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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8260 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RO TR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8158/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 C.F. Parte_2 C.F._2 C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7 C.F. ) Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9 (C.F. Parte_10 C.F._10
(C.F. ) Parte_11 C.F._11 (C.F. ) Parte_12 C.F._12
(C.F. Parte_13 C.F._13
C.F. Parte_14 C.F._14
(C.F. ) Parte_15 C.F._15
(C.F. ) Parte_16 C.F._16
(C.F. ) Parte_17 C.F._17 (C.F. Parte_18 C.F._18
(C.F. ) Parte_19 C.F._19 C.F. ) Parte_20 C.F._20
(C.F. ) Parte_21 C.F._21
(C.F. ) Parte_22 C.F._22
(C.F. ) Parte_23 C.F._23 (C.F. Parte_24 C.F._24
(C.F. ) Parte_25 C.F._25
(C.F. ) Parte_26 C.F._26
(C.F. ) Parte_27 C.F._27
(C.F. ) Parte_28 C.F._28 (C.F. ) Parte_29 C.F._29 pagina 1 di 12 (C.F. ) Parte_30 C.F._30 (C.F. ) Parte_31 C.F._31 C.F. ) Parte_32 C.F._32 C.F. ) Parte_33 C.F._33 (C.F. ) Parte_34 C.F._34 C.F. ) Parte_35 C.F._35
(C.F. ), Parte_36 C.F._36 C.F. ), Parte_37 C.F._37 (C.F. Parte_38 C.F._38
(C.F. ) Parte_39 C.F._39
(C.F. Parte_40 C.F._40
(C.F. Parte_41 C.F._41 C.F. ), Parte_42 C.F._42
(C.F. ) Parte_43 C.F._43
(C.F. ) Parte_44 C.F._44
(C.F. ), Parte_45 C.F._45 C.F. ), Parte_46 C.F._46
(C.F. ) Parte_47 C.F._47
(C.F. ) Parte_48 C.F._48
(C.F. ) Parte_49 C.F._49
(C.F. ) Parte_50 C.F._50 (C.F. ) Parte_51 C.F._51 (C.F. ) Parte_52 C.F._52
(C.F. Parte_53 C.F._53
(C.F. ) Parte_54 C.F._54 (C.F. ) Parte_55 C.F._55 C.F. ) Parte_56 C.F._56
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SACCO NICOLA e , Parte_57 C.F._57 elettivamente domiciliato in VIA G. BELLEZZA, 11 20136 MILANO presso il difensore avv. SACCO NICOLA
ATTORI Contro
(C.F./P.IVA , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Laura Sommaruga (C.F. e Federico Ianeselli (C.F. C.F._58
domiciliato presso il loro Studio (Gitti and Partners Studio Legale Associato) C.F._59 in (20123) Milano, via Dante n. 9,
CONVENUTO
C.F. ), Controparte_2 C.F._60
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCO NICOLA Controparte_3 C.F._61 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SACCO NICOLA INTERVENUTI
pagina 2 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, Parte_1 Parte_2 Parte_54 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , Pt_15 Parte_16 Parte_17 Parte_55 Pt_18
, , ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 [...]
, , Parte_23 Parte_24 Controparte_4 Parte_56
, , , Parte_27 Parte_28 Parte_29 Parte_30 Parte_31
, , , Parte_32 Parte_33 Parte_34 CP_5 Parte_36
, , , Parte_37 Controparte_6 Parte_39 Parte_40 [...]
, , , Pt_57 CP_7 Parte_42 Parte_43 Parte_44
[...] Parte_45 Parte_46 Parte_47 [...]
, , , Parte_48 Parte_49 Parte_50 Parte_51 e hanno convenuto in giudizio il Parte_52 Parte_53 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Accertare e dichiarare la difformità e/o incongruità dei criteri di stima e calcolo del Corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà corrisposto dagli Attori, secondo gli importi indicati per ciascuna unità immobiliare e, per l'effetto,
2) Condannare il Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), in persona del Sindaco pro tempore, a restituire agli Attori gli importi indebitamente percepiti, come quantificati nella tabella riportata in narrativa da intendersi qui richiamata pro quota per ciascuna unità immobiliare, salvo errori e/o integrazioni, ovvero nella somma che verrà accertata come dovuta, in ogni caso oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese riconnesse, anche con riferimento alla regolarizzazione e/o rettifica e/o modifica dei Titoli di Proprietà degli immobili.
3) Assumere ogni più opportuno provvedimento in ordine alla regolarizzazione formale dei titoli di Proprietà degli immobili per ciascun Attore;
4) Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento”. Hanno allegato di essere stati titolari del diritto di superficie insistente su immobili di edilizia convenzionata situati nel Comune di . Tra gli anni 2016 e 2018 questi ultimi Controparte_1 avevano aderito alla procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dietro pagamento di un corrispettivo per ogni unità abitativa. Il Comune aveva incaricato – a tale scopo – un professionista per la redazione di perizie di stima dei corrispettivi sulla base di quanto previsto dall'art 31 comma 48 L 448/1998 e, successivamente, venivano stipulati Atti di Modifica della convenzione edilizia, in via cumulativa tra i molteplici aderenti alla proposta. Negli anni successivi venivano stipulati medesimi atti di modifica con ulteriori e distinti aderenti, i quali – tuttavia – secondo la ricostruzione di cui all'atto di citazione avrebbero versato corrispettivi grandemente inferiori. Imputando tale disparità ad un errore nell'applicazione dei parametri in sede di calcolo dei corrispettivi, gli attori si determinavano ad agire in giudizio per la ripetizione di quanto asseritamente versato in eccedenza.
pagina 3 di 12 Si è costituito con comparsa di risposta del 5 settembre 2023 il Controparte_1
eccependo:
[...]
“IN VIA DI RITO E IN VIA DI MERITO: per le gradate ragioni esposte in atti, rigettare le avversarie domande e azioni per difetto di giurisdizione (par. 1) nonché in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate, in fatto e/o in diritto (parr. 2, 3, 4, 5 e 6). IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge. preliminarmente eccependo la carenza di giurisdizione del Tribunale adito e l'inammissibilità del cumulo di domande operato in atto di citazione”.
Alla prima udienza del 27.09.2023 celebratasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per permettere la promozione del procedimento di negoziazione assistita. Alla successiva udienza, venivano assegnati i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. e, ritenuto di non dover ammettere i mezzi istruttori richiesti, il 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. Il 7 giugno 2024 e hanno svolto intervento volontario ai sensi Controparte_2 Controparte_3 dell'art 105 c.p.c. e rassegando le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la difformità e/o incongruità dei criteri di stima e calcolo del Corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà corrisposto dai Sig.ri CP_2
e , secondo gli importi indicati per ciascuna unità immobiliare e, per l'effetto,
[...] Controparte_3
2) Condannare il Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), in persona del Sindaco pro tempore, a restituire ai Sig.ri e gli importi indebitamente percepiti, quantificati Controparte_2 Controparte_3 in € 4.886,32, salvo errori e/o integrazioni, ovvero nella somma che verrà accertata come dovuta, in ogni caso oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese riconnesse, anche con riferimento alla regolarizzazione e/o rettifica e/o modifica dei Titoli di Proprietà degli immobili.
3) Assumere ogni più opportuno provvedimento in ordine alla regolarizzazione formale dei titoli di Proprietà degli immobili per ciascuna parte;
4) Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento”. + Con successiva ordinanza dle 5 luglio 2024 il g.i. ha:
• ritenuto irrilevante qualsivoglia accertamento tecnico (per come dedotto dagli attori e dagli intervenuti) vista la natura della causa petendi azionata rispetto al titolo negoziale dedotto in causa ed al relativo regime giuridico di impugnazione;
• rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 maggio 2025. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 – ter c.p.c.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal è Controparte_1 infondata e va respinta. In via pregiudiziale di rito occorre esaminare l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore del Giudice amministrativo, per essere – secondo la ricostruzione di parte convenuta – la materia di cui si discorre ricompresa in quelle di giurisdizione esclusiva di cui all'art 133 c.p.a. Ebbene, tale eccezione è da ritenersi infondata, con conseguente conferma della giurisdizione del giudice ordinario. Persuasiva appare la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul punto a Sezioni IT (infra Cass. SS.UU, 26 febbraio 2021, n. 5423). Il Supremo consesso ha avuto modo di affermare la giurisdizione ordinaria, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto per il trasferimento del diritto di proprietà su aree di edilizia PEEP, pagina 4 di 12 In particolare, le Sezioni IT hanno affermato che, nelle ipotesi di attinenza del petitum sostanziale alla corretta quantificazione della misura del corrispettivo dovuto, debba applicarsi il principio recepito da costante giurisprudenza delle Sezioni IT in base al quale “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo (nonché, eventualmente, l'individuazione del soggetto debitore), allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.” (cfr S.U. civili n. 9842/2011; S.U. civili n. 20419/2016). Va osservato che sulla base del criterio generale determinativo della giurisdizione correlato al "petitum sostanziale", il caso che ci occupa non involge l'interpretazione della convenzione in sé, né implica il vaglio di legittimità di provvedimenti autoritativi anteriori ad essa, ma – al contrario – concerne la contestazione della debenza di quella porzione di corrispettivo che, nella ricostruzione attorea, sarebbe frutto di un errore nell'individuazione del minuendo di cui al criterio di calcolo adottato. Si tratta, di contro, di aspetti modali, ed al massimo di carattere tecnico matematico, esecutivi di criteri di predeterminazione già previsti dalla legge e dalle delibere comunali (non oggetto di censura di legittimità). La citazione, infatti, discorre di errore di calcolo o applicazione di formule matematiche, peraltro, secondo una scansione “diacronica” ovvero riferita alla minor valorizzazione del diritto trasferendo (o trasformando secondo la dizione degli atti) nelle compravendite successive a quelle degli attori come si evince dai seguenti passi della citazione:”In particolare, il Geom. chiarisce il criterio CP_8 applicato dal per giungere alla determinazione del Valore di trasformazione dell'area, CP_1 risultante sottraendo al Valore Venale rideterminato il Corrispettivo delle somme già versate dagli Assegnatari per l'acquisizione dell'area in diritto di superficie rivalutate sulla base della variazione ISTAT, criterio applicato per la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla prima tranche di Assegnatari Tuttavia, negli anni successivi, inspiegabilmente, il criterio di calcolo veniva modificato e lo stesso inviava agli Assegnatari prospetti recanti una diversa quantificazione, ottenuta CP_1 sottraendo il Corrispettivo dell'area attualizzato al Valore calcolato ex comma 48, art. 31, L. 448/1998”. Da qui “Gli odierni Attori chiedono dunque che si ponga rimedio all'illegittima difformità di trattamento, procedendo al ricalcolo del corrispettivo preteso dal ed in buona fede pagato CP_1 dagli stessi, mediante applicazione di un criterio omogeneo rispetto a quello impiegato successivamente. Detto ricalcolo ed i relativi importi pagati in eccedenza risultano dalla Tabella riportata nella Perizia di Parte che quantifica gli importi di cui ciascuno degli Assegnatari chiede la restituzione pro quota (cfr. doc. 20)”. Evidente, quindi, l'inerenza della prospettazione ad un mero aspetto interno della liquidazione del corrispettivo Per tale ragione, la controversia è da ritenersi correttamente radicata innanzi al Tribunale ordinario e l'eccezione sollevata da parte convenuta va rigettata.
L'eccezione di c.d. “inammissibilità” delle domande in quanto cumulate in un unico giudizio è infondata e va respinta. La difesa comunale ha eccepito anche l'inammissibilità della domanda attorea per avere operato un illegittimo cumulo oggettivo e soggettivo delle domande sulla base degli artt. 33 e 104 c.p.c.. A suo avviso, infatti:” nessuna disposizione facoltizza che più parti distinte, sulla base di titoli differenti (essendo diversi gli atti di Modifica) e di disomogenee situazioni sostanziali possano evocare taluno in un unico procedimento, avanzando richieste composite” costringendo il Comune a “difendersi su posizioni eterogenee, con violazione del suo diritto di difesa”. pagina 5 di 12 L'assunto è infondato in diritto. Il cumulo soggettivo si realizza quando nello stesso processo sono coinvolte più parti, le cui domande sono tra loro connesse per l'oggetto o per il titolo. Questa forma di cumulo processuale trova riscontro normativo nell'art. 33 c.p.c. e nell'art. 103 c.p.c. che disciplina l'ipotesi del litisconsorzio facoltativo dal lato attivo e passivo (più attori o più convenuti). Il presupposto del cumulo di cause nello stesso processo è la sussistenza di una connessione oggettiva la quale, in ragione di una relazione tra gli elementi oggettivi delle cause, permette che nello stesso processo si possano sovrapporre gli elementi soggettivi. Tale connessione può essere per oggetto o per titolo. La connessione per l'oggetto ricorre quando le domande hanno ad oggetto diritti tesi al medesimo bene giuridico (inteso quale petitum mediato). La connessione per titolo si ha quando l'elemento comune tra i più rapporti sostanziali si ravvisa nella medesima fattispecie costitutiva (causa petendi). È prevista, poi, una terza forma di cumulo processuale all'art. 103 c.p.c. ovvero la connessione per identità di questioni. Essa si realizza quando le cause hanno in comune una o più questioni di diritto o anche di fatto, la cui soluzione sia necessaria per la decisione di tutte le altre (da qui la definizione dottrinaria di litisconsorzio per connessione impropria). In questo caso l'opportunità del cumulo è ravvisata nell'esigenza di ottenere un'interpretazione uniforme circa la questione giuridica (o la questione di fatto comune) e a garantire l'economia processuale. La connessione, pertanto, non si pone sotto il profilo degli elementi oggettivi di identificazione della domanda, non essendovi né identità tra i fatti che costituiscono gli elementi della fattispecie dedotta in giudizio né tra i diritti;
essa è una connessione meramente logica, intellettiva: il giudice per decidere sulle varie domande deve individuare nel suo iter decisorio una questione che è comune a tutte Ebbene, tale contestuale presenza nel medesimo processo di una pluralità di attori, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è da considerarsi esercizio di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento la cui valutazione è rimessa dal legislatore alla parte stessa e, come tale, pacificamente non qualificata da giurisprudenza di legittimità in termini di abuso processuale (cfr Cass. Civ. n. 18782/2016). La controversia che ci occupa vede una pluralità di attori che hanno cumulato in giudizio domande di per sé autonome e scindibili sotto il profilo de:
- la causa petendi in quanto le c.d. modifiche della Convenzione prodotte (docc. 12-18 fasc. ATTORI) oltre ad essere plurimi atti – di per sé distinti sul piano tecnico – giuridico – recano, comunque, tanti trasferimenti della nuda proprietà comunale (la c.d. trasformazione) quanti sono i soggetti che erano stati in precedenza assegnatari degli alloggi. La circostanza che gli attori abbiano partecipato o meno allo stesso atto di modifica della Convenzione (teorica dell'atto plurimo) risulterebbe irrilevante visto che ogni trasformazione costituisce un autonomo titolo di provenienza per i singoli ex assegnatari. In sintesi, ed in termini tecnico – processuali, i fatti costitutivi della domanda sono distinti per tutti i diversi ex assegnatari (ora proprietari);
- il petitum in quanto le singole poste condannatorie sono richieste per ciascuna posizione a seconda dell'entità del diritto reale acquistato nella sua pienezza. Quello che si rileva, di contro, è una vera e propria connessione impropria ovvero una connessione meramente logica sotto il profilo del fatto e del diritto viste le modalità di atteggiarsi del regime giuridico delle citate vendite e della determinazione del corrispettivo che le parti ritengono erroneo.
pagina 6 di 12 In questo senso il cumulo è consentito al fine di uniformare la decisione sulla medesima questione interpretativa del diritto e sullo stesso sostrato di fatto tecnico.
L'eccezione di inammissibilità dell'intervento è fondata e va accolta. La ricostruzione su offerta circa la giustificazione processuale del cumulo soggettivo ed oggettivo delle domande rassegnate degli attori vale e contrariis a dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato ex art. 105 c.p.c. da e giusta comparsa del 7 giugno 2024. Controparte_2 Controparte_3 Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo, ferma restando la facoltà del giudice di merito, in caso di bisogno, di disporre la separazione successivamente all'intervento, allo scopo di evitare cause congestionate dal numero eccessivo delle parti (Cass. III, 10 giugno 2020 n.11085). È opportuno prendere le mosse dalla sentenza n. 10274 del 2009 delle Sezioni IT per pervenire alla conclusione dell'inammissibilità dell'intervento. Gli artt. 33 e 103 utilizzano la medesima espressione di connessione «per l'oggetto o per il titolo», mentre l'art. 105, primo comma, parla di «diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo». L'espressione usata da quest'ultima norma, peraltro, si riferisce ad entrambe le ipotesi che essa disciplina, cioè sia a quella in cui il diritto fatto valere dall'interveniente lo è contro tutte le parti del processo originario (c.d. intervento principale), sia a quella in cui lo è solo nei confronti di alcune di esse (c.d. intervento litisconsortile o, detto altrimenti, adesivo autonomo, per distinguerlo da quello identificato nel secondo comma dell'art. 105, cioè dal c.d. intervento adesivo dipendente). In entrambe le ipotesi il nesso con il processo originario, cioè la relazione giuridica con il diritto oggetto del processo originario in cui l'intervento avviene, è sempre quello della relatività al suo oggetto o della dipendenza dal titolo che in esso risulta dedotto. Regime giuridico diverso laddove ricorra la figura del litisconsorzio facoltativo improprio come nel presente caso ove non vi è neanche una parziale identità di causa petendi proprio in ragione dell'autonomia di ogni singolo rapporto fatto valere da coloro che furono assegnatari prima della trasformazione del diritto. Si tratta all'evidenza della comunanza di questioni di diritto e fatto di carattere logico e non giuridico – processuale.
Il merito della controversia. La domanda di restituzione dell'indebito è infondata e va respinta. L'assunto giuridico sottostante appare manifestamente infondato in diritto. Gli attori allegano che “il titolo che ha dato luogo al pagamento è costituito dagli Atti notarili di Modifica del diritto di superficie in diritto di proprietà (cfr. docc. da 12 a 18), che sono stati redatti cumulativamente per diversi gruppi di Parti Cessionarie e recano l'individuazione catastale delle unità immobiliari acquisite in proprietà da ciascun nucleo familiare e la quantificazione (illegittima) del prezzo corrisposto da ciascuno” (cfr pag. 17 atto di citazione) aggiungendo come:” hanno prestato il consenso alla stipulazione del contratto facendo affidamento sulla corretta applicazione delle disposizioni normative sul punto da parte del in sede di quantificazione dei corrispettivi CP_1 pretesi”. Ad avviso della suda difesa si tratterebbe “di un errore scusabile in quanto gli Attori hanno ricevuto ampia spiegazione e rassicurazione circa l'applicazione dei criteri di legge applicati, il cui risultato tuttavia si è rivelato, a posteriori, illegittimo ed iniquo se paragonato al criterio successivamente applicato ed alle relative risultanze”. pagina 7 di 12 Non si comprende come possa sussumersi una simile fattispecie nell'istituto dell'indebito oggettivo (anche soggettivo ex art.2036 c.c. visto il riferimento atecnico all'errore scusabile). L'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento («conditio indebiti sine causa») o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo («conditio ob causa finítam»)", e ciò secondo una "distinzione che risale al diritto romano", e che "è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 cod. civ. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una causa solvendi (Cass. III,. 10 luglio 2005, n. 14084; Cass. III, 20 dicembre 1974', n. 4378, e Cass. III. 22 settembre 1979, n. 4889). In questo secondo caso, poi, la conditio ob causam finitam" è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti "venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione
o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi" (Cass. III,. 28 maggio 2013, n. 13207,), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacché è essa ad aver reso "indebito", addirittura con effetto "ex tunc", tale pagamento (Cass. III, 11 febbraio 2020, n. 3314). La fattispecie di cui all'art. 2036 c.c. rileva quando “chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito… Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore”. Nel caso di errore ex latere solventis l'errore scusabile del solvens è richiesto dalla legge come condizione della ripetibilità (ex multis, Cass. Sez. 6, 12/03/2019, n. 7066; Cass. Sez. L., 16/02/2009, n. 3707; Cass. Sez. 1, 11/03/1987, n. 2525, e via risalendo fino a Cass. Sez. 3, 30/08/1962, n. 2728). Quando il pagamento del debito altrui, avvenga per errore inescusabile, non è ripetibile dall'accipiens, e, quindi si applica l'art. 2036, terzo comma, c.c., secondo cui “colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore” (in termini: Cass. Sez. 1, 24/06/1980, n. 3958, a mente della quale “in tema di indebito soggettivo ex persona debitoris, il diritto del solvens di subentrare nella posizione del creditore soddisfatto, e di pretendere, quindi, dall'effettivo debitore, il rimborso della somma pagata, sussiste solo quando la ripetizione non è ammessa nei confronti dell'accipiens”- infra Cass. III, Ord. 17 giugno 2025, n. 16213).+ Questo breve excursus si ravvede come necessario proprio per esaltare la insussumibilità in qualsiasi fattispecie di indebito regolata dal Codice Civile dei fatti costitutivi della domanda attorea. Il pagamento del corrispettivo (prezzo) è sorretto da una specifica causa adquirendi ovvero le cc.dd. modifiche della convenzione per tutto l'ammontare pagato. Le parti – come ammesso dal loro patrono
– hanno manifestato il proprio consenso sulle cifre ivi indicate. Le cc.dd. modifiche delle Convenzioni sono allo stato valide ed efficaci in quanto non è stata proposta in questo giudizio (né in altri precedenti al presente) alcuna domanda caducatoria, in tutto o parte, delle stesse idonea a rendere non dovuto il corrispettivo. Lo stesso dicasi anche per l'ipotesi in cui a risultare indebitamente versata sia soltanto una frazione della somma, poiché, anche in tal caso, colui che alleghi che il pagamento era dovuto soltanto in parte avrà l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa della parte eccedente il dovuto. Seguendo il ragionamento attoreo, peraltro, non vi sarebbe spazio per alcuna demolizione dei contratti in sé e per sé visto il petitum sostanziale perseguito: ottenere in restituzione il differenziale di prezzo che sarebbe stato pagato in eccesso. Esito che non può neanche perseguirsi attraverso la rettifica del contratto per errore di calcolo (come efficacemente sottolineato dalla difesa comunale). Si ha errore di calcolo, che non influenza il consenso (e non già un errore in quantitate che viceversa vizia la volontà negoziale) solo quando, definiti in pagina 8 di 12 modo chiaro e preciso i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o per disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile ictu oculi" (Cass. III, 18 febbraio 2024, n. 3178; Cass. n. 835/1987; conformi Cass. n. 3228/1995 e Cass. n. 1341/1971). Nel caso, infatti, non è stato prospettato alcun errore materiale di calcolo rilevabile ictu oculi dal riscontro di operazioni aritmetiche, bensì un errore che attiene alla stessa individuazione della formula matematica utilizzate ai fini dell'applicazione delle delibere comunali per la determinazione del prezzo, poi dedotto nei contratti. Un error del genere, quindi, non poteva che essere “rimediato” attraverso l'annullamento del contratto tout court se le parti attrici lo ritenevano determinante per il loro consenso. Null'altro vi è da aggiungere.
Una sola notazione concerne una considerazione spesa in memoria di replica dalla difesa attorea che varrebbe a contrastare una simile ricostruzione: ”Contrariamente a quanto preteso da parte avversa, la presente controversia si fonda sul richiesto accertamento della difformità e/o incongruità dei criteri di stima e calcolo del Corrispettivo con conseguente richiesta di condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto indebitamente percepito e modifica dei titoli di proprietà e regolarizzazione formale degli stessi e quindi una domanda volta a caducare gli atti in base ai quali avrebbero corrisposto somme maggiorate” (p. 5 memoria di replica). In disparte il lessico gergale, non si comprende quale domanda (mai peraltro proposta in senso tecnico) possa mirare a modificare un contratto o a regolarizzare il contratto con l'aggiunta, peraltro, di voler caducare gli atti intermedi (quindi non il contratto) che avrebbero determinato il maggior esborso.
La domanda di ingiustificato arricchimento è manifestamente infondata. Sono noti i presupposti di applicazione. L'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”. A differenza di quanto previsto nel diritto romano, la scelta del legislatore denota come si sia voluto introdurre un rimedio di carattere generale, avente però natura sussidiaria alla stregua di norma di chiusura dell'ordinamento, attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia “corretto” da specifiche disposizioni di legge. L'opinione tradizionale, sostenuta anche nella dottrina espressasi nell'imminenza dell'entrata in vigore del codice civile, ha optato per una valutazione del presupposto della sussidiarietà in astratto, nel senso, cioè, che l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe esperibile solo quando l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio “per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Pur con la deroga dettata in relazione all'arricchimento indiretto, per le ipotesi sopra richiamate, la prevalente giurisprudenza ha quindi optato per la soluzione secondo cui l'astratta sussistenza di un'altra azione (indipendentemente, dunque, dal fatto che essa sia stata infruttuosamente esercitata ovvero non sia più esercitabile per prescrizione o decadenza) preclude il ricorso all'azione di arricchimento senza causa (cfr. ex multis, e senza pretesa di esaustività, Cass. n. 1473/1960, non massimata;
Cass. n. 1278 del 29/05/1962; Cass. n. 1737/1963; Cass. n. 3582/1968; Cass. n. 1073/1974; Cass. n. 1849/1980; Cass. n. 12242/2016; Cass. n. 20528/2017; Cass. n. 8694/2018; Cass. n. 29988/2018; Cass. n. 4909/2023, cui adde Cass. S.U. n. 28042/2008 e Cass. S.U. n. 9531/1996, che richiamano i precedenti sul punto, ma senza che però siano intervenute a risoluzione di un contrasto). Risulta, quindi, configurabile un discrimen tra le ipotesi di rigetto per infondatezza della domanda per difetto di prova, (ovvero, quando l'altra azione sia stata esercitata, ma la domanda sia stata respinta perché la fattispecie concreta, pur congrua, in astratto, alla previsione di legge, sia poi risultata difettosa pagina 9 di 12 di qualche requisito), da quelle in cui la domanda cd. principale sia stata respinta per non riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie legale. Non può, quindi, accedersi alla soluzione che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento, ove la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di carattere generale. Occorre quindi distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. La giurisprudenza di legittimità a Sezioni IT ha optato per la cd. sussidiarietà temperata ammettendo l'azione di arricchimento, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass. I, Ord. 17 luglio 2023, n. 20521; infra in motivazione Cass. SS.UU. 5 dicembre 2023, n. 33954; Cass. 11682/2018 e Cass. 14944/2022). In questo caso il difetto è duplice. In termini di sussidiarietà vi sarebbe un astratto rimedio non coltivato laddove l'errore lamentato avesse inciso sulla formazione della volontà negoziale: l'azione di annullamento per errore. In questo caso, infatti, non vi sarebbe stata la stessa diligenza delle parti nel far emergere l'erroneità della formula matematica applicata per la determinazione del corrispettivo. In termini di “merito” della actio de in rem verso, invece, non si può non rilevare come essa si palesi infondata per difetto dei presupposti in quanto non vi sarebbe alcun impoverimento ed arricchimento del solvens e dell'accipiens. La doglianza degli attori, infatti, appare di tipo “relazionale” ovvero riferita al trattamento riservato ad altri ex superficiari, divenuti proprietari successivamente ai propri atti. I criteri indicati nelle delibere comunali e negli atti tecnico – amministrativi di loro applicazione (poi refluiti nell'oggetto dei contratti), avrebbero determinato un “risultato illegittimo ed iniquo se paragonato al criterio successivamente applicato ed alle relative risultanze. Tale difformità di applicazione dei criteri e formule di stima non è peraltro accompagnato da alcuna valida motivazione di carattere oggettivo e anche solo argomentazione esplicativa da parte del facendosi il tutto rientrare nella CP_1 discrezionalità dell'Ente, circostanza che rende ancor più ingiustificata la diversità di trattamento riservato ai cittadini”. Si tratta, a ben guardare, della prospettazione di una “censura” di illegittimità ammnistrativa, se non addirittura, politica, poiché avente ad oggetto la scelta stessa di un diverso criterio che sarebbe stato utilizzato per altri soggetti e per altri contratti. E' evidente il carattere esterno al sinallagma contrattuale e alla possibilità stessa di poter configurare un'azione di ingiustificato arricchimento. Più che di tale incremento patrimoniale gli attori si dolgono dell'asserita loro maggior spesa sostenuta per conseguire la titolarità della piena proprietà in difformità rispetto ai successivi superficiari. Difetta strutturalmente qualsiasi rapporto causale impoverimento – arricchimento tea le odierne parti del giudizio. I ripetuti riferimenti all'iniquità, infatti, non hanno fondamento giuridico ma latamente “politico” visto che si riferiscono ad un diverso trattamento dei cittadini con ciò esulando dall'area della odierna giurisdizione (ma di qualsivoglia giurisdizione a ben guardare). Tanto basta per rigettare la domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate distintamente tra gli attori e gli interventori visto il diverso sforzo defensionale che le rispettive difese hanno cagionato alla parte comunale. Ai fini della liquidazione occorre tenere a mente la natura dell'odierno litisconsorzio facoltativo improprio ex art. 103 c.p.c. nell'applicazione pretoria secondo cui: il valore della causa non si pagina 10 di 12 determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.” (cfr Cass. Civ. n. 10367/2024). A mente del citato art. 4 comma secondo del D.M.:” quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. La parte della suddetta disposizione che viene qui in rilievo è l'ultima proposizione dell'ultimo periodo. Il primo periodo stabilisce infatti la regola per cui l'avvocato che assiste più soggetti ha diritto ad un aumento del compenso;
il secondo periodo estende il diritto all'aumento a due ulteriori ipotesi, e cioè: a) quando più cause vengono riunite;
b) nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti ovvero quello che occorre nella seguente causa vista la pluralità di attori. Principi ripetutamente applicati dalla giurisprudenza di legittimità ove si afferma che “l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 è consentito “qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa (…) a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti (…) contro i quali sia stato esercitato il patrocinio” (nello stesso senso, ex aliis,: da ultimo, da Sez. 3, Ordinanza n. 10344 del 18/04/2023, Sez. L, Ordinanza n. 21902 del 21/07/2023 (sia pure soltanto obiter dictum, Sez. 2, Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021). L'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 ha infatti lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un lato remunerare l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno;
dall'altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria. Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l'impegno del professionista). Tale ratio sussiste dunque tanto nell'ipotesi in cui il difensore assista una sola parte contro più soggetti, quanto nell'ipotesi in cui assista più parti contro più soggetti, e varrà la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio.”(infra Cass. III, Ord. 31 gennaio 2024, n. 2956). In questo caso le domande con valore più elevato si collocano nello scaglione che va da € 5.200,01 a € 26.000,00. Su questo va innestato l'aumento del citato art. 4 comma secondo e, vista l'identità di posizioni di posizione giuridica e fattuale (cui si è cimentata la difesa comunale), deve essere pari all'80% del compenso medio liquidabile (€ 5.077,00). In definitiva il compenso dovuto dagli attori in solido in confronto del è pari ad € 9.138,60 oltre spese Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. Gli interventori, invece, e vanno condannati alla rifusione delle Controparte_2 Controparte_3 spese nei limiti di € 1.950,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., visto il limitato sforzo defensionale cagionato alla difesa comunale dal loro successivo intervento in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa pagina 11 di 12 1. in rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
, accerta la giurisdizione del Giudice ordinario;
[...]
2. rigetta le domande svolte dagli attori nei confronti del convenuto Controparte_1
;
[...]
3. dichiara inammissibile l'intervento svolto da e Controparte_2 Controparte_3
4. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Controparte_1
liquidate in € 9.138,60 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se
[...] dovuta, e C.P.A.; 5. condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 Controparte_3 dal liquidate in € 1.950,00 oltre spese generali al Controparte_1
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.,
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice
RO TR
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RO TR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8158/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 C.F. Parte_2 C.F._2 C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7 C.F. ) Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9 (C.F. Parte_10 C.F._10
(C.F. ) Parte_11 C.F._11 (C.F. ) Parte_12 C.F._12
(C.F. Parte_13 C.F._13
C.F. Parte_14 C.F._14
(C.F. ) Parte_15 C.F._15
(C.F. ) Parte_16 C.F._16
(C.F. ) Parte_17 C.F._17 (C.F. Parte_18 C.F._18
(C.F. ) Parte_19 C.F._19 C.F. ) Parte_20 C.F._20
(C.F. ) Parte_21 C.F._21
(C.F. ) Parte_22 C.F._22
(C.F. ) Parte_23 C.F._23 (C.F. Parte_24 C.F._24
(C.F. ) Parte_25 C.F._25
(C.F. ) Parte_26 C.F._26
(C.F. ) Parte_27 C.F._27
(C.F. ) Parte_28 C.F._28 (C.F. ) Parte_29 C.F._29 pagina 1 di 12 (C.F. ) Parte_30 C.F._30 (C.F. ) Parte_31 C.F._31 C.F. ) Parte_32 C.F._32 C.F. ) Parte_33 C.F._33 (C.F. ) Parte_34 C.F._34 C.F. ) Parte_35 C.F._35
(C.F. ), Parte_36 C.F._36 C.F. ), Parte_37 C.F._37 (C.F. Parte_38 C.F._38
(C.F. ) Parte_39 C.F._39
(C.F. Parte_40 C.F._40
(C.F. Parte_41 C.F._41 C.F. ), Parte_42 C.F._42
(C.F. ) Parte_43 C.F._43
(C.F. ) Parte_44 C.F._44
(C.F. ), Parte_45 C.F._45 C.F. ), Parte_46 C.F._46
(C.F. ) Parte_47 C.F._47
(C.F. ) Parte_48 C.F._48
(C.F. ) Parte_49 C.F._49
(C.F. ) Parte_50 C.F._50 (C.F. ) Parte_51 C.F._51 (C.F. ) Parte_52 C.F._52
(C.F. Parte_53 C.F._53
(C.F. ) Parte_54 C.F._54 (C.F. ) Parte_55 C.F._55 C.F. ) Parte_56 C.F._56
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SACCO NICOLA e , Parte_57 C.F._57 elettivamente domiciliato in VIA G. BELLEZZA, 11 20136 MILANO presso il difensore avv. SACCO NICOLA
ATTORI Contro
(C.F./P.IVA , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Laura Sommaruga (C.F. e Federico Ianeselli (C.F. C.F._58
domiciliato presso il loro Studio (Gitti and Partners Studio Legale Associato) C.F._59 in (20123) Milano, via Dante n. 9,
CONVENUTO
C.F. ), Controparte_2 C.F._60
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCO NICOLA Controparte_3 C.F._61 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SACCO NICOLA INTERVENUTI
pagina 2 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, Parte_1 Parte_2 Parte_54 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , Pt_15 Parte_16 Parte_17 Parte_55 Pt_18
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[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 [...]
, , Parte_23 Parte_24 Controparte_4 Parte_56
, , , Parte_27 Parte_28 Parte_29 Parte_30 Parte_31
, , , Parte_32 Parte_33 Parte_34 CP_5 Parte_36
, , , Parte_37 Controparte_6 Parte_39 Parte_40 [...]
, , , Pt_57 CP_7 Parte_42 Parte_43 Parte_44
[...] Parte_45 Parte_46 Parte_47 [...]
, , , Parte_48 Parte_49 Parte_50 Parte_51 e hanno convenuto in giudizio il Parte_52 Parte_53 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Accertare e dichiarare la difformità e/o incongruità dei criteri di stima e calcolo del Corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà corrisposto dagli Attori, secondo gli importi indicati per ciascuna unità immobiliare e, per l'effetto,
2) Condannare il Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), in persona del Sindaco pro tempore, a restituire agli Attori gli importi indebitamente percepiti, come quantificati nella tabella riportata in narrativa da intendersi qui richiamata pro quota per ciascuna unità immobiliare, salvo errori e/o integrazioni, ovvero nella somma che verrà accertata come dovuta, in ogni caso oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese riconnesse, anche con riferimento alla regolarizzazione e/o rettifica e/o modifica dei Titoli di Proprietà degli immobili.
3) Assumere ogni più opportuno provvedimento in ordine alla regolarizzazione formale dei titoli di Proprietà degli immobili per ciascun Attore;
4) Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento”. Hanno allegato di essere stati titolari del diritto di superficie insistente su immobili di edilizia convenzionata situati nel Comune di . Tra gli anni 2016 e 2018 questi ultimi Controparte_1 avevano aderito alla procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dietro pagamento di un corrispettivo per ogni unità abitativa. Il Comune aveva incaricato – a tale scopo – un professionista per la redazione di perizie di stima dei corrispettivi sulla base di quanto previsto dall'art 31 comma 48 L 448/1998 e, successivamente, venivano stipulati Atti di Modifica della convenzione edilizia, in via cumulativa tra i molteplici aderenti alla proposta. Negli anni successivi venivano stipulati medesimi atti di modifica con ulteriori e distinti aderenti, i quali – tuttavia – secondo la ricostruzione di cui all'atto di citazione avrebbero versato corrispettivi grandemente inferiori. Imputando tale disparità ad un errore nell'applicazione dei parametri in sede di calcolo dei corrispettivi, gli attori si determinavano ad agire in giudizio per la ripetizione di quanto asseritamente versato in eccedenza.
pagina 3 di 12 Si è costituito con comparsa di risposta del 5 settembre 2023 il Controparte_1
eccependo:
[...]
“IN VIA DI RITO E IN VIA DI MERITO: per le gradate ragioni esposte in atti, rigettare le avversarie domande e azioni per difetto di giurisdizione (par. 1) nonché in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate, in fatto e/o in diritto (parr. 2, 3, 4, 5 e 6). IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge. preliminarmente eccependo la carenza di giurisdizione del Tribunale adito e l'inammissibilità del cumulo di domande operato in atto di citazione”.
Alla prima udienza del 27.09.2023 celebratasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per permettere la promozione del procedimento di negoziazione assistita. Alla successiva udienza, venivano assegnati i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. e, ritenuto di non dover ammettere i mezzi istruttori richiesti, il 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. Il 7 giugno 2024 e hanno svolto intervento volontario ai sensi Controparte_2 Controparte_3 dell'art 105 c.p.c. e rassegando le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la difformità e/o incongruità dei criteri di stima e calcolo del Corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà corrisposto dai Sig.ri CP_2
e , secondo gli importi indicati per ciascuna unità immobiliare e, per l'effetto,
[...] Controparte_3
2) Condannare il Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), in persona del Sindaco pro tempore, a restituire ai Sig.ri e gli importi indebitamente percepiti, quantificati Controparte_2 Controparte_3 in € 4.886,32, salvo errori e/o integrazioni, ovvero nella somma che verrà accertata come dovuta, in ogni caso oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese riconnesse, anche con riferimento alla regolarizzazione e/o rettifica e/o modifica dei Titoli di Proprietà degli immobili.
3) Assumere ogni più opportuno provvedimento in ordine alla regolarizzazione formale dei titoli di Proprietà degli immobili per ciascuna parte;
4) Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento”. + Con successiva ordinanza dle 5 luglio 2024 il g.i. ha:
• ritenuto irrilevante qualsivoglia accertamento tecnico (per come dedotto dagli attori e dagli intervenuti) vista la natura della causa petendi azionata rispetto al titolo negoziale dedotto in causa ed al relativo regime giuridico di impugnazione;
• rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 maggio 2025. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 – ter c.p.c.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal è Controparte_1 infondata e va respinta. In via pregiudiziale di rito occorre esaminare l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore del Giudice amministrativo, per essere – secondo la ricostruzione di parte convenuta – la materia di cui si discorre ricompresa in quelle di giurisdizione esclusiva di cui all'art 133 c.p.a. Ebbene, tale eccezione è da ritenersi infondata, con conseguente conferma della giurisdizione del giudice ordinario. Persuasiva appare la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul punto a Sezioni IT (infra Cass. SS.UU, 26 febbraio 2021, n. 5423). Il Supremo consesso ha avuto modo di affermare la giurisdizione ordinaria, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto per il trasferimento del diritto di proprietà su aree di edilizia PEEP, pagina 4 di 12 In particolare, le Sezioni IT hanno affermato che, nelle ipotesi di attinenza del petitum sostanziale alla corretta quantificazione della misura del corrispettivo dovuto, debba applicarsi il principio recepito da costante giurisprudenza delle Sezioni IT in base al quale “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo (nonché, eventualmente, l'individuazione del soggetto debitore), allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.” (cfr S.U. civili n. 9842/2011; S.U. civili n. 20419/2016). Va osservato che sulla base del criterio generale determinativo della giurisdizione correlato al "petitum sostanziale", il caso che ci occupa non involge l'interpretazione della convenzione in sé, né implica il vaglio di legittimità di provvedimenti autoritativi anteriori ad essa, ma – al contrario – concerne la contestazione della debenza di quella porzione di corrispettivo che, nella ricostruzione attorea, sarebbe frutto di un errore nell'individuazione del minuendo di cui al criterio di calcolo adottato. Si tratta, di contro, di aspetti modali, ed al massimo di carattere tecnico matematico, esecutivi di criteri di predeterminazione già previsti dalla legge e dalle delibere comunali (non oggetto di censura di legittimità). La citazione, infatti, discorre di errore di calcolo o applicazione di formule matematiche, peraltro, secondo una scansione “diacronica” ovvero riferita alla minor valorizzazione del diritto trasferendo (o trasformando secondo la dizione degli atti) nelle compravendite successive a quelle degli attori come si evince dai seguenti passi della citazione:”In particolare, il Geom. chiarisce il criterio CP_8 applicato dal per giungere alla determinazione del Valore di trasformazione dell'area, CP_1 risultante sottraendo al Valore Venale rideterminato il Corrispettivo delle somme già versate dagli Assegnatari per l'acquisizione dell'area in diritto di superficie rivalutate sulla base della variazione ISTAT, criterio applicato per la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla prima tranche di Assegnatari Tuttavia, negli anni successivi, inspiegabilmente, il criterio di calcolo veniva modificato e lo stesso inviava agli Assegnatari prospetti recanti una diversa quantificazione, ottenuta CP_1 sottraendo il Corrispettivo dell'area attualizzato al Valore calcolato ex comma 48, art. 31, L. 448/1998”. Da qui “Gli odierni Attori chiedono dunque che si ponga rimedio all'illegittima difformità di trattamento, procedendo al ricalcolo del corrispettivo preteso dal ed in buona fede pagato CP_1 dagli stessi, mediante applicazione di un criterio omogeneo rispetto a quello impiegato successivamente. Detto ricalcolo ed i relativi importi pagati in eccedenza risultano dalla Tabella riportata nella Perizia di Parte che quantifica gli importi di cui ciascuno degli Assegnatari chiede la restituzione pro quota (cfr. doc. 20)”. Evidente, quindi, l'inerenza della prospettazione ad un mero aspetto interno della liquidazione del corrispettivo Per tale ragione, la controversia è da ritenersi correttamente radicata innanzi al Tribunale ordinario e l'eccezione sollevata da parte convenuta va rigettata.
L'eccezione di c.d. “inammissibilità” delle domande in quanto cumulate in un unico giudizio è infondata e va respinta. La difesa comunale ha eccepito anche l'inammissibilità della domanda attorea per avere operato un illegittimo cumulo oggettivo e soggettivo delle domande sulla base degli artt. 33 e 104 c.p.c.. A suo avviso, infatti:” nessuna disposizione facoltizza che più parti distinte, sulla base di titoli differenti (essendo diversi gli atti di Modifica) e di disomogenee situazioni sostanziali possano evocare taluno in un unico procedimento, avanzando richieste composite” costringendo il Comune a “difendersi su posizioni eterogenee, con violazione del suo diritto di difesa”. pagina 5 di 12 L'assunto è infondato in diritto. Il cumulo soggettivo si realizza quando nello stesso processo sono coinvolte più parti, le cui domande sono tra loro connesse per l'oggetto o per il titolo. Questa forma di cumulo processuale trova riscontro normativo nell'art. 33 c.p.c. e nell'art. 103 c.p.c. che disciplina l'ipotesi del litisconsorzio facoltativo dal lato attivo e passivo (più attori o più convenuti). Il presupposto del cumulo di cause nello stesso processo è la sussistenza di una connessione oggettiva la quale, in ragione di una relazione tra gli elementi oggettivi delle cause, permette che nello stesso processo si possano sovrapporre gli elementi soggettivi. Tale connessione può essere per oggetto o per titolo. La connessione per l'oggetto ricorre quando le domande hanno ad oggetto diritti tesi al medesimo bene giuridico (inteso quale petitum mediato). La connessione per titolo si ha quando l'elemento comune tra i più rapporti sostanziali si ravvisa nella medesima fattispecie costitutiva (causa petendi). È prevista, poi, una terza forma di cumulo processuale all'art. 103 c.p.c. ovvero la connessione per identità di questioni. Essa si realizza quando le cause hanno in comune una o più questioni di diritto o anche di fatto, la cui soluzione sia necessaria per la decisione di tutte le altre (da qui la definizione dottrinaria di litisconsorzio per connessione impropria). In questo caso l'opportunità del cumulo è ravvisata nell'esigenza di ottenere un'interpretazione uniforme circa la questione giuridica (o la questione di fatto comune) e a garantire l'economia processuale. La connessione, pertanto, non si pone sotto il profilo degli elementi oggettivi di identificazione della domanda, non essendovi né identità tra i fatti che costituiscono gli elementi della fattispecie dedotta in giudizio né tra i diritti;
essa è una connessione meramente logica, intellettiva: il giudice per decidere sulle varie domande deve individuare nel suo iter decisorio una questione che è comune a tutte Ebbene, tale contestuale presenza nel medesimo processo di una pluralità di attori, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è da considerarsi esercizio di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento la cui valutazione è rimessa dal legislatore alla parte stessa e, come tale, pacificamente non qualificata da giurisprudenza di legittimità in termini di abuso processuale (cfr Cass. Civ. n. 18782/2016). La controversia che ci occupa vede una pluralità di attori che hanno cumulato in giudizio domande di per sé autonome e scindibili sotto il profilo de:
- la causa petendi in quanto le c.d. modifiche della Convenzione prodotte (docc. 12-18 fasc. ATTORI) oltre ad essere plurimi atti – di per sé distinti sul piano tecnico – giuridico – recano, comunque, tanti trasferimenti della nuda proprietà comunale (la c.d. trasformazione) quanti sono i soggetti che erano stati in precedenza assegnatari degli alloggi. La circostanza che gli attori abbiano partecipato o meno allo stesso atto di modifica della Convenzione (teorica dell'atto plurimo) risulterebbe irrilevante visto che ogni trasformazione costituisce un autonomo titolo di provenienza per i singoli ex assegnatari. In sintesi, ed in termini tecnico – processuali, i fatti costitutivi della domanda sono distinti per tutti i diversi ex assegnatari (ora proprietari);
- il petitum in quanto le singole poste condannatorie sono richieste per ciascuna posizione a seconda dell'entità del diritto reale acquistato nella sua pienezza. Quello che si rileva, di contro, è una vera e propria connessione impropria ovvero una connessione meramente logica sotto il profilo del fatto e del diritto viste le modalità di atteggiarsi del regime giuridico delle citate vendite e della determinazione del corrispettivo che le parti ritengono erroneo.
pagina 6 di 12 In questo senso il cumulo è consentito al fine di uniformare la decisione sulla medesima questione interpretativa del diritto e sullo stesso sostrato di fatto tecnico.
L'eccezione di inammissibilità dell'intervento è fondata e va accolta. La ricostruzione su offerta circa la giustificazione processuale del cumulo soggettivo ed oggettivo delle domande rassegnate degli attori vale e contrariis a dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato ex art. 105 c.p.c. da e giusta comparsa del 7 giugno 2024. Controparte_2 Controparte_3 Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo, ferma restando la facoltà del giudice di merito, in caso di bisogno, di disporre la separazione successivamente all'intervento, allo scopo di evitare cause congestionate dal numero eccessivo delle parti (Cass. III, 10 giugno 2020 n.11085). È opportuno prendere le mosse dalla sentenza n. 10274 del 2009 delle Sezioni IT per pervenire alla conclusione dell'inammissibilità dell'intervento. Gli artt. 33 e 103 utilizzano la medesima espressione di connessione «per l'oggetto o per il titolo», mentre l'art. 105, primo comma, parla di «diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo». L'espressione usata da quest'ultima norma, peraltro, si riferisce ad entrambe le ipotesi che essa disciplina, cioè sia a quella in cui il diritto fatto valere dall'interveniente lo è contro tutte le parti del processo originario (c.d. intervento principale), sia a quella in cui lo è solo nei confronti di alcune di esse (c.d. intervento litisconsortile o, detto altrimenti, adesivo autonomo, per distinguerlo da quello identificato nel secondo comma dell'art. 105, cioè dal c.d. intervento adesivo dipendente). In entrambe le ipotesi il nesso con il processo originario, cioè la relazione giuridica con il diritto oggetto del processo originario in cui l'intervento avviene, è sempre quello della relatività al suo oggetto o della dipendenza dal titolo che in esso risulta dedotto. Regime giuridico diverso laddove ricorra la figura del litisconsorzio facoltativo improprio come nel presente caso ove non vi è neanche una parziale identità di causa petendi proprio in ragione dell'autonomia di ogni singolo rapporto fatto valere da coloro che furono assegnatari prima della trasformazione del diritto. Si tratta all'evidenza della comunanza di questioni di diritto e fatto di carattere logico e non giuridico – processuale.
Il merito della controversia. La domanda di restituzione dell'indebito è infondata e va respinta. L'assunto giuridico sottostante appare manifestamente infondato in diritto. Gli attori allegano che “il titolo che ha dato luogo al pagamento è costituito dagli Atti notarili di Modifica del diritto di superficie in diritto di proprietà (cfr. docc. da 12 a 18), che sono stati redatti cumulativamente per diversi gruppi di Parti Cessionarie e recano l'individuazione catastale delle unità immobiliari acquisite in proprietà da ciascun nucleo familiare e la quantificazione (illegittima) del prezzo corrisposto da ciascuno” (cfr pag. 17 atto di citazione) aggiungendo come:” hanno prestato il consenso alla stipulazione del contratto facendo affidamento sulla corretta applicazione delle disposizioni normative sul punto da parte del in sede di quantificazione dei corrispettivi CP_1 pretesi”. Ad avviso della suda difesa si tratterebbe “di un errore scusabile in quanto gli Attori hanno ricevuto ampia spiegazione e rassicurazione circa l'applicazione dei criteri di legge applicati, il cui risultato tuttavia si è rivelato, a posteriori, illegittimo ed iniquo se paragonato al criterio successivamente applicato ed alle relative risultanze”. pagina 7 di 12 Non si comprende come possa sussumersi una simile fattispecie nell'istituto dell'indebito oggettivo (anche soggettivo ex art.2036 c.c. visto il riferimento atecnico all'errore scusabile). L'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento («conditio indebiti sine causa») o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo («conditio ob causa finítam»)", e ciò secondo una "distinzione che risale al diritto romano", e che "è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 cod. civ. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una causa solvendi (Cass. III,. 10 luglio 2005, n. 14084; Cass. III, 20 dicembre 1974', n. 4378, e Cass. III. 22 settembre 1979, n. 4889). In questo secondo caso, poi, la conditio ob causam finitam" è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti "venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione
o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi" (Cass. III,. 28 maggio 2013, n. 13207,), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacché è essa ad aver reso "indebito", addirittura con effetto "ex tunc", tale pagamento (Cass. III, 11 febbraio 2020, n. 3314). La fattispecie di cui all'art. 2036 c.c. rileva quando “chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito… Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore”. Nel caso di errore ex latere solventis l'errore scusabile del solvens è richiesto dalla legge come condizione della ripetibilità (ex multis, Cass. Sez. 6, 12/03/2019, n. 7066; Cass. Sez. L., 16/02/2009, n. 3707; Cass. Sez. 1, 11/03/1987, n. 2525, e via risalendo fino a Cass. Sez. 3, 30/08/1962, n. 2728). Quando il pagamento del debito altrui, avvenga per errore inescusabile, non è ripetibile dall'accipiens, e, quindi si applica l'art. 2036, terzo comma, c.c., secondo cui “colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore” (in termini: Cass. Sez. 1, 24/06/1980, n. 3958, a mente della quale “in tema di indebito soggettivo ex persona debitoris, il diritto del solvens di subentrare nella posizione del creditore soddisfatto, e di pretendere, quindi, dall'effettivo debitore, il rimborso della somma pagata, sussiste solo quando la ripetizione non è ammessa nei confronti dell'accipiens”- infra Cass. III, Ord. 17 giugno 2025, n. 16213).+ Questo breve excursus si ravvede come necessario proprio per esaltare la insussumibilità in qualsiasi fattispecie di indebito regolata dal Codice Civile dei fatti costitutivi della domanda attorea. Il pagamento del corrispettivo (prezzo) è sorretto da una specifica causa adquirendi ovvero le cc.dd. modifiche della convenzione per tutto l'ammontare pagato. Le parti – come ammesso dal loro patrono
– hanno manifestato il proprio consenso sulle cifre ivi indicate. Le cc.dd. modifiche delle Convenzioni sono allo stato valide ed efficaci in quanto non è stata proposta in questo giudizio (né in altri precedenti al presente) alcuna domanda caducatoria, in tutto o parte, delle stesse idonea a rendere non dovuto il corrispettivo. Lo stesso dicasi anche per l'ipotesi in cui a risultare indebitamente versata sia soltanto una frazione della somma, poiché, anche in tal caso, colui che alleghi che il pagamento era dovuto soltanto in parte avrà l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa della parte eccedente il dovuto. Seguendo il ragionamento attoreo, peraltro, non vi sarebbe spazio per alcuna demolizione dei contratti in sé e per sé visto il petitum sostanziale perseguito: ottenere in restituzione il differenziale di prezzo che sarebbe stato pagato in eccesso. Esito che non può neanche perseguirsi attraverso la rettifica del contratto per errore di calcolo (come efficacemente sottolineato dalla difesa comunale). Si ha errore di calcolo, che non influenza il consenso (e non già un errore in quantitate che viceversa vizia la volontà negoziale) solo quando, definiti in pagina 8 di 12 modo chiaro e preciso i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o per disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile ictu oculi" (Cass. III, 18 febbraio 2024, n. 3178; Cass. n. 835/1987; conformi Cass. n. 3228/1995 e Cass. n. 1341/1971). Nel caso, infatti, non è stato prospettato alcun errore materiale di calcolo rilevabile ictu oculi dal riscontro di operazioni aritmetiche, bensì un errore che attiene alla stessa individuazione della formula matematica utilizzate ai fini dell'applicazione delle delibere comunali per la determinazione del prezzo, poi dedotto nei contratti. Un error del genere, quindi, non poteva che essere “rimediato” attraverso l'annullamento del contratto tout court se le parti attrici lo ritenevano determinante per il loro consenso. Null'altro vi è da aggiungere.
Una sola notazione concerne una considerazione spesa in memoria di replica dalla difesa attorea che varrebbe a contrastare una simile ricostruzione: ”Contrariamente a quanto preteso da parte avversa, la presente controversia si fonda sul richiesto accertamento della difformità e/o incongruità dei criteri di stima e calcolo del Corrispettivo con conseguente richiesta di condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto indebitamente percepito e modifica dei titoli di proprietà e regolarizzazione formale degli stessi e quindi una domanda volta a caducare gli atti in base ai quali avrebbero corrisposto somme maggiorate” (p. 5 memoria di replica). In disparte il lessico gergale, non si comprende quale domanda (mai peraltro proposta in senso tecnico) possa mirare a modificare un contratto o a regolarizzare il contratto con l'aggiunta, peraltro, di voler caducare gli atti intermedi (quindi non il contratto) che avrebbero determinato il maggior esborso.
La domanda di ingiustificato arricchimento è manifestamente infondata. Sono noti i presupposti di applicazione. L'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”. A differenza di quanto previsto nel diritto romano, la scelta del legislatore denota come si sia voluto introdurre un rimedio di carattere generale, avente però natura sussidiaria alla stregua di norma di chiusura dell'ordinamento, attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia “corretto” da specifiche disposizioni di legge. L'opinione tradizionale, sostenuta anche nella dottrina espressasi nell'imminenza dell'entrata in vigore del codice civile, ha optato per una valutazione del presupposto della sussidiarietà in astratto, nel senso, cioè, che l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe esperibile solo quando l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio “per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Pur con la deroga dettata in relazione all'arricchimento indiretto, per le ipotesi sopra richiamate, la prevalente giurisprudenza ha quindi optato per la soluzione secondo cui l'astratta sussistenza di un'altra azione (indipendentemente, dunque, dal fatto che essa sia stata infruttuosamente esercitata ovvero non sia più esercitabile per prescrizione o decadenza) preclude il ricorso all'azione di arricchimento senza causa (cfr. ex multis, e senza pretesa di esaustività, Cass. n. 1473/1960, non massimata;
Cass. n. 1278 del 29/05/1962; Cass. n. 1737/1963; Cass. n. 3582/1968; Cass. n. 1073/1974; Cass. n. 1849/1980; Cass. n. 12242/2016; Cass. n. 20528/2017; Cass. n. 8694/2018; Cass. n. 29988/2018; Cass. n. 4909/2023, cui adde Cass. S.U. n. 28042/2008 e Cass. S.U. n. 9531/1996, che richiamano i precedenti sul punto, ma senza che però siano intervenute a risoluzione di un contrasto). Risulta, quindi, configurabile un discrimen tra le ipotesi di rigetto per infondatezza della domanda per difetto di prova, (ovvero, quando l'altra azione sia stata esercitata, ma la domanda sia stata respinta perché la fattispecie concreta, pur congrua, in astratto, alla previsione di legge, sia poi risultata difettosa pagina 9 di 12 di qualche requisito), da quelle in cui la domanda cd. principale sia stata respinta per non riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie legale. Non può, quindi, accedersi alla soluzione che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento, ove la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di carattere generale. Occorre quindi distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. La giurisprudenza di legittimità a Sezioni IT ha optato per la cd. sussidiarietà temperata ammettendo l'azione di arricchimento, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass. I, Ord. 17 luglio 2023, n. 20521; infra in motivazione Cass. SS.UU. 5 dicembre 2023, n. 33954; Cass. 11682/2018 e Cass. 14944/2022). In questo caso il difetto è duplice. In termini di sussidiarietà vi sarebbe un astratto rimedio non coltivato laddove l'errore lamentato avesse inciso sulla formazione della volontà negoziale: l'azione di annullamento per errore. In questo caso, infatti, non vi sarebbe stata la stessa diligenza delle parti nel far emergere l'erroneità della formula matematica applicata per la determinazione del corrispettivo. In termini di “merito” della actio de in rem verso, invece, non si può non rilevare come essa si palesi infondata per difetto dei presupposti in quanto non vi sarebbe alcun impoverimento ed arricchimento del solvens e dell'accipiens. La doglianza degli attori, infatti, appare di tipo “relazionale” ovvero riferita al trattamento riservato ad altri ex superficiari, divenuti proprietari successivamente ai propri atti. I criteri indicati nelle delibere comunali e negli atti tecnico – amministrativi di loro applicazione (poi refluiti nell'oggetto dei contratti), avrebbero determinato un “risultato illegittimo ed iniquo se paragonato al criterio successivamente applicato ed alle relative risultanze. Tale difformità di applicazione dei criteri e formule di stima non è peraltro accompagnato da alcuna valida motivazione di carattere oggettivo e anche solo argomentazione esplicativa da parte del facendosi il tutto rientrare nella CP_1 discrezionalità dell'Ente, circostanza che rende ancor più ingiustificata la diversità di trattamento riservato ai cittadini”. Si tratta, a ben guardare, della prospettazione di una “censura” di illegittimità ammnistrativa, se non addirittura, politica, poiché avente ad oggetto la scelta stessa di un diverso criterio che sarebbe stato utilizzato per altri soggetti e per altri contratti. E' evidente il carattere esterno al sinallagma contrattuale e alla possibilità stessa di poter configurare un'azione di ingiustificato arricchimento. Più che di tale incremento patrimoniale gli attori si dolgono dell'asserita loro maggior spesa sostenuta per conseguire la titolarità della piena proprietà in difformità rispetto ai successivi superficiari. Difetta strutturalmente qualsiasi rapporto causale impoverimento – arricchimento tea le odierne parti del giudizio. I ripetuti riferimenti all'iniquità, infatti, non hanno fondamento giuridico ma latamente “politico” visto che si riferiscono ad un diverso trattamento dei cittadini con ciò esulando dall'area della odierna giurisdizione (ma di qualsivoglia giurisdizione a ben guardare). Tanto basta per rigettare la domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate distintamente tra gli attori e gli interventori visto il diverso sforzo defensionale che le rispettive difese hanno cagionato alla parte comunale. Ai fini della liquidazione occorre tenere a mente la natura dell'odierno litisconsorzio facoltativo improprio ex art. 103 c.p.c. nell'applicazione pretoria secondo cui: il valore della causa non si pagina 10 di 12 determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.” (cfr Cass. Civ. n. 10367/2024). A mente del citato art. 4 comma secondo del D.M.:” quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. La parte della suddetta disposizione che viene qui in rilievo è l'ultima proposizione dell'ultimo periodo. Il primo periodo stabilisce infatti la regola per cui l'avvocato che assiste più soggetti ha diritto ad un aumento del compenso;
il secondo periodo estende il diritto all'aumento a due ulteriori ipotesi, e cioè: a) quando più cause vengono riunite;
b) nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti ovvero quello che occorre nella seguente causa vista la pluralità di attori. Principi ripetutamente applicati dalla giurisprudenza di legittimità ove si afferma che “l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 è consentito “qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa (…) a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti (…) contro i quali sia stato esercitato il patrocinio” (nello stesso senso, ex aliis,: da ultimo, da Sez. 3, Ordinanza n. 10344 del 18/04/2023, Sez. L, Ordinanza n. 21902 del 21/07/2023 (sia pure soltanto obiter dictum, Sez. 2, Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021). L'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 ha infatti lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un lato remunerare l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno;
dall'altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria. Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l'impegno del professionista). Tale ratio sussiste dunque tanto nell'ipotesi in cui il difensore assista una sola parte contro più soggetti, quanto nell'ipotesi in cui assista più parti contro più soggetti, e varrà la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio.”(infra Cass. III, Ord. 31 gennaio 2024, n. 2956). In questo caso le domande con valore più elevato si collocano nello scaglione che va da € 5.200,01 a € 26.000,00. Su questo va innestato l'aumento del citato art. 4 comma secondo e, vista l'identità di posizioni di posizione giuridica e fattuale (cui si è cimentata la difesa comunale), deve essere pari all'80% del compenso medio liquidabile (€ 5.077,00). In definitiva il compenso dovuto dagli attori in solido in confronto del è pari ad € 9.138,60 oltre spese Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. Gli interventori, invece, e vanno condannati alla rifusione delle Controparte_2 Controparte_3 spese nei limiti di € 1.950,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., visto il limitato sforzo defensionale cagionato alla difesa comunale dal loro successivo intervento in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa pagina 11 di 12 1. in rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
, accerta la giurisdizione del Giudice ordinario;
[...]
2. rigetta le domande svolte dagli attori nei confronti del convenuto Controparte_1
;
[...]
3. dichiara inammissibile l'intervento svolto da e Controparte_2 Controparte_3
4. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Controparte_1
liquidate in € 9.138,60 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se
[...] dovuta, e C.P.A.; 5. condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 Controparte_3 dal liquidate in € 1.950,00 oltre spese generali al Controparte_1
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.,
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice
RO TR
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