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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/12/2024, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1873/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1873/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza il 9.2.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 2.5.2024, e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI DI COSTANZO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliata in AP alla via Sebastiano Veniero n. 17 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. LUCIANO NATALE VINCI (C.F.: ), giusta procura C.F._4
in atti, elettivamente domiciliato in Policoro (MT) alla via Medaglia d'Oro Sinisi n. 43 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 R.G. N. 1873/2016
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 24.5.2016, ha domandato Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal coniuge , addebitandola a Controparte_1 quest'ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in AP il
30.10.1999, rappresentando che dall'unione coniugale era nato il figlio ER
(18.9.2002) e che l'ultima residenza familiare era stata posta in CO (PZ) alla via Sinisgalli n. 7.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis «a causa dei comportamenti violenti, aggressivi e intimidatori del sig.
». In particolare, la ricorrente ha esposto che «sin dai primi anni di CP_1 matrimonio […] aveva dovuto subire le vessazioni e le angherie dello , CP_1 tant'era che, a seguito dell'ennesima aggressione subita in Marina di Ascea il
31.08.2005, […] aveva deciso, anche per salvaguardare la incolumità e la serenità del piccolo figlio , di allontanarsi dalla casa coniugale e di fare ritorno a AP, ER ove da allora viveva insieme al figlio presso l'abitazione della sua famiglia di origine».
La ricorrente ha -altresì- rappresentato di aver sempre favorito il rapporto del marito col figlio , portando spesso quest'ultimo a sue spese presso l'abitazione ER paterna. Tuttavia, in occasione dell'ultimo incontro padre-figlio, avvenuto il 19.7.2015, il marito «si era reso protagonista di un gravissimo episodio di violenza» nei suoi confronti (cfr. atto di denuncia-querela del 27.7.2015).
In ordine alla situazione economico-reddituale, la ricorrente ha dedotto di «essere
(allo stato) priva di una stabile occupazione lavorativa e che poteva contare solo sul sostegno economico della sua famiglia di origine». Di contro, il marito «era (allo stato) titolare di una avviatissima azienda ortofrutticola, corrente in Grumento Nova alla contrada Mattina P.IVA , per cui disponeva di cospicue entrate mensili, P.IVA_1
nonché di un consistente patrimonio immobiliare. Nonostante ciò, negli ultimi dieci anni si era limitato a versare mensilmente per il mantenimento della moglie e del figlio la irrisoria somma di € 600,00. Anzi, andava precisato che a luglio 2015 aveva versato solo la somma di € 450,00, a dicembre 2015 solo la somma di € 400,00, a gennaio
2016 non aveva versato alcunché, a febbraio 2016 solo la somma di € 450,00, e nulla aveva versato per i mesi di aprile e maggio 2016. Inoltre, si era da ultimo
2 R.G. N. 1873/2016 completamente disinteressato della ingente spesa inerente cure dentistiche cui si era sottoposto e ammontante ad € 3.000,00.». ER
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«-autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati;
-affidare in via esclusiva alla ricorrente il figlio minore , disciplinandosi nella ER maniera che si riterrà più opportuna nel preminente interesse di quest'ultimo il diritto di visita del padre;
-imporre al sig. la corresponsione entro il giorno cinque di ogni Controparte_1
mese di un congruo assegno di mantenimento, per la ricorrente e per il figlio minore
, assegno che, in considerazione del tenore di vita sino a oggi condotto dal ER
resistente e del reddito dallo stesso percepito, dovrà essere almeno pari a € 1.500,00, di cui € 1.000,00 per il mantenimento di ed € 500,00 per il mantenimento della ER
ricorrente;
-porre tutte le spese (scolastiche, mediche, ludiche, nessuna esclusa) di carattere straordinario […] a carico del sig. »; Controparte_1
e, per il prosieguo del giudizio innanzi all'Istruttore, addebitare la separazione al marito e accogliere tutte le conclusioni sopra riportate, con vittoria delle spese di lite e attribuzione delle stesse in favore del difensore antistatario.
II , costituendosi in giudizio il 18.10.2016, non si è Controparte_1
opposto alla domanda di separazione personale e, contestando le avverse deduzioni in ordine alla fine del rapporto coniugale, ha formulato domanda riconvenzionale di addebito della separazione personale nei confronti della moglie per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Segnatamente, il resistente ha dedotto che «la vita coniugale, benché sorta sotto
i migliori auspici, si era rilevata infelice sin dai primi tempi, e ciò a causa dell'inaspettato carattere freddo, distaccato e menefreghista della moglie, la quale, con fare davvero irresponsabile e contrario alle più elementari regole matrimoniali, si era sempre disinteressata completamente delle sorti dei suoi familiari. In particolare, durante l'intero (anche se breve) rapporto coniugale, ella non aveva mai provveduto in alcun modo alla conduzione della casa, costringendo il marito a provvedervi al suo rientro dal duro lavoro nei campi ovvero ad assoldare qualcuno a tale scopo».
3 R.G. N. 1873/2016
A ciò doveva aggiungersi che la moglie, «subito dopo la nascita del piccolo
(18 settembre 2002), aveva praticamente abbandonato la casa coniugale per ER
trasferirsi, dapprima in Toscana, esattamente a Cetona (Si), ove si era dedicata in tutto
e per tutto ad un precario quanto provvisorio impiego di commessa presso l'attività commerciale allora gestita dal fratello , e, successivamente, a AP (sua città Per_2
natale), ove […] risiedeva presso la sua famiglia di origine, tralasciando così tutti i propri doveri di moglie, ed abbandonando di fatto il marito alla più totale solitudine ed a sé stesso».
Il resistente ha -altresì- rappresentato che la moglie aveva ostacolato il suo rapporto con il figlio e che aveva assunto in autonomia ogni decisione ER concernente la cura, la crescita e l'educazione del minore.
In ordine alla situazione economico-reddituale, il resistente, contestando le avverse deduzioni, ha esposto di «essere titolare di una modesta azienda agricola, ubicata in agro di Grumento Nova (Pz), alla C/da Mattina, dedita alla produzione e alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli», percependo mensilmente la somma di euro 4.364,00 circa. Egli «era ancora tenuto a pagare, per un mutuo a tasso fisso acceso presso la Banca Carime - Filiale di Villa D'Agri (Pz), i restanti ratei trimestrali, ciascuno dell'importo di € 1.267,23. Inoltre, egli era tenuto a sostenere notevoli esborsi, sia per far fronte ai propri bisogni quotidiani sia per coprire le spese fisse delle varie utenze afferenti, non solo alla casa adibita ad (ex) residenza coniugale
(ubicata nell'abitato di Villa D'Agri di CO – Pz, alla Via L. Sinisgalli), di sua proprietà esclusiva ed attualmente in uso, […] ma anche alla gestione dell'azienda».
Per l'effetto, il resistente ha concluso la memoria di costituzione domandando di:
«-pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi;
-rigettare l'avversa richiesta di addebito, attribuendo invece alla moglie la responsabilità del fallimento del rapporto coniugale;
-disporre per un equilibrato affido condiviso del figlio minore, disciplinando diritti e doveri di visita e frequentazione;
-rigettare tutte le avverse richieste di carattere economico e, comunque, provvedere per il concorso nel mantenimento del figlio , da parte di ambo i genitori, in ER
egual misura;
-adottare ogni altro opportuno provvedimento come sopra richiesto».
4 R.G. N. 1873/2016
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con ordinanza del 27.10.2016, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé quale
Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV Con gli scritti difensivi depositati ai sensi dell'art. 709, comma 3, c.p.c., le parti hanno ribadito le deduzioni e reiterato le conclusioni di cui ai precedenti atti difensivi.
Parte resistente ha -altresì- domandato revocarsi/ridursi l'importo dovuto alla moglie a titolo di mantenimento della stessa, «potendo la (ex) moglie provvedere autonomamente al proprio mantenimento»; nonché, in ordine alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio , porsi queste ultime a carico di entrambi i ER
coniugi nella misura del 50%.
V Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 7.6.2017 sono stati ammessi gli interrogatori formali deferiti tra le parti, i quali sono stati assunti all'udienza del 25.10.2017.
Con ordinanza resa a verbale all'udienza da ultimo indicata, è stata -altresì- ammessa la prova testimoniale così come articolata dalle parti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e si è poi proceduto con l'escussione dei testi.
In data 2.10.2019 si è costituito in giudizio nell'interesse del resistente l'Avv.
Luciano Natale Vinci, in sostituzione degli Avv.ti Giuseppina Scarpitta e Filippo
Deluise.
Terminata la fase istruttoria e dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo della presente (giusto programma di smaltimento dell'arretrato), all'udienza del
9.2.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato ritualmente le comparse conclusionali e le memorie di replica.
VI Sulla domanda di separazione personale.
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La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, l'indisponibilità alla riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
VII Sulle domande di addebito.
Con riguardo all'onere probatorio relativo alle reciproche domande di addebito della separazione personale occorre rammentare che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale fra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.8.2014, n. 18074);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass. civ., Sez. VI, ord., 19.2.2018, n. 647052);
- con riferimento, in via ulteriore, all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, è orientamento consolidato quello secondo cui: «In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, sent.,
14.1.2016, n. 433; nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, ord., 22.3.2017, n.
7388: «Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi
6 R.G. N. 1873/2016 in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale»);
- determinati atti, caratterizzati da violenza, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto reciproco, sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica. In tale contesto infatti, le reiterate violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.4.2005, n. 7321), rimanendo altresì assolutamente da escludersi che siffatti comportamenti possano in alcun modo essere giustificati come reazione al comportamento dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Sent., 14.4.2011, n. 8548).
Ciò posto, preliminarmente, si precisa che sarà posta a fondamento della decisione esclusivamente la documentazione ritualmente depositata. Ne discende che alcun valore può essere ricondotto a quanto depositato dalla difesa della ricorrente in allegato alla comparsa conclusionale. Il contenuto della documentazione allegata dalla ricorrente alla comparsa conclusionale è stato appreso nel leggere il detto scritto difensivo, nel quale a pag. 5 è stato rappresentato quanto segue: «Rispetto al fatto denunciato da ha avuto luogo un procedimento penale definito dal Parte_1
Tribunale di Potenza con sentenza n. 1616/2022, sentenza che si produce in uno alla presente memoria e che ha dichiarato colpevole del reato di cui Controparte_1
agli artt. 582, 585 e 577, comma 2, c.p., condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile». Ebbene, atteso che la sentenza penale è stata
7 R.G. N. 1873/2016 emessa nel 2022, si osserva che il relativo deposito non è stato -in ogni caso- effettuato della ricorrente nella prima difesa utile successiva alla sua emissione, in considerazione delle udienze che sono state celebrate nell'anno 2022 e successivamente sino all'udienza di precisazione delle conclusioni e rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Tanto chiarito, a sostegno della domanda di addebito la ricorrente ha addotto
«comportamenti violenti, aggressivi e intimidatori» tenuti dal marito nei suoi riguardi.
Segnatamente, nel ricorso introduttivo ha allegato di aver subìto violenza in Marina di
Ascea il 31.8.2005, episodio a seguito del quale aveva deciso di allontanarsi dalla casa coniugale per trasferirsi a AP presso la casa dei suoi genitori.
Quanto rappresentato dalla ricorrente risulta esser stato oggetto della denuncia dell'1.9.2005, la quale è stata effettuata presso la Stazione dei Carabinieri di Marina di
Ascea (cfr. verbale di denuncia orale del 01.09.2005.pdf.p7m allegato al ricorso introduttivo). Nel verbale di ricezione di denuncia si legge che la ricorrente dichiarò:
«Sono coniugata con il signor , sin dal 1999. Dalla fine di giugno Controparte_1
u.s., per precisione dal giorno 28, sono venuta qui a Marina di Ascea, a villeggiare nel parco “Segreto” per le vacanze estive, unitamente ad alcuni miei familiari e a nostro figlio , nato a [...] il [...]. Ieri, verso le ore 17.00, si è ER CP_1
presentato ad Ascea Marina per prenderci e portarci nella nostra abitazione di
CO (PZ), come avevamo concordato nei giorni scorsi telefonicamente.
Giunto però nei pressi del parco “Segreto”, si presentava con una birra in CP_1
mano e appariva particolarmente alterato e alla mia domanda di dove fosse la macchina mi diceva che si trovava nei pressi del Lido “La lampara” ove e io mi sono appoggiata in queste settimane. Per la verità già quando scendevamo le scale affermava in maniera minacciosa la frase “I CALCI NEI DENTI FANNO MALE” senza però specificare a cosa alludesse. Entrato dal Lido con la macchina rimaneva seduto con nostro figlio nell'automobile e mi invitava a caricare da sola la macchina.
Siccome i bagagli non entravano tutti nell'automobile, lui stizzito prelevava una borsa dall'automobile e me la lanciava in strada. Poi, siccome lo invitavo a prendere una decisione circa la volontà di caricare la macchina o meno, lui riapriva il cofano e iniziava a lanciarmi contro i bagagli. A quel punto mia cognata , di Parte_2
anni 28, che aveva assistito a tutta la scena, per non far piangere il bambino, riprendeva le valigie dalla strada e cercava di caricare la macchina. Mio marito al
8 R.G. N. 1873/2016 tentativo di mia cognata di caricare la macchina si scagliava contro di me riempiendomi di sputi e insulti e schiaffeggiandoci, minacciava che mi avrebbe ucciso
e che la guerra era appena iniziata. Mia cognata, allora, mi si avvicinava e mi suggeriva di allontanarmi e questo gesto infastidiva particolarmente mio marito, che la aggrediva fisicamente, prendendola a schiaffi in volto e a calci nelle gambe. Molto probabilmente, per difendersi, mia cognata lo strattonava. Desidero precisare che la relazione tra me e mio marito non è delle più felici, in quanto il nostro rapporto da tempo è in crisi. Ieri sera avevo tutte le intenzioni di tornare a casa da mio marito, ma quando ho capito che aveva iniziato ad innervosirsi e cominciava ad essere violento, mi sono rifiutata di salire in macchina spaventata dal suo comportamento e continuava
a telefonarmi sulla mia utenza mobile numero 3384 872277, minacciandomi con delle frasi del tipo “TE LA FARÒ PAGARE”, “TI TROVERÒ DAPPERTUTTO SARÒ LA
TUA PERSECUZIONE”, “ANCORA DEVI CONOSCERE IL OR
E”. Alle 13:00 odierne, mi richiamava sul telefonino e mi chiedeva CP_1
con insistenza e con tono minaccioso dove mi trovassi. Oggi pomeriggio, mi sono recata unitamente a mia cognata presso il pronto soccorso dell'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania».
La ricorrente ha -altresì- dedotto di aver subìto violenza da parte del marito anche in data 19.7.2015. L'episodio di violenza è stato denunciato mediante presentazione di querela alla Stazione dei Carabinieri di AP-Stella il 26.7.2015 (cfr. atto di denuncia-querela con allegati referto ospedaliero e verbale di ricezione querela.pdf.p7m allegato al ricorso introduttivo).
Le circostanze rappresentate nella querela del 26.7.2015 trovano rispondenza nel referto del pronto soccorso del 20.7.2015 (ora di arrivo 00.57) dell'Ospedale di Villa
d'Agri (PZ), nel quale -con riguardo all'anamnesi- si legge: «paziente in p.s. per riferita cefalea e dolore post traumatico facciale e al polso sin. da percosse ricevute da parte di persona a lei nota. . Nega traumi in altra sede. La paziente è giunta in CP_2
p.s. accompagnata dai Carabinieri»; -circa l'esame obiettivo- si legge: «paz. vigile, cosciente, collaborante, normorientata, pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti, non deficit di forza, non segni di lato, sensibilità integer. Attività cardiaca ritmica e valida, respiro eupnoico, MV presente, normotrasmesso. Addome trattabile non dolente alla palpitazione. Ecchimosi multiple al volto. Dolore con limitazione funzionale al polso sin.»; e -in ordine alla diagnosi- si legge: «TRAUMA CRANICO-
9 R.G. N. 1873/2016
FACCIALE CON ECCHIMOSI DIFFUSE AL VOLTO, CONTUSIONI MULTIPLE
PER IL CORPO».
L'istruttoria espletata ha fornito piena prova dei fatti addotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di addebito della separazione personale formulata nei confronti del marito con riguardo ai comportamenti violenti tenuti da quest'ultimo.
In particolare, il testimone , fratello della ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
«[…] Posso dire, per averlo vissuto direttamente, che ha sempre avuto una CP_1
condotta aggressiva e violenta, non solo nei confronti della moglie, e cioè di mia sorella, ma anche rispetto ai propri familiari. L'episodio dell'aggressione di Ascea è stato il fatto che ha determinato mia sorella a trasferirsi con il figlio a AP. […] Ho personalmente assistito ad aggressioni dello nei confronti della moglie. CP_1
Alcuni episodi violenti sono avvenuti anche in presenza di mia madre, che me lo ha riferito. Mia sorella, nonostante le condotte violente dello Scarpitta, ha sempre cercato di tenere unita la propria famiglia, ma alla fine non ha più inteso sopportare tale situazione ed ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi da noi a AP. […] posso riferire che il giorno 19/07/2015, verso le ore 23.00, sono stato telefonicamente contattato dai Carabinieri, i quali mi riferirono che mia sorella si trovava in ospedale
a seguito di un'aggressione subita. Quindi, mi sono recato in macchina da AP all'ospedale di Villa d'Agri e ivi ho rinvenuto mia sorella che presentava tumefazioni al viso e alle braccia. In sua compagnia vi era anche il figlio ». ER
A ciò si aggiunga la testimonianza resa da , madre della ricorrente, Tes_2 la quale ha dichiarato: «[…] posso riferire che dai primi anni di matrimonio CP_1
si è reso protagonista di episodi di violenza, ingiurie e minacce nei confronti di mia figlia e tanto posso riferire in quanto vi ho assistito personalmente, stando spesso da mia figlia in Villa d'Agri, specie perché era mia intenzione aiutarla nell'accudire il figlio piccolo. Posso riferire di aver assistito a un episodio di aggressione fisica da parte dello e in danno di mia figlia, episodio in cui ha poggiato la CP_1 CP_1
punta di un coltello alla gola di mia figlia. Dopo di che, mia figlia è scappata in bagno con il piccolo . ha sfondato la porta del bagno e io, temendo ER Controparte_1
per mia figlia, sono uscita nelle scale del palazzo e ho urlato per chiedere aiuto. Questo episodio si è verificato durante i primi anni di vita di mio nipote . Ho altresì ER assistito all'episodio di Marina di Ascea. In particolare, ricordo che era il 2005 e mi trovavo in Marina di Ascea con mia figlia e mia nuora. Quindi, è ivi sopraggiunto
10 R.G. N. 1873/2016
, il quale ha aggredito mia figlia lanciandole contro alcune valigie Controparte_1
e sputandole in viso. Gli episodi di cui ho riferito avvenivano dopo vivaci discussioni
o litigi tra i coniugi. […] mia figlia proprio per le violenze ricevute ha deciso di abbandonare con il figlio la casa familiare per trasferirsi da me a AP. […] Posso riferire che la notte del 19 luglio 2015 ho ricevuto una telefonata dai Carabinieri che mi comunicavano che mia figlia si trovava in ospedale avendo subito lesioni. Quindi mio figlio è partito da AP ed è andato in ospedale a prendere mia figlia. Per_2
Da lei, all'arrivo a AP, ho appreso che aveva subito un'aggressione dallo CP_1
Mia figlia presentava evidenti tumefazioni agli occhi e a tutto il viso».
[...]
Dall'istruttoria condotta, avuto particolare riguardo alle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, si ritiene che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Invero, la ricorrente ha dimostrato che -sin dai primi tempi di vita matrimoniale e poi nell'estate 2005 ad Ascea Marina- il marito ha usato violenza fisica e verbale nei suoi confronti. Quanto comprovato, verificatosi in data antecedente all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale (dunque alla separazione di fatto), a giudizio di questo Collegio, è già sufficiente e idoneo a ritenere fondata la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito. Tanto si sostiene in virtù della tesi difensiva sostenuta dalla difesa del resistente in ordine alle condotte poste a fondamento dell'addebito e verificatesi allorquando i coniugi erano separati di fatto e già si era palesata la crisi coniugale, la quale -in ogni caso- non può trovare accoglimento atteso che il Giudice della nomofilachia ha chiarito che in ipotesi di violenze è irrilevante la posteriorità temporale di queste rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ., Sez. VI - 1, ord., 22.3.2017, n. 7388).
In conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nei provvedimenti decisori già sopra citati n. 433/2016 e n. 7388/2017, nonché nella sentenza n. 3925/2018, nel caso di specie sono state provate violenze fisiche perpetrate dal marito ai danni della moglie, quali comportamenti idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale di coppia, poiché lesivi della dignità della persona. In ragione di ciò, quanto dimostrato all'esito della condotta istruttoria è da considerarsi di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica.
11 R.G. N. 1873/2016
In applicazione del medesimo principio di diritto, si ritiene che il Tribunale sia esonerato dall'operare il bilanciamento della condotta del resistente con il comportamento della ricorrente, vittima delle reiterate violenze perpetrate dal marito, atteso che il giudice del merito, che abbia accertato comportamenti violenti, è esonerato dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.4.2005, n. 7321), rimanendo altresì assolutamente da escludersi che siffatti comportamenti possano in alcun modo essere giustificati come reazione al comportamento dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent., 14.4.2011,
n. 8548).
Per tali motivi, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere accolta e -di
contro
- deve essere disattesa la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente, in relazione alla quale -in ogni caso- nessun elemento probatorio è stato fornito all'esito della fase istruttoria.
VIII Sulle domande concernenti la prole.
Avuto riguardo alla domanda di affidamento esclusivo del figlio , nonché ER
al collocamento di quest'ultimo presso la madre e all'individuazione del regime di frequentazione tra il figlio e il genitore non convivente, occorre rilevare che - ER
nelle more del processo- ha raggiunto la maggiore età, essendo nato il [...]. Ne discende che alcun provvedimento deve essere adottato circa l'affidamento, il collocamento e il regime di frequentazione relativamente a in quanto ER
attualmente maggiorenne.
Di contro, deve essere scrutinata la questione della determinazione dell'importo di mantenimento ordinario (e straordinario) da porre in capo al genitore non convivente con il figlio, atteso che è incontestato che , sebbene maggiorenne, non sia ER
economicamente autosufficiente.
Ebbene, è pacifico che conviva con la madre in AP presso la casa dei ER
nonni materni, ragion per cui il padre è tenuto a contribuire in forma indiretta versando alla madre un contributo per il mantenimento del figlio.
Tenuto conto del dichiarato stato di disoccupazione della madre e dell'attività imprenditoriale agricola di cui è titolare il padre, esaminata la documentazione
12 R.G. N. 1873/2016 economico-reddituale in atti e viste le domande delle parti sul punto (segnatamente quella del padre che si è dichiarato disponibile a versare per il figlio euro 400,00 al mese, in quanto nell'atto depositato ai sensi dell'art. 709, comma 3, c.p.c. ha chiesto confermarsi l'importo determinato all'esito della fase presidenziale), nonché considerate le presumibili maggiori esigenze del figlio legate alla crescita, si determina in euro 400,00 al mese, oltre al già maturato adeguamento annuale secondo gli indici
ISTAT, il contributo da porre in capo al padre, somma sulla quale a partire dal dì di pubblicazione della presente sentenza andrà calcolato l'adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT (mantenimento ordinario mensile=euro
400,00+adeguamento ISTAT maturato sino all'attualità, oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sull'importo già adeguato ai detti indici a decorrere dal dì di pubblicazione della sentenza), fatti salvi per il passato i provvedimenti provvisorie e urgenti così come vigenti.
Per le medesime ragioni, ossia soprattutto per l'occupazione paterna a fronte della disoccupazione materna posto che entrambi i genitori sono tenuti a partecipare al sostentamento materiale della prole proporzionalmente alle proprie sostanze, le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse del figlio devono esser poste per il ER
70% in capo al padre e per il restante 30% in capo alla madre.
Si precisa che sono da intendersi spese straordinarie quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN, quali a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli
13 R.G. N. 1873/2016 in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
IX Sul mantenimento per il coniuge.
La domanda di contribuzione al mantenimento formulata dalla ricorrente, all'esito dell'istruttoria, è risultata assolutamente priva di prova. Infatti, non vi è stata dimostrazione, né -a monte- alcuna specifica deduzione, in ordine al tenore di vita condotto in costanza di matrimonio. Non vi è stata altresì prova dell'incapacità lavorativa della ricorrente, la quale, dopo essersi allontanata dalla casa coniugale all'età di 34 anni, ha continuato a dichiararsi disoccupata senza dimostrare di essersi medio tempore attivata per rinvenire occupazione lavorativa, a fronte di una convivenza matrimoniale durata appena 6 anni.
Quanto sostenuto rinviene forza argomentativa negli orientamenti della giurisprudenza di merito, la quale ha statuito: «Non può essere accolto l'appello in ordine alla fissazione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, qualora l'appellante non abbia dato alcuna prova della mancanza di mezzi adeguati a continuare il tenore di vita coniugale, essendosi limitata ad invocare la sua condizione non lavorativa» (cfr. Corte d'Appello AP, Sez. I, 15.3.2006). E, in via ulteriore, che «L'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento e la prova della capacità economica dell'altro coniuge spettano al coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno de quo» (cfr. Tribunale Messina, Sez. I, 20.1.2016).
Né assumono rilevanza probatoria le mere deduzioni di parte in ordine all'assoluta assenza di reddito, in mancanza di ulteriori elementi dai quali possa desumersi la complessiva situazione economico-patrimoniale della ricorrente.
Pertanto, la domanda in disamina deve essere respinta.
X Sulle spese di lite.
Ritenuta prevalente la soccombenza del resistente in considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, le spese di lite si pongono a carico del primo. Esse si liquidano, in applicazione dei parametri medi di
14 R.G. N. 1873/2016 cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo lo scaglione di valore della causa da euro 5.001,00 a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5 comma 6 del detto D.M., in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge, oltre a euro
98,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore della ricorrente -Avv.
Giovanni Di Costanzo- dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1873 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2016, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio concordatario in AP il 30.10.1999;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di AP (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto N. 389, P. II, S. A, Sez. G);
3) accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e, Parte_1
per l'effetto, dichiara che la separazione è addebitata a;
Controparte_1
4) rigetta la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente
; Controparte_1
5) dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'affidamento, al collocamento e al regime di frequentazione con il genitore non convivente relativamente al figlio maggiorenne (AP, 18.9.2002); ER
6) determina in complessivi euro 400,00 (quattrocento,00) al mese oltre l'adeguamento annuale agli indici ISTAT già maturato sino all'attualità, il contributo mensile dovuto dal resistente per il Controparte_1
mantenimento del figlio, da corrispondere alla ricorrente Parte_1
presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti con l'ordinanza presidenziale;
15 R.G. N. 1873/2016
7) dispone che la ricorrente contribuisca nella misura del 30% Parte_1
alle spese straordinarie per il figlio e che per la restante parte del 70% contribuisca il resistente;
Controparte_1
8) rigetta la domanda di mantenimento per il coniuge formulata dalla ricorrente;
9) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite Controparte_1
nei confronti della ricorrente , che si liquidano in complessivi Parte_1
euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre al 15% spese generali, I.V.A e
C.P.A. come per Legge, oltre a euro 98,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Di Costanzo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30.9.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1873/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza il 9.2.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 2.5.2024, e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI DI COSTANZO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliata in AP alla via Sebastiano Veniero n. 17 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. LUCIANO NATALE VINCI (C.F.: ), giusta procura C.F._4
in atti, elettivamente domiciliato in Policoro (MT) alla via Medaglia d'Oro Sinisi n. 43 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 R.G. N. 1873/2016
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 24.5.2016, ha domandato Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal coniuge , addebitandola a Controparte_1 quest'ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in AP il
30.10.1999, rappresentando che dall'unione coniugale era nato il figlio ER
(18.9.2002) e che l'ultima residenza familiare era stata posta in CO (PZ) alla via Sinisgalli n. 7.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis «a causa dei comportamenti violenti, aggressivi e intimidatori del sig.
». In particolare, la ricorrente ha esposto che «sin dai primi anni di CP_1 matrimonio […] aveva dovuto subire le vessazioni e le angherie dello , CP_1 tant'era che, a seguito dell'ennesima aggressione subita in Marina di Ascea il
31.08.2005, […] aveva deciso, anche per salvaguardare la incolumità e la serenità del piccolo figlio , di allontanarsi dalla casa coniugale e di fare ritorno a AP, ER ove da allora viveva insieme al figlio presso l'abitazione della sua famiglia di origine».
La ricorrente ha -altresì- rappresentato di aver sempre favorito il rapporto del marito col figlio , portando spesso quest'ultimo a sue spese presso l'abitazione ER paterna. Tuttavia, in occasione dell'ultimo incontro padre-figlio, avvenuto il 19.7.2015, il marito «si era reso protagonista di un gravissimo episodio di violenza» nei suoi confronti (cfr. atto di denuncia-querela del 27.7.2015).
In ordine alla situazione economico-reddituale, la ricorrente ha dedotto di «essere
(allo stato) priva di una stabile occupazione lavorativa e che poteva contare solo sul sostegno economico della sua famiglia di origine». Di contro, il marito «era (allo stato) titolare di una avviatissima azienda ortofrutticola, corrente in Grumento Nova alla contrada Mattina P.IVA , per cui disponeva di cospicue entrate mensili, P.IVA_1
nonché di un consistente patrimonio immobiliare. Nonostante ciò, negli ultimi dieci anni si era limitato a versare mensilmente per il mantenimento della moglie e del figlio la irrisoria somma di € 600,00. Anzi, andava precisato che a luglio 2015 aveva versato solo la somma di € 450,00, a dicembre 2015 solo la somma di € 400,00, a gennaio
2016 non aveva versato alcunché, a febbraio 2016 solo la somma di € 450,00, e nulla aveva versato per i mesi di aprile e maggio 2016. Inoltre, si era da ultimo
2 R.G. N. 1873/2016 completamente disinteressato della ingente spesa inerente cure dentistiche cui si era sottoposto e ammontante ad € 3.000,00.». ER
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«-autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati;
-affidare in via esclusiva alla ricorrente il figlio minore , disciplinandosi nella ER maniera che si riterrà più opportuna nel preminente interesse di quest'ultimo il diritto di visita del padre;
-imporre al sig. la corresponsione entro il giorno cinque di ogni Controparte_1
mese di un congruo assegno di mantenimento, per la ricorrente e per il figlio minore
, assegno che, in considerazione del tenore di vita sino a oggi condotto dal ER
resistente e del reddito dallo stesso percepito, dovrà essere almeno pari a € 1.500,00, di cui € 1.000,00 per il mantenimento di ed € 500,00 per il mantenimento della ER
ricorrente;
-porre tutte le spese (scolastiche, mediche, ludiche, nessuna esclusa) di carattere straordinario […] a carico del sig. »; Controparte_1
e, per il prosieguo del giudizio innanzi all'Istruttore, addebitare la separazione al marito e accogliere tutte le conclusioni sopra riportate, con vittoria delle spese di lite e attribuzione delle stesse in favore del difensore antistatario.
II , costituendosi in giudizio il 18.10.2016, non si è Controparte_1
opposto alla domanda di separazione personale e, contestando le avverse deduzioni in ordine alla fine del rapporto coniugale, ha formulato domanda riconvenzionale di addebito della separazione personale nei confronti della moglie per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Segnatamente, il resistente ha dedotto che «la vita coniugale, benché sorta sotto
i migliori auspici, si era rilevata infelice sin dai primi tempi, e ciò a causa dell'inaspettato carattere freddo, distaccato e menefreghista della moglie, la quale, con fare davvero irresponsabile e contrario alle più elementari regole matrimoniali, si era sempre disinteressata completamente delle sorti dei suoi familiari. In particolare, durante l'intero (anche se breve) rapporto coniugale, ella non aveva mai provveduto in alcun modo alla conduzione della casa, costringendo il marito a provvedervi al suo rientro dal duro lavoro nei campi ovvero ad assoldare qualcuno a tale scopo».
3 R.G. N. 1873/2016
A ciò doveva aggiungersi che la moglie, «subito dopo la nascita del piccolo
(18 settembre 2002), aveva praticamente abbandonato la casa coniugale per ER
trasferirsi, dapprima in Toscana, esattamente a Cetona (Si), ove si era dedicata in tutto
e per tutto ad un precario quanto provvisorio impiego di commessa presso l'attività commerciale allora gestita dal fratello , e, successivamente, a AP (sua città Per_2
natale), ove […] risiedeva presso la sua famiglia di origine, tralasciando così tutti i propri doveri di moglie, ed abbandonando di fatto il marito alla più totale solitudine ed a sé stesso».
Il resistente ha -altresì- rappresentato che la moglie aveva ostacolato il suo rapporto con il figlio e che aveva assunto in autonomia ogni decisione ER concernente la cura, la crescita e l'educazione del minore.
In ordine alla situazione economico-reddituale, il resistente, contestando le avverse deduzioni, ha esposto di «essere titolare di una modesta azienda agricola, ubicata in agro di Grumento Nova (Pz), alla C/da Mattina, dedita alla produzione e alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli», percependo mensilmente la somma di euro 4.364,00 circa. Egli «era ancora tenuto a pagare, per un mutuo a tasso fisso acceso presso la Banca Carime - Filiale di Villa D'Agri (Pz), i restanti ratei trimestrali, ciascuno dell'importo di € 1.267,23. Inoltre, egli era tenuto a sostenere notevoli esborsi, sia per far fronte ai propri bisogni quotidiani sia per coprire le spese fisse delle varie utenze afferenti, non solo alla casa adibita ad (ex) residenza coniugale
(ubicata nell'abitato di Villa D'Agri di CO – Pz, alla Via L. Sinisgalli), di sua proprietà esclusiva ed attualmente in uso, […] ma anche alla gestione dell'azienda».
Per l'effetto, il resistente ha concluso la memoria di costituzione domandando di:
«-pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi;
-rigettare l'avversa richiesta di addebito, attribuendo invece alla moglie la responsabilità del fallimento del rapporto coniugale;
-disporre per un equilibrato affido condiviso del figlio minore, disciplinando diritti e doveri di visita e frequentazione;
-rigettare tutte le avverse richieste di carattere economico e, comunque, provvedere per il concorso nel mantenimento del figlio , da parte di ambo i genitori, in ER
egual misura;
-adottare ogni altro opportuno provvedimento come sopra richiesto».
4 R.G. N. 1873/2016
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con ordinanza del 27.10.2016, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé quale
Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV Con gli scritti difensivi depositati ai sensi dell'art. 709, comma 3, c.p.c., le parti hanno ribadito le deduzioni e reiterato le conclusioni di cui ai precedenti atti difensivi.
Parte resistente ha -altresì- domandato revocarsi/ridursi l'importo dovuto alla moglie a titolo di mantenimento della stessa, «potendo la (ex) moglie provvedere autonomamente al proprio mantenimento»; nonché, in ordine alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio , porsi queste ultime a carico di entrambi i ER
coniugi nella misura del 50%.
V Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 7.6.2017 sono stati ammessi gli interrogatori formali deferiti tra le parti, i quali sono stati assunti all'udienza del 25.10.2017.
Con ordinanza resa a verbale all'udienza da ultimo indicata, è stata -altresì- ammessa la prova testimoniale così come articolata dalle parti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e si è poi proceduto con l'escussione dei testi.
In data 2.10.2019 si è costituito in giudizio nell'interesse del resistente l'Avv.
Luciano Natale Vinci, in sostituzione degli Avv.ti Giuseppina Scarpitta e Filippo
Deluise.
Terminata la fase istruttoria e dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo della presente (giusto programma di smaltimento dell'arretrato), all'udienza del
9.2.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato ritualmente le comparse conclusionali e le memorie di replica.
VI Sulla domanda di separazione personale.
5 R.G. N. 1873/2016
La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, l'indisponibilità alla riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
VII Sulle domande di addebito.
Con riguardo all'onere probatorio relativo alle reciproche domande di addebito della separazione personale occorre rammentare che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale fra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.8.2014, n. 18074);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass. civ., Sez. VI, ord., 19.2.2018, n. 647052);
- con riferimento, in via ulteriore, all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, è orientamento consolidato quello secondo cui: «In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, sent.,
14.1.2016, n. 433; nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, ord., 22.3.2017, n.
7388: «Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi
6 R.G. N. 1873/2016 in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale»);
- determinati atti, caratterizzati da violenza, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto reciproco, sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica. In tale contesto infatti, le reiterate violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.4.2005, n. 7321), rimanendo altresì assolutamente da escludersi che siffatti comportamenti possano in alcun modo essere giustificati come reazione al comportamento dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Sent., 14.4.2011, n. 8548).
Ciò posto, preliminarmente, si precisa che sarà posta a fondamento della decisione esclusivamente la documentazione ritualmente depositata. Ne discende che alcun valore può essere ricondotto a quanto depositato dalla difesa della ricorrente in allegato alla comparsa conclusionale. Il contenuto della documentazione allegata dalla ricorrente alla comparsa conclusionale è stato appreso nel leggere il detto scritto difensivo, nel quale a pag. 5 è stato rappresentato quanto segue: «Rispetto al fatto denunciato da ha avuto luogo un procedimento penale definito dal Parte_1
Tribunale di Potenza con sentenza n. 1616/2022, sentenza che si produce in uno alla presente memoria e che ha dichiarato colpevole del reato di cui Controparte_1
agli artt. 582, 585 e 577, comma 2, c.p., condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile». Ebbene, atteso che la sentenza penale è stata
7 R.G. N. 1873/2016 emessa nel 2022, si osserva che il relativo deposito non è stato -in ogni caso- effettuato della ricorrente nella prima difesa utile successiva alla sua emissione, in considerazione delle udienze che sono state celebrate nell'anno 2022 e successivamente sino all'udienza di precisazione delle conclusioni e rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Tanto chiarito, a sostegno della domanda di addebito la ricorrente ha addotto
«comportamenti violenti, aggressivi e intimidatori» tenuti dal marito nei suoi riguardi.
Segnatamente, nel ricorso introduttivo ha allegato di aver subìto violenza in Marina di
Ascea il 31.8.2005, episodio a seguito del quale aveva deciso di allontanarsi dalla casa coniugale per trasferirsi a AP presso la casa dei suoi genitori.
Quanto rappresentato dalla ricorrente risulta esser stato oggetto della denuncia dell'1.9.2005, la quale è stata effettuata presso la Stazione dei Carabinieri di Marina di
Ascea (cfr. verbale di denuncia orale del 01.09.2005.pdf.p7m allegato al ricorso introduttivo). Nel verbale di ricezione di denuncia si legge che la ricorrente dichiarò:
«Sono coniugata con il signor , sin dal 1999. Dalla fine di giugno Controparte_1
u.s., per precisione dal giorno 28, sono venuta qui a Marina di Ascea, a villeggiare nel parco “Segreto” per le vacanze estive, unitamente ad alcuni miei familiari e a nostro figlio , nato a [...] il [...]. Ieri, verso le ore 17.00, si è ER CP_1
presentato ad Ascea Marina per prenderci e portarci nella nostra abitazione di
CO (PZ), come avevamo concordato nei giorni scorsi telefonicamente.
Giunto però nei pressi del parco “Segreto”, si presentava con una birra in CP_1
mano e appariva particolarmente alterato e alla mia domanda di dove fosse la macchina mi diceva che si trovava nei pressi del Lido “La lampara” ove e io mi sono appoggiata in queste settimane. Per la verità già quando scendevamo le scale affermava in maniera minacciosa la frase “I CALCI NEI DENTI FANNO MALE” senza però specificare a cosa alludesse. Entrato dal Lido con la macchina rimaneva seduto con nostro figlio nell'automobile e mi invitava a caricare da sola la macchina.
Siccome i bagagli non entravano tutti nell'automobile, lui stizzito prelevava una borsa dall'automobile e me la lanciava in strada. Poi, siccome lo invitavo a prendere una decisione circa la volontà di caricare la macchina o meno, lui riapriva il cofano e iniziava a lanciarmi contro i bagagli. A quel punto mia cognata , di Parte_2
anni 28, che aveva assistito a tutta la scena, per non far piangere il bambino, riprendeva le valigie dalla strada e cercava di caricare la macchina. Mio marito al
8 R.G. N. 1873/2016 tentativo di mia cognata di caricare la macchina si scagliava contro di me riempiendomi di sputi e insulti e schiaffeggiandoci, minacciava che mi avrebbe ucciso
e che la guerra era appena iniziata. Mia cognata, allora, mi si avvicinava e mi suggeriva di allontanarmi e questo gesto infastidiva particolarmente mio marito, che la aggrediva fisicamente, prendendola a schiaffi in volto e a calci nelle gambe. Molto probabilmente, per difendersi, mia cognata lo strattonava. Desidero precisare che la relazione tra me e mio marito non è delle più felici, in quanto il nostro rapporto da tempo è in crisi. Ieri sera avevo tutte le intenzioni di tornare a casa da mio marito, ma quando ho capito che aveva iniziato ad innervosirsi e cominciava ad essere violento, mi sono rifiutata di salire in macchina spaventata dal suo comportamento e continuava
a telefonarmi sulla mia utenza mobile numero 3384 872277, minacciandomi con delle frasi del tipo “TE LA FARÒ PAGARE”, “TI TROVERÒ DAPPERTUTTO SARÒ LA
TUA PERSECUZIONE”, “ANCORA DEVI CONOSCERE IL OR
E”. Alle 13:00 odierne, mi richiamava sul telefonino e mi chiedeva CP_1
con insistenza e con tono minaccioso dove mi trovassi. Oggi pomeriggio, mi sono recata unitamente a mia cognata presso il pronto soccorso dell'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania».
La ricorrente ha -altresì- dedotto di aver subìto violenza da parte del marito anche in data 19.7.2015. L'episodio di violenza è stato denunciato mediante presentazione di querela alla Stazione dei Carabinieri di AP-Stella il 26.7.2015 (cfr. atto di denuncia-querela con allegati referto ospedaliero e verbale di ricezione querela.pdf.p7m allegato al ricorso introduttivo).
Le circostanze rappresentate nella querela del 26.7.2015 trovano rispondenza nel referto del pronto soccorso del 20.7.2015 (ora di arrivo 00.57) dell'Ospedale di Villa
d'Agri (PZ), nel quale -con riguardo all'anamnesi- si legge: «paziente in p.s. per riferita cefalea e dolore post traumatico facciale e al polso sin. da percosse ricevute da parte di persona a lei nota. . Nega traumi in altra sede. La paziente è giunta in CP_2
p.s. accompagnata dai Carabinieri»; -circa l'esame obiettivo- si legge: «paz. vigile, cosciente, collaborante, normorientata, pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti, non deficit di forza, non segni di lato, sensibilità integer. Attività cardiaca ritmica e valida, respiro eupnoico, MV presente, normotrasmesso. Addome trattabile non dolente alla palpitazione. Ecchimosi multiple al volto. Dolore con limitazione funzionale al polso sin.»; e -in ordine alla diagnosi- si legge: «TRAUMA CRANICO-
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FACCIALE CON ECCHIMOSI DIFFUSE AL VOLTO, CONTUSIONI MULTIPLE
PER IL CORPO».
L'istruttoria espletata ha fornito piena prova dei fatti addotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di addebito della separazione personale formulata nei confronti del marito con riguardo ai comportamenti violenti tenuti da quest'ultimo.
In particolare, il testimone , fratello della ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
«[…] Posso dire, per averlo vissuto direttamente, che ha sempre avuto una CP_1
condotta aggressiva e violenta, non solo nei confronti della moglie, e cioè di mia sorella, ma anche rispetto ai propri familiari. L'episodio dell'aggressione di Ascea è stato il fatto che ha determinato mia sorella a trasferirsi con il figlio a AP. […] Ho personalmente assistito ad aggressioni dello nei confronti della moglie. CP_1
Alcuni episodi violenti sono avvenuti anche in presenza di mia madre, che me lo ha riferito. Mia sorella, nonostante le condotte violente dello Scarpitta, ha sempre cercato di tenere unita la propria famiglia, ma alla fine non ha più inteso sopportare tale situazione ed ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi da noi a AP. […] posso riferire che il giorno 19/07/2015, verso le ore 23.00, sono stato telefonicamente contattato dai Carabinieri, i quali mi riferirono che mia sorella si trovava in ospedale
a seguito di un'aggressione subita. Quindi, mi sono recato in macchina da AP all'ospedale di Villa d'Agri e ivi ho rinvenuto mia sorella che presentava tumefazioni al viso e alle braccia. In sua compagnia vi era anche il figlio ». ER
A ciò si aggiunga la testimonianza resa da , madre della ricorrente, Tes_2 la quale ha dichiarato: «[…] posso riferire che dai primi anni di matrimonio CP_1
si è reso protagonista di episodi di violenza, ingiurie e minacce nei confronti di mia figlia e tanto posso riferire in quanto vi ho assistito personalmente, stando spesso da mia figlia in Villa d'Agri, specie perché era mia intenzione aiutarla nell'accudire il figlio piccolo. Posso riferire di aver assistito a un episodio di aggressione fisica da parte dello e in danno di mia figlia, episodio in cui ha poggiato la CP_1 CP_1
punta di un coltello alla gola di mia figlia. Dopo di che, mia figlia è scappata in bagno con il piccolo . ha sfondato la porta del bagno e io, temendo ER Controparte_1
per mia figlia, sono uscita nelle scale del palazzo e ho urlato per chiedere aiuto. Questo episodio si è verificato durante i primi anni di vita di mio nipote . Ho altresì ER assistito all'episodio di Marina di Ascea. In particolare, ricordo che era il 2005 e mi trovavo in Marina di Ascea con mia figlia e mia nuora. Quindi, è ivi sopraggiunto
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, il quale ha aggredito mia figlia lanciandole contro alcune valigie Controparte_1
e sputandole in viso. Gli episodi di cui ho riferito avvenivano dopo vivaci discussioni
o litigi tra i coniugi. […] mia figlia proprio per le violenze ricevute ha deciso di abbandonare con il figlio la casa familiare per trasferirsi da me a AP. […] Posso riferire che la notte del 19 luglio 2015 ho ricevuto una telefonata dai Carabinieri che mi comunicavano che mia figlia si trovava in ospedale avendo subito lesioni. Quindi mio figlio è partito da AP ed è andato in ospedale a prendere mia figlia. Per_2
Da lei, all'arrivo a AP, ho appreso che aveva subito un'aggressione dallo CP_1
Mia figlia presentava evidenti tumefazioni agli occhi e a tutto il viso».
[...]
Dall'istruttoria condotta, avuto particolare riguardo alle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, si ritiene che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Invero, la ricorrente ha dimostrato che -sin dai primi tempi di vita matrimoniale e poi nell'estate 2005 ad Ascea Marina- il marito ha usato violenza fisica e verbale nei suoi confronti. Quanto comprovato, verificatosi in data antecedente all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale (dunque alla separazione di fatto), a giudizio di questo Collegio, è già sufficiente e idoneo a ritenere fondata la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito. Tanto si sostiene in virtù della tesi difensiva sostenuta dalla difesa del resistente in ordine alle condotte poste a fondamento dell'addebito e verificatesi allorquando i coniugi erano separati di fatto e già si era palesata la crisi coniugale, la quale -in ogni caso- non può trovare accoglimento atteso che il Giudice della nomofilachia ha chiarito che in ipotesi di violenze è irrilevante la posteriorità temporale di queste rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ., Sez. VI - 1, ord., 22.3.2017, n. 7388).
In conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nei provvedimenti decisori già sopra citati n. 433/2016 e n. 7388/2017, nonché nella sentenza n. 3925/2018, nel caso di specie sono state provate violenze fisiche perpetrate dal marito ai danni della moglie, quali comportamenti idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale di coppia, poiché lesivi della dignità della persona. In ragione di ciò, quanto dimostrato all'esito della condotta istruttoria è da considerarsi di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica.
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In applicazione del medesimo principio di diritto, si ritiene che il Tribunale sia esonerato dall'operare il bilanciamento della condotta del resistente con il comportamento della ricorrente, vittima delle reiterate violenze perpetrate dal marito, atteso che il giudice del merito, che abbia accertato comportamenti violenti, è esonerato dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.4.2005, n. 7321), rimanendo altresì assolutamente da escludersi che siffatti comportamenti possano in alcun modo essere giustificati come reazione al comportamento dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent., 14.4.2011,
n. 8548).
Per tali motivi, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere accolta e -di
contro
- deve essere disattesa la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente, in relazione alla quale -in ogni caso- nessun elemento probatorio è stato fornito all'esito della fase istruttoria.
VIII Sulle domande concernenti la prole.
Avuto riguardo alla domanda di affidamento esclusivo del figlio , nonché ER
al collocamento di quest'ultimo presso la madre e all'individuazione del regime di frequentazione tra il figlio e il genitore non convivente, occorre rilevare che - ER
nelle more del processo- ha raggiunto la maggiore età, essendo nato il [...]. Ne discende che alcun provvedimento deve essere adottato circa l'affidamento, il collocamento e il regime di frequentazione relativamente a in quanto ER
attualmente maggiorenne.
Di contro, deve essere scrutinata la questione della determinazione dell'importo di mantenimento ordinario (e straordinario) da porre in capo al genitore non convivente con il figlio, atteso che è incontestato che , sebbene maggiorenne, non sia ER
economicamente autosufficiente.
Ebbene, è pacifico che conviva con la madre in AP presso la casa dei ER
nonni materni, ragion per cui il padre è tenuto a contribuire in forma indiretta versando alla madre un contributo per il mantenimento del figlio.
Tenuto conto del dichiarato stato di disoccupazione della madre e dell'attività imprenditoriale agricola di cui è titolare il padre, esaminata la documentazione
12 R.G. N. 1873/2016 economico-reddituale in atti e viste le domande delle parti sul punto (segnatamente quella del padre che si è dichiarato disponibile a versare per il figlio euro 400,00 al mese, in quanto nell'atto depositato ai sensi dell'art. 709, comma 3, c.p.c. ha chiesto confermarsi l'importo determinato all'esito della fase presidenziale), nonché considerate le presumibili maggiori esigenze del figlio legate alla crescita, si determina in euro 400,00 al mese, oltre al già maturato adeguamento annuale secondo gli indici
ISTAT, il contributo da porre in capo al padre, somma sulla quale a partire dal dì di pubblicazione della presente sentenza andrà calcolato l'adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT (mantenimento ordinario mensile=euro
400,00+adeguamento ISTAT maturato sino all'attualità, oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sull'importo già adeguato ai detti indici a decorrere dal dì di pubblicazione della sentenza), fatti salvi per il passato i provvedimenti provvisorie e urgenti così come vigenti.
Per le medesime ragioni, ossia soprattutto per l'occupazione paterna a fronte della disoccupazione materna posto che entrambi i genitori sono tenuti a partecipare al sostentamento materiale della prole proporzionalmente alle proprie sostanze, le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse del figlio devono esser poste per il ER
70% in capo al padre e per il restante 30% in capo alla madre.
Si precisa che sono da intendersi spese straordinarie quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN, quali a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli
13 R.G. N. 1873/2016 in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
IX Sul mantenimento per il coniuge.
La domanda di contribuzione al mantenimento formulata dalla ricorrente, all'esito dell'istruttoria, è risultata assolutamente priva di prova. Infatti, non vi è stata dimostrazione, né -a monte- alcuna specifica deduzione, in ordine al tenore di vita condotto in costanza di matrimonio. Non vi è stata altresì prova dell'incapacità lavorativa della ricorrente, la quale, dopo essersi allontanata dalla casa coniugale all'età di 34 anni, ha continuato a dichiararsi disoccupata senza dimostrare di essersi medio tempore attivata per rinvenire occupazione lavorativa, a fronte di una convivenza matrimoniale durata appena 6 anni.
Quanto sostenuto rinviene forza argomentativa negli orientamenti della giurisprudenza di merito, la quale ha statuito: «Non può essere accolto l'appello in ordine alla fissazione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, qualora l'appellante non abbia dato alcuna prova della mancanza di mezzi adeguati a continuare il tenore di vita coniugale, essendosi limitata ad invocare la sua condizione non lavorativa» (cfr. Corte d'Appello AP, Sez. I, 15.3.2006). E, in via ulteriore, che «L'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento e la prova della capacità economica dell'altro coniuge spettano al coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno de quo» (cfr. Tribunale Messina, Sez. I, 20.1.2016).
Né assumono rilevanza probatoria le mere deduzioni di parte in ordine all'assoluta assenza di reddito, in mancanza di ulteriori elementi dai quali possa desumersi la complessiva situazione economico-patrimoniale della ricorrente.
Pertanto, la domanda in disamina deve essere respinta.
X Sulle spese di lite.
Ritenuta prevalente la soccombenza del resistente in considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, le spese di lite si pongono a carico del primo. Esse si liquidano, in applicazione dei parametri medi di
14 R.G. N. 1873/2016 cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo lo scaglione di valore della causa da euro 5.001,00 a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5 comma 6 del detto D.M., in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge, oltre a euro
98,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore della ricorrente -Avv.
Giovanni Di Costanzo- dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1873 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2016, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio concordatario in AP il 30.10.1999;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di AP (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto N. 389, P. II, S. A, Sez. G);
3) accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e, Parte_1
per l'effetto, dichiara che la separazione è addebitata a;
Controparte_1
4) rigetta la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente
; Controparte_1
5) dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'affidamento, al collocamento e al regime di frequentazione con il genitore non convivente relativamente al figlio maggiorenne (AP, 18.9.2002); ER
6) determina in complessivi euro 400,00 (quattrocento,00) al mese oltre l'adeguamento annuale agli indici ISTAT già maturato sino all'attualità, il contributo mensile dovuto dal resistente per il Controparte_1
mantenimento del figlio, da corrispondere alla ricorrente Parte_1
presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti con l'ordinanza presidenziale;
15 R.G. N. 1873/2016
7) dispone che la ricorrente contribuisca nella misura del 30% Parte_1
alle spese straordinarie per il figlio e che per la restante parte del 70% contribuisca il resistente;
Controparte_1
8) rigetta la domanda di mantenimento per il coniuge formulata dalla ricorrente;
9) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite Controparte_1
nei confronti della ricorrente , che si liquidano in complessivi Parte_1
euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre al 15% spese generali, I.V.A e
C.P.A. come per Legge, oltre a euro 98,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Di Costanzo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30.9.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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