estrinseca tra una dislocazione della basola dal suo alloggiamento
(come rammentata dalla che tuttavia conferma di non aver ben verificato) e che Tes_1
comporta una sorta di dissesto/disuguaglianza del piano di calpestio, ed, invece, uno scollamento della prima dal suo letto che lascia il piano fisicamente uniforme alla percezione visiva.
Le immagini, invero, documentano una pavimentazione caratteristica in pietra, tipica dei centri urbani storici, di datata fattura, posata trasversalmente rispetto alla longitudine della strada, le cui singole lastre sono irregolari nelle forme, superfici usurate e dimensioni, con fughe larghe riempite in materiale cementizio, distaccatosi in svariati punti.
Non si manifestano rilevanti difformità di livello del basolato nel suo complesso;
viene indicata dai testi la ubicazione della basola “incriminata” nei pressi del bar la Pt_2
unica fotografia fornita, che ritrae il piede in appoggio sulla lastra, non evidenzia visivamente un sollevamento, sia pur parziale, della stessa dal massetto a causa dal peso
Pagina 3 corporeo sovrapposto e va, altresì, notato il residuare di una parte della preesistente fuga di ancoraggio in un angolo e lungo un lato della basola.
La descrizione resa dall'attrice, pertanto, coniugata con gli elementi sopradetti, si rende compatibile con un leggero basculaggio della basola sul massetto di suo alloggio.
Va notato, inoltre, che l'“incappare in qualcosa” segnalato dal teste che Tes_2
racconta fosse in auto a breve distacco (circa 2 mt, precisa la moglie) dalla bicicletta, peraltro in orario di piena luce diurna ed asciuttezza di manto, chiarisca la sua avvenuta percezione di un intoppo frappostosi alla pedalata, dunque di un fattore ulteriore, differente e più assorbente nella verificazione del sinistro rispetto alla condizione della lastra.
Vanno anche tenuti in conto l'età adulta della donna (anni 50 alla data del fatto) e la sua buona salute priva di precedenti anamnestici (si v. ctu medico legale) in relazione alla auto-responsabilità ed esigibile conduzione prudente su velocipede, in specie percorrendo il basolato di palese caratteristica irregolare, anche non potendo andare escluso, nel disturbo dell'equilibrio sulle due ruote, il ravvicinamento eccessivo della ciclista al bacchettone del marciapiede tant'è che, cadendo, sbatteva dapprima contro il muro dell'edificio collocato sul marciapiede stesso.
Si osserva, pertanto, che tutte le suesposte circostanze concorrano in maniera preponderante alla caduta, che viene imputata al modesto vacillare della basola nella misura del 15%, sulla base del principio di regolarità ed adeguatezza causale (si cfr.
Cass. Civ. ord. n. 35966 del 27.12.2023).
D'altro canto, in linea ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. Civ. ord. 13729/
2022 e sent. n. 456/ 2021 e n. 11060 del 24.04.2024), se la danneggiata è tenuta a provare il pieno nesso causale tra la cosa in custodia e il danno qui emergendo l'addebitabilità maggiore alla sua condotta, spetta al custode la prova cosiddetta liberatoria mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità; nella specie, il dondolìo di una lastra può fattualmente concorrere a compromettere una andatura al passo o su due ruote.
Sicchè, con riguardo agli accertati esiti dell'episodio, derivando invalidità anatomo- funzionale e pregiudizio estetico per frattura pluriframmentraria scomposta del III
Pagina 4 medio della clavicola dx sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi, opportuno riferimento ai fini della quantificazione del danno è la Tabella di Milano, secondo il parametro ad oggi in vigore (si cfr. ex pluris, Cass. Civ. ordinanza n. 19229/
2022 dep. il 15 giugno 2022), riconosciuta quale documento para-normativo (Cass. Civ.
12408/ 2011) perché idoneo a garantire uniformità pecuniaria di base in rapporto al valore punto del danno biologico.
Non essendo stati provati peculiari indici di personalizzazione e muovendo dalle congrue risultanze di ctu, la misura risarcitoria viene determinata come di seguito.
Si stabilisce per l'attrice di anni 50 all'epoca del sinistro, un totale di euro 2.331,47 per il danno biologico temporaneo (indennità giornaliera per e. 56,18: ITT per gg. 4= e.
224,72; ITP al 75% per gg. 20 = e. 842,70; ITP al 50% per gg. 30 = e. 842,70, ITP al
25% per gg. 30= 421,35), oltre ad euro 12.948,10 per danno biologico permanente (e.
963,40 come valore per punto base per postumi permanenti invalidanti al 8%).
All'importo predetto, andrà addizionata la voce relativa alle spese mediche affrontate, documentate e ritenute coerenti, né soggette a futuri esborsi, per euro 311,35.
Le voci complessive di euro 15.279,57 in relazione al danno biologico e spese vive andranno, in ultimo, decurtate sulla base della percentuale del 15% riconosciuta in favore dell'attrice, con determinazione finale in euro 2.291,94 ed euro 46,70 per spese.
Tramutato il debito di valore in debito di valuta a questo andranno applicati gli interessi compensativi dalla data dell'evento al giorno del soddisfo : “ Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”.
In assenza di ulteriori allegazioni va esclusa la voce attinente al danno morale per la sua intrinseca autonomia ontologica.
Pagina 5 Le competenze di lite, in considerazione del parziale accoglimento, vengono compensate tra le parti ponendo definitivamente le spese di ctu, liquidate in euro 650,00 con decreto del 07.07.2023, in solido tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertata la concorrente responsabilità del Controparte_1
nella verificazione del sinistro, accoglie parzialmente la domanda di
[...]
; Parte_3 per l'effetto,
condanna il in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno in favore di liquidato in totali Parte_3
euro 2.291,94 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo, e spese mediche per euro 46,70 oltre interessi legali;
compensa le competenze di lite tra le parti;
dispone in via definitiva la condanna in solido tra le parti al pagamento dei compensi di Ctu, nella misura del 50% per ciascuna delle parti.
Brindisi, 23.10.2025
Il Giudice On.
IA LA
Pagina 6
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
IA LA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 248/ 2021 R. G. tra
LO (cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Euprepio Curto del Foro di Brindisi presso il cui Studio in FR ON (BR) via Municipio 11 è elettivamente domiciliata,
attrice contro
(cf: )in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Milena D'Ambrosio del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in FR ON (BR) via Basile 1/A è elettivamente domiciliato, convenuto
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Veniva introdotta l'azione di risarcimento per le lesioni, come da referti ospedalieri e certificazioni mediche, chiedendo l'accertamento della imputabilità alla amministrazione con quantificazione del danno in euro 29.659,59 per mezzo della perizia stragiudiziale Dott. in esito alla guarigione. Per_1
Si esponeva che le stesse fossero state riportate in ragione della caduta, avvenuta il
27.05.202 -h. 12 circa- in via Roma, a causa di una chianca che provocò la perdita di equilibrio dalla bicicletta.
Costituito l'ente convenuto veniva contestato l'an e quantum.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc per le richieste istruttorie con provvedimento del
27.05.2021, venivano ammesse le prove orali con ordinanza del 18.04.2022 ed esaminati i testi e ccogliendo la richiesta di ctu medica su cui Tes_1 Tes_2
vi era riserva.
Completato l'adempimento a cura del ctu nominato Dott. la causa veniva Per_2
affidata per la definizione ad altro giudicante con decreto del 04.05.2023 e, successivamente, allo scrivente con decreto del 07.05.2024 emesso dalla Presidenza
Sezione Civile.
Disposto il prosieguo per la discussione ex art. 281 quinquies cpc alla udienza del
13.10.2025, veniva trattenuta per la decisione.
Fatto e diritto
Le risultanze di giudizio risultano non convergenti con riguardo alla piena prova sulla dinamica e consequenziale completa imputabilità alla Amministrazione convenuta.
Si riportano nella loro interezza contenutistica le deposizioni di : “Ho Tes_1 conosciuto l'attrice in occasione dell'evento per cui è causa, mi trovavo in macchina con mio marito su via Roma a FR, quasi vicino alla piazza, in corrispondenza di un tabacchino;
davanti a noi c'era la sig. LO in sella alla sua bici, a circa un paio di metri di distanza e abbiamo assistito all'incidente. La conoscevo di vista
..quando siamo scesi dalla macchina e ci siamo avvicinati per soccorrere la signora, ho visto che la bici era nelle immediate vicinanze di una chianca che alla vista sembrava sconnessa, direi fuori sede. Non mi sono messa a verificare se la chianca si muovesse o meno;
via Roma è fatta di chianche di colore uguale. Non so dire se fosse visibile a chiunque questa sconnessione…riconosco nelle foto che mi vengono esibite i luoghi di causa ma non so dire se quella ritratta sia esattamente la sconnessione della pavimentazione in chianche in questione… io e mio marito abbiamo accompagnato la signora al pronto soccorso di FR ..non so dire se quel particolare tratto di via
Roma sia particolarmente sconnesso perché io percorro sempre quella tratta a piedi” e di ..davanti a noi c'era la signora con la bicicletta e l'ho vista cadere e Tes_2
sbattere contro un muro;
era mezzogiorno ma non sono in grado di ricordare la data;
l'evento è accaduto all'altezza di via Roma in cui c'era il bar in prossimità di Pt_2
quel bar il marciapiede si restringe e la signora, camminando sulla sede stradale, è caduta sul muro a destra. Mia moglie si è avvicinata per assistere la signora, io mi sono occupato della bicicletta per toglierla da lì; mi sono accorto che c'era una
Pagina 2 chianca che si muoveva. Dalle foto riconosco il luogo ma non sono in grado di riconoscere la chianca…io ho prelevato la bicicletta che era al centro della strada, la signora invece ha battuto sul muro alla sua destra, in prossimità del marciapiede;
l'ho vista incappare in qualcosa e subito cadere. Via Roma ha una pavimentazione sconnessa, particolarmente in quel tratto ..la sconnessione in questione e la mobilità della chianca non è visibile all'esterno”.
In particolare, pur mancando i testi di individuare con precisione la chianca tra le fotografie versate, va osservato che esponga di una sconnessione della basola, Tes_1 precisata quale allocazione fuori sede, non avendo verificato “se si muovesse”, peculiare ed unica caratteristica, invece, affermata dal che aggiunge di aver visto la Tes_2 donna “incappare in qualcosa”.
Le rappresentazioni fornite, pur palesando distonia, sia ove poste in comparazione tra loro, sia nel confronto tra la dichiarazione del ed il narrato in citazione: “la Tes_1 chianca sembrava stabile ma oscillava al passaggio della stessa” (si cfr. pag. 1, punto 2 dell'atto), vengono nel loro complessivo apporto vengono ritenute genuine per via delle ragioni di seguito.
Sussiste diversità estrinseca tra una dislocazione della basola dal suo alloggiamento
(come rammentata dalla che tuttavia conferma di non aver ben verificato) e che Tes_1
comporta una sorta di dissesto/disuguaglianza del piano di calpestio, ed, invece, uno scollamento della prima dal suo letto che lascia il piano fisicamente uniforme alla percezione visiva.
Le immagini, invero, documentano una pavimentazione caratteristica in pietra, tipica dei centri urbani storici, di datata fattura, posata trasversalmente rispetto alla longitudine della strada, le cui singole lastre sono irregolari nelle forme, superfici usurate e dimensioni, con fughe larghe riempite in materiale cementizio, distaccatosi in svariati punti.
Non si manifestano rilevanti difformità di livello del basolato nel suo complesso;
viene indicata dai testi la ubicazione della basola “incriminata” nei pressi del bar la Pt_2
unica fotografia fornita, che ritrae il piede in appoggio sulla lastra, non evidenzia visivamente un sollevamento, sia pur parziale, della stessa dal massetto a causa dal peso
Pagina 3 corporeo sovrapposto e va, altresì, notato il residuare di una parte della preesistente fuga di ancoraggio in un angolo e lungo un lato della basola.
La descrizione resa dall'attrice, pertanto, coniugata con gli elementi sopradetti, si rende compatibile con un leggero basculaggio della basola sul massetto di suo alloggio.
Va notato, inoltre, che l'“incappare in qualcosa” segnalato dal teste che Tes_2
racconta fosse in auto a breve distacco (circa 2 mt, precisa la moglie) dalla bicicletta, peraltro in orario di piena luce diurna ed asciuttezza di manto, chiarisca la sua avvenuta percezione di un intoppo frappostosi alla pedalata, dunque di un fattore ulteriore, differente e più assorbente nella verificazione del sinistro rispetto alla condizione della lastra.
Vanno anche tenuti in conto l'età adulta della donna (anni 50 alla data del fatto) e la sua buona salute priva di precedenti anamnestici (si v. ctu medico legale) in relazione alla auto-responsabilità ed esigibile conduzione prudente su velocipede, in specie percorrendo il basolato di palese caratteristica irregolare, anche non potendo andare escluso, nel disturbo dell'equilibrio sulle due ruote, il ravvicinamento eccessivo della ciclista al bacchettone del marciapiede tant'è che, cadendo, sbatteva dapprima contro il muro dell'edificio collocato sul marciapiede stesso.
Si osserva, pertanto, che tutte le suesposte circostanze concorrano in maniera preponderante alla caduta, che viene imputata al modesto vacillare della basola nella misura del 15%, sulla base del principio di regolarità ed adeguatezza causale (si cfr.
Cass. Civ. ord. n. 35966 del 27.12.2023).
D'altro canto, in linea ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. Civ. ord. 13729/
2022 e sent. n. 456/ 2021 e n. 11060 del 24.04.2024), se la danneggiata è tenuta a provare il pieno nesso causale tra la cosa in custodia e il danno qui emergendo l'addebitabilità maggiore alla sua condotta, spetta al custode la prova cosiddetta liberatoria mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità; nella specie, il dondolìo di una lastra può fattualmente concorrere a compromettere una andatura al passo o su due ruote.
Sicchè, con riguardo agli accertati esiti dell'episodio, derivando invalidità anatomo- funzionale e pregiudizio estetico per frattura pluriframmentraria scomposta del III
Pagina 4 medio della clavicola dx sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi, opportuno riferimento ai fini della quantificazione del danno è la Tabella di Milano, secondo il parametro ad oggi in vigore (si cfr. ex pluris, Cass. Civ. ordinanza n. 19229/
2022 dep. il 15 giugno 2022), riconosciuta quale documento para-normativo (Cass. Civ.
12408/ 2011) perché idoneo a garantire uniformità pecuniaria di base in rapporto al valore punto del danno biologico.
Non essendo stati provati peculiari indici di personalizzazione e muovendo dalle congrue risultanze di ctu, la misura risarcitoria viene determinata come di seguito.
Si stabilisce per l'attrice di anni 50 all'epoca del sinistro, un totale di euro 2.331,47 per il danno biologico temporaneo (indennità giornaliera per e. 56,18: ITT per gg. 4= e.
224,72; ITP al 75% per gg. 20 = e. 842,70; ITP al 50% per gg. 30 = e. 842,70, ITP al
25% per gg. 30= 421,35), oltre ad euro 12.948,10 per danno biologico permanente (e.
963,40 come valore per punto base per postumi permanenti invalidanti al 8%).
All'importo predetto, andrà addizionata la voce relativa alle spese mediche affrontate, documentate e ritenute coerenti, né soggette a futuri esborsi, per euro 311,35.
Le voci complessive di euro 15.279,57 in relazione al danno biologico e spese vive andranno, in ultimo, decurtate sulla base della percentuale del 15% riconosciuta in favore dell'attrice, con determinazione finale in euro 2.291,94 ed euro 46,70 per spese.
Tramutato il debito di valore in debito di valuta a questo andranno applicati gli interessi compensativi dalla data dell'evento al giorno del soddisfo : “ Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”.
In assenza di ulteriori allegazioni va esclusa la voce attinente al danno morale per la sua intrinseca autonomia ontologica.
Pagina 5 Le competenze di lite, in considerazione del parziale accoglimento, vengono compensate tra le parti ponendo definitivamente le spese di ctu, liquidate in euro 650,00 con decreto del 07.07.2023, in solido tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertata la concorrente responsabilità del Controparte_1
nella verificazione del sinistro, accoglie parzialmente la domanda di
[...]
; Parte_3 per l'effetto,
condanna il in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno in favore di liquidato in totali Parte_3
euro 2.291,94 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo, e spese mediche per euro 46,70 oltre interessi legali;
compensa le competenze di lite tra le parti;
dispone in via definitiva la condanna in solido tra le parti al pagamento dei compensi di Ctu, nella misura del 50% per ciascuna delle parti.
Brindisi, 23.10.2025
Il Giudice On.
IA LA
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